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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 193 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LETIZIA FERRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANDREA ANCILLOTTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 20/05/2025): la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, contrariis reiectis:
1 1) Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi in via giudiziale con addebito a carico del Sig. per i motivi tutti espressamente descritti. CP_1
2) Assegnare la casa coniugale e i beni mobili al suo interno alla Sig.ra Parte_1
, la quale vi continuerà ad abitare con i figli maggiorenni (autonomo
[...] Per_1 economicamente) e (non ancora autonoma), come da ordinanza presidenziale Per_2 del 28.04.23.
3) Sussistendo tra i coniugi una forte disparità retributiva ed economica, ben dimostrata in atti, disporre a carico del Sig. il pagamento mensile a Controparte_1 favore della Sig.ra di un assegno pari ad € 800,00 o comunque pari Parte_1 alla somma che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, visto quanto dedotto e prodotto in atti, superiore a quanto già stabilito con ordinanza presidenziale del 8.04.23, cosicchè all'avente diritto sia permesso di mantenere, in linea tendenziale, un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata anno per anno secondo l'indice
Istat a far data dall'ordinanza presidenziale.
4) Disporre a favore della Sig.ra una quota parte della somma Parte_1 percepita dal Sig. quest'anno a titolo di acconto TFR. In ipotesi subordinata CP_1
e denegata, Voglia Disporre un aumento dell'assegno di mantenimento mensile rispetto
a quello già stabilito per la Sig.ra nell'ordinanza presidenziale del 28.04.23 Pt_1 per i motivi esplicitati in atti.
5) Disporre la contribuzione dei coniugi al 50% delle spese straordinarie della figlia come da “Protocollo d'Intesa per i Giudizi di Separazione, Divorzio e relative Per_2 modifiche” del Tribunale di Firenze del 06.05.2011 e “Linee Guida” del CNF del
29.11.2017.
6) Disporre che tutte le spese ordinarie relative all'immobile di proprietà dei coniugi assegnato alla Sig.ra faranno carico esclusivo alla stessa e alla stessa Pt_1 imputabili. Le spese straordinarie relative all'immobile di proprietà di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50%.
7) Disporre che il veicolo Fiat Panda tg. EW157PJ resterà nella disponibilità della
Sig.ra che ne curerà la manutenzione e spese. Pt_1
8) Le posizioni economiche di esposizione bancaria/postale sono già state sistemate concordemente dai coniugi.
2 Con riserva di deduzioni, memorie e produzioni documentali e testimoniali e ogni ulteriore provvedimento di legge. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”; il resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Respingere la richiesta avanzata da controparte di addebito o colpa della separazione a carico del Sig. Controparte_1
3) Respingere ogni richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla Sig.ra
[...]
a carico del Sig. Pt_1 Controparte_1
4) Disporre che i figli, entrambi ormai da tempo maggiorenni, possano stare con il padre ogni qualvolta lo desiderino Assegnare la casa coniugale, di proprietà in pari quota dei coniugi, alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei figli e Parte_1 pertanto solo ed unicamente fino al momento in cui entrambi i figli saranno in grado di provvedere alle proprie necessità economiche;
5) Disporre la contribuzione dei coniugi al 50% per le spese mediche necessarie della figlia non ancora completamente indipendente sotto l'aspetto economico, fino Per_2 alla sua completa autosufficienza economica e delle altre spese straordinarie solo se concordate tra i coniugi;
6) Disporre che il veicolo Fiat Panda tg EW 157PJ resti nella disponibilità della Sig.ra
che ne curerà manutenzione e spese, il veicolo Audi A1 resterà nella Pt_1 disponibilità del Sig. che ne curerà manutenzione e spese CP_1
7) Respingere ogni domanda di ripetizione del TFR del Sig. avanzata Controparte_1 da controparte e ogni altra richiesta connessa a tale domanda
8) Respingere ogni altra domanda avanzata da controparte nell'atto introduttivo del giudizio ed in ogni altro atto per precisazione o modifica delle domande precedenti.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
3 1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e sono separati di fatto già da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Non essendovi stata alcuna riconciliazione delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da
[...]
