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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa recante il n.r.g. 41647/2023, rimessa in decisione (rito cd. post Cartabia) giusta ordinanza del 20.03.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procure in atti, dall' Avv. Giancarlo Marzo del foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ancona, n. 20
OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Roma del Foro di Roma, e domiciliata presso il suo studio
(Coccanari & Partners), in via di San Valentino n.24 giusta procura in atti
OPPOSTA
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Venturiello, del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno alla via Paolo de Granita, 14 giusta procura in atti pagina 1 di 7 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 097 2023 01424276 16/000 e n. 097 2023
01424275 15/000, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da memorie ex art. 189 c.p.c. depositate da parte opponente il 17.01.2025, da in data 06.11.2024 e da Parte_2 Controparte_2
in data 17.01.2025 da intendersi richiamate e trascritte
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Con due distinti atti di citazione, notificati alla (per Parte_3
Parte_ brevità e ad (per brevità , in data 12.09.2023 la Controparte_2 CP_3 [...]
proponeva opposizione avverso le cartelle nn. 097 2023 01424276 16/000 e n. 097 2023 Parte_1
01424275 15/000, emesse da con cui era intimato il pagamento dell'importo, rispettivamente, di euro CP_3
396.612,90 e di euro 58.505,88 a titolo di recupero (mediante surroga) dell'agevolazione di cui alla L.
662/1996.
In sintesi, con entrambi gli atti introduttivi, parte opponente eccepiva, quali motivi di opposizione: 1) la nullità delle cartelle per illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
2) il difetto di motivazione delle cartelle;
3) l'erroneità degli importi in esse indicati.
Deduceva la natura privatistica-bancaria dei crediti sottesi alle cartelle opposte, contestando la legittimazione del concessionario alla riscossione coattiva, mediante ruolo, avendo le cartelle di pagamento ad oggetto asseriti crediti di relativi a rapporti Parte_2
privatistici. Deduceva altresì che le cartelle di pagamento impugnate si limitavano a richiedere all'opponente il pagamento della somma richiesta senza fornire alcuna motivazione riguardo alla pretesa avanzata e l'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'ammontare richiesto, in violazione dei principi sanciti dalla legge n.241/1990. Allegava l'errata quantificazione della pretesa iscritta a ruolo in quanto, a suo dire, a fronte di uno scoperto di euro 501.390,56 con la banca finanziatrice, l'importo
Parte_ liquidabile da era pari ad euro 401.112.
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi che, accertata la illegittimità del ruolo in mancanza di un valido titolo esecutivo e/o per assenza assoluta di motivazione, fossero dichiarate non dovute le somme intimate, con annullamento delle cartelle opposte. In subordine, chiedeva che fosse ordinata la rideterminazione delle somme iscritte a ruolo, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato nel corso del giudizio.
Parte_ In entrambi i giudizi si costituiva chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione, riguardo ai presunti vizi degli atti di riscossione dell' e di rigettare nel merito l'opposizione. CP_3
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Allegava che: - la società era stata ammessa alla garanzia Parte_1 del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato dalla BA di Credito ER di AN
(prevedendo anche delle fideiussioni personali); - il 2.07.2021, la BA di AN aveva risolto il contratto di affidamento bancario con lettera trasmessa alla cliente e il 28.10.2021 e aveva messo in mora la società debitrice escutendo la garanzia;
- il 17.06.2022, il Consiglio di gestione aveva attivato la perdita
(pratica n.1954471), a fronte di un'insolvenza di euro 503.604,86 (cfr. doc.3); - era stato pertanto liquidato Parte_ in favore della banca, per conto del Fondo, il complessivo importo di 453.244,22 da pari al 90% di Parte_ euro 503.604,86;- il 20.12.2022 era comunicata la surroga di per euro 455.107,22, avendo acquisito
Parte_
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già Parte_5 ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata, rilevando l'estraneità del Fondo ai motivi di opposizione inerenti a presunti vizi della cartella, eccependo sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 3 di 7 Si costituiva in entrambi i giudizi instaurati, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che: - CP_3
la domanda di annullamento delle cartelle impugnate per preteso vizio di motivazione, doveva dichiararsi inammissibile ex art. 617 comma 1 c.p.c., essendo stata proposta oltre il termine decadenziale dei 20 giorni previsti dalla norma citata;
- nel merito, l'opposizione era comunque infondata, dovendo ritenersi le cartelle notificate alla società opponente esaustive in punto di motivazione;
- il recupero dei crediti era stato attivato correttamente attraverso il procedimento di iscrizione a ruolo.
