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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 207/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 10/07/2025, ad ore 9,15, innanzi al got MA DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. LEONARDO SECONDO BOCHICCHIO, per parte convenuta nessuno.
l'avv. Bochicchio si riporta all'atto di citazione, rileva la mancata contestazione dei fatti dedotti per mancata costituzione in giudizio della convenuta e chiede fissarsi udienza di discussione. il got presone atto, invita parte attrice a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice conclude come da atto di citazione, ossia:
Piaccia al Tribunale di Fermo, in persona del Giudice istruttore designato,
Accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui al contratto di assicurazioni N. 420131012, condannare al pagamento della somma di euro 15.166,51, detratta la Controparte_1 franchigia in termini di polizza, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione, per il sinistro occorso all'attore in data 21.10.2022 nonché per i danni subiti nella proprietà del Parte_1 condomino o per la somma maggiore o minore meglio benevisa ed accertata in causa. Pt_2
Vinte le spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,45, il got invita parte attrice ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2025 promossa da:
, in Porto San Giorgio in Galleria Gino Pieri, 3 in pers. Parte_1 P.IVA_1 amministratore in carica p.t., in pers. del leg. rappr.te p.t. con l'avv. LEONARDO SECONDO BOCHICCHIO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 12.2.25 il proprietario dell'area di Parte_1 superficie coperta dalla “Galleria Pieri”, sita in Porto San Giorgio in via Pieri, 3, sulla quale grava servitù di pubblico passaggio del Comune di Porto San Giorgio, ha convenuto in giudizio il proprio istituto assicuratore per ottenerne la condanna all'integrale risarcimento del danno da infiltrazioni subito subito nel 2022 da un locale al piano interrato della Galleria Pieri di proprietà del condomino sig. . Parte_3 L'amministrazione condominiale ha dedotto:
- di aver verificato nell'anno 2022, a seguito di un sopralluogo tecnico nella proprietà del sig.
, che sul soffitto del locale di questi erano presenti copiose infiltrazioni di Parte_3 acqua;
CP
- di aver immediatamente informato la società , che a seguito di svariati sopralluoghi, aveva ipotizzato che la perdita derivasse probabilmente da rottura di tubazioni apparentemente di CP proprietà del e passanti all'interno del solaio della medesima galleria;
- che per la gravità della situazione venivano eseguiti lavori di messa in sicurezza del solaio con puntellamenti a croce (all.1,2);
- che solo in seguito a successivi interventi, sopralluoghi e verifiche, nell'ottobre del 2022 si poteva constatare che le infiltrazioni derivavano dalla rottura di un tubo dell'impianto di scarico fognario di un condomino, tal v. foto in all.3); Per_1
pagina 2 di 4 - di aver in data 21/10/2022 richiesto l'apertura del sinistro (all.4) a garanzia del rimborso dei danni di cui alla polizza n. 420131012 stipulata con (all.5); Controparte_1
- che in data 16/12/2022 era pervenuta dal perito assicurativo incaricato proposta di liquidazione per € 3.200,00 (all.6) che era stata accettata a titolo di acconto, formulando istanza di ulteriore valutazione (all.7), ma la convenuta non provvedeva al pagamento della somma offerta ed accettata;
- di aver, nulla pervenendo dalla propria compagnia, con pec 19/10/2023 dell'avv. Bochicchio, aveva diffidato la compagnia al pagamento della somma di € 15.166,51 (all.8), ossia dell'importo sostenuto per i lavori per la ricerca e riparazione del guasto e riparazione dei danni provocati al condomino , eseguiti dalla , che rilasciava fatture n. 9 Pt_2 Controparte_3 del 09/05/2023 e n. 13 del 31/5/2023 (all.9);
- di aver, in mancanza di riscontro alla diffida, in data 27/09/2024 inviato istanza di negoziazione assistita (all.10,11) alla quale non aderiva facendo decadere il termine di Controparte_1 trenta giorni concesso per legge;
- esser stata costretta ad avanzare richiesta di pagamento dinanzi all'intestato Tribunale dalla completa indifferenza della compagnia di assicurazioni ai continui richiami ad adempiere al contratto assicurativo;
- che, con il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del fabbricato condominiale,
si è obbligata al pagamento delle spese di ricerca e riparazione per danni Controparte_1 derivati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici e igienici come risulta dalle condizioni generali di contratto (all.12) alla Sezione C – danni da acqua - paragrafo 3 punto G126 e richiamato in polizza;
- che con appendice del 27/09/2022 l'importo risarcibile per tali eventi veniva elevato ad euro 10.000,00 (all.13);
- che la polizza de quo prevede che la copertura per cause da fuoriuscita di acqua operasse anche per danneggiamenti a cose di terzi (Sezione C – danni da acqua - Art.
