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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18552/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18552/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Capri alla Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Esposito, C.F. , C.F._2 che la rappresenta e difende mediante procura rilasciata con atto separato ed allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
, (c.f. , quest'ultimo rappresentato dal procuratore generale
[...] C.F._5
, in forza di procura generale a rogito del notaio rep. 2868 del Controparte_2 Per_1
2 dicembre 1987, tutti elettivamente domiciliati in Capri alla via P. Canale 10, presso lo studio dell'avvocato Flavio Vanacore ( ), dal quale sono rappresentati e difesi, C.F._6 unitamente, con poteri disgiunti, all'avvocato Gianluigi D'Angiola ( ), in C.F._7 virtù di procura allegata alla presente comparsa.
- CONVENUTI
E quale incorporante di e della Controparte_4 Controparte_5 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per esso del suo procuratore ad Controparte_6 negotia, Dr. nato a Catania il [...], in [...] procura speciale del 17-2- 2023 Persona_2 per Notar Dr. di Bologna, rep.97407 e racc. 12542, rappresentato e difeso Persona_3
1 dall'Avv.to Edoardo Strazzullo (C.F. ), con il quale elegge domicilio presso C.F._8 il suo Studio Legale sito in Napoli, alla via Giovanni Porzio n.4, Centro Direzionale, Is. G1, il tutto giusta procura a margine del presente atto.
- CONVENUTA TERZA CHIAMATA
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Capri alla Via Controparte_7 CodiceFiscale_9
Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Esposito, C.F. , C.F._2 che la rappresenta e difende mediante procura rilasciata con atto separato ed allegata all'atto di intervento
- TERZA INTERVENUTA
Oggetto: domanda di risarcimento danni da infiltrazioni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 24/06/2025 il procuratore dell'attrice e della terza intervenuta Pt_1
si riportava integralmente ai precedenti scritti difensivi tutti già depositati in atti e chiedeva CP_7
l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Il procuratore dei convenuti , chiedeva il rigetto della domanda, riportandosi a Controparte_1 tutto quanto in precedenza dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il procuratore della concludeva chiedendo in merito alla domanda di garanzia Controparte_4 dei convenuti: 1) accertare e dichiarare l'inoperatività nella fattispecie de qua delle polizze
'Albergo e “Condominio e Servizi” stipulate dai convenuti in data Controparte_8 CP_9
31- 07-2020, dedotte in giudizio, per i molteplici motivi esposti in atti;
2) per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia formulata dai convenuti , in quanto illegittima ed infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
3) disporre, quindi, la estromissione della terza chiamata Controparte_4 dal presente giudizio, con seguito di spese e competenze legali di lite;
in merito alla domanda nella interventice volontaria: 4) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da e disporne, quindi, la estromissione dal presente giudizio;
5) in subordine, Controparte_7 rigettare la domanda risarcitoria così come proposta dalla interventrice volontaria nei confronti dei convenuti in quanto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, sia per l'an che per il quantum debeatur;
6) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata Assicurazione;
7) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge;
in merito alla domanda dell'attrice in via principale: 8) rigettare la domanda attrice così come proposta nei confronti dei convenuti in quanto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata, sia per l'an che per il quantum debeatur;
9) condannare chi di
2 ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata
Assicurazione; 10) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata: 11) accertare e dichiarare il concorso di altre cause nella determinazione delle infiltrazioni de quibus;
12) determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dall'attrice e dalla interventrice in conseguenza dei fatti de quibus; 13) conseguentemente limitare il risarcimento dei danni a carico dei convenuti nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ad essi attribuibile nella causazione di dette infiltrazioni;
14) accertare, in ogni caso, la inoperatività delle due polizze nvocate dai convenuti nel giudizio de quo, in ordine ai fatti de quibus CP_4 Controparte_1 ed ai danni reclamati ex adverso; 15) accertare e dichiarare, altresì, la totale estraneità rispetto alla copertura assicurativa dedotta nel giudizio de quo dei danni reclamati sia dall'attrice che CP_4 dalla interventrice volontaria, in forza di entrambe le polizze invocate dai convenuti CP_1
; in via ancor più gradata: nella ipotesi in cui dovesse incredibilmente superarsi la
[...] documentata eccezione di inoperatività delle polizze Unipolsai invocate nel giudizio de quo: 16) accertare e dichiarare e la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo dei convenuti per violazione, da parte loro, delle disposizioni di cui agli artt. 12.1 delle C.G.A. relative alle predette polizze nonché delle disposizioni di cui agli artt. 1914 e art. 1915 c.c., per le ragioni innanzi esposte;
17) tener conto, in ogni caso, dei limiti contrattuali di polizza rilevabili dalle CGA;
18) escludere qualsivoglia statuizione di condanna diretta della terza chiamata al pagamento, in favore Controparte_4 dell'attrice e della interventrice volontaria di somme, sia a titolo di danni che di spese e competenze legali di lite;
19) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata Assicurazione;
20) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per Parte_1 le infiltrazioni occorse nell'immobile di sua proprietà; condannare gli stessi alla rimozione delle cause delle infiltrazioni nonché al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice a causa delle infiltrazioni di cui sopra;
condannare infine i convenuti al rimborso di tutte le spese tecniche, di ATP, nonché di mediazione già sostenute;
condannarli al rimborso delle spese legali.
A tal fine premetteva di essere proprietaria per la quota di metà e usufruttuaria per l'altra metà
(proveniente dalla successione testamentaria del marito premorto ), dell'immobile Persona_4 sito in Capri alla Via Roma n. 63, riportato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Capri al foglio
7, part. 177, sub 12; che sempre la stessa unità soffriva da molti mesi di infiltrazioni copiose e discontinue, nella parte retrostante a ridosso della roccia;
che nel tempo erano state effettuate varie verifiche circa la causa di dette infiltrazioni, compreso un intervento riparatore da parte dei convenuti
3 di una tubazione danneggiata ad aprile 2020; che, però, il fenomeno aveva continuato a presentarsi, sempre durante la stagione turistica, e quindi in modo del tutto svincolato dalle piogge;
che tra le numerose indagini condotte al fine di individuare la causa delle citate infiltrazioni, su indicazione dei convenuti, l'attrice aveva avanzato doglianza anche alla società Gori, gerente la pubblica fognatura, la quale tuttavia confermava la bontà degli impianti idraulici da essa gestiti;
che successivamente l'attrice, anche attraverso il suo procuratore, aveva richiesto ai convenuti, l'effettuazione di prove di carico degli impianti idraulici a servizio degli appartamenti di loro proprietà, al fine di accertare e risolvere definitivamente tutta la problematica ma era rimasta senza riscontro anche ai diversi solleciti inoltrati;
che l'attrice, si era vista costretta ad adire il Tribunale di Napoli con ricorso depositato in data 03.12.2021 ed iscritto al NRG 28606/2021, e aveva richiesto di disporre accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. teso alla valutazione delle cause di dette infiltrazioni, degli eventuali lavori necessari alla loro rimozione ed alla stima dei danni provocati;
- che il procedimento di cui sopra si era concluso con il deposito della relazione del CTU Ing. nelle cui Persona_5 conclusioni si affermava chiaramente che “le infiltrazioni sono imputabili alla rottura o al difetto di esecuzione di parti della proprietà di parte resistente, in particolare dell'impianto idraulico di scarico del complesso residenziale.” (cfr. pag. 23 relazione); - che nella medesima relazione sono stati indicati i lavori a farsi per l'eliminazione della causa dei problemi riscontrati (stimati in circa
6.500 euro oltre IVA, ovvero una cifra ridicola rispetto al danno causato e ancora in corso!); - che, sempre nella medesima relazione, il CTU ha affermato che nel negozio dell'attrice “non è garantita la normale condizione di salubrità tale da poter svolgere una attività commerciale.” (cfr. pag. 25 relazione); - che, in sede di chiarimenti, il CTU, a specifico quesito del CTP di parte (qui) attrice, specificava ulteriormente che sempre nel negozio dell'esponente “non vi è sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità tali da poter svolgere un'attività commerciale” (cfr. pag.
29 relazione); - che, infatti, l'esponente aveva dovuto concedere diverse riduzioni di canone alla conduttrice IG.ra (da euro 3.500,00/mese a euro 2.000,00/mese (cfr. doc. n. 11 Controparte_7 produzione per complessivi euro 4.500,00 (riduzione canone da gennaio 2022 a marzo Pt_1
2022 = 1.500 * 3 = 4.500); nel marzo 2022, ovvero quando le verifiche del CTU avevano già chiaramente fatto emergere le responsabilità dei convenuti e i tentativi di conciliazione erano falliti, constatata la loro immotivata resistenza nel non voler contribuire alla risoluzione del problema nonostante l'evidenza, la conduttrice aveva dapprima sospeso il pagamento del canone a partire dal mese di aprile 2022 e, nel momento in cui la stessa era riuscita a trovare altro negozio disponibile nei pressi, entrambe avevano concordato la risoluzione del rapporto;
ciò ha comportato che la IG.ra non aveva percepito canoni che, altrimenti, avrebbe percepito per i mesi da aprile 2022 a Pt_1 febbraio 2023 (a marzo 2023 il negozio è stato rilocato, cfr. doc. n. 23 produzione per euro Pt_1
4 3.500/mese = 3.500,00 * 11 = 38.500,00; - ancora, la IG.ra per rendere nuovamente agibile Pt_1 il negozio e mettersi nelle condizioni di rilocarlo per trarne nuovamente la relativa rendita ( quindi per limitare il danno), in considerazione del fatto che i tempi del contenzioso non sarebbero stati di certo brevi, era stata costretta a commissionare lavori funzionali ad isolare le infiltrazioni dall'interno per euro 25.110,83 (cfr. doc. n. 22 produzione;
- infine, la IG.ra aveva sostenuto Pt_1 Pt_1 spese tecniche dapprima per le verifiche delle cause delle infiltrazioni , ivi incluse quelle di CTU liquidate dal Tribunale, nonché quelle legali per il procedimento di ATP e per quello di mediazione
(cfr. doc. n. 13 -18 + n. 22 produzione per complessivi euro 9.248,73, oltre quelle del Pt_1 presente procedimento che il Tribunale vorrà liquidare.
Tutto ciò premesso l'attrice quantificava i danni in una somma non inferiore ad euro 77.359,56 e relativamente a tale cifra – o a quella risultante dall'istruttoria a compiersi – chiedeva la condanna dei convenuti, con vittoria di spese. CP_ Si costituivano nel presente giudizio i sigg , e i quali nel CP_2 Controparte_3 contestare la domanda eccepivano in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto da parte dell'attrice nonchè la violazione del litisconsorzio necessario alternativo nei confronti dei soggetti meglio indicati all'interno della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda e la sussistenza della propria responsabilità per i danni lamentati dall'attrice sulla scorta dei rilievi emersi in sede di ATP presso il Tribunale di
Napoli e che, in ogni caso, l'elaborato peritale rilasciato a valle del procedimento ex art. 696 bis cpc non potesse assurgere a piena prova di quanto denunciato e richiesto dalla parte attrice né potesse influire sulla valutazione circa la sua ammissibilità ovvero sulla possibilità di rinnovare la consulenza in sede di giudizio ordinario. Chiedevano, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione al fine di essere da questa manlevati in caso di CP_4 accoglimento della domanda attrice, non solo di rigettare integralmente la domanda ma disporre la condanna alle spese delle parti avversarie.