All'udienza del 07.02.2024 era disposta la riunione della causa recante rgn. 41647/2023 a quella odierna e con ordinanza riservata del 28.02.2024 era respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle opposte. La causa era istruita mediante produzione documentale e rimessa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. Parte_ Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di deve osservarsi che: - quest'ultima svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
- la società ha ottenuto il 23.06.2020 un Parte_1
finanziamento, garantito dal Fondo con la BA Credito ER di AN per euro 520.000,00 (cfr.
Parte_ delibera di ammissione in atti allegata al fascicolo di;
- il finanziamento è stato garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96, oltre che da fideiussioni personali;
- a fronte della risoluzione del contratto di affidamento e della mancata restituzione del finanziamento, la ha escusso la garanzia CP_1
Parte_ del Fondo e nella sua qualità di gestore, dopo il pagamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203, 1204 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, si è surrogata (ex lege) in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore. Dalla lettura delle cartelle di pagamento opposte (cfr. doc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente) si evince infatti che il credito è stato iscritto a ruolo a titolo di “ GARANZIA
LIQUIDATA L. 662/96 INVITO AL PAGAMENTO 1954471 DEL 20/12/2022 GARANZIA
L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA Parte_6
SULLA POS. N. 1954471”.
Deve osservarsi che mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo l'ordinaria attività di impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa Pt_7
pagina 4 di 7 nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo.
La formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge
n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal Fondo.
Ebbene, dalla piana lettura delle richiamate disposizioni emerge la piena legittimità dell'operato dell' CP_3
In particolare, l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”) stabilisce espressamente che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
L'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato, entrato in vigore in data anteriore alla notifica delle cartelle opposte, rappresenta una disposizione sostanzialmente esplicativa dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una norma ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ.
Sez. VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Alla luce di tale disposizione “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato ….. Al
pagina 5 di 7 recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Sul punto giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
La normativa esposta in precedenza risulta pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che, nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato”, richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie, avendo riguardo all'art. 8 bis citato.
Tale articolo, in sostanza, integra la “diversa disposizione di legge” di cui al citato art. 21 del d.lgs. n.
46/1999 che, oltre a stabilire che il diritto alla restituzione del contributo può essere fatto valere, mediante ruolo esattoriale, non soltanto nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, evidenzia - stante il richiamo all'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46 - che l'emissione del ruolo, nel caso previsto, non presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo, essendo il ruolo stesso il titolo esecutivo in virtù del quale può procedersi alla riscossione coattiva. L'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 disciplina, infatti, la riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli altri enti pubblici non economici e dei crediti delle società aventi particolare rilevanza pubblica secondo una valutazione rimessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In conclusione, il motivo di cui al punto n. 1 dell'opposizione deve essere rigettato, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (cfr. tra tante Tribunale Roma Sezione Feriale
Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent.
29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent. n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di Frosinone
pagina 6 di 7 sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato.
Riguardo al secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta la mancata sufficiente motivazione delle cartelle impugnate. La natura della censura comporta la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (cfr. tra tante Cass. n. 21080/2015; Cass. n. 84022018). Di talché
l'opposizione sul punto è inammissibile perché tardiva, in quanto, a fronte della notifica delle cartelle il
22.06.2023, gli atti di citazione in opposizione sono stati notificati il 12.09.2023.
