TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7339/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Meandro Riccardo (C.F. ; C.F._1 RICORRENTE
(C.F. ); CP_2 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Locazione - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
14.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 18.12.2020, la ha chiesto di condannare Controparte_1 al pagamento dell'importo di 33.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_2
1.1 – A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver condotto in locazione l'unità immobiliare sita in Volla, alla Via Rossi nn. 172/174/176, in virtù di contratto di locazione per uso commerciale stipulato in data 30.11.2004 con la locatrice registrato CP_2 presso l'Agenzia delle Entrate di Nola, in data 07.12.2004 al n. 103486 serie III;
ha rappresentato
1 che, sebbene il contratto prevedesse un canone mensile pari a € 350,00, è stata costretta al versamento di € 900,00 mensili, da gennaio 2012 a dicembre 2016; ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate alla locatrice.
1.2 – benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, è CP_2 stata dichiarata contumace.
1.3 – Ammessa e acquisita la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per le conclusioni delle parti e la discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – La domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, poiché le parti hanno regolarmente espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 10.10.2017, allegato all'atto introduttivo
3 – La domanda formulata da parte ricorrente concerne la ripetizione di somme indebitamente versate in favore di nell'ambito del rapporto di locazione intercorso tra le parti;
la CP_2 società istante, infatti, ha dedotto di aver versato mensilmente l'importo di € 900,00, in luogo di quello contrattualmente pattuito, pari a € 350,00, dal mese di gennaio 2012 al mese di dicembre
2016.
3.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che, nella ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/11/2018, n. 30713).
In particolare, l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n. 19902).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'attore alleghi di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, proponendo nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la
2 parte che si assume non dovuta (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34427; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11294)
3.2 – Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30.11.2004, allegato all'atto introduttivo, prevedeva, all'art. 3, il pagamento del canone mensile di € 350,00, a decorrere dal 01.12.2005.
È stato provato, inoltre, che la società conduttrice ha versato, mensilmente, l'importo di € 900,00, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di dicembre 2016. Sul punto, infatti, è stato escusso il teste figlio dell'amministratrice della il Testimone_1 Controparte_1 quale ha confermato il versamento delle somme in parola;
ha precisato di essere a conoscenza di tale circostanza, poiché si recava personalmente a casa della locatrice, su incarico di sua madre, per consegnarle in contanti l'importo mensile di € 900,00, con contestuale rilascio della ricevuta.
Nonostante lo stretto legame di parentela intercorrente tra il teste e l'amministratrice della società ricorrente, le sue dichiarazioni risultando attendibili, poiché trovano oggettivo riscontro nelle ricevute di pagamento versate in atti (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988). Invero, parte ricorrente ha allegato diciannove ricevute, sottoscritte da e relative a canoni CP_2 compresi tra il mese di settembre 2013 e il mese di dicembre 2016, che attestano il pagamento di
€ 900,00 mensili;
inoltre, sono state allegate alcune ricevute da cui emerge che, già nell'anno
2009, veniva versato alla locatrice l'importo di € 900,00 mensili.
In questa prospettiva, le dichiarazioni testimoniali, corroborate dai citati documenti, sono idonee a dimostrare che, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di dicembre 2016, la ricorrente ha versato alla resistente l'importo di € 900,00 mensili;
tale importo risulta in parte non dovuto, poiché il canone di locazione contrattualmente pattuito è pari a € 350,00 mensili.
La domanda, quindi, è fondata, essendo stato provato che, nel periodo citato, la CP_1 ha versato indebitamente l'importo mensile di € 550,00, pari alla differenza tra € 900,00 ed
[...]
€ 350,00. La stessa, pertanto, ha diritto alla restituzione di € 33.000,00, risultante dal prodotto tra
€ 550,00 e 60 mesi.
3.3 – Sulla somma in questione sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens e non essendo stata provata la sua malafede.
3 Invero, per dimostrare la malafede della locatrice, la conduttrice avrebbe dovuto provare di essere stato indotta dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella pattuita, nonostante la sua volontà contraria (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16067;
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2015, n. 13424). Tale prova non è stata fornita nel corso del presente giudizio, atteso che il teste non ha riferito tale circostanza, ma, al contrario, ha sostenuto che il disaccordo tra le parti è sorto soltanto quando l'odierna resistente ha chiesto un aumento dal canone di locazione, rispetto all'importo mensile di € 900,00.
Conseguentemente, gli interessi devono decorrere dalla domanda giudiziale.
3.4 – Dal momento che l'obbligazione restitutoria dà luogo a un debito di valuta, non può essere riconosciuta alla ricorrente la richiesta rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile sez. II,
24/12/2024, n. 34394; Cassazione civile sez. II, 05/11/2015, n. 22664).
