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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 741 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI CATALDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II 154 ROMA presso il difensore
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del Curatore con il patrocinio dell'avv. STRINATI EMILIANO P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA Leonardo da Vinci 2 TERNI presso il difensore avv. STRINATI
EMILIANO
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna la sentenza del Tribunale di Terni che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 66 Parte_1
L.F., 20909 c.c. promossa dalla Curatela Controparte_1
pagina 1 di 4 In fatto, l' anteriormente alla sua dichiarazione di fallimento, con atto a rogito del Notaio CP_1
di Roma, in data 6 luglio 2015 - rep. 1070 (all.3) , vendeva alla società il Persona_1 Parte_1
diritto di piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato anzidetto site in
Terni, Via Maestri del lavoro n. 28/D (- unità immobiliare distinta al foglio 103 part. 1170 sub. 7, sita in Via
Maestri del lavoro, piano 1 , z.c. 2 , categoria A/10, classe 2, vani 4, rendita euro 816,00; - unità immobiliare distinta al foglio 103, particella 1170, sub. 15, via Maestri del lavoro, piano terra, area urbana, mq. 21, senza rendita -corte pertinenziale).
Il giudice ha ritenuto sussistente l'NT NI e la dolosa preordinazione da parte del debitore e dell'acquirente appellante dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
La Curatela chiede il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, relativo all'assenza dell'NT NI , esso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Giudice di primo grado, il quale ha rilevato che parte delle fatture della Parte_1
sembravano essere stati estinti mediante pagamento da parte dell' anche prima della Controparte_1
compravendita, e non mediante la compensazione con parte del prezzo di vendita;
e che quanto al debito della
Cont nei confronti della non risulta l'estinzione ma un mero accollo, che lascia sussistere CP_1
l'obbligazione anche in capo al debitore principale, non essendovi stato accordo con la ai fini della sua CP_3
librazione. Quanto all'impossibilità di prevedere il futuro fallimento della venditrice, essendo stato l'atto perfezionato tre anni prima della declaratoria di fallimento, si osserva che all'atto della compravendita vi erano iscrizione ipotecaria e procedure esecutive immobiliari pendenti;
per quanto sopra detto, solo parte dei crediti risultano tacitati con la vendita.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che non vi sia stato deprezzamento del compendio immobiliare al fine di ricavare un valore esiguo rispetto al prezzo di acquisto da parte della Anche tale motivo CP_1
non si confronta con l'argomento del Giudice di prime cure che ha evidenziato come, a fronte di un calo del mercato immobiliare del 3,6 % tra il 2012 e il 2014, il prezzo di vendita alla Pubblitre è inferiore, rispetto al prezzo a cui nel 2012 acquistò il bene, di ben il 45%. CP_1
pagina 2 di 4 Circa l'elemento soggettivo, l'appellante muove il terzo motivo di appello rilevando che ne manca la prova,
posto che tra padre e figlio, rispettivamente titolari al 50% ciascuno della mentre Parte_1 Per_2
era A.U. della e era Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] CP_1 Persona_3
della società acquirente non correva buon sangue a causa dell'esposizione debitoria della Parte_1
nei confronti della Pubblitre, sicché non poteva essere a conoscenza della situazione CP_1 Per_3
economica dell' si rileva che la circostanza non è provata, non appare verosimile posto che CP_1
all'atto dell'acquisto venivano predisposte operazioni finalizzate all'estinzione dei debiti di (se CP_1
non vi fosse stata compartecipazione della situazione, avrebbe semplicemente provveduto al CP_4
pagamento del prezzo) e che le circostanze rilevate dal Giudice a riprova della dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori si basano su molteplici elementi, tra cui il fatto che la sede sociale di continuava ad essere nello stesso immobile di via Maestri del Lavoro 28/D, che non CP_1 Parte_1
ha mai trasferito lì la propria sede sociale, che non ha mai pagato un canone per la disponibilità CP_1
del bene, che la cessione delle quote della e la nomina del nuovo socio quale amministratore, CP_1
evidente prestanome visto che lo stesso dichiarava di non essersi mai occupato della società, denotavano un contesto in cui la società poneva artatamente in essere atti volti a salvaguardare il patrimonio societario trasferendolo a soggetto vicino per stretto rapporto familiare (padre e figlio risultano peraltro residenti a [...]