Riguardo all'ultimo motivo di opposizione, parte opposta ha dedotto l'erronea quantificazione del credito Parte_ intimato, al contrario risultante dalla documentazione prodotta da (cfr. docc. sub. n. 3), da cui si evince che l'importo massimo garantito dal Fondo era pari ad euro 468.000,00 (ovvero corrispondente al
90% dell'operazione di finanziamento di euro 520.000,00), quindi superiore a quello preteso con le due cartelle di euro 58.508,00 e di euro 396.612,09. Ne consegue pertanto la correttezza degli importi intimati con le cartelle opposte.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore dell'
[...]
, dichiaratosi antistatario, e della Controparte_4 Parte_2
liquidate in complessivi euro 11.229,00, per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per
[...]
legge.
Roma 01.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa recante il n.r.g. 41647/2023, rimessa in decisione (rito cd. post Cartabia) giusta ordinanza del 20.03.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procure in atti, dall' Avv. Giancarlo Marzo del foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ancona, n. 20
OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Roma del Foro di Roma, e domiciliata presso il suo studio
(Coccanari & Partners), in via di San Valentino n.24 giusta procura in atti
OPPOSTA
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Venturiello, del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno alla via Paolo de Granita, 14 giusta procura in atti pagina 1 di 7 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 097 2023 01424276 16/000 e n. 097 2023
01424275 15/000, in materia di garanzia erogata dal Fondo di Garanzia per piccole medie imprese ex legge n.662/1996.
CONCLUSIONI: come da memorie ex art. 189 c.p.c. depositate da parte opponente il 17.01.2025, da in data 06.11.2024 e da Parte_2 Controparte_2
in data 17.01.2025 da intendersi richiamate e trascritte
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Con due distinti atti di citazione, notificati alla (per Parte_3
Parte_ brevità e ad (per brevità , in data 12.09.2023 la Controparte_2 CP_3 [...]
proponeva opposizione avverso le cartelle nn. 097 2023 01424276 16/000 e n. 097 2023 Parte_1
01424275 15/000, emesse da con cui era intimato il pagamento dell'importo, rispettivamente, di euro CP_3
396.612,90 e di euro 58.505,88 a titolo di recupero (mediante surroga) dell'agevolazione di cui alla L.
662/1996.
In sintesi, con entrambi gli atti introduttivi, parte opponente eccepiva, quali motivi di opposizione: 1) la nullità delle cartelle per illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
2) il difetto di motivazione delle cartelle;
3) l'erroneità degli importi in esse indicati.
Deduceva la natura privatistica-bancaria dei crediti sottesi alle cartelle opposte, contestando la legittimazione del concessionario alla riscossione coattiva, mediante ruolo, avendo le cartelle di pagamento ad oggetto asseriti crediti di relativi a rapporti Parte_2
privatistici. Deduceva altresì che le cartelle di pagamento impugnate si limitavano a richiedere all'opponente il pagamento della somma richiesta senza fornire alcuna motivazione riguardo alla pretesa avanzata e l'iter logico giuridico seguito per la determinazione dell'ammontare richiesto, in violazione dei principi sanciti dalla legge n.241/1990. Allegava l'errata quantificazione della pretesa iscritta a ruolo in quanto, a suo dire, a fronte di uno scoperto di euro 501.390,56 con la banca finanziatrice, l'importo
Parte_ liquidabile da era pari ad euro 401.112.
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi che, accertata la illegittimità del ruolo in mancanza di un valido titolo esecutivo e/o per assenza assoluta di motivazione, fossero dichiarate non dovute le somme intimate, con annullamento delle cartelle opposte. In subordine, chiedeva che fosse ordinata la rideterminazione delle somme iscritte a ruolo, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato nel corso del giudizio.