nei confronti del coniuge, è opportuno premettere che, ai fini Pt_1 dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, secondo la quale, in particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, ha così precisato i rispettivi oneri probatori dei coniugi: “In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
4 Nel caso di specie, la ha sostenuto che: il marito aveva intrattenuto Pt_1
(presumibilmente dal 2020) una relazione extraconiugale con un'altra donna, confessata alla moglie ed ai due figli durante la Vigilia di Natale dell'anno 2021; il coniuge in data
3/5/2022 si era allontanato dalla casa coniugale per sua esclusiva volontà, trasferendosi in un immobile a Barberino Tavarnelle per poter vivere la nuova relazione;
l'affectio coniugalis era venuta meno unicamente a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione della ricorrente, deducendo che l'unione coniugale era già irrimediabilmente in crisi da molto tempo prima, per una condizione di reciproca indifferenza nella vita matrimoniale ed incompatibilità caratteriale;
che lo stesso aveva lasciato l'abitazione familiare per i continui litigi e per espressa richiesta della moglie;
che le parti avevano intrapreso un percorso di separazione consensuale già dal mese di aprile 2022.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 30/3/2023, il resistente ha affermato:
“ho una compagna da qualche mese, è da due tre mesi che frequento una persona.
Erano anni che sentimentalmente non c'era più niente, è venuta fuori una crisi e non volevo andare così, io le ho detto che non provavo più niente, forse i primi dell'anno
2022; lì, per provocarla, le ho detto che avevo un'altra, non so dire se ci fosse anche mio figlio. La persona che sto frequentando adesso si chiama . Escludo Parte_2 la possibilità di riconciliarmi con il mio coniuge. Viviamo separati da maggio 2022 perché sono andato via di casa. Ho dormito per mesi in garage, perché litigavamo. La crisi è derivata dal fatto che non vi erano più rapporti nell'intimità. Alla fine, ho trovato questa casa, e sono andato a stare lì”.
Ebbene, è dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente in udienza che emerge sia che il aveva lasciato la casa familiare a maggio 2022 per sua iniziativa, sia la CP_1 circostanza che il convenuto aveva intrapreso una relazione extraconiugale almeno a partire dall'inizio dell'anno 2022, non avendo il dimostrato di avere CP_1 ammesso la relazione ai soli fini di provocare la moglie.
Inoltre, dai messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente relativi all'anno 2021 (vd. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) si desume che la crisi e l'allontanamento dei coniugi (in particolare, del marito dalla moglie) erano dipesi dal pensiero che aveva la dell'esistenza di una relazione extraconiugale Pt_1 intrattenuta dal marito con un'altra donna (v. messaggi inviati dalla moglie il 26
5 febbraio 2021: “quando mi hai dato la pugnalata” “adesso è crollato tutto” “mi resta la speranza di riapparire visibile al tuo cuore da cui mi hai chiuso fuori”; v. anche messaggio inviato dalla moglie il 17 dicembre 2021: “Chiamami prima di uscire con lei
a prendere un caffè”, cui ha fatto seguito questa risposta da parte del coniuge: “Fra poco arrivo. Siamo al caffè”).
Tenuto conto di quanto rilevato ed in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, era onere del dimostrare che la crisi di coppia fosse risalente ad CP_1 anni prima.
Il resistente non ha tuttavia provato l'anteriorità della dedotta crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, limitandosi a ricondurre la frattura coniugale, in modo del tutto generico e non circostanziato, ad incompatibilità caratteriali, litigi ed assenza di rapporti nell'intimità, che verosimilmente si erano verificati nel periodo precedente alla definitiva rottura a causa della consapevolezza da parte della della esistenza di Pt_1 un'altra donna nella vita del marito.
In questo contesto, risultano irrilevanti, in quanto successivi al periodo in cui si era verificata la crisi coniugale, i messaggi prodotti dal convenuto e diretti a dimostrare che le parti avevano intrapreso un percorso di separazione consensuale (vd. doc. 1 e 1 bis memoria n. 2 ex art 183 comma 6 c.p.c.).
Sulla base di quanto rilevato, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente.
3. Dalla coppia sono nati i figli il 09.08.1998 e il 22.08.2001, i quali, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, abitano con la madre nella casa coniugale ubicata in
Castelfiorentino (FI), via Bellucci n. 1.
è economicamente indipendente e svolge attività lavorativa a tempo Per_1 indeterminato, mentre svolge occupazioni saltuarie e non ha ancora raggiunto la Per_2 piena indipendenza economica.
Considerato che la figlia vive con la madre nell'abitazione familiare, è alla Per_2 ricorrente che deve essere assegnata la casa coniugale, come peraltro richiesto conformemente dalle parti.