Si costituiva pertanto anche la terza chiamata la quale eccepiva in via preliminare il CP_4 proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza stipulata a suo tempo con i convenuti. Invero, deduce la compagniava che i problemi di infiltrazione si sarebbero manifestati a far tempo dalla primavera del 2020 mentre la polizza assicurativa sarebbe stata stipulata solo nel luglio del 2020. In via gradata, poi, in ogni caso, qualora fosse confermata in corso di giudizio la responsabilità dei convenuti e l'operatività della polizza, la comparente compagnia avrebbe dovuto vedersi ridotto l'indennizzo loro attribuibile in quanto colpevoli di violazione dell'art. 12.1 della CGA nonché degli art. 1914 e 1915 cc, cooperando al verificarsi o al peggioramento del sinistro. La compagnia contestava infine nel merito la fondatezza della domanda attrice e la sua carenza di
5 interesse ex art. 100 cpc a far data dall'ottobre 2020 laddove si sarebbe verificata la definitiva conclusione del fenomeno infiltrativo. Chiedeva, pertanto, reietta ogni contraria istanza formulata dall'attrice e dai convenuti, di accogliere le proprie domande di inoperatività della polizza e in via gradata di riduzione dell'indennizzo spettante con vittoria di spese.
Infine, in data 27.05.2023 si costituiva, telematicamente anche la terza interventrice Controparte_7 la quale mediante intervento adesivo autonomo confermava la ricostruzione dei fatti come narrata dalla in riferimento ai danni da infiltrazione patiti all'interno dell'immobile da lei Pt_1 interventrice occupato in forza di un contratto di locazione commerciale. Confermava altresì, in luogo del detto sinistro di essere stata costretta prima a chiedere una equa riduzione dei canoni periodici, vista la precarietà dell'attività commerciale e poi a risolvere definitivamente la locazione per l'aggravarsi delle infiltrazioni che avevano reso impossibile l'attività lavorativa.
Chiedeva pertanto accogliersi le proprie istanze risarcitorie con vittoria di spese.
Ebbene alla prima udienza tenutasi il 20.06.2023, il GU all'esito della camera di consiglio, ritenuto integro il contraddittorio in quanto insussistenti i motivi addotti dalla parte convenuta per la sua estensione ex art. 107 c.p.c. nei riguardi dei soggetti da questa indicati, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. decorrenti dal 01.09.2023 (incluso) e rinviava la causa ex art. 184 cpc all'udienza del 05.12.2023.
Successivamente con ordinanza del 11.12.2023, ammetteva la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e interventrice, nonché l'interrogatorio formale articolato dalla nonché la CP_4 prova testimoniale articolata dalla parte convenuta nei termini come meglio precisati nel provvedimento istruttorio ammettendo, altresì, l'interrogatorio formale da questa rivolto nei riguardi dell'attrice e dell'interventrice. Riservava, infine, all'esito della fase istruttoria l'ammissione della
CTU come richiesta dalla parte convenuta.
Seguiva, pertanto, lo svolgimento della fase istruttoria in conclusione della quale il GU, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava rinvio per la precisione delle conclusioni all'udienza del
24.06.2025, laddove venivano concessi alle parti i termini a difesa di cui all'art. 190 cpc.
Ebbene, la domanda risulta fondata in fatto ed in diritto e andrà, pertanto, integralmente accolta.
In via assolutamente preliminare va confermata l'integrità del contraddittorio tra le parti effettivamente costituitesi nel presente giudizio e l'infondatezza in fatto ed in diritto della preliminare eccezione sollevata da parte convenuta in riferimento ad un'estensione del litisconsorzio alternativo ai soggetti privati le cui proprietà risulterebbero confinanti l' e con i di . Pt_1 CP_1 CP_1
L'elaborato peritale reso a valle del procedimento di ATP incardinato dall'attrice nel corso dell'anno
2021 e acquisito con valore di piena prova nella presente vertenza ha individuato precisamente le cause determinanti il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice, collocandolo nella esclusiva sfera
6 di pertinenza dei convenuti, cosicchè l'eccezione di ampliamento del contraddittorio da questi sollevata risulta assolutamente inammissibile e infondata.
Ciò posto risulta altresì ammissibile l'intervento volontario della , in quanto conduttrice CP_7 dell'immobile in proprietà dell' all'epoca della prima manifestazione del fenomeno Pt_1 infiltrativo e vittima di pregiudizi di natura patrimoniale, avendo dovuto prima contrarre forzosamente la propria attività commerciale e poi lasciare definitivamente i locali di esercizio locando un nuovo immobile a canone maggiorato.
La presente vicenda trae origine, infatti, da fenomeni infiltrativi patiti dalla parte attrice all'interno del proprio immobile sito in Capri alla Via Roma 63 e provenienti dalle tubature interrate di pertinenza del complesso immobiliare in proprietà dei convenuti di . Detto CP_1 CP_1 impianto idraulico, destinato a convogliare le acque di scolo dei servizi igienici posti all'interno delle singole unità immobiliari in proprietà dei convenuti, sono risultate in corso di giudizio (già a partire dal procedimento di ATP promosso dall'attrice nel 2021) non conformi all'uso e necessitanti di un impegnativo intervento manutentivo che impedisse definitivamente il protrarsi dei pregiudizi lamentati dalla Pt_1
In effetti, già con ricorso depositato in data 03.12.2021 ed iscritto al NRG 28606/2021, l'odierna attrice aveva richiesto di disporre accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., teso alla valutazione sullo stato dei luoghi, all'accertamento delle cause di dette infiltrazioni e alla individuazione e quantificazione degli eventuali lavori necessari alla loro rimozione come dei danni provocati.
Dall'elaborato peritale redatto dall'Ing CTU nominato dal Tribunale in sede di ATP, Per_5 emergeva che: “In sede di primo accesso erano evidenti lungo la parete rocciosa infiltrazioni di acqua. Nel corso delle varie prove, esposte nei verbali di accesso, si sono manifestate ulteriori infiltrazioni. Dalle testimonianze raccolte in situ, le stesse non hanno carattere continuo, per cui si può escludere a priori che - trattasi di una condotta idrica di carico, in quanto la stessa, essendo sempre in pressione, dovrebbe produrre un'infiltrazione di carattere continuativo;
- non essendo di carattere invernale, è presumibile escludere che possano provenire dalla raccolta comunale in fogna delle acque piovane…. A seguito delle prove effettuate risulta evidente il nesso di causa ed effetto fra le prove realizzate e gli effetti riscontrati….. le infiltrazioni sono imputabili alla rottura o al difetto di esecuzione di parti della proprietà di parte resistente, in particolare dell'impianto idraulico di scarico del complesso residenziale (pag. 22-23 CTU – All. 10 all'atto di citazione)…. Per quanto concerne i danni nel locale della parte ricorrente essi non sono determinabili in quanto la macchiatura della parete rocciosa, una volta asciugatasi, non comporta alcuna lavorazione di ripristino di carattere edile. Diverso è invece il disagio ed il danno subito della ricorrente, nel cui
7 locale non è garantita la normale condizione di salubrità tale da poter svolgere una attività commerciale”.
L'elaborato peritale poi alle pag. 23 e 24 individuava analiticamente i lavori di ripristino a farsi onde eliminare le cause dell'infiltrazione e consentire la normale abitabilità ed uso dei locali, completando l'indagine con relativo computo metrico e quantificazione economica delle opere mediante utilizzo delle Tabelle regionali applicabili vigenti.
Non è di poco momento osservare che nel corso di tutti i numerosi accessi sui luoghi di causa compiuti dal CTU, fossero sempre presenti (unitamente ai professionisti della parte attrice) anche il procuratore legale e il CTP dei convenuti di , che hanno, tra l'altro, fornito al perito del CP_1 CP_1
Tribunale le proprie osservazioni in riferimento ad alcuni rilievi resi all'interno dell'elaborato (e resi poi sua parte integrante).
Quindi fin dalla conclusione del procedimento per ATP i convenuti erano stati posti nella condizione di avere definitiva contezza delle cause del fenomeno infiltrativo, che per quanto sin qui noto non è stato ancora risolto.
Accertate pertanto le cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice, sia dal punto di vista della collocazione logistica che dal punto di vista della modalità di manifestazione e dell'intensità dell'immissione pregiudizievole del diritto di proprietà altrui, non resta che esaminare la questione inerente la qualificazione giuridica dei fatti in esame.
Per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda formulata dalla parte attrice ad oggetto il risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua manifestatesi all'interno di un complesso condominiale, va collocata senz'altro all'interno della tutela prevista dall'art. 2051 cc, secondo il quale si presume la responsabilità del custode salvo prova contraria del caso fortuito (ovvero del fatto del terzo ivi compreso del danneggiato).
Ebbene, in base agli esiti del procedimento di ATP così come della fase istruttoria svolta nel presente giudizio appare pienamente acquisito l'an della domanda di risarcimento anche rispetto al profilo della responsabilità oggettiva ricadente in via solidale sui convenuti , i quali Controparte_1 presenti fin dall'inizio delle operazioni peritali svolte in sede di ATP hanno potuto constatare, a mezzo dei propri professioni delegati, la persistenza degli episodi lesivi all'interno della proprietà della il nesso di causalità tra evento (tubature interrate destinate allo scolo dei servizi Pt_1 igienici interni alle unità abitative in proprietà dei ) e il danno (fenomeni Controparte_1 infiltrativi) nonchè il quomodo (cattivo stato manutentivo e di installazione dele tubature) del suo manifestarsi.
A nulla, per altro, rilevano le osservazioni a contestazione mosse dal CTP dei convenuti rispetto agli esiti dell'elaborato e riscontrate in maniera circostanziata dal professionista del Tribunale ( cfr. ex
8 multis Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1621 “Se il giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., evidenzia che il perito ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei cc.tt.pp., che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione” ) nonché le deduzioni a difesa di natura burocratica inerenti un presunto irregolare acquisto derivativo nonché
l'erroneo accatastamento dell'immobile in proprietà dell'attrice per la qual cosa i CP_1 lamenterebbero che la avrebbe sottratto alla loro proprietà 2mq di parete rocciosa, Pt_1 circostanza in base alla quale è stata sollevata eccezione riconvenzionale.
Ebbene, ancorchè l'eccezione riconvenzionale sia stata tempestivamente proposta e risulti ammissibile nel merito risulta infondata in fatto ed indiritto e va pertanto rigettata.
In particolare, le contestazioni mosse dai sono state ampiamente riscontrate dall'attore già CP_1 nel corso della prima udienza tenutasi il 21.06.2023 ed integralmente disattese dalla copiosa documentazione amministrativa e notarile, da questi versata in atti. Detta documentazione prova la piena legittimazione attiva della rispetto alla presente vertenza e la piena validità e Pt_1 regolarità tanto del proprio acquisto immobiliare a titolo derivativo quanto la regolarità della sua conformazione catastale, compresa la licenza ad usufruirne per scopi commerciali.
La documentazione offerta in comunicazione dalla difesa di parte convenuta a supporto della prefata eccezione in riconvenzionale è inconferente, invece, ai fini del presente giudizio, constando di una consulenza di parte (cfr. All. 4 produzione parte convenuta) priva di valore probatorio e di una relazione notarile (cfr. all. 5 produzione parte convenuta) dal tenore affatto cristallino che pone il presunto ampliamento compiuto dalla all'interno della sua proprietà solo in maniera del Pt_1 tutto ipotetica “a scapito della proprietà ”, senza precisare da quale punto di vista e per CP_1 quale quota. Va evidenziato, infatti, che se la domanda in riconvenzionale formulata dai convenuti fa riferimento ad un presunto ampliamento della proprietà che abbia coinvolto “il costone Pt_1 roccioso”, preesistente quindi a qualsiasi unità immobiliare coinvolta nel presente giudizio, bisognerebbe individuare in base a quale principio ovvero acquisto a titolo originario o derivativo spetti all'uno o all'altra proprietà, involgendo la questione margini di disciplina afferente il demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 ss. c.c.
In conclusione, in disparte le inopinate difese di parte convenuta circa la consistenza del bene in proprietà dell'attrice, rispetto agli esiti del giudizio di ATP, i di nulla hanno CP_1 CP_1 provato al fine di andare esenti da condotta colpevole ex art. 2051 c.c. (evento interruttivo del nesso di causalità).