Parte_ In entrambi i giudizi si costituiva chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione, riguardo ai presunti vizi degli atti di riscossione dell' e di rigettare nel merito l'opposizione. CP_3
A tal fine deduceva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett.a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Allegava che: - la società era stata ammessa alla garanzia Parte_1 del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato dalla BA di Credito ER di AN
(prevedendo anche delle fideiussioni personali); - il 2.07.2021, la BA di AN aveva risolto il contratto di affidamento bancario con lettera trasmessa alla cliente e il 28.10.2021 e aveva messo in mora la società debitrice escutendo la garanzia;
- il 17.06.2022, il Consiglio di gestione aveva attivato la perdita
(pratica n.1954471), a fronte di un'insolvenza di euro 503.604,86 (cfr. doc.3); - era stato pertanto liquidato Parte_ in favore della banca, per conto del Fondo, il complessivo importo di 453.244,22 da pari al 90% di Parte_ euro 503.604,86;- il 20.12.2022 era comunicata la surroga di per euro 455.107,22, avendo acquisito
Parte_
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Non essendo pervenuto alcun pagamento, il aveva provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già Parte_5 ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Assumeva che il credito vantato dal Fondo poteva essere riscosso tramite la procedura esattoriale ai sensi della normativa richiamata, rilevando l'estraneità del Fondo ai motivi di opposizione inerenti a presunti vizi della cartella, eccependo sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 3 di 7 Si costituiva in entrambi i giudizi instaurati, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che: - CP_3
la domanda di annullamento delle cartelle impugnate per preteso vizio di motivazione, doveva dichiararsi inammissibile ex art. 617 comma 1 c.p.c., essendo stata proposta oltre il termine decadenziale dei 20 giorni previsti dalla norma citata;
- nel merito, l'opposizione era comunque infondata, dovendo ritenersi le cartelle notificate alla società opponente esaustive in punto di motivazione;
- il recupero dei crediti era stato attivato correttamente attraverso il procedimento di iscrizione a ruolo.
All'udienza del 07.02.2024 era disposta la riunione della causa recante rgn. 41647/2023 a quella odierna e con ordinanza riservata del 28.02.2024 era respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle opposte. La causa era istruita mediante produzione documentale e rimessa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. Parte_ Riguardo ai motivi di opposizione, alla luce delle allegazioni anche documentali di deve osservarsi che: - quest'ultima svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia per PMI, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della legge n. 662/1996, al fine di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese;
- la società ha ottenuto il 23.06.2020 un Parte_1
finanziamento, garantito dal Fondo con la BA Credito ER di AN per euro 520.000,00 (cfr.
Parte_ delibera di ammissione in atti allegata al fascicolo di;
- il finanziamento è stato garantito dal Fondo di Garanzia per PMI ex legge 662/96, oltre che da fideiussioni personali;
- a fronte della risoluzione del contratto di affidamento e della mancata restituzione del finanziamento, la ha escusso la garanzia CP_1
Parte_ del Fondo e nella sua qualità di gestore, dopo il pagamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203, 1204 c.c. e art. 2 comma 4 del d.m.20.05.2005, si è surrogata (ex lege) in tutti i diritti spettanti all'istituto finanziatore. Dalla lettura delle cartelle di pagamento opposte (cfr. doc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente) si evince infatti che il credito è stato iscritto a ruolo a titolo di “ GARANZIA
LIQUIDATA L. 662/96 INVITO AL PAGAMENTO 1954471 DEL 20/12/2022 GARANZIA
L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA Parte_6
SULLA POS. N. 1954471”.
Deve osservarsi che mentre l'istituto di credito ha concesso il mutuo svolgendo l'ordinaria attività di impresa, la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da trova la propria causa Pt_7
pagina 4 di 7 nell'intervento di sostegno pubblico previsto dalla legge 662/1996 (legge che ha introdotto “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e ciò comporta la natura pubblicistica del credito, con conseguente possibilità di riscossione mediante iscrizione a ruolo.
La formazione del ruolo, e la successiva emissione delle cartelle di pagamento, trovano la loro fonte nel diritto di surroga di cui all'art. 1203 c.c. che l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, l'art. 9 comma 5 Legge
n. 123/1998 e l'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, aggiunto dall'art. 1 della Legge di conversione n. 33/2015, prevedono a favore del Fondo nel caso in cui l'istituto finanziatore decida - a fronte dell'inadempimento del debitore - di escutere la garanzia prestata dal Fondo.