1.2 delle condizioni generali) fino al massimale indicato in polizza per la Responsabilità Civile – euro 1.000.000 – alla cui Sezione B – Responsabilità civile – Art. 3.1. “sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune”;
Per le suddette norme contrattuali ed a seguito degli interventi di ricerca e riparazione del guasto e di riparazione dei danni conseguiti alla sottostante proprietà , la ditta Calcinari Pt_2
emetteva le fatture n. 9/2023 e 13/2023 in all.9 distinguendo i seguenti importi: Parte_4
• ricerca perdita acqua acconto e saldo 3.800,00 + iva 10% = 4.180,00
• riparazione perdita acqua acconto e saldo 6.021,44 + iva 10% = 6.623,58
• danno proprietà acconto e saldo 2.496,30 + iva 10% = 2.745,93 Pt_2
• pittura piano sottostrada acconto e saldo 1.470,00 + iva 10% = 1.617,00
e quindi per un totale di Euro 15.166,51.
Come già sopra riportato parte attrice deposita con l'iscrizione a ruolo:
1. foto puntellature
2. foto infiltrazioni
3. foto dei luoghi
4. apertura sinistro
5. polizza generali
6. proposta liquidazione
7. mail 15-5-23 Immobilservices per Parte_1
8. pec Avv. Bochicchio del 19.10.23
9. fatture Srl Calcinari Tonino
10. invito alla negoziazione pagina 3 di 4 11. consegna pec invito
12. condizioni generali di assicurazione
13. appendice polizza.
Con decreto ex art. 171 bis cpc emesso il 19.4.25 il GI designato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , differiva al 10.7.25 l'udienza di prima Controparte_1 comparizione delle parti e delegava a questo got trattazione e decisione della causa.
All'udienza odierna, trattandosi di causa meramente documentale, il got invitava l'attore a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente, per procedere ex art. 281 sexies cpc.
*
La domanda è fondata e va accolta.
I fatti sono documentati dalle foto e le spese dalle fatture.
La copertura è documentale, oltre che confermata dall'offerta di liquidazione pervenuta dall'incaricato della compagnia (doc. 6), ed attiene in effetti le spese di ricerca e riparazione per danni derivati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici e igienici, come risulta dalle condizioni generali di contratto (all.12) alla Sezione C – danni da acqua - paragrafo 3 punto G126, richiamato in polizza, così come affermato da parte attrice. Co Il contratto prevede franchigia e massimale ma, dovendosi quest'ultimo ritenere, con la (p.e. Cass. ord. 21.10.2019, n. 26813 e Cass. ord. 21.1.2020, n. 1168, e Cass ord. 13.6.2023, n. 16899) un'eccezione in senso stretto che, come tale, deve essere sollevata dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie e non può essere rilevata d'ufficio, nonostante la produzione della polizza e delle condizioni relative ad opera della stessa parte attrice, occorre condannare la convenuta compagnia al rimborso dell'importo totale documentato dall'amministrazione condominiale attrice, detratta la sola franchigia di € 500,00 per sinistro.
Sull'importo così determinato decorrono rivalutazione ed interessi dal giorno di ogni singolo pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (11.2.25) ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (12.2.25) al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al decisum ed alla media tariffaria, in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda della amministrazione del Controparte_5
, condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a versare a parte attrice
[...] Controparte_1 l'importo di € 14.666,51, già detratta la franchigia in termini di polizza, oltre rivalutazione ed interessi dal momento di ogni pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (11.2.25) ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (12.2.25) al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in favore dell'avv. Leonardo Secondo Bochicchio, dichiaratosene antistatario, in € 264,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,11, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 10/07/2025
Il got
MA DI
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 10/07/2025, ad ore 9,15, innanzi al got MA DI sono comparsi: per parte attrice l'avv. LEONARDO SECONDO BOCHICCHIO, per parte convenuta nessuno.
l'avv. Bochicchio si riporta all'atto di citazione, rileva la mancata contestazione dei fatti dedotti per mancata costituzione in giudizio della convenuta e chiede fissarsi udienza di discussione. il got presone atto, invita parte attrice a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente per procedere ex art. 281 sexies cpc.
