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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TO - Corso Vittorio Emanuele, 139 96017 TO SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 15.12.2024 il Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 29820249005518212, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 25/10/2024, recante il complessivo importo di Euro 162.772,12, relativo a pretesi crediti erariali nascenti dalle seguenti cartelle
: Cartella di Pagamento n. 29820130018832377, notificata l'11/12/2013 per un importo di Euro 162.501,01; -
Cartella di Pagamento n. 29820180005937636, notificata il 04/04/2022 per un importo di Euro 271,11; eccepiva di svolgere esclusivamente l'attività del culto religioso e la formazione di nuovi preti dal 1995 in
TO, nei locali di proprietà che per natura sono esenti da Imposta Comunale sugli Immobili, come sancito con sentenza della Corte di Giustizia n. 2321/2023. Eccepiva di non avere contezza della notifica delle cartelle sottese ed in ogni caso la prescrizione anche a voler ritenere l'effettiva notifica nelle date indicate
( 2013 per ICI 2006 e 2022 per tassa auto 2013)
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la tardività delle eccezioni di merito proposte circa la non debenza del tributo e precisando che la cartella di pagamento n. 29820130018832377 risultava regolarmente notificata in data 11/12/2013 e che la stessa, peraltro, era stata oggetto di impugnazione con il ricorso notificato in data 17.02.2014 n. 569-2014 e definito con la sentenza di rigetto n. 1555-2020 del
15.01.2020 non appellata e passata in giudicato. L'altra cartella risultava notificata il 4.4.22 ed in data
13.06.2024 risultava notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876202400000538000 non opposta.
Nessuna prescrizione in ogni caso era maturata stante la proroga dei termini per Covid 19.
Chiedeva pertanto il rigetto.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate confermando la corretta notifica della Cartella di pagamento n. 29820180005937636, in data 4-4-2022, avente ad oggetto Tassa Auto, per il veicolo targato Targa_1, per l'omesso versamento relativo all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni e interessi, per euro 241,58 e la defintività della pretesa stante la mancata opposizione
Si costitiuva il Comune di TO evidenziando la correttezza della notifica degli avvisi prodromici ed in ogni caso la presenza della sentenza del 2020 che aveva reso definitiva la pretsa .
Rigettata la richiesta di sospensione presentata dal ricorrente, alla udienza del 12.12.2025 la vertenza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che l'odierno Ente religioso ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
25.10.2024 eccependo sia la mancata notifica delle cartelle sottese per ICI 2006/2009 e tassa auto 2013 sia in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio ( 2013) dalla presunta notifica della cartella per ICI alla intimazione così come per la tassa auto. Osserva questa Corte che le doglianze appaiono infondate;
dalla documentazione in atti è emerso non solo la regolare notifica della cartella n. 29820130018832377, per ICI 2006/2009 in data 11/12/2013, ma soprattutto l'avvenuta opposizione alla stessa con ricorso n. 569/14 deciso con sentenza n. 1555/20 della
Commissione Tributaria di Siracusa in data 15.1.2020 con cui veniva dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Sentenza non opposta con conseguente definitività della pretesa riportata nella cartella.
Pertanto non solo dalla data di pubblicazione della sentenza alla intimazione non è decorso il termine prescrizionale (2020/2024) ma in merito si osserva che la prescrizione nell'ambito dei tributi locali, trova applicazione solo per la fase di riscossione coattiva, con la specificazione che la stessa sarà quella breve quinquennale (art.2948, co.4 c.c.) per le definitività amministrative (omessa impugnazione, sentenza di mero rito), stante la riconosciuta natura periodica dei tributi locali, mentre troverà applicazione quella decennale
(art. 2946 c.c.) in caso di pretesa derivante da una sentenza irrevocabile di merito, ovvero a seguito di sentenza che ha statuito sulla pretesa tributaria in contestazione. (Cass. ord. n.24997/2024) .
Alla luce, quindi, delle superiori considerazioni, stante la definitività della pretesa portata dalla cartella originariamente opposta, va ritenuta tempestiva la notifica della intimazione in data 15.10.20224 stante la sentenza di rigetto del 2020.
Parimenti infondata va ritenuta la contestazione della cartella n. 29820180005937636,notificata nel 2022 per mancato pagamento della tassa auto 2013 stante la mancata opposizone della stessa e l'assenza dei termini prescrizionali dalla data del 2022 a quella di notifica della intimazione ( inferiore al triennio) .