9 In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (nel caso di specie infiltrazioni di acqua da tubature interrate di pertinenza privata di immobile soprastante la proprietà dell'attrice) resta sempre attuale il principio secondo il quale il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile (ex multis Tribunale Salerno sez. I, 15/09/2014, n.4292).
D'altronde, il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che,
a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Anche dalle prove testimoniali acquisite in fase istruttoria nulla è emerso in favore dei convenuti al fine da escludere la propria responsabilità da custodia.
A tal fine va al contrario anche evidenziata la circostanza del mancato reso interrogatorio formale da parte di di , mentre dalle dichiarazioni rese da (presente anche nella CP_1 CP_1 CP_2 qualità di procuratore speciale di , si è appreso di sporadici interventi di manutenzione CP_3 realizzati dalla di cui tuttavia non sono stati precisati i dettagli rispetto ai tempi, alla CP_10 tipologia ovvero ai luoghi di intervento (non risulta agli atti alcun tipo di documentazione comprovante detti interventi).
Dal verbale di udienza del 22.03.2024 il convenuto dichiara, infatti, testualmente: “sul capo CP_2
1) Non è vero;
la ditta che si occupa della manutenzione della villa in Capri è la che CP_11 interviene su sollecitazione dell'interessato e in quel periodo non so dire se ci siano state contestazioni;
sul capo 2) Io non so, posso solo dire che abbiamo affidato la manutenzione alla ditta
e prima all'Avv.to Allodoli e poi all'Avv.to Vanacore;
ADR Ho visto oggi per la prima volta CP_11 sia l'attrice che l'interventrice; sul capo 3) Non è vero;
ma le date non le conosco perché avvertito della situazione dissi di intervenire ai miei delegati;
sul capo 4) Non è vero, io non venivo avvertito mai direttamente;
io avevo dato incarico di intervenire per quanto di nostra competenza ritenendo che il fatto aveva origini probabilmente diverse;
adr La ditta è sempre scrupolosa e CP_11 interviene quando c'è necessità per conto nostro;
sul capo 5) Non sono mai entrato nel negozio, dunque non so rispondere. So dire che noi abbiamo sostenuto tutti i lavori e ogni volta pareva tutto risolto”
D'altro canto anche la teste , nel corso dell'udienza del 10.09.2024, riferisce Testimone_1 genericamente notizie acquisite “de relato”: “ ADR: sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 dei convenuti di , conosco l'appartamento in oggetto per aver effettuato Controparte_2 CP_1 varie visite dal 2021 in poi, sia prima che durante e dopo le lamentate infiltrazioni;
Preciso che
10 l'immobile alla data del 07 settembre del 2022 era occupato ed anche nei giorni successivi, fino a metà ottobre con intensa attività di affitto, minimo due notti;
; ADR: sul capo b) non posso rispondere perché non ci sono mai entrata nel locale dell'attrice; ADR: gli operai incaricati mi hanno riferito che la parete era asciutta;
ADR: erano gli operai della ditta di cui non ricordo i nomi;
CP_11
ADR: rispondo come da capo b) , gli operai mi dissero che non vi era traccia di umidità; ADR: sul capo d) è vero poiché sono stati effettuati lavori di sostituzioni di tubi di scarico fognario sulla terrazza di proprietà de;
ADR: ricordo di aver visto le foto dell'intervento ma non ricordo CP_1 il mese esatto dell'anno 2020 dei lavori effettuati;
ADR: ricordo che dopo i lavori effettuati nell'anno
2020 la problematica rilevata dall'attrice sembrava risolta come risulta da mail di interscambio tra
i legali che io lessi all'epoca; ADR: riconosco agli atti solo la mail del 08.09, di cui al documento n.
5 allegata alla costituzione della convenuta;
ADR: dopo i lavori dell'anno 2020 a Controparte_12 cura della l'unico lavoro eseguito ha riguardato un tubo di altra proprietà ( ”. CP_11 Parte_2
Tra l'altro proprio il riferimento alla sostituzione di tubi di scarico fognario, atterrebbe tecnicamente ad impianti idraulici caratterizzati da immissione diretta nei sistemi di scarico pubblici, escludendo quindi qualsiasi intervento alle reti di scolo private.
Detta circostanza, pare essere confermata proprio dall'operaio della IG. CP_11 Persona_6
, il quale chiamato quale teste di parte convenuta all'udienza del 29.11.2024 dichiara: “ADR:
[...] sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 dei convenuti di , si è vero, Controparte_2 CP_1 conosco l'appartamento in oggetto;
ADR: sul capo b) si è vero perché ho fatto personalmente il sopralluogo, anche il bagno retrostante al locale che confina con la roccia;
ADR: sul capo c) si è vero;
ADR: sul capo d) è vero ho partecipato personalmente all'intervento di ripristino del pozzetto fognario;
ADR: dopo il 2020 in seguito all'ultimo intervento non ne sono stati fatti altri per quel tipo di perdita;
ADR: preciso che l'intervento del 2020 è stato interamente risolto ed autonomo rispetto ad altri interventi di infiltrazioni”.
Più circostanziate invece appaiono le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi all'udienza del 29.11.2024, laddove la IG,ra , riferisce: “ADR: sul capo a) della memoria ex art. Parte_3
183 comma 2 di parte attrice/interventrice si è vero perché ho rapporto lavorativo, sono la referente, della My Style Bags, ed ero presente nel negozio poiché stavamo allestendo per la stagione estiva e ho visto le infiltrazioni”. Nel corso della medesima udienza, poi, la IG.ra , aggiunge: Tes_2
“ADR: sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 di parte attrice/interventrice si è vero sono amica di , passando per il negozio una mattina l'ho vista che stava pulendo a terra Parte_3 perché vi era infiltrazione dal bagno del negozio”.
Ebbene, accertata la prova circa l'an della domanda di risarcimento formulata dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c., non resta che esaminare il quantum richiesto anche in favore della terza
11 interventrice in qualità di locataria dell'immobile interessato dal fenomeno Controparte_7 infiltrativo e gerente di un esercizio commerciale di rivendita di accessori di abbigliamento.
In via preliminare per quanto attiene il danno conseguenza richiesto dalla questo Giudice Pt_1 ritiene che vada senz'altro accolta la domanda ad oggetto la realizzazione dei lavori di ripristino finalizzati alla eliminazione definitiva delle criticità accertate dal CTU e nelle modalità da questi individuate.
Pertanto rinviando direttamente alle pag. 23 e 24 dell'elaborato peritale dell'Ing redatto in Per_7 sede di ATP, in riferimento alla tipologia di lavori di ripristino a farsi, si conferma che “Per quanto concerne il computo metrico dei lavori da farsi sul terrazzo di , viene applicato il CP_1 CP_1
Prezzario della Regione Campania per l'anno 2021, con un incremento dei prezzi del 50%, consentito dallo stesso prezzario per tenere conto delle particolari difficoltà logistiche che si hanno per le lavorazioni edili sull'isola di Capri. L'intervento consisterà in: - scavo del piazzale del porticato dell'appartamento B, per circa 16 mq, per una altezza di 0.50m ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta consistente in circa 8 metri cubi con rimozione del pozzetto e delle tubazioni esistenti - realizzazione di 4 nuove tubazioni in PVC da 160mm per le acque reflue e da 200mm per
l'allontanamento delle acque chiare. nello specifico a) sostituzione della tubazione 1 per circa 8 metri, con tubazione di diametro 160 mm, verificandone tutto il tratto che corre sulla muratura esterna dell'appartamento; b) sostituzione della tubazione 2 con tubazione di diametro 160mm, con le dovute ispezioni e tappi di verifica;
c) realizzazione di una nuova tubazione, da chiamarsi 2 bis, di diametro 200mm che raccolga le sole acque di pioggia provenienti dal terrazzo superiore CP_1 di , le quali attualmente si immettono nella tubazione 2, in modo che quest'ultima sia di CP_1 solo smaltimento di acque reflue;
d) sostituzione delle tubazioni 3 e 4, con tubazione da 160mm sullo stesso sviluppo attuale, con le dovute ispezioni;
e) eliminazione del pozzetto, raccoglitore di acqua,
e sua sostituzione con un doppio pozzetto di sola ispezione che possa contenere o 2 braghe, una che colleghi le tubazioni 1 e 2 e una che colleghi le tubazioni 3 e 4 da innestare poi nella tubazione di scarico esistente. In testa alle braghe vanno posti dei T di ispezione. In questo doppio pozzetto deve essere alloggiata anche la tubazione 2bis di smaltimento delle acque piovane (vedasi disegno di progetto). Il tutto va convogliato nella attuale tubazione di scarico, fermo restando la necessità di sostituirla in futuro per introdurre due tubazioni di smaltimento separato delle acque chiare e delle acque scure;
f) reinterro del piazzale con materiale scelto;
g) nuovo massetto di sotto pavimentazione, posa della pavimentazione, con successiva arrotatura e lucidatura. Tutte le tubazione saranno in PVC di tipo SN8 con giunti a bicchiere a guarnizione elastomerica, con pezzi speciali. Il costo di tale lavoro, come da computo metrico allegato, è stimabile in € 6.413,83+IVA e necessita di 10 giorni lavorativi”.
12 Ancorchè si verta in tema di responsabilità aquiliana, in species, responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc, si estendono al danneggiato le tutele già previste in sede di responsabilità contrattuale, di cui all'art. 2056 cc in combinato disposto con gli art. 1223 e 1226, cosicchè spetta alla parte attrice il risarcimento di tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del danno nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante (in particolare quest'ultimo, ai sensi comma 2 dell'art. 2056 cc valutato secondo l'equo apprezzamento del giudice).
Ebbene, in riferimento al rapporto di locazione commerciale a suo tempo stipulato tra la e Pt_1 la , sulla scorta della documentazione pattizia versata in atti e attestante la stipula del CP_7 contratto così come la sua successiva evoluzione (nel corso della quale si è giunti prima ad una riduzione convenzionale del canone per impossibilità di utilizzo del bene e, poi, alla risoluzione del rapporto, persistendo la criticità di scolo di acque insalubri dalle pareti rocciose interne allo stesso), spetta alla parte attrice il residuo dei canoni non riscossi in luogo della doverosa riduzione degli stessi nella misura di euro 4.500,00 (riduzione canone da gennaio 2022 a marzo 2022 = 1.500 * 3 = 4.500
(cfr. all. 11 produzione parte attrice).
In conseguenza poi della doverosa risoluzione del contratto di locazione spetta all'attrice anche il diritto al rimborso di tutti i canoni maturati ma non riscossi quale lucro cessante conseguente alla impossibilità di utilizzazione dei locali commerciali. Detto rimborso ammonta a complessivi euro
38.500,00 per i mesi da aprile 2022 a febbraio 2023 (a marzo 2023 il negozio è stato rilocato, cfr. doc. n. 23 produzione di parte attrice) per euro 3.500/mese.
Inoltre, vista la circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc da parte dei convenuti e la prova documentale circa il loro realizzo, spetta all'attrice il rimborso per i lavori realizzati all'interno dell'immobile di cui si tratta al fine di consentirne l'agibilità per euro 25.110,83 (cfr. come ampiamente documentato in via analitica mediante allegato n. 22 produzione di parte attrice comprensivo di fatture saldate in favore dei professionisti intervenuti nella vicenda).
Infatti, i convenuti si limitano nel caso specifico ad opporre una generica assenza di necessità ad intervenire, senza formulare alcun tipo di contestazione né rispetto ai singoli documenti probatori depositati dalla parte attrice analiticamente il 18.06.2023 (compresi di CILA trasmessa al Comune di
Capri) né sul tipo di intervento eseguito al fine di isolare il fenomeno infiltrativo persistente all'interno della proprietà Pt_1
Sul punto ci si limita ad evidenziare che l'attrice ha del tutto legittimamente ritenuto di dover intervenire in maniera consistente e specifica sulle criticità pregiudicanti l'uso del proprio immobile il quale resta pur sempre oggetto di un diritto assoluto nell'ambito del quale ai sensi dell'art. 832 cc sono coinvolti non solo gli ulteriori diritti di godere e disporre in modo pieno della cosa erga omnes
13 ma anche il diritto di compiere sulla stessa atti conservativi tesi a salvaguardarne l'uso e il valore patrimoniale.