Quanto alla suddivisione delle spese relative alla casa coniugale, si rimanda all'ordinario regime di gestione degli immobili in comproprietà (artt. 1104 e ss. c.c.), non spettando al Tribunale, in questa sede, disciplinare la relativa regolamentazione.
6 4. In merito al mantenimento ordinario della figlia si osserva che la madre non Per_2 ha domandato un contributo a carico del padre, dovendosi ritenere che sotto questo profilo il lavoro della madre e i lavoretti saltuari della figlia consentano di far fronte alle spese ordinarie necessarie per Per_2
Le spese straordinarie necessarie per la figlia devono invece gravare sui genitori al 50% ciascuno, in conformità alle conclusioni delle parti;
per la regolamentazione di dette spese si deve rinviare alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017.
5. Occorre ora pronunciare in merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del marito un assegno separativo in suo favore.
Al riguardo, giova precisare che l'art. 156 c.c. prevede che il Giudice possa stabilire a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto risulti necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La funzione dell'assegno di mantenimento, nettamente distinta da quella dell'assegno divorzile, è quella di scongiurare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del nucleo familiare, fornendo i mezzi economici atti a permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova situazione e di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso, si osserva che la ricorrente lavora come impiegata presso un'azienda privata e, come emerge dalla CU 2023 (vd. produzione del 12.05.2025), nel 2022 ha percepito un reddito annuo netto pari a circa 16.000,00 euro, aumentato a euro
18.135,00 netti nell'anno 2023 (vd. 730/2024 e CU/2024, produzione del 14.11.2024) e ad euro 19.000,00 circa netti nel 2024 (vd. 730/2025 allegato alla comparsa conclusionale e CU 2025 prodotta il 12.5.2025).
La , inoltre, ha diverse proprietà immobiliari;
in particolare, oltre ad essere Pt_1 comproprietaria della casa coniugale insieme al marito, è piena proprietaria di un immobile a Castelfiorentino (via Ciurini), dove abitava la madre, poi deceduta;
proprietaria della quota di 1/2 di un fondo commerciale in Certaldo (l'altra metà è di proprietà della sorella); comproprietaria per 1/2 con la sorella e l'ex cognato di un rudere a Petrazzi in Castelfiorentino (via Darwin), oltre che di vari lotti di terreni agricoli (vd. visura catastale aggiornata al 13.05.2025).
La ricorrente ha provato, allegando documentazione fotografica (vd. produzione del
04.04.23), non contestata dal resistente, che l'immobile ubicato a Castelfiorentino in via
Darwin è in condizioni fatiscenti e, allo stato, non è produttivo di alcun tipo di reddito.
7 Gli altri immobili di proprietà della , sebbene non risultino attualmente Pt_1 produttivi di reddito, come rilevato dal resistente potrebbero essere alienati oppure locati, previa esecuzione delle eventuali opere di ristrutturazione necessarie.
dipendente di , nel 2022 ha percepito un reddito annuo netto Controparte_1 CP_2 pari a circa 34.000,00 (vd. 730/2023 depositato il 13.05.2025), diminuito ad euro
32.000,00 netti nel 2023 (vd. 730/2024 depositato il 15.11.2024) e ad euro 30.000,00 netti nel 2024 (vd. 730/25 depositato il 13.05.2025), stante la riduzione dell'indennità in seguito al trasferimento ad una sede lavorativa più vicina alla sua residenza (vd. all. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Il resistente è proprietario della casa coniugale al 50% con la moglie, nonché di una quota di proprietà dell'immobile ereditato dai propri genitori.
A carico del grava sia la corresponsione del canone di locazione – pari ad CP_1 euro 520,00 mensili – dell'immobile ubicato a Barberino Tavarnelle, ove egli si è trasferito a partire dal mese di 2022, canone che divide con la nuova compagna convivente, oltre ad un finanziamento con rata mensile pari ad euro 220,00, tuttavia contratto in prossimità alla data di costituzione nel presente giudizio (vd. doc. 3 memoria integrativa, contratto stipulato).
Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni oggettive per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della , diretto a Pt_1 neutralizzare il disequilibrio economico esistente tra i coniugi, che permane nonostante gli esborsi di cui è gravato il sopra indicati. CP_1
Tenuto conto di tutte le circostanze, considerati, in particolare, il fatto che il CP_1 non ha contestato di avere già ricevuto anticipi di t.f.r. e la circostanza che la ricorrente convive con una figlia non ancora autonoma, valutati anche il vantaggio economico che deriva alla moglie dall'assegnazione della casa familiare, e la possibilità per la ricorrente di trarre un reddito da alcune delle proprietà immobiliari di cui la stessa è titolare o contitolare, il Tribunale ritiene congruo prevedere, in favore della ricorrente, un assegno separativo di € 350,00 mensili – già riconosciuto in sede presidenziale – oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Risulta inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di corresponsione, in suo favore, di una quota parte dell'anticipo del TFR ricevuto dal l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 prevede, infatti, il diritto a CP_1 ricevere una percentuale del trattamento di fine rapporto all'atto della cessazione del
8 rapporto di lavoro del coniuge (in questo caso si tratta invero di un anticipo di TFR) e solo qualora sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Infine, si osserva che le parti hanno concordato che il veicolo Fiat Panda tg EW
157PJ resti nella disponibilità della che ne curerà manutenzione e spese: il Pt_1
Tribunale non può che prendere atto di tale accordo, non potendo, invece, provvedere ad assegnare al resistente il veicolo Audi A1, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso, non cumulabile nel presente giudizio.
8. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, valori medi), per 3/4 devono essere poste a carico del mentre per il resto devono essere compensate tra le parti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Parte_1
CASTELFIORENTINO (FI) il 19/02/1966 e n. a FIRENZE Controparte_1
(FI) il 28/09/1967, (matrimonio contratto a CASTELFIORENTINO (FI) il 27/07/1996, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfiorentino (FI) al n.
21, parte 2, serie A, anno 1996);
- addebita la separazione ad Controparte_1
- assegna a la casa coniugale ubicata in Castelfiorentino (FI) via Parte_1
Bellucci n. 1, affinché la stessa la abiti con la figlia Per_2
- pone le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di Persona_3 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, rinviando per la regolamentazione di dette spese alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno separativo pari ad euro 350,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a ¾ delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già calcolato nella misura di ¾) di
9 € 5.712,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa
Camilla Biotti.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 193 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LETIZIA FERRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANDREA ANCILLOTTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 20/05/2025): la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, contrariis reiectis:
1 1) Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi in via giudiziale con addebito a carico del Sig. per i motivi tutti espressamente descritti. CP_1
2) Assegnare la casa coniugale e i beni mobili al suo interno alla Sig.ra Parte_1
, la quale vi continuerà ad abitare con i figli maggiorenni (autonomo
[...] Per_1 economicamente) e (non ancora autonoma), come da ordinanza presidenziale Per_2 del 28.04.23.
3) Sussistendo tra i coniugi una forte disparità retributiva ed economica, ben dimostrata in atti, disporre a carico del Sig. il pagamento mensile a Controparte_1 favore della Sig.ra di un assegno pari ad € 800,00 o comunque pari Parte_1 alla somma che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, visto quanto dedotto e prodotto in atti, superiore a quanto già stabilito con ordinanza presidenziale del 8.04.23, cosicchè all'avente diritto sia permesso di mantenere, in linea tendenziale, un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata anno per anno secondo l'indice
Istat a far data dall'ordinanza presidenziale.
4) Disporre a favore della Sig.ra una quota parte della somma Parte_1 percepita dal Sig. quest'anno a titolo di acconto TFR. In ipotesi subordinata CP_1
e denegata, Voglia Disporre un aumento dell'assegno di mantenimento mensile rispetto
a quello già stabilito per la Sig.ra nell'ordinanza presidenziale del 28.04.23 Pt_1 per i motivi esplicitati in atti.
5) Disporre la contribuzione dei coniugi al 50% delle spese straordinarie della figlia come da “Protocollo d'Intesa per i Giudizi di Separazione, Divorzio e relative Per_2 modifiche” del Tribunale di Firenze del 06.05.2011 e “Linee Guida” del CNF del
29.11.2017.
6) Disporre che tutte le spese ordinarie relative all'immobile di proprietà dei coniugi assegnato alla Sig.ra faranno carico esclusivo alla stessa e alla stessa Pt_1 imputabili. Le spese straordinarie relative all'immobile di proprietà di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50%.