Parte attrice conclude come da atto di citazione, ossia:
Piaccia al Tribunale di Fermo, in persona del Giudice istruttore designato,
Accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui al contratto di assicurazioni N. 420131012, condannare al pagamento della somma di euro 15.166,51, detratta la Controparte_1 franchigia in termini di polizza, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione, per il sinistro occorso all'attore in data 21.10.2022 nonché per i danni subiti nella proprietà del Parte_1 condomino o per la somma maggiore o minore meglio benevisa ed accertata in causa. Pt_2
Vinte le spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,45, il got invita parte attrice ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA DI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2025 promossa da:
, in Porto San Giorgio in Galleria Gino Pieri, 3 in pers. Parte_1 P.IVA_1 amministratore in carica p.t., in pers. del leg. rappr.te p.t. con l'avv. LEONARDO SECONDO BOCHICCHIO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 12.2.25 il proprietario dell'area di Parte_1 superficie coperta dalla “Galleria Pieri”, sita in Porto San Giorgio in via Pieri, 3, sulla quale grava servitù di pubblico passaggio del Comune di Porto San Giorgio, ha convenuto in giudizio il proprio istituto assicuratore per ottenerne la condanna all'integrale risarcimento del danno da infiltrazioni subito subito nel 2022 da un locale al piano interrato della Galleria Pieri di proprietà del condomino sig. . Parte_3 L'amministrazione condominiale ha dedotto:
- di aver verificato nell'anno 2022, a seguito di un sopralluogo tecnico nella proprietà del sig.
, che sul soffitto del locale di questi erano presenti copiose infiltrazioni di Parte_3 acqua;
CP
- di aver immediatamente informato la società , che a seguito di svariati sopralluoghi, aveva ipotizzato che la perdita derivasse probabilmente da rottura di tubazioni apparentemente di CP proprietà del e passanti all'interno del solaio della medesima galleria;
- che per la gravità della situazione venivano eseguiti lavori di messa in sicurezza del solaio con puntellamenti a croce (all.1,2);
- che solo in seguito a successivi interventi, sopralluoghi e verifiche, nell'ottobre del 2022 si poteva constatare che le infiltrazioni derivavano dalla rottura di un tubo dell'impianto di scarico fognario di un condomino, tal v. foto in all.3); Per_1
pagina 2 di 4 - di aver in data 21/10/2022 richiesto l'apertura del sinistro (all.4) a garanzia del rimborso dei danni di cui alla polizza n. 420131012 stipulata con (all.5); Controparte_1
- che in data 16/12/2022 era pervenuta dal perito assicurativo incaricato proposta di liquidazione per € 3.200,00 (all.6) che era stata accettata a titolo di acconto, formulando istanza di ulteriore valutazione (all.7), ma la convenuta non provvedeva al pagamento della somma offerta ed accettata;
- di aver, nulla pervenendo dalla propria compagnia, con pec 19/10/2023 dell'avv. Bochicchio, aveva diffidato la compagnia al pagamento della somma di € 15.166,51 (all.8), ossia dell'importo sostenuto per i lavori per la ricerca e riparazione del guasto e riparazione dei danni provocati al condomino , eseguiti dalla , che rilasciava fatture n. 9 Pt_2 Controparte_3 del 09/05/2023 e n. 13 del 31/5/2023 (all.9);
- di aver, in mancanza di riscontro alla diffida, in data 27/09/2024 inviato istanza di negoziazione assistita (all.10,11) alla quale non aderiva facendo decadere il termine di Controparte_1 trenta giorni concesso per legge;
- esser stata costretta ad avanzare richiesta di pagamento dinanzi all'intestato Tribunale dalla completa indifferenza della compagnia di assicurazioni ai continui richiami ad adempiere al contratto assicurativo;
- che, con il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del fabbricato condominiale,
si è obbligata al pagamento delle spese di ricerca e riparazione per danni Controparte_1 derivati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici e igienici come risulta dalle condizioni generali di contratto (all.12) alla Sezione C – danni da acqua - paragrafo 3 punto G126 e richiamato in polizza;
- che con appendice del 27/09/2022 l'importo risarcibile per tali eventi veniva elevato ad euro 10.000,00 (all.13);
- che la polizza de quo prevede che la copertura per cause da fuoriuscita di acqua operasse anche per danneggiamenti a cose di terzi (Sezione C – danni da acqua - Art.