Infine, spettano alla IG.ra le spese tecniche, comunque non contestate da parte convenuta Pt_1 ex art. 115 cpc, atte ad individuare le cause delle infiltrazioni, ivi incluse quelle di CTU liquidate dal
Tribunale (cfr. all. dal 13 al 14 – acconto – saldo – fattura CTU acconto – fattura CTU saldo), nonché quelle legali (cfr. all. 28 Ft 14/2021 Avv. Esposito) per il procedimento di ATP, nonché quelle in favore dei professionisti convolti (cfr. all. 15-16) e per quello di mediazione (cfr. doc. n. 17-18) produzione di parte attrice), per complessivi euro 9.248,73.
Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento proposta dalla terza interventrice
[...]
, va ugualmente confermato che ai sensi e per gli effetti degli art. 2056, 1223 e 1224 cc, CP_7 spettano alla interventrice in qualità di locataria dell'immobile in proprietà della il diritto Pt_1 ad essere rimborsata del maggior canone che sia stata costretta a versare in luogo della stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso commerciale con il IG. (cfr. doc. n. 1 produzione della CP_13 terza interventrice ), rispetto a quanto avrebbe proseguito a versare nel caso in cui il primo CP_7 contratto non avesse subito le interferenze sin qui narrate, ovvero nelle misura di euro 875 * 8 mesi
- euro 7.000,00.
Per quanto concerne invece il danno richiesto per la perdita di azienda, ancorchè comunque catalogabile come lucro cessante, è necessario che il richiedente provi in modo concreto e puntuale, con documenti e altre prove, l'esatta entità del mancato guadagno e il nesso di causalità diretto con l'evento dannoso.
Nella presente vicenda se non sussistono dubbi circa l'an del risarcimento maggiori perplessità desta la quantificazione del danno richiesto a titolo di perdita di azienda che allo stato risulterebbe da una consulenza di parte e da mere simulazioni contabili dei costi e ricavi. Né può essere sufficiente il modello UNICO depositato per le annualità di riferimento a comprovare le perdite subite, in quanto le attività commerciali possono essere influenzate da plurimi fattori di svariata natura (compreso un improvviso maggior costo di acquisto delle materie prime ovvero dei consumi).
In tale circostanza il danno da perdita d'azienda, ancorchè qualificabile nella sua natura di lucro cessante (mancato guadagno) non si ritiene sufficientemente provato e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Ugualmente andranno rigettate le altri voci di danno richieste nelle due diverse manifestazioni fenomenologiche, esistenziale e da disagio, comunque nemmeno allegate e provate né quantificati, per la qual cosa andranno integralmente rigettate.
Infine, la domanda di manleva formulata dai convenuti nei riguardi della Controparte_1
dai primi chiamata in garanzia, risulta ammissibile e fondata in fatto ed in diritto ancorchè CP_4
14 vada accolta limitatamente alla domanda riguardante le attività inframurarie di isolamento e manutenzione dei locali in proprietà dell'attrice al fine di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli del fenomeno infiltrativo.
In primo luogo, in base alla documentazione versata in atti e dall'esame delle risultanze processuali, con particolare riferimento all'escussione testimoniale della IG.ra acquisita nel corso Testimone_1 dell'udienza del 10.09.2024, questo GU non può che confermare l'operatività della polizza assicurativa depositata agli atti del giudizio.
Infatti, si conferma l'acquisizione della prova rispetto ai fenomeni infiltrativi denunciati dalla intorno alla primavera del 2020 cui seguì un primo intervento di manutenzione su iniziativa Pt_1 dei resistenti e per il tramite della ditta che tuttavia non determinò il definitivo CP_11 contenimento delle criticità originate dalle tubazioni interrate destinate allo scolo delle acque dei servizi igienici.
In realtà ponendo detta testimonianza a confronto con la relazione peritale dell'assicurazione depositata da (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta e All. 4 alle note ex art. CP_4
183 comma 6 I termine) si evince che il primo fenomeno infiltrativo non ha avuto origine dagli impianti idraulici dei di ma da quelli di pertinenza di altro condominio, cosicchè CP_1 CP_1
l'intervento manutentivo eseguito in quella sede risulta definitivamente risolto e non più replicato nel tempo.
Al contrario, stipulata la polizza assicurativa dai convenuti a decorrere dal luglio 2020, risulta (anche dalla corrispondenza scambiata tra il legale dela e i ) che le infiltrazioni si Pt_1 CP_1 verificarono a decorrere dal successivo mese di agosto 2020, allorquando le unità immobiliari gestite mediante contratti di affitto breve cominciarono ad essere occupate dai turisti e si palesarono, questa volta, in maniera più copiosa e più avanti e a più riprese nel corso degli anni, tanto è che anche in sede del procedimento di ATP svolto nel corso dell'anno 2021, il consulente incaricato dal Tribunale potè appurare anche a mezzo di provocato scolo con materiali fluoriescenti, all'interno degli impianti idraulici di pertinenza dei convenuti, la persistenza di presenza d'acqua dalla parete rocciosa interna dell'immobile in proprietà dell'attrice.
Dunque, la polizza assicurativa è stata stipulata prima del manifestarsi delle infiltrazioni dell'agosto
2020, le sole attribuibili ai convenuti ed originato da un unico e ben identificato nesso di causalità
(cfr. CTU all. 10) all'atto di citazione) protrattosi nel tempo fino alla primavera del 2023 (allorquando l'attrice rientrata in possesso esclusivo del proprio immobile a seguito di risoluzione del contratto di locazione a suo tempo stipulato con la , si decise a realizzare interventi di manutenzione ed CP_7 isolamento delle perdite).
15 Ciò posto la polizza assicurativa in esame risulta pienamente operante con accoglimento della domanda di manleva nei limiti di quanto si dirà.
Infatti, va accolta in favore della la richiesta della compagnia afferente un'equa riduzione CP_4 dell'indennizzo a causa del comportamento omissivo dei convenuti (nonostante l'ATP conclusa nel
2021 non risultano da parte dei convenuti interventi risolutori della problematica infiltrativa cosicchè
l'attrice si è vista costretta a realizzare le opere di manutenzione ed isolamento del proprio immobile per la complessiva cifra di € 25.110,83 che dovranno esserle integralmente rimborsate), determinante l'aggravio del fenomeno infiltrativo.
Dunque, si ritiene di ridurre ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1914 e
1915 c.c. l'indennizzo complessivamente spettante ai convenuti nella misura 50% sulle seguenti voci di danno (cfr art.
2.6.2 estratto CGA indennizzo per fuoriscita liquidi e spese di ricerca e riparazione guasti – cfr all. 7 alla comparsa di costituzione : - interventi di ripristino delle tubature CP_4 come analiticamente indicati e quantificati dal CTU Ing. per complessivi € 6.413,83 + Iva;
- Per_5 spese processuali di ATP come richieste dalla parte attrice e accolte a mezzo del presente provvedimento nella misura di € 9.248,73; spese di isolamento e manutenzione realizzate dall'attrice per € 25.110,83; - lucro cessante da riduzione doverosa dei canoni di locazione da incassarsi presso la per € 4.500,00; lucro cessante da mancato incasso dei canoni di locazione fino alla CP_7 naturale scadenza del contratto per € 38.500,00.
Pertanto applicando la riduzione ritenuta equa in base ai fatti narrati, la domanda di manleva quantificabile in complessivi € 83.773,39 (oltre iva sulla sola somma di € 6.413,83) formulata dai di in base alle domande proposte dall'attrice, va accolta per la minor somma di € CP_1 CP_1
41.886,69 (oltre iva sulla sola somma di € 3.206,91 = 50% dei lavori a farsi come individuati dall'Ing
. Per_5
Il tutto ferma l'applicazione della franchigia convenzionalmente prevista per € 250,00 applicabile una sola volta sul totale complessivo dell'unico danno verificatosi ancorchè fenomenologicamente si sia manifestato sotto diverse forme.
Le spese di lite tra attrice e interventrice e convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese depositata dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui al DM 147/2022.
Quelle, invece, tra i convenuti e la compagnia assicuratrice sono Controparte_1 Controparte_14 compensate per metà – stante l'accoglimento solo parziale della domanda di manleva – e poste per la restante parte come liquidata in dispositivo sulla scorta del valore e complessità della lite in capo alla compagnia terza chiamata in causa.
Le spese del procedimento di ATP RG 28606/2021 proposto presso il Tribunale di Napoli – come già incluse nel conteggio delle poste risarcitorie : cfr. punto 4) del dispositivo - vengono poste
16 definitivamente a carico della parte soccombente ( e dunque in accoglimento della domanda di manleva nella misura del 50% in capo ai convenuti), come liquidate con separato decreto con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto già versato a titolo di acconto e saldo (come documentato in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nella qualità di Parte_1 Controparte_7 interventrice, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta nell'interesse di per l'effetto condanna Parte_1
CP_ in solido i sigg. , e ad eseguire i lavori di Controparte_2 CP_3 ripristino come analiticamente individuati e quantificati all'interno dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP per la complessiva somma di € 6.413,83 oltre iva;
CP_
2) per l'effetto condanna in solido i sigg. , e a Controparte_2 CP_3 pagare all'attrice tutti i canoni di locazione non incassati dalla Parte_1 conduttrice, frutto sia di riduzione che di risoluzione del contratto per la complessiva somma di € 43.000,00 (€ 4.500, 00 riduzione canoni + 38.500,00 mancato incasso fino alla scadenza naturale del contratto di locazione), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
3) per l'effetto, condanna in solido i sigg. , e a Controparte_2 CP_3 rimborsare all'attrice il costo dei lavori di manutenzione e isolamento Parte_1 dei locali interni di sua proprietà per la complessiva somma di € 25.110,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
4) per l'effetto, condanna altresì in solido i sigg. , e Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio di CP_3 Parte_1
ATP Rg 28606/2021 quantificate in € 9.248,73 come meglio descritte in parte motiva;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in solido IGg.
[...]
CP_
, e Controparte_2 CP_3
6) accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra e i Controparte_14 convenuti, accoglie la domanda di manleva formulata in solido dai sigg.
[...]
CP_
, e e per l'effetto condanna la Compagnia terza chiamata Controparte_2 CP_3
a pagare il relativo indennizzo come indicato nei punti che precedono nella misura del
50% e ferma l'applicazione per una sola volta della franchigia convenzionalmente stabilita per € 250,00;
17 7) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni di e condanna Controparte_7
CP_ in solido i sigg. , e a pagare alla interventrice Controparte_2 CP_3
€ 7.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, per i soli maggiori esborsi corrisposti;
CP_ 8) condanna in solido i convenuti , e con diritto Controparte_2 CP_3 di manleva nella misura del 50% in capo alla terza chiamata in causa, a pagare all'attrice le spese legali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 550,00 per spese ed
€ 10.701,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge;
CP_
9) condanna altresì in solido i convenuti , e al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore dell'interventrice delle spese legali del presente Controparte_7 giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge;
CP_
10) Compensa per ½ le spese di lite tra i convenuti , e Controparte_2
e la in persona del leale rapp.te pro tempore e pone la restante CP_3 Controparte_14 parte che si liquida in € 3.808,00 oltre iva e cpa come per legge in capo alla terza chiamata in causa.
