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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3855/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3855/2024, promossa con ricorso depositato il 17 settembre 2024 da:
1) Controparte_1
nata a [...], il [...], residente a [...]; codice fiscale , C.F._1 con l'avv. Andrea Lucchina
e
2) Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , cittadino italiano, C.F._2 con l'Avv. Alessia Miceli.
i quali hanno contratto matrimonio civile a Barasso il 4 dicembre 2004,
(anno 2004 atto n. 4 parte I )
con la seguente figlia maggiorenne:
, nata a [...], il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1
autosufficiente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Nella casa familiare sita a Ranco (VA), via Roma n. 6 continueranno ad abitare la IG.ra
[...]
e la figlia . Il canone di locazione della detta abitazione, attualmente pari CP_1 Persona_1 ad € 1.000,00 mensili, resterà a carico della IG.ra Controparte_1
2) In considerazione della maggiore età della figlia, il IG. si accorderà direttamente Parte_1 con la stessa in relazione all'esercizio del diritto di visita.
3) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia maggiorenne non autosufficiente la somma di € 600,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) il IG. verserà inoltre alla IG.ra un contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 personale di € 500,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) Le spese straordinarie relative all'Università Cattolica frequentata dalla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente (fino alla conclusione del ciclo di studi), nonché, in generale, quelle riferite a spostamenti necessari e/o ad un eventuale alloggio della figlia e alla macchina Toyota Ab7,
GS294SP, cointestata fra padre e figlia, sono e restano al 100% a carico del padre. Per tutte le altre spese straordinarie, presenti e future, esse verranno divise al 50%. Le parti intendono fare espressamente riferimento ai criteri di suddivisone ed erogazione stabiliti dalle Linee Guida del
Tribunale di Varese, che dichiarano di aver visionato, compreso ed accettato”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a Barasso, il 4 dicembre 2004, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Barasso
(anno 2004 atto n. 4 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3855/2024, promossa con ricorso depositato il 17 settembre 2024 da:
1) Controparte_1
nata a [...], il [...], residente a [...]; codice fiscale , C.F._1 con l'avv. Andrea Lucchina
e
2) Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , cittadino italiano, C.F._2 con l'Avv. Alessia Miceli.
i quali hanno contratto matrimonio civile a Barasso il 4 dicembre 2004,
(anno 2004 atto n. 4 parte I )
con la seguente figlia maggiorenne:
, nata a [...], il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1
autosufficiente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Nella casa familiare sita a Ranco (VA), via Roma n. 6 continueranno ad abitare la IG.ra
[...]
e la figlia . Il canone di locazione della detta abitazione, attualmente pari CP_1 Persona_1 ad € 1.000,00 mensili, resterà a carico della IG.ra Controparte_1
2) In considerazione della maggiore età della figlia, il IG. si accorderà direttamente Parte_1 con la stessa in relazione all'esercizio del diritto di visita.
3) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia maggiorenne non autosufficiente la somma di € 600,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) il IG. verserà inoltre alla IG.ra un contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 personale di € 500,00 mensili da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) Le spese straordinarie relative all'Università Cattolica frequentata dalla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente (fino alla conclusione del ciclo di studi), nonché, in generale, quelle riferite a spostamenti necessari e/o ad un eventuale alloggio della figlia e alla macchina Toyota Ab7,
GS294SP, cointestata fra padre e figlia, sono e restano al 100% a carico del padre. Per tutte le altre spese straordinarie, presenti e future, esse verranno divise al 50%. Le parti intendono fare espressamente riferimento ai criteri di suddivisone ed erogazione stabiliti dalle Linee Guida del
Tribunale di Varese, che dichiarano di aver visionato, compreso ed accettato”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a Barasso, il 4 dicembre 2004, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Barasso
(anno 2004 atto n. 4 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.