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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5859/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE GUGLIELMI ROBERTO, Parte_1
dall'avv. GUELFO LUCA CRISTIANO e dall'avv. SIBONA MASSIMO
PARTE RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TT EM
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente di chiedeva accertare e dichiarare il diritto a CP_2
riscattare, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997, il periodo corrispondente al corso di studio frequentato dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1998, al termine del quale aveva conseguito il diploma universitario di educatore professionale;
l' chiedeva in via principale rigettare il ricorso, in via subordinata, in ogni CP_1
caso, respingere la domanda di riscatto per i periodi già coperti da altra contribuzione corrispondenti a 5 settimane, di cui 4 settimane dal 17 ottobre 1997 al
14 novembre 1997 e 1 settimana dall'11 febbraio 1998 al 13 febbraio 1998; il ricorso non è fondato;
pagina 1 di 4 l'art. 2 co. 2 del Dlgs n. 184/1997 prevede che “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341.”; nelle settimane indicate dall' (risultanti dall'estratto conto previdenziale) il CP_1
sig. svolgeva attività lavorativa che comportava la copertura contributiva Pt_1
obbligatoria, a seguito di provvedimento di costituzione di posizione assicurativa dalla gestione pubblica ex Inpdap alla gestione privata . Il riscatto consente di CP_1
valutare soltanto periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell'ambito di una gestione previdenziale, mentre non è possibile la sovrapposizione di periodi contributivi;
per ciò che concerne i periodi non coperti da contribuzione, l'art. 1, L. n. 341/1990
(“Titoli universitari”) prevede che “1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)”; l'art. 3, D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (“Titoli e corsi di studio”) prevede che
“1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)”; l'art. 3, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 (“Titoli e corsi di studio”) prevede che
“Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)”; il D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 all'art. 1 individua la figura professionale dell'educatore professionale, all'art. 2 prevede che “
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione”;
l'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale pagina 2 di 4 e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.”;
l'art. 1 del DM 27 luglio 2000 prevede che “I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della sanità, 8 ottobre 1998, n. 520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”;
l'art. 1, co. 539, della legge n. 145/2018, conferma che i diplomi come quello conseguito dal ricorrente “sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.”; il sig. in data 22 settembre 1999 conseguiva il diploma di educatore Pt_1
professionale rilasciato dalla Scuola per educatori professionali della città di Torino.
È pacifico che non si trattava un diploma professionale rilasciato dall'Università ex art. 1 L. n. 341/1990 (il Comune di Torino lo riteneva equipollente al diploma universitario di educatore professionale e in proposito menzionava il DM 27 luglio
2000, che però, come detto, prevede l'equipollenza ai soli fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base); il diploma conseguito dal ricorrente non è quindi equiparabile agli effetti giuridici e pensionistici (cui è finalizzato il riscatto) al diploma universitario previsto dall'art. 1,
L. n. 341/1990;
pagina 3 di 4 come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 367/2006, “Il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva
l'art. 97 Cost., mentre è estraneo al lavoro privato. Non sussiste, dunque, quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato (sentenze n. 113 del
2001 e n. 112 del 1996).”; il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo nella misura tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. 15%.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5859/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE GUGLIELMI ROBERTO, Parte_1
dall'avv. GUELFO LUCA CRISTIANO e dall'avv. SIBONA MASSIMO
PARTE RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TT EM
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente di chiedeva accertare e dichiarare il diritto a CP_2
riscattare, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997, il periodo corrispondente al corso di studio frequentato dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1998, al termine del quale aveva conseguito il diploma universitario di educatore professionale;
l' chiedeva in via principale rigettare il ricorso, in via subordinata, in ogni CP_1
caso, respingere la domanda di riscatto per i periodi già coperti da altra contribuzione corrispondenti a 5 settimane, di cui 4 settimane dal 17 ottobre 1997 al
14 novembre 1997 e 1 settimana dall'11 febbraio 1998 al 13 febbraio 1998; il ricorso non è fondato;
pagina 1 di 4 l'art. 2 co. 2 del Dlgs n. 184/1997 prevede che “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341.”; nelle settimane indicate dall' (risultanti dall'estratto conto previdenziale) il CP_1
sig. svolgeva attività lavorativa che comportava la copertura contributiva Pt_1
obbligatoria, a seguito di provvedimento di costituzione di posizione assicurativa dalla gestione pubblica ex Inpdap alla gestione privata . Il riscatto consente di CP_1
valutare soltanto periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell'ambito di una gestione previdenziale, mentre non è possibile la sovrapposizione di periodi contributivi;
per ciò che concerne i periodi non coperti da contribuzione, l'art. 1, L. n. 341/1990
(“Titoli universitari”) prevede che “1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)”; l'art. 3, D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (“Titoli e corsi di studio”) prevede che
“1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)”; l'art. 3, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 (“Titoli e corsi di studio”) prevede che
“Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)”; il D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 all'art. 1 individua la figura professionale dell'educatore professionale, all'art. 2 prevede che “
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione”;
l'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale pagina 2 di 4 e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.”;
l'art. 1 del DM 27 luglio 2000 prevede che “I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della sanità, 8 ottobre 1998, n. 520, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”;
l'art. 1, co. 539, della legge n. 145/2018, conferma che i diplomi come quello conseguito dal ricorrente “sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.”; il sig. in data 22 settembre 1999 conseguiva il diploma di educatore Pt_1
professionale rilasciato dalla Scuola per educatori professionali della città di Torino.
È pacifico che non si trattava un diploma professionale rilasciato dall'Università ex art. 1 L. n. 341/1990 (il Comune di Torino lo riteneva equipollente al diploma universitario di educatore professionale e in proposito menzionava il DM 27 luglio
2000, che però, come detto, prevede l'equipollenza ai soli fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base); il diploma conseguito dal ricorrente non è quindi equiparabile agli effetti giuridici e pensionistici (cui è finalizzato il riscatto) al diploma universitario previsto dall'art. 1,
L. n. 341/1990;
pagina 3 di 4 come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 367/2006, “Il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva
l'art. 97 Cost., mentre è estraneo al lavoro privato. Non sussiste, dunque, quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato (sentenze n. 113 del
2001 e n. 112 del 1996).”; il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo nella misura tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. 15%.
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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