7) Disporre che il veicolo Fiat Panda tg. EW157PJ resterà nella disponibilità della
Sig.ra che ne curerà la manutenzione e spese. Pt_1
8) Le posizioni economiche di esposizione bancaria/postale sono già state sistemate concordemente dai coniugi.
2 Con riserva di deduzioni, memorie e produzioni documentali e testimoniali e ogni ulteriore provvedimento di legge. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”; il resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Respingere la richiesta avanzata da controparte di addebito o colpa della separazione a carico del Sig. Controparte_1
3) Respingere ogni richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla Sig.ra
[...]
a carico del Sig. Pt_1 Controparte_1
4) Disporre che i figli, entrambi ormai da tempo maggiorenni, possano stare con il padre ogni qualvolta lo desiderino Assegnare la casa coniugale, di proprietà in pari quota dei coniugi, alla Sig.ra nell'esclusivo interesse dei figli e Parte_1 pertanto solo ed unicamente fino al momento in cui entrambi i figli saranno in grado di provvedere alle proprie necessità economiche;
5) Disporre la contribuzione dei coniugi al 50% per le spese mediche necessarie della figlia non ancora completamente indipendente sotto l'aspetto economico, fino Per_2 alla sua completa autosufficienza economica e delle altre spese straordinarie solo se concordate tra i coniugi;
6) Disporre che il veicolo Fiat Panda tg EW 157PJ resti nella disponibilità della Sig.ra
che ne curerà manutenzione e spese, il veicolo Audi A1 resterà nella Pt_1 disponibilità del Sig. che ne curerà manutenzione e spese CP_1
7) Respingere ogni domanda di ripetizione del TFR del Sig. avanzata Controparte_1 da controparte e ogni altra richiesta connessa a tale domanda
8) Respingere ogni altra domanda avanzata da controparte nell'atto introduttivo del giudizio ed in ogni altro atto per precisazione o modifica delle domande precedenti.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
3 1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e sono separati di fatto già da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Non essendovi stata alcuna riconciliazione delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da
[...]
nei confronti del coniuge, è opportuno premettere che, ai fini Pt_1 dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, secondo la quale, in particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, ha così precisato i rispettivi oneri probatori dei coniugi: “In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
4 Nel caso di specie, la ha sostenuto che: il marito aveva intrattenuto Pt_1
(presumibilmente dal 2020) una relazione extraconiugale con un'altra donna, confessata alla moglie ed ai due figli durante la Vigilia di Natale dell'anno 2021; il coniuge in data
3/5/2022 si era allontanato dalla casa coniugale per sua esclusiva volontà, trasferendosi in un immobile a Barberino Tavarnelle per poter vivere la nuova relazione;
l'affectio coniugalis era venuta meno unicamente a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione della ricorrente, deducendo che l'unione coniugale era già irrimediabilmente in crisi da molto tempo prima, per una condizione di reciproca indifferenza nella vita matrimoniale ed incompatibilità caratteriale;
che lo stesso aveva lasciato l'abitazione familiare per i continui litigi e per espressa richiesta della moglie;
che le parti avevano intrapreso un percorso di separazione consensuale già dal mese di aprile 2022.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 30/3/2023, il resistente ha affermato:
“ho una compagna da qualche mese, è da due tre mesi che frequento una persona.
Erano anni che sentimentalmente non c'era più niente, è venuta fuori una crisi e non volevo andare così, io le ho detto che non provavo più niente, forse i primi dell'anno
2022; lì, per provocarla, le ho detto che avevo un'altra, non so dire se ci fosse anche mio figlio. La persona che sto frequentando adesso si chiama . Escludo Parte_2 la possibilità di riconciliarmi con il mio coniuge. Viviamo separati da maggio 2022 perché sono andato via di casa. Ho dormito per mesi in garage, perché litigavamo. La crisi è derivata dal fatto che non vi erano più rapporti nell'intimità. Alla fine, ho trovato questa casa, e sono andato a stare lì”.
Ebbene, è dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente in udienza che emerge sia che il aveva lasciato la casa familiare a maggio 2022 per sua iniziativa, sia la CP_1 circostanza che il convenuto aveva intrapreso una relazione extraconiugale almeno a partire dall'inizio dell'anno 2022, non avendo il dimostrato di avere CP_1 ammesso la relazione ai soli fini di provocare la moglie.
