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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17078 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu ed elettivamente domiciliato in Milano, Via privata Carlone, n. 3, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, con domicilio in Roma, via dei
[...]
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 5.01.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, CP_1 ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed il figlio minorenne, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 5.06.2024, con ordine di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la coniuge ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché di rilasciare il visto di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, tanto per la legalizzazione dei documenti necessari per la richiesta di visto, quanto per la formalizzazione della richiesta di visto. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 7.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 6.5.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 19.6.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. L'udienza cartolare del 7.5.2025 è stata rinviata al 3.12.2025 su richiesta del ricorrente per la verifica dell'esito dell'appuntamento e dell'effettiva formalizzazione della domanda di visto. All'esito dell'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera del solo ricorrente, il quale ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti e chiesto la compensazione delle spese di lite.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti, per come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. In primo luogo, la documentazione allegata dal ricorrente non dimostra adeguatamente che la richiesta di visto è stata formulata tempestivamente, ossia nel corso del periodo di validità dei nulla osta, né semestrale, né prorogato, considerato che i nulla osta risultano rilasciati il 22.9.2022 e la pec del difensore con richiesta di appuntamento risale al 15.12.2024, dovendo escludersi che i tentativi asseritamente effettuati dal ricorrente siano stati antecedenti e tempestivi, in quanto privi di ogni riferibilità al ricorrente stesso (cfr., doc. 8) Inoltre, < costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_1 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, lo stesso ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 30.11.2025 ha concordato sull'avversa richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu ed elettivamente domiciliato in Milano, Via privata Carlone, n. 3, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, con domicilio in Roma, via dei
[...]
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 5.01.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano, CP_1 ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed il figlio minorenne, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 5.06.2024, con ordine di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la coniuge ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché di rilasciare il visto di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, tanto per la legalizzazione dei documenti necessari per la richiesta di visto, quanto per la formalizzazione della richiesta di visto. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 7.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 6.5.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 19.6.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. L'udienza cartolare del 7.5.2025 è stata rinviata al 3.12.2025 su richiesta del ricorrente per la verifica dell'esito dell'appuntamento e dell'effettiva formalizzazione della domanda di visto. All'esito dell'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera del solo ricorrente, il quale ha rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti e chiesto la compensazione delle spese di lite.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti, per come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. In primo luogo, la documentazione allegata dal ricorrente non dimostra adeguatamente che la richiesta di visto è stata formulata tempestivamente, ossia nel corso del periodo di validità dei nulla osta, né semestrale, né prorogato, considerato che i nulla osta risultano rilasciati il 22.9.2022 e la pec del difensore con richiesta di appuntamento risale al 15.12.2024, dovendo escludersi che i tentativi asseritamente effettuati dal ricorrente siano stati antecedenti e tempestivi, in quanto privi di ogni riferibilità al ricorrente stesso (cfr., doc. 8) Inoltre, < costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_1 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Del resto, lo stesso ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 30.11.2025 ha concordato sull'avversa richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla