Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2021, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
0 1 834-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3015/2021 ANTONIO SETTEMBRE - Presidente -UP 26/11/2021 RENATA SESSA R.G.N. 46923/2019 PAOLA BORRELLI - Relatore MATILDE BRANCACCIO GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso севд RITENUTO IN FATTO 1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Torino, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 7.9.2019 di condanna nei confronti di FF DE per i delitti di cui agli artt. 617-bis, commi 1 e 2, e 623-bis cod. pen. per avere installato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, un apparato utile ad intercettare conversazioni via radio Gamma 400 altrui, nella specie una radio impostata su frequenze degli organi di polizia;
la condotta è stata ritenuta aggravata ai sensi del secondo comma del citato art. 617-bis, poiché commessa ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni. L'imputato è stato trovato in possesso di un'apparecchiatura radio di tipo amatoriale, sintonizzabile sulle frequenze degli organi di polizia, nel corso di un controllo in cui, non fermatosi all'alt delle forze dell'ordine ed inseguito, si era disfatto dello zaino in cui era stata poi ritrovata l'apparecchiatura predetta.
2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. La radio sequestrata all'imputato è un comune apparecchio lecitamente in commercio e di libera vendita, sicchè non rientra nella previsione normativa dell'art. 617-bis cod. pen., riferibile soltanto all'installazione illegale di apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, finalizzati ad intercettare o ad impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone. Non vi è stata, infatti, alcuna predisposizione, da parte dell'autore della condotta contestata, di un qualsivoglia strumento atto ad intercettare comunicazioni, né è stata provata la idoneità dell'apparecchiatura ricetrasmittente a sintonizzarsi sulle frequenze vietate, sicchè non può escludersi una sua inidoneità assoluta all'uso denunciato.
3. Il PG Luigi Giordano ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo la motivazione della sentenza fondata sui parametri giurisprudenziali dettati in materia, che ricostruiscono la fattispecie come reato di pericolo, configurabile a prescindere dalla attività effettiva di intercettazione, fatta salva la loro inidoneità assoluta all'uso, che esclude il delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 ев 2. Il ricorrente è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen., in relazione all'art. 623-bis cod. pen., per aver installato un'apparecchiatura radio idonea a sintonizzarsi sulle frequenze delle forze di polizia. Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617-bis cod.pen.) sussiste ogniqualvolta l'installazione dell'apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi (Sez. 5, n. 12655 del 23/1/2001, Bertani, Rv. 218326). L'art. 623-bis cod. pen. prevede che la disposizione dell'art. 617-bis e tutte quelle contenute nella stessa Sezione del codice penale, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applichino a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati;
la norma, in altre parole, nella sua versione modificata ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, ha esteso a qualunque trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati la portata delle disposizioni a tutela dell'inviolabilità dei segreti (cfr. Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008, Mineo, Rv. 239115; Sez. 4, n. 25821 del 30/1/2018, Decolombi, Rv. 272957). Per questo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione o la messa in opera comunque attuata di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della Polizia o dei Carabinieri (Sez. 5, n. 25488 del 6/5/2004, Leonardi, Rv. 228895; Sez. 6, n. 13745 del 13/12/2007, dep. 2008, Pesce, Rv. 239451: quest'ultima pronuncia relativa ad una fattispecie in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia, così come Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008, Mineo, Rv. 239115; Sez. 1, n. 29515 del 17/6/2008, Vizza, Rv. 241235). La disposizione incriminatrice dell'art. 617-bis cod. pen. secondo il condiviso - patrimonio ermeneutico di questa Corte di legittimità, cui il Collegio si richiama si - struttura come un reato di pericolo, anticipando la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene e punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, funzionali ad intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche;
pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato in concreto o non siano stati attivati (cfr. Sez. 5, n. 37557 del 12/5/2015, Sinisi, Rv. 265789; Sez. 5, n. 3061 del 3 14/10/2010, dep. 2011, Mazza, Rv. 249508; Sez. 5, n. 37710 del 24/9/2008, Pariota, Rv. 241456, ma anche la citata Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008). Da ultimo, si è allineata a tale orientamento, in motivazione, anche Sez. 5, n. 15071 del 18/3/2019, Vecchio, Rv. 275104, che ha chiarito come l'art. 617-bis, comma primo, cod. pen. configuri una norma che delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche, che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge (la fattispecie, infatti, è stata evidenziata proprio per essere riferita a nuovi programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, pertanto, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone).
3. La cornice interpretativa esposta consente di definire il caso sottoposto al Collegio. Come si evince dalla doppia pronuncia conforme, avuto riguardo, in particolare, alla sentenza di primo grado, cui si richiama quella di appello, l'apparecchio radio dotato di selettore di frequenze ed idoneo, a differenza delle radio normali, a captare le frequenze militari non criptate in uso alle forze dell'ordine è stato ritrovato in possesso dell'imputato, insieme ad un'agenda sulla quale erano appuntate, in un lunghissimo, molto nutrito elenco, le frequenze di comunicazione radio delle forze dell'ordine di varie località italiane, sintomo inequivocabile della capacità dell'apparecchio di riuscire a funzionare utilmente. Del tutto congetturale è l'eccezione relativa ad una sua inidoneità assoluta a consentire la captazione delle frequenze criptate, oltre che generica, poiché formulata con una censura essa stessa costruita in forma dubitativa. Peraltro, il motivo di ricorso dedicato, benché apparentemente fondato sulla valutazione giuridica della necessità che l'apparecchiatura radio non sia inidonea in senso assoluto all'utilizzo vietato dalla legge penale, si rivela, invece, "in fatto" poiché implica necessariamente una verifica concreta ed un accertamento di merito su detta capacità dell'apparecchio radio di intercettare le frequenze delle forze dell'ordine, con un motivo proposto per la prima volta in Cassazione e mai sollevato dinanzi al giudice di secondo grado. Nell'atto di appello, infatti, l'attenzione della difesa è tutta incentrata nel sostenere la non riferibilità del possesso dello zaino in capo al ricorrente, per la presenza di un altro complice, fuggito dopo l'inseguimento della polizia e non identificato. Peraltro, anche in tale ottica, si ignora la condotta, direttamente osservata dagli operanti, di cui il ricorrente si è reso protagonista, e cioè l'essersi disfatto dello zaino, 4 сеед lanciandolo lontano durante l'inseguimento, sicchè esso è stato recuperato solo dopo il suo fermo e le ricerche delle forze dell'ordine.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Antonio Setter ееее Corte Suprema di Cassazione Sez. VA Penale Chcelleria Depo 17 GEN 2022 Romy, A میں نے 5