Così deciso in Napoli, il 10.11.25
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18552/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Capri alla Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Esposito, C.F. , C.F._2 che la rappresenta e difende mediante procura rilasciata con atto separato ed allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
, (c.f. ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
, (c.f. , quest'ultimo rappresentato dal procuratore generale
[...] C.F._5
, in forza di procura generale a rogito del notaio rep. 2868 del Controparte_2 Per_1
2 dicembre 1987, tutti elettivamente domiciliati in Capri alla via P. Canale 10, presso lo studio dell'avvocato Flavio Vanacore ( ), dal quale sono rappresentati e difesi, C.F._6 unitamente, con poteri disgiunti, all'avvocato Gianluigi D'Angiola ( ), in C.F._7 virtù di procura allegata alla presente comparsa.
- CONVENUTI
E quale incorporante di e della Controparte_4 Controparte_5 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per esso del suo procuratore ad Controparte_6 negotia, Dr. nato a Catania il [...], in [...] procura speciale del 17-2- 2023 Persona_2 per Notar Dr. di Bologna, rep.97407 e racc. 12542, rappresentato e difeso Persona_3
1 dall'Avv.to Edoardo Strazzullo (C.F. ), con il quale elegge domicilio presso C.F._8 il suo Studio Legale sito in Napoli, alla via Giovanni Porzio n.4, Centro Direzionale, Is. G1, il tutto giusta procura a margine del presente atto.
- CONVENUTA TERZA CHIAMATA
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Capri alla Via Controparte_7 CodiceFiscale_9
Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Esposito, C.F. , C.F._2 che la rappresenta e difende mediante procura rilasciata con atto separato ed allegata all'atto di intervento
- TERZA INTERVENUTA
Oggetto: domanda di risarcimento danni da infiltrazioni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 24/06/2025 il procuratore dell'attrice e della terza intervenuta Pt_1
si riportava integralmente ai precedenti scritti difensivi tutti già depositati in atti e chiedeva CP_7
l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Il procuratore dei convenuti , chiedeva il rigetto della domanda, riportandosi a Controparte_1 tutto quanto in precedenza dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il procuratore della concludeva chiedendo in merito alla domanda di garanzia Controparte_4 dei convenuti: 1) accertare e dichiarare l'inoperatività nella fattispecie de qua delle polizze
'Albergo e “Condominio e Servizi” stipulate dai convenuti in data Controparte_8 CP_9
31- 07-2020, dedotte in giudizio, per i molteplici motivi esposti in atti;
2) per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia formulata dai convenuti , in quanto illegittima ed infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
3) disporre, quindi, la estromissione della terza chiamata Controparte_4 dal presente giudizio, con seguito di spese e competenze legali di lite;
in merito alla domanda nella interventice volontaria: 4) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da e disporne, quindi, la estromissione dal presente giudizio;
5) in subordine, Controparte_7 rigettare la domanda risarcitoria così come proposta dalla interventrice volontaria nei confronti dei convenuti in quanto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, sia per l'an che per il quantum debeatur;
6) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata Assicurazione;
7) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge;
in merito alla domanda dell'attrice in via principale: 8) rigettare la domanda attrice così come proposta nei confronti dei convenuti in quanto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata, sia per l'an che per il quantum debeatur;
9) condannare chi di
2 ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata
Assicurazione; 10) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata: 11) accertare e dichiarare il concorso di altre cause nella determinazione delle infiltrazioni de quibus;
12) determinare l'esatto ammontare dei danni subiti dall'attrice e dalla interventrice in conseguenza dei fatti de quibus; 13) conseguentemente limitare il risarcimento dei danni a carico dei convenuti nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ad essi attribuibile nella causazione di dette infiltrazioni;
14) accertare, in ogni caso, la inoperatività delle due polizze nvocate dai convenuti nel giudizio de quo, in ordine ai fatti de quibus CP_4 Controparte_1 ed ai danni reclamati ex adverso; 15) accertare e dichiarare, altresì, la totale estraneità rispetto alla copertura assicurativa dedotta nel giudizio de quo dei danni reclamati sia dall'attrice che CP_4 dalla interventrice volontaria, in forza di entrambe le polizze invocate dai convenuti CP_1
; in via ancor più gradata: nella ipotesi in cui dovesse incredibilmente superarsi la
[...] documentata eccezione di inoperatività delle polizze Unipolsai invocate nel giudizio de quo: 16) accertare e dichiarare e la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo dei convenuti per violazione, da parte loro, delle disposizioni di cui agli artt. 12.1 delle C.G.A. relative alle predette polizze nonché delle disposizioni di cui agli artt. 1914 e art. 1915 c.c., per le ragioni innanzi esposte;
17) tener conto, in ogni caso, dei limiti contrattuali di polizza rilevabili dalle CGA;
18) escludere qualsivoglia statuizione di condanna diretta della terza chiamata al pagamento, in favore Controparte_4 dell'attrice e della interventrice volontaria di somme, sia a titolo di danni che di spese e competenze legali di lite;
19) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore della terza chiamata Assicurazione;
20) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per Parte_1 le infiltrazioni occorse nell'immobile di sua proprietà; condannare gli stessi alla rimozione delle cause delle infiltrazioni nonché al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice a causa delle infiltrazioni di cui sopra;
condannare infine i convenuti al rimborso di tutte le spese tecniche, di ATP, nonché di mediazione già sostenute;
condannarli al rimborso delle spese legali.
A tal fine premetteva di essere proprietaria per la quota di metà e usufruttuaria per l'altra metà
(proveniente dalla successione testamentaria del marito premorto ), dell'immobile Persona_4 sito in Capri alla Via Roma n. 63, riportato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Capri al foglio
7, part. 177, sub 12; che sempre la stessa unità soffriva da molti mesi di infiltrazioni copiose e discontinue, nella parte retrostante a ridosso della roccia;
che nel tempo erano state effettuate varie verifiche circa la causa di dette infiltrazioni, compreso un intervento riparatore da parte dei convenuti
3 di una tubazione danneggiata ad aprile 2020; che, però, il fenomeno aveva continuato a presentarsi, sempre durante la stagione turistica, e quindi in modo del tutto svincolato dalle piogge;
che tra le numerose indagini condotte al fine di individuare la causa delle citate infiltrazioni, su indicazione dei convenuti, l'attrice aveva avanzato doglianza anche alla società Gori, gerente la pubblica fognatura, la quale tuttavia confermava la bontà degli impianti idraulici da essa gestiti;
che successivamente l'attrice, anche attraverso il suo procuratore, aveva richiesto ai convenuti, l'effettuazione di prove di carico degli impianti idraulici a servizio degli appartamenti di loro proprietà, al fine di accertare e risolvere definitivamente tutta la problematica ma era rimasta senza riscontro anche ai diversi solleciti inoltrati;
che l'attrice, si era vista costretta ad adire il Tribunale di Napoli con ricorso depositato in data 03.12.2021 ed iscritto al NRG 28606/2021, e aveva richiesto di disporre accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. teso alla valutazione delle cause di dette infiltrazioni, degli eventuali lavori necessari alla loro rimozione ed alla stima dei danni provocati;
- che il procedimento di cui sopra si era concluso con il deposito della relazione del CTU Ing. nelle cui Persona_5 conclusioni si affermava chiaramente che “le infiltrazioni sono imputabili alla rottura o al difetto di esecuzione di parti della proprietà di parte resistente, in particolare dell'impianto idraulico di scarico del complesso residenziale.” (cfr. pag. 23 relazione); - che nella medesima relazione sono stati indicati i lavori a farsi per l'eliminazione della causa dei problemi riscontrati (stimati in circa
6.500 euro oltre IVA, ovvero una cifra ridicola rispetto al danno causato e ancora in corso!); - che, sempre nella medesima relazione, il CTU ha affermato che nel negozio dell'attrice “non è garantita la normale condizione di salubrità tale da poter svolgere una attività commerciale.” (cfr. pag. 25 relazione); - che, in sede di chiarimenti, il CTU, a specifico quesito del CTP di parte (qui) attrice, specificava ulteriormente che sempre nel negozio dell'esponente “non vi è sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità tali da poter svolgere un'attività commerciale” (cfr. pag.
29 relazione); - che, infatti, l'esponente aveva dovuto concedere diverse riduzioni di canone alla conduttrice IG.ra (da euro 3.500,00/mese a euro 2.000,00/mese (cfr. doc. n. 11 Controparte_7 produzione per complessivi euro 4.500,00 (riduzione canone da gennaio 2022 a marzo Pt_1
2022 = 1.500 * 3 = 4.500); nel marzo 2022, ovvero quando le verifiche del CTU avevano già chiaramente fatto emergere le responsabilità dei convenuti e i tentativi di conciliazione erano falliti, constatata la loro immotivata resistenza nel non voler contribuire alla risoluzione del problema nonostante l'evidenza, la conduttrice aveva dapprima sospeso il pagamento del canone a partire dal mese di aprile 2022 e, nel momento in cui la stessa era riuscita a trovare altro negozio disponibile nei pressi, entrambe avevano concordato la risoluzione del rapporto;
ciò ha comportato che la IG.ra non aveva percepito canoni che, altrimenti, avrebbe percepito per i mesi da aprile 2022 a Pt_1 febbraio 2023 (a marzo 2023 il negozio è stato rilocato, cfr. doc. n. 23 produzione per euro Pt_1
4 3.500/mese = 3.500,00 * 11 = 38.500,00; - ancora, la IG.ra per rendere nuovamente agibile Pt_1 il negozio e mettersi nelle condizioni di rilocarlo per trarne nuovamente la relativa rendita ( quindi per limitare il danno), in considerazione del fatto che i tempi del contenzioso non sarebbero stati di certo brevi, era stata costretta a commissionare lavori funzionali ad isolare le infiltrazioni dall'interno per euro 25.110,83 (cfr. doc. n. 22 produzione;
- infine, la IG.ra aveva sostenuto Pt_1 Pt_1 spese tecniche dapprima per le verifiche delle cause delle infiltrazioni , ivi incluse quelle di CTU liquidate dal Tribunale, nonché quelle legali per il procedimento di ATP e per quello di mediazione
(cfr. doc. n. 13 -18 + n. 22 produzione per complessivi euro 9.248,73, oltre quelle del Pt_1 presente procedimento che il Tribunale vorrà liquidare.
Tutto ciò premesso l'attrice quantificava i danni in una somma non inferiore ad euro 77.359,56 e relativamente a tale cifra – o a quella risultante dall'istruttoria a compiersi – chiedeva la condanna dei convenuti, con vittoria di spese. CP_ Si costituivano nel presente giudizio i sigg , e i quali nel CP_2 Controparte_3 contestare la domanda eccepivano in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto da parte dell'attrice nonchè la violazione del litisconsorzio necessario alternativo nei confronti dei soggetti meglio indicati all'interno della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda e la sussistenza della propria responsabilità per i danni lamentati dall'attrice sulla scorta dei rilievi emersi in sede di ATP presso il Tribunale di
Napoli e che, in ogni caso, l'elaborato peritale rilasciato a valle del procedimento ex art. 696 bis cpc non potesse assurgere a piena prova di quanto denunciato e richiesto dalla parte attrice né potesse influire sulla valutazione circa la sua ammissibilità ovvero sulla possibilità di rinnovare la consulenza in sede di giudizio ordinario. Chiedevano, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione al fine di essere da questa manlevati in caso di CP_4 accoglimento della domanda attrice, non solo di rigettare integralmente la domanda ma disporre la condanna alle spese delle parti avversarie.
