Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2025, proposto da
Saveria Privitera, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano, Alessia De Finis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Siracusa, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 in data 16 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa RI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 in data 16 gennaio 2025, con la quale il Ministero intimato è stato condannato “ ad emettere, in favore della ricorrente, la Carta Docente con accredito sulla stessa della somma pari ad € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché al pagamento in favore della stessa ricorrente della somma pari a € 1.150,94 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del singolo diritto sino all’effettivo soddisfo ”.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 186 in data 21 gennaio 2026 il Collegio ha assegnato un termine alla ricorrente per integrare la prova della notifica con modalità telematiche all’Amministrazione della menzionata sentenza (mediante produzione della busta digitale in formato .eml oppure .msg ).
La ricorrente ha provveduto all’adempimento richiesto.
Con nota depositata in data 5 marzo 2026 la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto rappresentato e documentato dalla parte ricorrente in merito all’ottemperanza della sentenza in corso di causa, il Collegio deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali – stante l’intervenuto soddisfacimento della pretesa giudiziale in data successiva alla notifica del ricorso – gravano sull’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara cessata la materia del contendere; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SO | IE LL |
IL SEGRETARIO