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte resistente, in favore del difensore antistatario della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 545,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 15,00 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
2. condanna parte resistente alla rifusione, in favore del difensore antistatario della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre a
€ 560,00 per spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 15/10/2025 Il Giudice Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7339/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Meandro Riccardo (C.F. ; C.F._1 RICORRENTE
(C.F. ); CP_2 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Locazione - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
14.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 18.12.2020, la ha chiesto di condannare Controparte_1 al pagamento dell'importo di 33.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_2
1.1 – A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver condotto in locazione l'unità immobiliare sita in Volla, alla Via Rossi nn. 172/174/176, in virtù di contratto di locazione per uso commerciale stipulato in data 30.11.2004 con la locatrice registrato CP_2 presso l'Agenzia delle Entrate di Nola, in data 07.12.2004 al n. 103486 serie III;
ha rappresentato
1 che, sebbene il contratto prevedesse un canone mensile pari a € 350,00, è stata costretta al versamento di € 900,00 mensili, da gennaio 2012 a dicembre 2016; ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate alla locatrice.
1.2 – benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, è CP_2 stata dichiarata contumace.
1.3 – Ammessa e acquisita la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per le conclusioni delle parti e la discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – La domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, poiché le parti hanno regolarmente espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 10.10.2017, allegato all'atto introduttivo
3 – La domanda formulata da parte ricorrente concerne la ripetizione di somme indebitamente versate in favore di nell'ambito del rapporto di locazione intercorso tra le parti;
la CP_2 società istante, infatti, ha dedotto di aver versato mensilmente l'importo di € 900,00, in luogo di quello contrattualmente pattuito, pari a € 350,00, dal mese di gennaio 2012 al mese di dicembre
2016.
3.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che, nella ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/11/2018, n. 30713).
In particolare, l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n. 19902).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'attore alleghi di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, proponendo nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la
2 parte che si assume non dovuta (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34427; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11294)
3.2 – Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30.11.2004, allegato all'atto introduttivo, prevedeva, all'art. 3, il pagamento del canone mensile di € 350,00, a decorrere dal 01.12.2005.
È stato provato, inoltre, che la società conduttrice ha versato, mensilmente, l'importo di € 900,00, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di dicembre 2016. Sul punto, infatti, è stato escusso il teste figlio dell'amministratrice della il Testimone_1 Controparte_1 quale ha confermato il versamento delle somme in parola;
ha precisato di essere a conoscenza di tale circostanza, poiché si recava personalmente a casa della locatrice, su incarico di sua madre, per consegnarle in contanti l'importo mensile di € 900,00, con contestuale rilascio della ricevuta.
Nonostante lo stretto legame di parentela intercorrente tra il teste e l'amministratrice della società ricorrente, le sue dichiarazioni risultando attendibili, poiché trovano oggettivo riscontro nelle ricevute di pagamento versate in atti (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988). Invero, parte ricorrente ha allegato diciannove ricevute, sottoscritte da e relative a canoni CP_2 compresi tra il mese di settembre 2013 e il mese di dicembre 2016, che attestano il pagamento di
€ 900,00 mensili;
inoltre, sono state allegate alcune ricevute da cui emerge che, già nell'anno
2009, veniva versato alla locatrice l'importo di € 900,00 mensili.
In questa prospettiva, le dichiarazioni testimoniali, corroborate dai citati documenti, sono idonee a dimostrare che, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di dicembre 2016, la ricorrente ha versato alla resistente l'importo di € 900,00 mensili;
tale importo risulta in parte non dovuto, poiché il canone di locazione contrattualmente pattuito è pari a € 350,00 mensili.
La domanda, quindi, è fondata, essendo stato provato che, nel periodo citato, la CP_1 ha versato indebitamente l'importo mensile di € 550,00, pari alla differenza tra € 900,00 ed
[...]
€ 350,00. La stessa, pertanto, ha diritto alla restituzione di € 33.000,00, risultante dal prodotto tra
€ 550,00 e 60 mesi.
3.3 – Sulla somma in questione sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens e non essendo stata provata la sua malafede.
3 Invero, per dimostrare la malafede della locatrice, la conduttrice avrebbe dovuto provare di essere stato indotta dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella pattuita, nonostante la sua volontà contraria (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16067;
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2015, n. 13424). Tale prova non è stata fornita nel corso del presente giudizio, atteso che il teste non ha riferito tale circostanza, ma, al contrario, ha sostenuto che il disaccordo tra le parti è sorto soltanto quando l'odierna resistente ha chiesto un aumento dal canone di locazione, rispetto all'importo mensile di € 900,00.
Conseguentemente, gli interessi devono decorrere dalla domanda giudiziale.
3.4 – Dal momento che l'obbligazione restitutoria dà luogo a un debito di valuta, non può essere riconosciuta alla ricorrente la richiesta rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile sez. II,
24/12/2024, n. 34394; Cassazione civile sez. II, 05/11/2015, n. 22664).
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte resistente, in favore del difensore antistatario della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 545,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 15,00 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 33.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
2. condanna parte resistente alla rifusione, in favore del difensore antistatario della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre a
€ 560,00 per spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 15/10/2025 Il Giudice Dott. Vittorio Todisco
4