Si costituiva pertanto anche la terza chiamata la quale eccepiva in via preliminare il CP_4 proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza stipulata a suo tempo con i convenuti. Invero, deduce la compagniava che i problemi di infiltrazione si sarebbero manifestati a far tempo dalla primavera del 2020 mentre la polizza assicurativa sarebbe stata stipulata solo nel luglio del 2020. In via gradata, poi, in ogni caso, qualora fosse confermata in corso di giudizio la responsabilità dei convenuti e l'operatività della polizza, la comparente compagnia avrebbe dovuto vedersi ridotto l'indennizzo loro attribuibile in quanto colpevoli di violazione dell'art. 12.1 della CGA nonché degli art. 1914 e 1915 cc, cooperando al verificarsi o al peggioramento del sinistro. La compagnia contestava infine nel merito la fondatezza della domanda attrice e la sua carenza di
5 interesse ex art. 100 cpc a far data dall'ottobre 2020 laddove si sarebbe verificata la definitiva conclusione del fenomeno infiltrativo. Chiedeva, pertanto, reietta ogni contraria istanza formulata dall'attrice e dai convenuti, di accogliere le proprie domande di inoperatività della polizza e in via gradata di riduzione dell'indennizzo spettante con vittoria di spese.
Infine, in data 27.05.2023 si costituiva, telematicamente anche la terza interventrice Controparte_7 la quale mediante intervento adesivo autonomo confermava la ricostruzione dei fatti come narrata dalla in riferimento ai danni da infiltrazione patiti all'interno dell'immobile da lei Pt_1 interventrice occupato in forza di un contratto di locazione commerciale. Confermava altresì, in luogo del detto sinistro di essere stata costretta prima a chiedere una equa riduzione dei canoni periodici, vista la precarietà dell'attività commerciale e poi a risolvere definitivamente la locazione per l'aggravarsi delle infiltrazioni che avevano reso impossibile l'attività lavorativa.
Chiedeva pertanto accogliersi le proprie istanze risarcitorie con vittoria di spese.
Ebbene alla prima udienza tenutasi il 20.06.2023, il GU all'esito della camera di consiglio, ritenuto integro il contraddittorio in quanto insussistenti i motivi addotti dalla parte convenuta per la sua estensione ex art. 107 c.p.c. nei riguardi dei soggetti da questa indicati, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. decorrenti dal 01.09.2023 (incluso) e rinviava la causa ex art. 184 cpc all'udienza del 05.12.2023.
Successivamente con ordinanza del 11.12.2023, ammetteva la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e interventrice, nonché l'interrogatorio formale articolato dalla nonché la CP_4 prova testimoniale articolata dalla parte convenuta nei termini come meglio precisati nel provvedimento istruttorio ammettendo, altresì, l'interrogatorio formale da questa rivolto nei riguardi dell'attrice e dell'interventrice. Riservava, infine, all'esito della fase istruttoria l'ammissione della
CTU come richiesta dalla parte convenuta.
Seguiva, pertanto, lo svolgimento della fase istruttoria in conclusione della quale il GU, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava rinvio per la precisione delle conclusioni all'udienza del
24.06.2025, laddove venivano concessi alle parti i termini a difesa di cui all'art. 190 cpc.
Ebbene, la domanda risulta fondata in fatto ed in diritto e andrà, pertanto, integralmente accolta.
In via assolutamente preliminare va confermata l'integrità del contraddittorio tra le parti effettivamente costituitesi nel presente giudizio e l'infondatezza in fatto ed in diritto della preliminare eccezione sollevata da parte convenuta in riferimento ad un'estensione del litisconsorzio alternativo ai soggetti privati le cui proprietà risulterebbero confinanti l' e con i di . Pt_1 CP_1 CP_1
L'elaborato peritale reso a valle del procedimento di ATP incardinato dall'attrice nel corso dell'anno
2021 e acquisito con valore di piena prova nella presente vertenza ha individuato precisamente le cause determinanti il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice, collocandolo nella esclusiva sfera
6 di pertinenza dei convenuti, cosicchè l'eccezione di ampliamento del contraddittorio da questi sollevata risulta assolutamente inammissibile e infondata.
Ciò posto risulta altresì ammissibile l'intervento volontario della , in quanto conduttrice CP_7 dell'immobile in proprietà dell' all'epoca della prima manifestazione del fenomeno Pt_1 infiltrativo e vittima di pregiudizi di natura patrimoniale, avendo dovuto prima contrarre forzosamente la propria attività commerciale e poi lasciare definitivamente i locali di esercizio locando un nuovo immobile a canone maggiorato.
La presente vicenda trae origine, infatti, da fenomeni infiltrativi patiti dalla parte attrice all'interno del proprio immobile sito in Capri alla Via Roma 63 e provenienti dalle tubature interrate di pertinenza del complesso immobiliare in proprietà dei convenuti di . Detto CP_1 CP_1 impianto idraulico, destinato a convogliare le acque di scolo dei servizi igienici posti all'interno delle singole unità immobiliari in proprietà dei convenuti, sono risultate in corso di giudizio (già a partire dal procedimento di ATP promosso dall'attrice nel 2021) non conformi all'uso e necessitanti di un impegnativo intervento manutentivo che impedisse definitivamente il protrarsi dei pregiudizi lamentati dalla Pt_1
In effetti, già con ricorso depositato in data 03.12.2021 ed iscritto al NRG 28606/2021, l'odierna attrice aveva richiesto di disporre accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., teso alla valutazione sullo stato dei luoghi, all'accertamento delle cause di dette infiltrazioni e alla individuazione e quantificazione degli eventuali lavori necessari alla loro rimozione come dei danni provocati.
Dall'elaborato peritale redatto dall'Ing CTU nominato dal Tribunale in sede di ATP, Per_5 emergeva che: “In sede di primo accesso erano evidenti lungo la parete rocciosa infiltrazioni di acqua. Nel corso delle varie prove, esposte nei verbali di accesso, si sono manifestate ulteriori infiltrazioni. Dalle testimonianze raccolte in situ, le stesse non hanno carattere continuo, per cui si può escludere a priori che - trattasi di una condotta idrica di carico, in quanto la stessa, essendo sempre in pressione, dovrebbe produrre un'infiltrazione di carattere continuativo;
- non essendo di carattere invernale, è presumibile escludere che possano provenire dalla raccolta comunale in fogna delle acque piovane…. A seguito delle prove effettuate risulta evidente il nesso di causa ed effetto fra le prove realizzate e gli effetti riscontrati….. le infiltrazioni sono imputabili alla rottura o al difetto di esecuzione di parti della proprietà di parte resistente, in particolare dell'impianto idraulico di scarico del complesso residenziale (pag. 22-23 CTU – All. 10 all'atto di citazione)…. Per quanto concerne i danni nel locale della parte ricorrente essi non sono determinabili in quanto la macchiatura della parete rocciosa, una volta asciugatasi, non comporta alcuna lavorazione di ripristino di carattere edile. Diverso è invece il disagio ed il danno subito della ricorrente, nel cui
7 locale non è garantita la normale condizione di salubrità tale da poter svolgere una attività commerciale”.
L'elaborato peritale poi alle pag. 23 e 24 individuava analiticamente i lavori di ripristino a farsi onde eliminare le cause dell'infiltrazione e consentire la normale abitabilità ed uso dei locali, completando l'indagine con relativo computo metrico e quantificazione economica delle opere mediante utilizzo delle Tabelle regionali applicabili vigenti.
Non è di poco momento osservare che nel corso di tutti i numerosi accessi sui luoghi di causa compiuti dal CTU, fossero sempre presenti (unitamente ai professionisti della parte attrice) anche il procuratore legale e il CTP dei convenuti di , che hanno, tra l'altro, fornito al perito del CP_1 CP_1
Tribunale le proprie osservazioni in riferimento ad alcuni rilievi resi all'interno dell'elaborato (e resi poi sua parte integrante).
Quindi fin dalla conclusione del procedimento per ATP i convenuti erano stati posti nella condizione di avere definitiva contezza delle cause del fenomeno infiltrativo, che per quanto sin qui noto non è stato ancora risolto.
Accertate pertanto le cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice, sia dal punto di vista della collocazione logistica che dal punto di vista della modalità di manifestazione e dell'intensità dell'immissione pregiudizievole del diritto di proprietà altrui, non resta che esaminare la questione inerente la qualificazione giuridica dei fatti in esame.
Per dottrina e giurisprudenza consolidata, la domanda formulata dalla parte attrice ad oggetto il risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua manifestatesi all'interno di un complesso condominiale, va collocata senz'altro all'interno della tutela prevista dall'art. 2051 cc, secondo il quale si presume la responsabilità del custode salvo prova contraria del caso fortuito (ovvero del fatto del terzo ivi compreso del danneggiato).
Ebbene, in base agli esiti del procedimento di ATP così come della fase istruttoria svolta nel presente giudizio appare pienamente acquisito l'an della domanda di risarcimento anche rispetto al profilo della responsabilità oggettiva ricadente in via solidale sui convenuti , i quali Controparte_1 presenti fin dall'inizio delle operazioni peritali svolte in sede di ATP hanno potuto constatare, a mezzo dei propri professioni delegati, la persistenza degli episodi lesivi all'interno della proprietà della il nesso di causalità tra evento (tubature interrate destinate allo scolo dei servizi Pt_1 igienici interni alle unità abitative in proprietà dei ) e il danno (fenomeni Controparte_1 infiltrativi) nonchè il quomodo (cattivo stato manutentivo e di installazione dele tubature) del suo manifestarsi.
A nulla, per altro, rilevano le osservazioni a contestazione mosse dal CTP dei convenuti rispetto agli esiti dell'elaborato e riscontrate in maniera circostanziata dal professionista del Tribunale ( cfr. ex
8 multis Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1621 “Se il giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., evidenzia che il perito ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei cc.tt.pp., che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione” ) nonché le deduzioni a difesa di natura burocratica inerenti un presunto irregolare acquisto derivativo nonché
l'erroneo accatastamento dell'immobile in proprietà dell'attrice per la qual cosa i CP_1 lamenterebbero che la avrebbe sottratto alla loro proprietà 2mq di parete rocciosa, Pt_1 circostanza in base alla quale è stata sollevata eccezione riconvenzionale.
Ebbene, ancorchè l'eccezione riconvenzionale sia stata tempestivamente proposta e risulti ammissibile nel merito risulta infondata in fatto ed indiritto e va pertanto rigettata.
In particolare, le contestazioni mosse dai sono state ampiamente riscontrate dall'attore già CP_1 nel corso della prima udienza tenutasi il 21.06.2023 ed integralmente disattese dalla copiosa documentazione amministrativa e notarile, da questi versata in atti. Detta documentazione prova la piena legittimazione attiva della rispetto alla presente vertenza e la piena validità e Pt_1 regolarità tanto del proprio acquisto immobiliare a titolo derivativo quanto la regolarità della sua conformazione catastale, compresa la licenza ad usufruirne per scopi commerciali.
La documentazione offerta in comunicazione dalla difesa di parte convenuta a supporto della prefata eccezione in riconvenzionale è inconferente, invece, ai fini del presente giudizio, constando di una consulenza di parte (cfr. All. 4 produzione parte convenuta) priva di valore probatorio e di una relazione notarile (cfr. all. 5 produzione parte convenuta) dal tenore affatto cristallino che pone il presunto ampliamento compiuto dalla all'interno della sua proprietà solo in maniera del Pt_1 tutto ipotetica “a scapito della proprietà ”, senza precisare da quale punto di vista e per CP_1 quale quota. Va evidenziato, infatti, che se la domanda in riconvenzionale formulata dai convenuti fa riferimento ad un presunto ampliamento della proprietà che abbia coinvolto “il costone Pt_1 roccioso”, preesistente quindi a qualsiasi unità immobiliare coinvolta nel presente giudizio, bisognerebbe individuare in base a quale principio ovvero acquisto a titolo originario o derivativo spetti all'uno o all'altra proprietà, involgendo la questione margini di disciplina afferente il demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 ss. c.c.
In conclusione, in disparte le inopinate difese di parte convenuta circa la consistenza del bene in proprietà dell'attrice, rispetto agli esiti del giudizio di ATP, i di nulla hanno CP_1 CP_1 provato al fine di andare esenti da condotta colpevole ex art. 2051 c.c. (evento interruttivo del nesso di causalità).