Inoltre, dai messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente relativi all'anno 2021 (vd. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) si desume che la crisi e l'allontanamento dei coniugi (in particolare, del marito dalla moglie) erano dipesi dal pensiero che aveva la dell'esistenza di una relazione extraconiugale Pt_1 intrattenuta dal marito con un'altra donna (v. messaggi inviati dalla moglie il 26
5 febbraio 2021: “quando mi hai dato la pugnalata” “adesso è crollato tutto” “mi resta la speranza di riapparire visibile al tuo cuore da cui mi hai chiuso fuori”; v. anche messaggio inviato dalla moglie il 17 dicembre 2021: “Chiamami prima di uscire con lei
a prendere un caffè”, cui ha fatto seguito questa risposta da parte del coniuge: “Fra poco arrivo. Siamo al caffè”).
Tenuto conto di quanto rilevato ed in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, era onere del dimostrare che la crisi di coppia fosse risalente ad CP_1 anni prima.
Il resistente non ha tuttavia provato l'anteriorità della dedotta crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, limitandosi a ricondurre la frattura coniugale, in modo del tutto generico e non circostanziato, ad incompatibilità caratteriali, litigi ed assenza di rapporti nell'intimità, che verosimilmente si erano verificati nel periodo precedente alla definitiva rottura a causa della consapevolezza da parte della della esistenza di Pt_1 un'altra donna nella vita del marito.
In questo contesto, risultano irrilevanti, in quanto successivi al periodo in cui si era verificata la crisi coniugale, i messaggi prodotti dal convenuto e diretti a dimostrare che le parti avevano intrapreso un percorso di separazione consensuale (vd. doc. 1 e 1 bis memoria n. 2 ex art 183 comma 6 c.p.c.).
Sulla base di quanto rilevato, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente.
3. Dalla coppia sono nati i figli il 09.08.1998 e il 22.08.2001, i quali, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, abitano con la madre nella casa coniugale ubicata in
Castelfiorentino (FI), via Bellucci n. 1.
è economicamente indipendente e svolge attività lavorativa a tempo Per_1 indeterminato, mentre svolge occupazioni saltuarie e non ha ancora raggiunto la Per_2 piena indipendenza economica.
Considerato che la figlia vive con la madre nell'abitazione familiare, è alla Per_2 ricorrente che deve essere assegnata la casa coniugale, come peraltro richiesto conformemente dalle parti.
Quanto alla suddivisione delle spese relative alla casa coniugale, si rimanda all'ordinario regime di gestione degli immobili in comproprietà (artt. 1104 e ss. c.c.), non spettando al Tribunale, in questa sede, disciplinare la relativa regolamentazione.
6 4. In merito al mantenimento ordinario della figlia si osserva che la madre non Per_2 ha domandato un contributo a carico del padre, dovendosi ritenere che sotto questo profilo il lavoro della madre e i lavoretti saltuari della figlia consentano di far fronte alle spese ordinarie necessarie per Per_2
Le spese straordinarie necessarie per la figlia devono invece gravare sui genitori al 50% ciascuno, in conformità alle conclusioni delle parti;
per la regolamentazione di dette spese si deve rinviare alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017.
5. Occorre ora pronunciare in merito alla richiesta della ricorrente di porre a carico del marito un assegno separativo in suo favore.
Al riguardo, giova precisare che l'art. 156 c.c. prevede che il Giudice possa stabilire a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto risulti necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La funzione dell'assegno di mantenimento, nettamente distinta da quella dell'assegno divorzile, è quella di scongiurare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del nucleo familiare, fornendo i mezzi economici atti a permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova situazione e di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso, si osserva che la ricorrente lavora come impiegata presso un'azienda privata e, come emerge dalla CU 2023 (vd. produzione del 12.05.2025), nel 2022 ha percepito un reddito annuo netto pari a circa 16.000,00 euro, aumentato a euro
18.135,00 netti nell'anno 2023 (vd. 730/2024 e CU/2024, produzione del 14.11.2024) e ad euro 19.000,00 circa netti nel 2024 (vd. 730/2025 allegato alla comparsa conclusionale e CU 2025 prodotta il 12.5.2025).
La , inoltre, ha diverse proprietà immobiliari;
in particolare, oltre ad essere Pt_1 comproprietaria della casa coniugale insieme al marito, è piena proprietaria di un immobile a Castelfiorentino (via Ciurini), dove abitava la madre, poi deceduta;
proprietaria della quota di 1/2 di un fondo commerciale in Certaldo (l'altra metà è di proprietà della sorella); comproprietaria per 1/2 con la sorella e l'ex cognato di un rudere a Petrazzi in Castelfiorentino (via Darwin), oltre che di vari lotti di terreni agricoli (vd. visura catastale aggiornata al 13.05.2025).
