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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana
Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma alla Piazza Camillo Finocchiaro Aprile n. 18 presso lo studio del suo procuratore, Avv. Pierpaolo Di Giuseppe, che lo rappresenta e difende per procura in atti. opponente
E
(CF: ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla C.F._3
Via Principe Umberto, n. 27/29, presso lo studio del loro procuratore, Avv.
Francesco Zofrea, che le rappresenta e difende per procura in atti. opposte
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo n. 16437/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 ottobre 2023
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
all'udienza del 27/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1/3
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.700,00 in favore di e a titolo di restituzione CP_1 CP_2 del deposito cauzionale versato in occasione della stipula di un contratto di locazione intercorso tra le parti, oltre esborsi e competenze di lite.
A tal fine ha esposto che le conduttrici si erano rese inadempienti alle proprie obbligazioni, omettendo il rimborso di quanto da loro dovuto: per la registrazione del contratto;
per il pagamento delle utenze;
per la manutenzione annuale della caldaia. Ha inoltre aggiunto che l'immobile era stato lasciato in stato di degrado e che le conduttrici avevano acconsentito a che egli trattenesse il deposito cauzionale.
Ha quindi chiesto in via pregiudiziale non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, la sua revoca nonchè, in via riconvenzionale, la condanna delle opposte al pagamento dell'importo di € 3.262,60, pari alla differenza tra il danno patrimoniale di € 5.962,60 subito ed il deposito cauzionale di
€ 2.700,00 pagato.
Costituitesi in giudizio, e hanno contestato le CP_1 CP_2 argomentazioni avversarie deducendo di aver rilasciato i locali nel medesimo stato in cui erano stati consegnati. Nulla hanno dedotto circa la debenza delle somme richieste per il pagamento delle utenze.
Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, nonché dell'opposizione, con vittoria di esborsi e competenze legali.
Con provvedimento del 23.05.2024 il Giudice, ha assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione ed ha rinviato il giudizio.
All'udienza del 3/10/2024 la parte opponente ha rinunziato alla propria domanda riconvenzionale ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stato instaurato il procedimento di mediazione.
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E' acclarato che nel termine concesso da questo giudice non sia stata proposta l'istanza di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità posta a carico della parte opposta ai sensi dell'art. 5bis d.lgs 28/2010 e come anche ribadito dalla
Suprema Corte intervenuta sul punto.
Va infatti rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale e dunque, instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria
2/3 posizione, per cui è il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Infatti, “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19596, del 18/09/2020 e Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 159, del 08/01/2021).
La domanda deve pertanto dichiararsi improcedibile per l'inerzia della parte opposta ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, in base al valore del giudizio, in € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase di decisione. Nulla per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta con il procedimento monitorio e revoca il decreto ingiuntivo n. 16437/2023 opposto
CONDANNA
e alla rifusione delle spese processuali anticipate da CP_1 CP_2
che liquida in complessivi € 852,00, di cui € 124,00 per spese Parte_1 vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Importi da distrarsi in favore dell'avv. Pierpaolo Di Giuseppe dichiaratosi antistatario.
Roma, 27.03.2025
Il Presidente – Giudice monocratico
Maria Tiziana Balduini
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