1.2 delle condizioni generali) fino al massimale indicato in polizza per la Responsabilità Civile – euro 1.000.000 – alla cui Sezione B – Responsabilità civile – Art. 3.1. “sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune”;
Per le suddette norme contrattuali ed a seguito degli interventi di ricerca e riparazione del guasto e di riparazione dei danni conseguiti alla sottostante proprietà , la ditta Calcinari Pt_2
emetteva le fatture n. 9/2023 e 13/2023 in all.9 distinguendo i seguenti importi: Parte_4
• ricerca perdita acqua acconto e saldo 3.800,00 + iva 10% = 4.180,00
• riparazione perdita acqua acconto e saldo 6.021,44 + iva 10% = 6.623,58
• danno proprietà acconto e saldo 2.496,30 + iva 10% = 2.745,93 Pt_2
• pittura piano sottostrada acconto e saldo 1.470,00 + iva 10% = 1.617,00
e quindi per un totale di Euro 15.166,51.
Come già sopra riportato parte attrice deposita con l'iscrizione a ruolo:
1. foto puntellature
2. foto infiltrazioni
3. foto dei luoghi
4. apertura sinistro
5. polizza generali
6. proposta liquidazione
7. mail 15-5-23 Immobilservices per Parte_1
8. pec Avv. Bochicchio del 19.10.23
9. fatture Srl Calcinari Tonino
10. invito alla negoziazione pagina 3 di 4 11. consegna pec invito
12. condizioni generali di assicurazione
13. appendice polizza.
Con decreto ex art. 171 bis cpc emesso il 19.4.25 il GI designato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , differiva al 10.7.25 l'udienza di prima Controparte_1 comparizione delle parti e delegava a questo got trattazione e decisione della causa.
All'udienza odierna, trattandosi di causa meramente documentale, il got invitava l'attore a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente, per procedere ex art. 281 sexies cpc.
*
La domanda è fondata e va accolta.
I fatti sono documentati dalle foto e le spese dalle fatture.
La copertura è documentale, oltre che confermata dall'offerta di liquidazione pervenuta dall'incaricato della compagnia (doc. 6), ed attiene in effetti le spese di ricerca e riparazione per danni derivati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici e igienici, come risulta dalle condizioni generali di contratto (all.12) alla Sezione C – danni da acqua - paragrafo 3 punto G126, richiamato in polizza, così come affermato da parte attrice. Co Il contratto prevede franchigia e massimale ma, dovendosi quest'ultimo ritenere, con la (p.e. Cass. ord. 21.10.2019, n. 26813 e Cass. ord. 21.1.2020, n. 1168, e Cass ord. 13.6.2023, n. 16899) un'eccezione in senso stretto che, come tale, deve essere sollevata dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie e non può essere rilevata d'ufficio, nonostante la produzione della polizza e delle condizioni relative ad opera della stessa parte attrice, occorre condannare la convenuta compagnia al rimborso dell'importo totale documentato dall'amministrazione condominiale attrice, detratta la sola franchigia di € 500,00 per sinistro.
Sull'importo così determinato decorrono rivalutazione ed interessi dal giorno di ogni singolo pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (11.2.25) ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (12.2.25) al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al decisum ed alla media tariffaria, in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda della amministrazione del Controparte_5
, condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a versare a parte attrice
[...] Controparte_1 l'importo di € 14.666,51, già detratta la franchigia in termini di polizza, oltre rivalutazione ed interessi dal momento di ogni pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (11.2.25) ed interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (12.2.25) al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che si liquidano in favore dell'avv. Leonardo Secondo Bochicchio, dichiaratosene antistatario, in € 264,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,11, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 10/07/2025
Il got
MA DI
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