La ricorrente ha provato, allegando documentazione fotografica (vd. produzione del
04.04.23), non contestata dal resistente, che l'immobile ubicato a Castelfiorentino in via
Darwin è in condizioni fatiscenti e, allo stato, non è produttivo di alcun tipo di reddito.
7 Gli altri immobili di proprietà della , sebbene non risultino attualmente Pt_1 produttivi di reddito, come rilevato dal resistente potrebbero essere alienati oppure locati, previa esecuzione delle eventuali opere di ristrutturazione necessarie.
dipendente di , nel 2022 ha percepito un reddito annuo netto Controparte_1 CP_2 pari a circa 34.000,00 (vd. 730/2023 depositato il 13.05.2025), diminuito ad euro
32.000,00 netti nel 2023 (vd. 730/2024 depositato il 15.11.2024) e ad euro 30.000,00 netti nel 2024 (vd. 730/25 depositato il 13.05.2025), stante la riduzione dell'indennità in seguito al trasferimento ad una sede lavorativa più vicina alla sua residenza (vd. all. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Il resistente è proprietario della casa coniugale al 50% con la moglie, nonché di una quota di proprietà dell'immobile ereditato dai propri genitori.
A carico del grava sia la corresponsione del canone di locazione – pari ad CP_1 euro 520,00 mensili – dell'immobile ubicato a Barberino Tavarnelle, ove egli si è trasferito a partire dal mese di 2022, canone che divide con la nuova compagna convivente, oltre ad un finanziamento con rata mensile pari ad euro 220,00, tuttavia contratto in prossimità alla data di costituzione nel presente giudizio (vd. doc. 3 memoria integrativa, contratto stipulato).
Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni oggettive per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della , diretto a Pt_1 neutralizzare il disequilibrio economico esistente tra i coniugi, che permane nonostante gli esborsi di cui è gravato il sopra indicati. CP_1
Tenuto conto di tutte le circostanze, considerati, in particolare, il fatto che il CP_1 non ha contestato di avere già ricevuto anticipi di t.f.r. e la circostanza che la ricorrente convive con una figlia non ancora autonoma, valutati anche il vantaggio economico che deriva alla moglie dall'assegnazione della casa familiare, e la possibilità per la ricorrente di trarre un reddito da alcune delle proprietà immobiliari di cui la stessa è titolare o contitolare, il Tribunale ritiene congruo prevedere, in favore della ricorrente, un assegno separativo di € 350,00 mensili – già riconosciuto in sede presidenziale – oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Risulta inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di corresponsione, in suo favore, di una quota parte dell'anticipo del TFR ricevuto dal l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 prevede, infatti, il diritto a CP_1 ricevere una percentuale del trattamento di fine rapporto all'atto della cessazione del
8 rapporto di lavoro del coniuge (in questo caso si tratta invero di un anticipo di TFR) e solo qualora sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Infine, si osserva che le parti hanno concordato che il veicolo Fiat Panda tg EW
157PJ resti nella disponibilità della che ne curerà manutenzione e spese: il Pt_1
Tribunale non può che prendere atto di tale accordo, non potendo, invece, provvedere ad assegnare al resistente il veicolo Audi A1, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso, non cumulabile nel presente giudizio.
8. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, valori medi), per 3/4 devono essere poste a carico del mentre per il resto devono essere compensate tra le parti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Parte_1
CASTELFIORENTINO (FI) il 19/02/1966 e n. a FIRENZE Controparte_1
(FI) il 28/09/1967, (matrimonio contratto a CASTELFIORENTINO (FI) il 27/07/1996, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelfiorentino (FI) al n.
21, parte 2, serie A, anno 1996);
- addebita la separazione ad Controparte_1
- assegna a la casa coniugale ubicata in Castelfiorentino (FI) via Parte_1
Bellucci n. 1, affinché la stessa la abiti con la figlia Per_2
- pone le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di Persona_3 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, rinviando per la regolamentazione di dette spese alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno separativo pari ad euro 350,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a ¾ delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già calcolato nella misura di ¾) di
9 € 5.712,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa
Camilla Biotti.
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