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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472/2025 R.G. promossa da
(avv. ANGELO RIVA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO) Controparte_1 nonché contro
(avv. MASSIMO BELELLI) Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 20 febbraio 2025 al ricorrente è stata notificata «comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» per il mancato pagamento dell'importo di 99.613,76, portato dalle seguenti cartelle:
cartella n. 02220160022011625000 per euro 50.861,45;
cartella n. 02220160022632806000 per euro 9.241,20;
cartella n. 02220160027076481000 per euro 28.426,73;
cartella n. 02220160028816591000 per euro 10.936,12.
L'istante ha dedotto di non avere mai ricevuto le richiamate cartelle, di modo che la pretesa erariale sarebbe prescritta;
il credito, inoltre, troverebbe fondamento in sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista, che sarebbero state illegittimamente irrogate, in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato tardivamente secondo la procedura prevista dall'art. 8 legge
1 386/1990.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto che venga disposta l'inibizione dell'iscrizione ipotecaria.
Le parti resistenti hanno replicato alle deduzioni avversarie e hanno insistito per il rigetto del ricorso.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
I temi di indagine sollevati dal ricorrente sono due:
(i) l'illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative;
(ii) la prescrizione del diritto di credito sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Prima di esaminarli, va evidenziato, quale elemento indispensabile alla trattazione, che le quattro cartelle di pagamento per cui è causa sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente (si vedano documenti 5a, 5b, 5c e 5d prodotti dall' ). Così: Controparte_2
la cartella n. 02220160022011625000 è stata notificata in data 21 ottobre 2016;
la cartella n. 02220160022632806000 è stata notificata in data 12 settembre 2016;
la cartella n. 02220160027076481000 è stata notificata in data 25 gennaio 2017;
la cartella n. 02220160028816591000 è stata notificata in data 8 maggio 2017.
Ciò posto, cominciando a vagliare il primo tema, è agevole evidenziare che la censura relativa all'insussistenza dell'illecito avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione alle ordinanze-ingiunzione irrogative delle sanzioni amministrative ex art. 6 d.lgs. 150/2011.
Un'indagine circa la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni non è praticabile in questa sede e va considerata definitivamente preclusa, anche alla luce della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, il cui effetto – più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – è quello della irretrattabilità del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31297). Dunque, questa eccezione deve essere disattesa.
Posta la corretta applicazione delle sanzioni (e, quindi, l'originaria esistenza del credito), va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Benché egli non lo precisi, i periodi da considerare sono necessariamente due: a) il periodo anteriore alla notificazione delle cartelle di pagamento;
b) il periodo che va da tale notificazione sino alla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Rispetto al primo periodo, l'eccezione di prescrizione è inammissibile, proprio in forza della già citata irretrattabilità del credito, derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle (tutte ritualmente notificate). Quanto al secondo periodo, invece, l'eccezione di prescrizione, di per sé
2 ammissibile, è infondata, perché l'amministrazione ha dedotto e documentato una pluralità di atti interruttivi, fra cui, tra gli altri, figurano l'intimazione di pagamento n. 02220189001635479000 notificata in data 11 aprile 2018 e l'intimazione di pagamento n. 02220239001865058000 notificata in data 13 aprile 2023, senz'altro idonee ad impedire la maturazione della prescrizione quinquennale del credito (si vedano documenti da 6 a 13 prodotti dall' ). Ne Controparte_2 discende che non è possibile far luogo ad alcuna declaratoria della prescrizione del credito azionato dall'amministrazione.