Ebbene, dalla piana lettura delle richiamate disposizioni emerge la piena legittimità dell'operato dell' CP_3
In particolare, l'art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”) stabilisce espressamente che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
L'art. 8 bis D.L. n.3/2015 citato, entrato in vigore in data anteriore alla notifica delle cartelle opposte, rappresenta una disposizione sostanzialmente esplicativa dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998 richiamato dal dall'art. 2 comma 4 d.m. n.18456/2005, trattandosi, semplicemente, di una norma ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.; cfr. anche Cass. civ.
Sez. VI - 1, 25-11-2019, n. 30621).
Alla luce di tale disposizione “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato ….. Al
pagina 5 di 7 recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Sul punto giova evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa di cui all'art. 9 comma 5 dlvo n. 123 del 1998 è riferibile non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17101. Cass. civ. Sez. I, 31-05-2019, n. 14915 cit.).
La normativa esposta in precedenza risulta pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 21 dlvo n.46/1999 che, nel disciplinare l'iscrizione a ruolo delle entrate previste dall'articolo 17 “aventi causa in rapporti di diritto privato”, richiede un titolo avente efficacia esecutiva, ma espressamente esclude (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni”) le ipotesi “diversamente” disciplinate dalla legge, come nel caso di specie, avendo riguardo all'art. 8 bis citato.
Tale articolo, in sostanza, integra la “diversa disposizione di legge” di cui al citato art. 21 del d.lgs. n.
46/1999 che, oltre a stabilire che il diritto alla restituzione del contributo può essere fatto valere, mediante ruolo esattoriale, non soltanto nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, evidenzia - stante il richiamo all'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46 - che l'emissione del ruolo, nel caso previsto, non presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo, essendo il ruolo stesso il titolo esecutivo in virtù del quale può procedersi alla riscossione coattiva. L'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 disciplina, infatti, la riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli altri enti pubblici non economici e dei crediti delle società aventi particolare rilevanza pubblica secondo una valutazione rimessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In conclusione, il motivo di cui al punto n. 1 dell'opposizione deve essere rigettato, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (cfr. tra tante Tribunale Roma Sezione Feriale
Promiscua 09.08.2022 rgn. 50895/2022, cfr. Tribunale Trani sent. 11.03.2022; Tribunale di Taranto sent.
29.03.2022, n. 705 ; Tribunale di Roma sent. n. 18977/2022 r.g.n. 73906/2018; Tribunale di Frosinone
pagina 6 di 7 sent. n. 1072/2023 r.g.n. 3455/2021) secondo la quale è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo, per espressa previsione di legge e stante la natura pubblicistica del credito intimato.
Riguardo al secondo motivo di opposizione, parte opponente lamenta la mancata sufficiente motivazione delle cartelle impugnate. La natura della censura comporta la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (cfr. tra tante Cass. n. 21080/2015; Cass. n. 84022018). Di talché
l'opposizione sul punto è inammissibile perché tardiva, in quanto, a fronte della notifica delle cartelle il
22.06.2023, gli atti di citazione in opposizione sono stati notificati il 12.09.2023.
Riguardo all'ultimo motivo di opposizione, parte opposta ha dedotto l'erronea quantificazione del credito Parte_ intimato, al contrario risultante dalla documentazione prodotta da (cfr. docc. sub. n. 3), da cui si evince che l'importo massimo garantito dal Fondo era pari ad euro 468.000,00 (ovvero corrispondente al
90% dell'operazione di finanziamento di euro 520.000,00), quindi superiore a quello preteso con le due cartelle di euro 58.508,00 e di euro 396.612,09. Ne consegue pertanto la correttezza degli importi intimati con le cartelle opposte.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore dell'
[...]
, dichiaratosi antistatario, e della Controparte_4 Parte_2
liquidate in complessivi euro 11.229,00, per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per
[...]
legge.
Roma 01.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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