9 In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (nel caso di specie infiltrazioni di acqua da tubature interrate di pertinenza privata di immobile soprastante la proprietà dell'attrice) resta sempre attuale il principio secondo il quale il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile (ex multis Tribunale Salerno sez. I, 15/09/2014, n.4292).
D'altronde, il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che,
a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Anche dalle prove testimoniali acquisite in fase istruttoria nulla è emerso in favore dei convenuti al fine da escludere la propria responsabilità da custodia.
A tal fine va al contrario anche evidenziata la circostanza del mancato reso interrogatorio formale da parte di di , mentre dalle dichiarazioni rese da (presente anche nella CP_1 CP_1 CP_2 qualità di procuratore speciale di , si è appreso di sporadici interventi di manutenzione CP_3 realizzati dalla di cui tuttavia non sono stati precisati i dettagli rispetto ai tempi, alla CP_10 tipologia ovvero ai luoghi di intervento (non risulta agli atti alcun tipo di documentazione comprovante detti interventi).
Dal verbale di udienza del 22.03.2024 il convenuto dichiara, infatti, testualmente: “sul capo CP_2
1) Non è vero;
la ditta che si occupa della manutenzione della villa in Capri è la che CP_11 interviene su sollecitazione dell'interessato e in quel periodo non so dire se ci siano state contestazioni;
sul capo 2) Io non so, posso solo dire che abbiamo affidato la manutenzione alla ditta
e prima all'Avv.to Allodoli e poi all'Avv.to Vanacore;
ADR Ho visto oggi per la prima volta CP_11 sia l'attrice che l'interventrice; sul capo 3) Non è vero;
ma le date non le conosco perché avvertito della situazione dissi di intervenire ai miei delegati;
sul capo 4) Non è vero, io non venivo avvertito mai direttamente;
io avevo dato incarico di intervenire per quanto di nostra competenza ritenendo che il fatto aveva origini probabilmente diverse;
adr La ditta è sempre scrupolosa e CP_11 interviene quando c'è necessità per conto nostro;
sul capo 5) Non sono mai entrato nel negozio, dunque non so rispondere. So dire che noi abbiamo sostenuto tutti i lavori e ogni volta pareva tutto risolto”
D'altro canto anche la teste , nel corso dell'udienza del 10.09.2024, riferisce Testimone_1 genericamente notizie acquisite “de relato”: “ ADR: sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 dei convenuti di , conosco l'appartamento in oggetto per aver effettuato Controparte_2 CP_1 varie visite dal 2021 in poi, sia prima che durante e dopo le lamentate infiltrazioni;
Preciso che
10 l'immobile alla data del 07 settembre del 2022 era occupato ed anche nei giorni successivi, fino a metà ottobre con intensa attività di affitto, minimo due notti;
; ADR: sul capo b) non posso rispondere perché non ci sono mai entrata nel locale dell'attrice; ADR: gli operai incaricati mi hanno riferito che la parete era asciutta;
ADR: erano gli operai della ditta di cui non ricordo i nomi;
CP_11
ADR: rispondo come da capo b) , gli operai mi dissero che non vi era traccia di umidità; ADR: sul capo d) è vero poiché sono stati effettuati lavori di sostituzioni di tubi di scarico fognario sulla terrazza di proprietà de;
ADR: ricordo di aver visto le foto dell'intervento ma non ricordo CP_1 il mese esatto dell'anno 2020 dei lavori effettuati;
ADR: ricordo che dopo i lavori effettuati nell'anno
2020 la problematica rilevata dall'attrice sembrava risolta come risulta da mail di interscambio tra
i legali che io lessi all'epoca; ADR: riconosco agli atti solo la mail del 08.09, di cui al documento n.
5 allegata alla costituzione della convenuta;
ADR: dopo i lavori dell'anno 2020 a Controparte_12 cura della l'unico lavoro eseguito ha riguardato un tubo di altra proprietà ( ”. CP_11 Parte_2
Tra l'altro proprio il riferimento alla sostituzione di tubi di scarico fognario, atterrebbe tecnicamente ad impianti idraulici caratterizzati da immissione diretta nei sistemi di scarico pubblici, escludendo quindi qualsiasi intervento alle reti di scolo private.
Detta circostanza, pare essere confermata proprio dall'operaio della IG. CP_11 Persona_6
, il quale chiamato quale teste di parte convenuta all'udienza del 29.11.2024 dichiara: “ADR:
[...] sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 dei convenuti di , si è vero, Controparte_2 CP_1 conosco l'appartamento in oggetto;
ADR: sul capo b) si è vero perché ho fatto personalmente il sopralluogo, anche il bagno retrostante al locale che confina con la roccia;
ADR: sul capo c) si è vero;
ADR: sul capo d) è vero ho partecipato personalmente all'intervento di ripristino del pozzetto fognario;
ADR: dopo il 2020 in seguito all'ultimo intervento non ne sono stati fatti altri per quel tipo di perdita;
ADR: preciso che l'intervento del 2020 è stato interamente risolto ed autonomo rispetto ad altri interventi di infiltrazioni”.
Più circostanziate invece appaiono le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi all'udienza del 29.11.2024, laddove la IG,ra , riferisce: “ADR: sul capo a) della memoria ex art. Parte_3
183 comma 2 di parte attrice/interventrice si è vero perché ho rapporto lavorativo, sono la referente, della My Style Bags, ed ero presente nel negozio poiché stavamo allestendo per la stagione estiva e ho visto le infiltrazioni”. Nel corso della medesima udienza, poi, la IG.ra , aggiunge: Tes_2
“ADR: sul capo a) della memoria ex art. 183 comma 2 di parte attrice/interventrice si è vero sono amica di , passando per il negozio una mattina l'ho vista che stava pulendo a terra Parte_3 perché vi era infiltrazione dal bagno del negozio”.
Ebbene, accertata la prova circa l'an della domanda di risarcimento formulata dalla ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c., non resta che esaminare il quantum richiesto anche in favore della terza
11 interventrice in qualità di locataria dell'immobile interessato dal fenomeno Controparte_7 infiltrativo e gerente di un esercizio commerciale di rivendita di accessori di abbigliamento.
In via preliminare per quanto attiene il danno conseguenza richiesto dalla questo Giudice Pt_1 ritiene che vada senz'altro accolta la domanda ad oggetto la realizzazione dei lavori di ripristino finalizzati alla eliminazione definitiva delle criticità accertate dal CTU e nelle modalità da questi individuate.
Pertanto rinviando direttamente alle pag. 23 e 24 dell'elaborato peritale dell'Ing redatto in Per_7 sede di ATP, in riferimento alla tipologia di lavori di ripristino a farsi, si conferma che “Per quanto concerne il computo metrico dei lavori da farsi sul terrazzo di , viene applicato il CP_1 CP_1
Prezzario della Regione Campania per l'anno 2021, con un incremento dei prezzi del 50%, consentito dallo stesso prezzario per tenere conto delle particolari difficoltà logistiche che si hanno per le lavorazioni edili sull'isola di Capri. L'intervento consisterà in: - scavo del piazzale del porticato dell'appartamento B, per circa 16 mq, per una altezza di 0.50m ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta consistente in circa 8 metri cubi con rimozione del pozzetto e delle tubazioni esistenti - realizzazione di 4 nuove tubazioni in PVC da 160mm per le acque reflue e da 200mm per
l'allontanamento delle acque chiare. nello specifico a) sostituzione della tubazione 1 per circa 8 metri, con tubazione di diametro 160 mm, verificandone tutto il tratto che corre sulla muratura esterna dell'appartamento; b) sostituzione della tubazione 2 con tubazione di diametro 160mm, con le dovute ispezioni e tappi di verifica;
c) realizzazione di una nuova tubazione, da chiamarsi 2 bis, di diametro 200mm che raccolga le sole acque di pioggia provenienti dal terrazzo superiore CP_1 di , le quali attualmente si immettono nella tubazione 2, in modo che quest'ultima sia di CP_1 solo smaltimento di acque reflue;
d) sostituzione delle tubazioni 3 e 4, con tubazione da 160mm sullo stesso sviluppo attuale, con le dovute ispezioni;
e) eliminazione del pozzetto, raccoglitore di acqua,
e sua sostituzione con un doppio pozzetto di sola ispezione che possa contenere o 2 braghe, una che colleghi le tubazioni 1 e 2 e una che colleghi le tubazioni 3 e 4 da innestare poi nella tubazione di scarico esistente. In testa alle braghe vanno posti dei T di ispezione. In questo doppio pozzetto deve essere alloggiata anche la tubazione 2bis di smaltimento delle acque piovane (vedasi disegno di progetto). Il tutto va convogliato nella attuale tubazione di scarico, fermo restando la necessità di sostituirla in futuro per introdurre due tubazioni di smaltimento separato delle acque chiare e delle acque scure;
f) reinterro del piazzale con materiale scelto;
g) nuovo massetto di sotto pavimentazione, posa della pavimentazione, con successiva arrotatura e lucidatura. Tutte le tubazione saranno in PVC di tipo SN8 con giunti a bicchiere a guarnizione elastomerica, con pezzi speciali. Il costo di tale lavoro, come da computo metrico allegato, è stimabile in € 6.413,83+IVA e necessita di 10 giorni lavorativi”.
12 Ancorchè si verta in tema di responsabilità aquiliana, in species, responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc, si estendono al danneggiato le tutele già previste in sede di responsabilità contrattuale, di cui all'art. 2056 cc in combinato disposto con gli art. 1223 e 1226, cosicchè spetta alla parte attrice il risarcimento di tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del danno nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante (in particolare quest'ultimo, ai sensi comma 2 dell'art. 2056 cc valutato secondo l'equo apprezzamento del giudice).
Ebbene, in riferimento al rapporto di locazione commerciale a suo tempo stipulato tra la e Pt_1 la , sulla scorta della documentazione pattizia versata in atti e attestante la stipula del CP_7 contratto così come la sua successiva evoluzione (nel corso della quale si è giunti prima ad una riduzione convenzionale del canone per impossibilità di utilizzo del bene e, poi, alla risoluzione del rapporto, persistendo la criticità di scolo di acque insalubri dalle pareti rocciose interne allo stesso), spetta alla parte attrice il residuo dei canoni non riscossi in luogo della doverosa riduzione degli stessi nella misura di euro 4.500,00 (riduzione canone da gennaio 2022 a marzo 2022 = 1.500 * 3 = 4.500
(cfr. all. 11 produzione parte attrice).
In conseguenza poi della doverosa risoluzione del contratto di locazione spetta all'attrice anche il diritto al rimborso di tutti i canoni maturati ma non riscossi quale lucro cessante conseguente alla impossibilità di utilizzazione dei locali commerciali. Detto rimborso ammonta a complessivi euro
38.500,00 per i mesi da aprile 2022 a febbraio 2023 (a marzo 2023 il negozio è stato rilocato, cfr. doc. n. 23 produzione di parte attrice) per euro 3.500/mese.
Inoltre, vista la circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc da parte dei convenuti e la prova documentale circa il loro realizzo, spetta all'attrice il rimborso per i lavori realizzati all'interno dell'immobile di cui si tratta al fine di consentirne l'agibilità per euro 25.110,83 (cfr. come ampiamente documentato in via analitica mediante allegato n. 22 produzione di parte attrice comprensivo di fatture saldate in favore dei professionisti intervenuti nella vicenda).