Poiché il credito esiste, la richiesta di inibitoria dell'iscrizione ipotecaria va respinta. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato nella sua globalità.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00. Sono liquidati i compensi medi, ad eccezione che per le fasi di istruzione e trattazione e decisionale, in relazione alle quali i compensi sono contenuti nel minimo, in quanto non sono state assunte prove costituende e non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di Controparte_2 lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 05/11/2025
Il giudice
ND IN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ND IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472/2025 R.G. promossa da
(avv. ANGELO RIVA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO) Controparte_1 nonché contro
(avv. MASSIMO BELELLI) Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 20 febbraio 2025 al ricorrente è stata notificata «comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» per il mancato pagamento dell'importo di 99.613,76, portato dalle seguenti cartelle:
cartella n. 02220160022011625000 per euro 50.861,45;
cartella n. 02220160022632806000 per euro 9.241,20;
cartella n. 02220160027076481000 per euro 28.426,73;
cartella n. 02220160028816591000 per euro 10.936,12.
L'istante ha dedotto di non avere mai ricevuto le richiamate cartelle, di modo che la pretesa erariale sarebbe prescritta;
il credito, inoltre, troverebbe fondamento in sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista, che sarebbero state illegittimamente irrogate, in quanto il pagamento sarebbe stato effettuato tardivamente secondo la procedura prevista dall'art. 8 legge
1 386/1990.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto che venga disposta l'inibizione dell'iscrizione ipotecaria.
Le parti resistenti hanno replicato alle deduzioni avversarie e hanno insistito per il rigetto del ricorso.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
I temi di indagine sollevati dal ricorrente sono due:
(i) l'illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative;
(ii) la prescrizione del diritto di credito sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Prima di esaminarli, va evidenziato, quale elemento indispensabile alla trattazione, che le quattro cartelle di pagamento per cui è causa sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente (si vedano documenti 5a, 5b, 5c e 5d prodotti dall' ). Così: Controparte_2
la cartella n. 02220160022011625000 è stata notificata in data 21 ottobre 2016;
la cartella n. 02220160022632806000 è stata notificata in data 12 settembre 2016;
la cartella n. 02220160027076481000 è stata notificata in data 25 gennaio 2017;
la cartella n. 02220160028816591000 è stata notificata in data 8 maggio 2017.
Ciò posto, cominciando a vagliare il primo tema, è agevole evidenziare che la censura relativa all'insussistenza dell'illecito avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione alle ordinanze-ingiunzione irrogative delle sanzioni amministrative ex art. 6 d.lgs. 150/2011.
Un'indagine circa la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni non è praticabile in questa sede e va considerata definitivamente preclusa, anche alla luce della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, il cui effetto – più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – è quello della irretrattabilità del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31297). Dunque, questa eccezione deve essere disattesa.
Posta la corretta applicazione delle sanzioni (e, quindi, l'originaria esistenza del credito), va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Benché egli non lo precisi, i periodi da considerare sono necessariamente due: a) il periodo anteriore alla notificazione delle cartelle di pagamento;
b) il periodo che va da tale notificazione sino alla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Rispetto al primo periodo, l'eccezione di prescrizione è inammissibile, proprio in forza della già citata irretrattabilità del credito, derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle (tutte ritualmente notificate). Quanto al secondo periodo, invece, l'eccezione di prescrizione, di per sé
2 ammissibile, è infondata, perché l'amministrazione ha dedotto e documentato una pluralità di atti interruttivi, fra cui, tra gli altri, figurano l'intimazione di pagamento n. 02220189001635479000 notificata in data 11 aprile 2018 e l'intimazione di pagamento n. 02220239001865058000 notificata in data 13 aprile 2023, senz'altro idonee ad impedire la maturazione della prescrizione quinquennale del credito (si vedano documenti da 6 a 13 prodotti dall' ). Ne Controparte_2 discende che non è possibile far luogo ad alcuna declaratoria della prescrizione del credito azionato dall'amministrazione.
Poiché il credito esiste, la richiesta di inibitoria dell'iscrizione ipotecaria va respinta. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato nella sua globalità.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00. Sono liquidati i compensi medi, ad eccezione che per le fasi di istruzione e trattazione e decisionale, in relazione alle quali i compensi sono contenuti nel minimo, in quanto non sono state assunte prove costituende e non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di Controparte_2 lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 05/11/2025
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