allo stesso indirizzo). Anche rispetto a tali motivi, l'appellante non muove censure argomentative.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 3 di 4 Perugia, 09/04/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 741 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI CATALDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II 154 ROMA presso il difensore
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del Curatore con il patrocinio dell'avv. STRINATI EMILIANO P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA Leonardo da Vinci 2 TERNI presso il difensore avv. STRINATI
EMILIANO
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna la sentenza del Tribunale di Terni che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 66 Parte_1
L.F., 20909 c.c. promossa dalla Curatela Controparte_1
pagina 1 di 4 In fatto, l' anteriormente alla sua dichiarazione di fallimento, con atto a rogito del Notaio CP_1
di Roma, in data 6 luglio 2015 - rep. 1070 (all.3) , vendeva alla società il Persona_1 Parte_1
diritto di piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato anzidetto site in
Terni, Via Maestri del lavoro n. 28/D (- unità immobiliare distinta al foglio 103 part. 1170 sub. 7, sita in Via
Maestri del lavoro, piano 1 , z.c. 2 , categoria A/10, classe 2, vani 4, rendita euro 816,00; - unità immobiliare distinta al foglio 103, particella 1170, sub. 15, via Maestri del lavoro, piano terra, area urbana, mq. 21, senza rendita -corte pertinenziale).
Il giudice ha ritenuto sussistente l'NT NI e la dolosa preordinazione da parte del debitore e dell'acquirente appellante dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
La Curatela chiede il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, relativo all'assenza dell'NT NI , esso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Giudice di primo grado, il quale ha rilevato che parte delle fatture della Parte_1
sembravano essere stati estinti mediante pagamento da parte dell' anche prima della Controparte_1
compravendita, e non mediante la compensazione con parte del prezzo di vendita;
e che quanto al debito della
Cont nei confronti della non risulta l'estinzione ma un mero accollo, che lascia sussistere CP_1
l'obbligazione anche in capo al debitore principale, non essendovi stato accordo con la ai fini della sua CP_3
librazione. Quanto all'impossibilità di prevedere il futuro fallimento della venditrice, essendo stato l'atto perfezionato tre anni prima della declaratoria di fallimento, si osserva che all'atto della compravendita vi erano iscrizione ipotecaria e procedure esecutive immobiliari pendenti;
per quanto sopra detto, solo parte dei crediti risultano tacitati con la vendita.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che non vi sia stato deprezzamento del compendio immobiliare al fine di ricavare un valore esiguo rispetto al prezzo di acquisto da parte della Anche tale motivo CP_1
non si confronta con l'argomento del Giudice di prime cure che ha evidenziato come, a fronte di un calo del mercato immobiliare del 3,6 % tra il 2012 e il 2014, il prezzo di vendita alla Pubblitre è inferiore, rispetto al prezzo a cui nel 2012 acquistò il bene, di ben il 45%. CP_1
pagina 2 di 4 Circa l'elemento soggettivo, l'appellante muove il terzo motivo di appello rilevando che ne manca la prova,
posto che tra padre e figlio, rispettivamente titolari al 50% ciascuno della mentre Parte_1 Per_2
era A.U. della e era Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] CP_1 Persona_3
della società acquirente non correva buon sangue a causa dell'esposizione debitoria della Parte_1
nei confronti della Pubblitre, sicché non poteva essere a conoscenza della situazione CP_1 Per_3
economica dell' si rileva che la circostanza non è provata, non appare verosimile posto che CP_1
all'atto dell'acquisto venivano predisposte operazioni finalizzate all'estinzione dei debiti di (se CP_1
non vi fosse stata compartecipazione della situazione, avrebbe semplicemente provveduto al CP_4
pagamento del prezzo) e che le circostanze rilevate dal Giudice a riprova della dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori si basano su molteplici elementi, tra cui il fatto che la sede sociale di continuava ad essere nello stesso immobile di via Maestri del Lavoro 28/D, che non CP_1 Parte_1
ha mai trasferito lì la propria sede sociale, che non ha mai pagato un canone per la disponibilità CP_1
del bene, che la cessione delle quote della e la nomina del nuovo socio quale amministratore, CP_1
evidente prestanome visto che lo stesso dichiarava di non essersi mai occupato della società, denotavano un contesto in cui la società poneva artatamente in essere atti volti a salvaguardare il patrimonio societario trasferendolo a soggetto vicino per stretto rapporto familiare (padre e figlio risultano peraltro residenti a [...]
allo stesso indirizzo). Anche rispetto a tali motivi, l'appellante non muove censure argomentative.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 3 di 4 Perugia, 09/04/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
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