Attese pertanto le superiori considerazioni e la infondatezza delle eccezioni proposte va rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite e liquidate in € 4671,00 oltre accessori per AdER ed € 400,00 oltre accessori in favore di Ade ed € 1500,00 oltre accessori per il Comune di TO .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4671,00 oltre accessori in favore dell'AdER,
€ 400,00 oltre accessori, in favore di AdE ed € 1500,00 oltre accessori in favore del Comune.di TO
Siracusa, 11.12.2025
Il Presidente Relatore
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3094/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TO - Corso Vittorio Emanuele, 139 96017 TO SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005518212 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 15.12.2024 il Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 29820249005518212, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 25/10/2024, recante il complessivo importo di Euro 162.772,12, relativo a pretesi crediti erariali nascenti dalle seguenti cartelle
: Cartella di Pagamento n. 29820130018832377, notificata l'11/12/2013 per un importo di Euro 162.501,01; -
Cartella di Pagamento n. 29820180005937636, notificata il 04/04/2022 per un importo di Euro 271,11; eccepiva di svolgere esclusivamente l'attività del culto religioso e la formazione di nuovi preti dal 1995 in
TO, nei locali di proprietà che per natura sono esenti da Imposta Comunale sugli Immobili, come sancito con sentenza della Corte di Giustizia n. 2321/2023. Eccepiva di non avere contezza della notifica delle cartelle sottese ed in ogni caso la prescrizione anche a voler ritenere l'effettiva notifica nelle date indicate
( 2013 per ICI 2006 e 2022 per tassa auto 2013)
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la tardività delle eccezioni di merito proposte circa la non debenza del tributo e precisando che la cartella di pagamento n. 29820130018832377 risultava regolarmente notificata in data 11/12/2013 e che la stessa, peraltro, era stata oggetto di impugnazione con il ricorso notificato in data 17.02.2014 n. 569-2014 e definito con la sentenza di rigetto n. 1555-2020 del
15.01.2020 non appellata e passata in giudicato. L'altra cartella risultava notificata il 4.4.22 ed in data
13.06.2024 risultava notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876202400000538000 non opposta.
Nessuna prescrizione in ogni caso era maturata stante la proroga dei termini per Covid 19.
Chiedeva pertanto il rigetto.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate confermando la corretta notifica della Cartella di pagamento n. 29820180005937636, in data 4-4-2022, avente ad oggetto Tassa Auto, per il veicolo targato Targa_1, per l'omesso versamento relativo all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni e interessi, per euro 241,58 e la defintività della pretesa stante la mancata opposizione
Si costitiuva il Comune di TO evidenziando la correttezza della notifica degli avvisi prodromici ed in ogni caso la presenza della sentenza del 2020 che aveva reso definitiva la pretsa .
Rigettata la richiesta di sospensione presentata dal ricorrente, alla udienza del 12.12.2025 la vertenza veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che l'odierno Ente religioso ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
25.10.2024 eccependo sia la mancata notifica delle cartelle sottese per ICI 2006/2009 e tassa auto 2013 sia in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio ( 2013) dalla presunta notifica della cartella per ICI alla intimazione così come per la tassa auto. Osserva questa Corte che le doglianze appaiono infondate;
dalla documentazione in atti è emerso non solo la regolare notifica della cartella n. 29820130018832377, per ICI 2006/2009 in data 11/12/2013, ma soprattutto l'avvenuta opposizione alla stessa con ricorso n. 569/14 deciso con sentenza n. 1555/20 della
Commissione Tributaria di Siracusa in data 15.1.2020 con cui veniva dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Sentenza non opposta con conseguente definitività della pretesa riportata nella cartella.
Pertanto non solo dalla data di pubblicazione della sentenza alla intimazione non è decorso il termine prescrizionale (2020/2024) ma in merito si osserva che la prescrizione nell'ambito dei tributi locali, trova applicazione solo per la fase di riscossione coattiva, con la specificazione che la stessa sarà quella breve quinquennale (art.2948, co.4 c.c.) per le definitività amministrative (omessa impugnazione, sentenza di mero rito), stante la riconosciuta natura periodica dei tributi locali, mentre troverà applicazione quella decennale
(art. 2946 c.c.) in caso di pretesa derivante da una sentenza irrevocabile di merito, ovvero a seguito di sentenza che ha statuito sulla pretesa tributaria in contestazione. (Cass. ord. n.24997/2024) .
Alla luce, quindi, delle superiori considerazioni, stante la definitività della pretesa portata dalla cartella originariamente opposta, va ritenuta tempestiva la notifica della intimazione in data 15.10.20224 stante la sentenza di rigetto del 2020.
Parimenti infondata va ritenuta la contestazione della cartella n. 29820180005937636,notificata nel 2022 per mancato pagamento della tassa auto 2013 stante la mancata opposizone della stessa e l'assenza dei termini prescrizionali dalla data del 2022 a quella di notifica della intimazione ( inferiore al triennio) .
Attese pertanto le superiori considerazioni e la infondatezza delle eccezioni proposte va rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite e liquidate in € 4671,00 oltre accessori per AdER ed € 400,00 oltre accessori in favore di Ade ed € 1500,00 oltre accessori per il Comune di TO .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4671,00 oltre accessori in favore dell'AdER,
€ 400,00 oltre accessori, in favore di AdE ed € 1500,00 oltre accessori in favore del Comune.di TO
Siracusa, 11.12.2025
Il Presidente Relatore
dr. Adriana Puglisi