Infatti, i convenuti si limitano nel caso specifico ad opporre una generica assenza di necessità ad intervenire, senza formulare alcun tipo di contestazione né rispetto ai singoli documenti probatori depositati dalla parte attrice analiticamente il 18.06.2023 (compresi di CILA trasmessa al Comune di
Capri) né sul tipo di intervento eseguito al fine di isolare il fenomeno infiltrativo persistente all'interno della proprietà Pt_1
Sul punto ci si limita ad evidenziare che l'attrice ha del tutto legittimamente ritenuto di dover intervenire in maniera consistente e specifica sulle criticità pregiudicanti l'uso del proprio immobile il quale resta pur sempre oggetto di un diritto assoluto nell'ambito del quale ai sensi dell'art. 832 cc sono coinvolti non solo gli ulteriori diritti di godere e disporre in modo pieno della cosa erga omnes
13 ma anche il diritto di compiere sulla stessa atti conservativi tesi a salvaguardarne l'uso e il valore patrimoniale.
Infine, spettano alla IG.ra le spese tecniche, comunque non contestate da parte convenuta Pt_1 ex art. 115 cpc, atte ad individuare le cause delle infiltrazioni, ivi incluse quelle di CTU liquidate dal
Tribunale (cfr. all. dal 13 al 14 – acconto – saldo – fattura CTU acconto – fattura CTU saldo), nonché quelle legali (cfr. all. 28 Ft 14/2021 Avv. Esposito) per il procedimento di ATP, nonché quelle in favore dei professionisti convolti (cfr. all. 15-16) e per quello di mediazione (cfr. doc. n. 17-18) produzione di parte attrice), per complessivi euro 9.248,73.
Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento proposta dalla terza interventrice
[...]
, va ugualmente confermato che ai sensi e per gli effetti degli art. 2056, 1223 e 1224 cc, CP_7 spettano alla interventrice in qualità di locataria dell'immobile in proprietà della il diritto Pt_1 ad essere rimborsata del maggior canone che sia stata costretta a versare in luogo della stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso commerciale con il IG. (cfr. doc. n. 1 produzione della CP_13 terza interventrice ), rispetto a quanto avrebbe proseguito a versare nel caso in cui il primo CP_7 contratto non avesse subito le interferenze sin qui narrate, ovvero nelle misura di euro 875 * 8 mesi
- euro 7.000,00.
Per quanto concerne invece il danno richiesto per la perdita di azienda, ancorchè comunque catalogabile come lucro cessante, è necessario che il richiedente provi in modo concreto e puntuale, con documenti e altre prove, l'esatta entità del mancato guadagno e il nesso di causalità diretto con l'evento dannoso.
Nella presente vicenda se non sussistono dubbi circa l'an del risarcimento maggiori perplessità desta la quantificazione del danno richiesto a titolo di perdita di azienda che allo stato risulterebbe da una consulenza di parte e da mere simulazioni contabili dei costi e ricavi. Né può essere sufficiente il modello UNICO depositato per le annualità di riferimento a comprovare le perdite subite, in quanto le attività commerciali possono essere influenzate da plurimi fattori di svariata natura (compreso un improvviso maggior costo di acquisto delle materie prime ovvero dei consumi).
In tale circostanza il danno da perdita d'azienda, ancorchè qualificabile nella sua natura di lucro cessante (mancato guadagno) non si ritiene sufficientemente provato e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Ugualmente andranno rigettate le altri voci di danno richieste nelle due diverse manifestazioni fenomenologiche, esistenziale e da disagio, comunque nemmeno allegate e provate né quantificati, per la qual cosa andranno integralmente rigettate.
Infine, la domanda di manleva formulata dai convenuti nei riguardi della Controparte_1
dai primi chiamata in garanzia, risulta ammissibile e fondata in fatto ed in diritto ancorchè CP_4
14 vada accolta limitatamente alla domanda riguardante le attività inframurarie di isolamento e manutenzione dei locali in proprietà dell'attrice al fine di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli del fenomeno infiltrativo.
In primo luogo, in base alla documentazione versata in atti e dall'esame delle risultanze processuali, con particolare riferimento all'escussione testimoniale della IG.ra acquisita nel corso Testimone_1 dell'udienza del 10.09.2024, questo GU non può che confermare l'operatività della polizza assicurativa depositata agli atti del giudizio.
Infatti, si conferma l'acquisizione della prova rispetto ai fenomeni infiltrativi denunciati dalla intorno alla primavera del 2020 cui seguì un primo intervento di manutenzione su iniziativa Pt_1 dei resistenti e per il tramite della ditta che tuttavia non determinò il definitivo CP_11 contenimento delle criticità originate dalle tubazioni interrate destinate allo scolo delle acque dei servizi igienici.
In realtà ponendo detta testimonianza a confronto con la relazione peritale dell'assicurazione depositata da (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta e All. 4 alle note ex art. CP_4
183 comma 6 I termine) si evince che il primo fenomeno infiltrativo non ha avuto origine dagli impianti idraulici dei di ma da quelli di pertinenza di altro condominio, cosicchè CP_1 CP_1
l'intervento manutentivo eseguito in quella sede risulta definitivamente risolto e non più replicato nel tempo.
Al contrario, stipulata la polizza assicurativa dai convenuti a decorrere dal luglio 2020, risulta (anche dalla corrispondenza scambiata tra il legale dela e i ) che le infiltrazioni si Pt_1 CP_1 verificarono a decorrere dal successivo mese di agosto 2020, allorquando le unità immobiliari gestite mediante contratti di affitto breve cominciarono ad essere occupate dai turisti e si palesarono, questa volta, in maniera più copiosa e più avanti e a più riprese nel corso degli anni, tanto è che anche in sede del procedimento di ATP svolto nel corso dell'anno 2021, il consulente incaricato dal Tribunale potè appurare anche a mezzo di provocato scolo con materiali fluoriescenti, all'interno degli impianti idraulici di pertinenza dei convenuti, la persistenza di presenza d'acqua dalla parete rocciosa interna dell'immobile in proprietà dell'attrice.
Dunque, la polizza assicurativa è stata stipulata prima del manifestarsi delle infiltrazioni dell'agosto
2020, le sole attribuibili ai convenuti ed originato da un unico e ben identificato nesso di causalità
(cfr. CTU all. 10) all'atto di citazione) protrattosi nel tempo fino alla primavera del 2023 (allorquando l'attrice rientrata in possesso esclusivo del proprio immobile a seguito di risoluzione del contratto di locazione a suo tempo stipulato con la , si decise a realizzare interventi di manutenzione ed CP_7 isolamento delle perdite).
15 Ciò posto la polizza assicurativa in esame risulta pienamente operante con accoglimento della domanda di manleva nei limiti di quanto si dirà.
Infatti, va accolta in favore della la richiesta della compagnia afferente un'equa riduzione CP_4 dell'indennizzo a causa del comportamento omissivo dei convenuti (nonostante l'ATP conclusa nel
2021 non risultano da parte dei convenuti interventi risolutori della problematica infiltrativa cosicchè
l'attrice si è vista costretta a realizzare le opere di manutenzione ed isolamento del proprio immobile per la complessiva cifra di € 25.110,83 che dovranno esserle integralmente rimborsate), determinante l'aggravio del fenomeno infiltrativo.
Dunque, si ritiene di ridurre ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1914 e
1915 c.c. l'indennizzo complessivamente spettante ai convenuti nella misura 50% sulle seguenti voci di danno (cfr art.
2.6.2 estratto CGA indennizzo per fuoriscita liquidi e spese di ricerca e riparazione guasti – cfr all. 7 alla comparsa di costituzione : - interventi di ripristino delle tubature CP_4 come analiticamente indicati e quantificati dal CTU Ing. per complessivi € 6.413,83 + Iva;
- Per_5 spese processuali di ATP come richieste dalla parte attrice e accolte a mezzo del presente provvedimento nella misura di € 9.248,73; spese di isolamento e manutenzione realizzate dall'attrice per € 25.110,83; - lucro cessante da riduzione doverosa dei canoni di locazione da incassarsi presso la per € 4.500,00; lucro cessante da mancato incasso dei canoni di locazione fino alla CP_7 naturale scadenza del contratto per € 38.500,00.
Pertanto applicando la riduzione ritenuta equa in base ai fatti narrati, la domanda di manleva quantificabile in complessivi € 83.773,39 (oltre iva sulla sola somma di € 6.413,83) formulata dai di in base alle domande proposte dall'attrice, va accolta per la minor somma di € CP_1 CP_1
41.886,69 (oltre iva sulla sola somma di € 3.206,91 = 50% dei lavori a farsi come individuati dall'Ing
. Per_5
Il tutto ferma l'applicazione della franchigia convenzionalmente prevista per € 250,00 applicabile una sola volta sul totale complessivo dell'unico danno verificatosi ancorchè fenomenologicamente si sia manifestato sotto diverse forme.
Le spese di lite tra attrice e interventrice e convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese depositata dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui al DM 147/2022.
Quelle, invece, tra i convenuti e la compagnia assicuratrice sono Controparte_1 Controparte_14 compensate per metà – stante l'accoglimento solo parziale della domanda di manleva – e poste per la restante parte come liquidata in dispositivo sulla scorta del valore e complessità della lite in capo alla compagnia terza chiamata in causa.
Le spese del procedimento di ATP RG 28606/2021 proposto presso il Tribunale di Napoli – come già incluse nel conteggio delle poste risarcitorie : cfr. punto 4) del dispositivo - vengono poste
16 definitivamente a carico della parte soccombente ( e dunque in accoglimento della domanda di manleva nella misura del 50% in capo ai convenuti), come liquidate con separato decreto con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto già versato a titolo di acconto e saldo (come documentato in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nella qualità di Parte_1 Controparte_7 interventrice, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta nell'interesse di per l'effetto condanna Parte_1
CP_ in solido i sigg. , e ad eseguire i lavori di Controparte_2 CP_3 ripristino come analiticamente individuati e quantificati all'interno dell'elaborato peritale depositato in sede di ATP per la complessiva somma di € 6.413,83 oltre iva;
CP_
2) per l'effetto condanna in solido i sigg. , e a Controparte_2 CP_3 pagare all'attrice tutti i canoni di locazione non incassati dalla Parte_1 conduttrice, frutto sia di riduzione che di risoluzione del contratto per la complessiva somma di € 43.000,00 (€ 4.500, 00 riduzione canoni + 38.500,00 mancato incasso fino alla scadenza naturale del contratto di locazione), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
3) per l'effetto, condanna in solido i sigg. , e a Controparte_2 CP_3 rimborsare all'attrice il costo dei lavori di manutenzione e isolamento Parte_1 dei locali interni di sua proprietà per la complessiva somma di € 25.110,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CP_
4) per l'effetto, condanna altresì in solido i sigg. , e Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio di CP_3 Parte_1
ATP Rg 28606/2021 quantificate in € 9.248,73 come meglio descritte in parte motiva;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in solido IGg.
[...]
CP_
, e Controparte_2 CP_3
6) accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra e i Controparte_14 convenuti, accoglie la domanda di manleva formulata in solido dai sigg.
[...]
CP_
, e e per l'effetto condanna la Compagnia terza chiamata Controparte_2 CP_3
a pagare il relativo indennizzo come indicato nei punti che precedono nella misura del
50% e ferma l'applicazione per una sola volta della franchigia convenzionalmente stabilita per € 250,00;
17 7) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni di e condanna Controparte_7
CP_ in solido i sigg. , e a pagare alla interventrice Controparte_2 CP_3
€ 7.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, per i soli maggiori esborsi corrisposti;
CP_ 8) condanna in solido i convenuti , e con diritto Controparte_2 CP_3 di manleva nella misura del 50% in capo alla terza chiamata in causa, a pagare all'attrice le spese legali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 550,00 per spese ed
€ 10.701,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge;
CP_
9) condanna altresì in solido i convenuti , e al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore dell'interventrice delle spese legali del presente Controparte_7 giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge;
CP_
10) Compensa per ½ le spese di lite tra i convenuti , e Controparte_2
e la in persona del leale rapp.te pro tempore e pone la restante CP_3 Controparte_14 parte che si liquida in € 3.808,00 oltre iva e cpa come per legge in capo alla terza chiamata in causa.
Così deciso in Napoli, il 10.11.25
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
18