Articolo 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 155
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 maggio 1981
Art. 5. (Beni strumentali)

Dopo il penultimo comma dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma".
All' articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dopo il quarto, e' aggiunto il seguente comma:
"Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalita'".
L' articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 12 maggio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente