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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/11/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. n. 1230/2024 promosso da
Avv. (C.F. ) n.q. di procuratore generale del Sig. Parte_1 C.F._1
(C.F. in forza di procura notarile Rep. 1178 Parte_2 C.F._2
– Raccolta 961 – Notaio , domiciliato in Roma, Via Sebastiano Grandis 1 Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Mariaserena Conte (C.F. – pec C.F._3
– fax 06.62201307) che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti ( PEC ) Email_1
– attore – CONTRO
nato a [...] il [...] (CF ) e residente in CP_1 C.F._4
IS (Rm) via Nino Bixio n.26 elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Baiamonti n.10 presso lo studio dell'Avv. Marco Casalini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (PEC ) Email_2
– convenuto – Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in qualità di procuratore generale del Sig. , comproprietario unitamente alla Sig.ra Parte_2 Parte_3 dell'appartamento sito in IS Via Nino Bixio n.26 scala A int.10 piano 3 oltre al posto auto distinto al N.C.E.U. del Comune di IS al fg.64, part.488, sub.10, partita 1887 conveniva in giudizio il sig. figlio della comproprietaria dell'immobile CP_1 affinchè il Tribunale accertasse la detenzione senza titolo da parte del convenuto dal 2017 dell'immobile predetto e gli ordinasse a lui e al nucleo familiare l'immediato rilascio con condanna al pagamento della somma di Euro 18.000,00 a titolo di indennità di occupazione e/o alla somma ritenuta di giustizia. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa sul presupposto di detenere l'immobile per volontà della madre Sig.ra , comproprietaria Parte_3 anche lei iure hereditatis del bene che lo aveva a lui concesso in comodato, valido seppur non redatto in forma scritta, perchè vi abitasse;
che la detenzione era iniziata ancor prima del decesso della Sig.ra nonna del convenuto e madre dell'attore, che solo allora Per_2 manifestava la volontà di alienare l'immobile; che era inesistente il danno dedotto. La causa , di natura documentale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. Non è contestata la detenzione del bene ad opera del convenuto il quale invece non si è peritato di dimostrare esistenza, natura e termini del titolo (comodato) in base al quale
1 2 assume di avere ricevuto la detenzione de bene da parte della madre. Peraltro, anche ove si volesse aderire alla prospettazione proposta dal manca la CP_1 prova che la detta cessione dell'immobile al convento da parte di uno dei due comproprietari, nella specie la madre dello stesso convenuto, sia stata mai ratificata dall'altro proprietario. Difettando tale ratifica in presenza di gestione di affari altrui non rappresentativa l'atto di gestione posto in essere da uno solo dei due comproprietari non è efficace. Invece, la manifestazione di contrarietà al comodato da parte del comunista ha reso senza titolo la detenzione del bene (“prima che l'altro comunista manifesti la sua contrarietà, l'occupazione esclusiva del bene costituisce un atto lecito alla stregua dell'art. 1102 c.c. ed è soltanto dal momento in cui viene chiesta l'indennità che l'occupazione diviene illecita alla stregua dell'art. 2043 c.c.” - Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1785/2024 del 24-09-2024). Per quanto sopra va ordinato al convenuto il rilascio dell'immobile di causa. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno. Le spese id lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
P. Q. M.
3
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sulle domande proposte da n.q. di procuratore generale del Sig. Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede: CP_1 accoglie la domnada per quanto di ragione e condanna al rilascio in CP_1 favore dell'attore dell'immobile sito in IS Via Nino Bixio n.26 scala A int.10 piano 3 oltre al posto auto distinto al N.C.E.U. del Comune di IS al fg.64, part.488, sub.10, partita 1887; rigetta la richiesta risarcitoria;
condanna alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario (15%). Civitavecchia, 22/11/2025. Il Giudice dott.ssa Roberta Nardone
Avv. (C.F. ) n.q. di procuratore generale del Sig. Parte_1 C.F._1
(C.F. in forza di procura notarile Rep. 1178 Parte_2 C.F._2
– Raccolta 961 – Notaio , domiciliato in Roma, Via Sebastiano Grandis 1 Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Mariaserena Conte (C.F. – pec C.F._3
– fax 06.62201307) che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti ( PEC ) Email_1
– attore – CONTRO
nato a [...] il [...] (CF ) e residente in CP_1 C.F._4
IS (Rm) via Nino Bixio n.26 elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Baiamonti n.10 presso lo studio dell'Avv. Marco Casalini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (PEC ) Email_2
– convenuto – Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in qualità di procuratore generale del Sig. , comproprietario unitamente alla Sig.ra Parte_2 Parte_3 dell'appartamento sito in IS Via Nino Bixio n.26 scala A int.10 piano 3 oltre al posto auto distinto al N.C.E.U. del Comune di IS al fg.64, part.488, sub.10, partita 1887 conveniva in giudizio il sig. figlio della comproprietaria dell'immobile CP_1 affinchè il Tribunale accertasse la detenzione senza titolo da parte del convenuto dal 2017 dell'immobile predetto e gli ordinasse a lui e al nucleo familiare l'immediato rilascio con condanna al pagamento della somma di Euro 18.000,00 a titolo di indennità di occupazione e/o alla somma ritenuta di giustizia. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa sul presupposto di detenere l'immobile per volontà della madre Sig.ra , comproprietaria Parte_3 anche lei iure hereditatis del bene che lo aveva a lui concesso in comodato, valido seppur non redatto in forma scritta, perchè vi abitasse;
che la detenzione era iniziata ancor prima del decesso della Sig.ra nonna del convenuto e madre dell'attore, che solo allora Per_2 manifestava la volontà di alienare l'immobile; che era inesistente il danno dedotto. La causa , di natura documentale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. Non è contestata la detenzione del bene ad opera del convenuto il quale invece non si è peritato di dimostrare esistenza, natura e termini del titolo (comodato) in base al quale
1 2 assume di avere ricevuto la detenzione de bene da parte della madre. Peraltro, anche ove si volesse aderire alla prospettazione proposta dal manca la CP_1 prova che la detta cessione dell'immobile al convento da parte di uno dei due comproprietari, nella specie la madre dello stesso convenuto, sia stata mai ratificata dall'altro proprietario. Difettando tale ratifica in presenza di gestione di affari altrui non rappresentativa l'atto di gestione posto in essere da uno solo dei due comproprietari non è efficace. Invece, la manifestazione di contrarietà al comodato da parte del comunista ha reso senza titolo la detenzione del bene (“prima che l'altro comunista manifesti la sua contrarietà, l'occupazione esclusiva del bene costituisce un atto lecito alla stregua dell'art. 1102 c.c. ed è soltanto dal momento in cui viene chiesta l'indennità che l'occupazione diviene illecita alla stregua dell'art. 2043 c.c.” - Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1785/2024 del 24-09-2024). Per quanto sopra va ordinato al convenuto il rilascio dell'immobile di causa. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno. Le spese id lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sulle domande proposte da n.q. di procuratore generale del Sig. Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede: CP_1 accoglie la domnada per quanto di ragione e condanna al rilascio in CP_1 favore dell'attore dell'immobile sito in IS Via Nino Bixio n.26 scala A int.10 piano 3 oltre al posto auto distinto al N.C.E.U. del Comune di IS al fg.64, part.488, sub.10, partita 1887; rigetta la richiesta risarcitoria;
condanna alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario (15%). Civitavecchia, 22/11/2025. Il Giudice dott.ssa Roberta Nardone