TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuto difetto d'interesse

    La nota dell’11 giugno 2024 è stata adottata a seguito di una rinnovata attività istruttoria, con una nuova riunione del Molecular Tumor Board e una più circostanziata motivazione, configurandosi come un atto di conferma in senso proprio che assorbe l'interesse al ricorso contro l'atto precedente.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    La nota dell'11 giugno 2024 è un provvedimento di secondo grado emesso a seguito di istanza di riesame, che non richiede l'applicazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 in assenza di sopravvenienze o motivazioni a sorpresa.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e principi di autotutela

    La differente disciplina e i requisiti richiesti per i test somatici rispetto ai test germinali giustificano una distinta valutazione tecnico-discrezionale da parte dell'amministrazione, non configurando una violazione del legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Violazione del Decreto Assessoriale n. 147/2022 e eccesso di potere

    Le motivazioni relative alla mancata separazione dei locali pre- e post-amplificazione e alla carenza di formazione specialistica del personale sono fondate, poiché la soluzione adottata dalla ricorrente non è equiparabile a una separazione strutturale e il personale non dimostra l'alta qualificazione richiesta per i test somatici.

  • Rigettato
    Conflitto di interessi del Molecular Tumor Board

    Non è ravvisabile un conflitto di interessi in quanto la ricorrente non ha fornito prove concrete e specifiche che l'interesse del Dr. -OMISSIS- (legato all'IOM) si configuri come un bisogno la cui soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse della ricorrente, anche considerando la potenziale natura del conflitto e la composizione regionale e multidisciplinare del Board.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e eccesso di potere

    La ricorrente non ha dimostrato la piena sovrapponibilità della propria situazione con quella di altre strutture autorizzate, né la coincidenza dei bacini di utenza, né una competizione tale da configurare disparità di trattamento. La pregressa autorizzazione per test germinali non è equipollente a quella per test somatici.

  • Rigettato
    Conflitto di interessi del Molecular Tumor Board (in via subordinata)

    Non è ravvisabile un conflitto di interessi in quanto la ricorrente non ha fornito prove concrete e specifiche che l'interesse del Dr. -OMISSIS- (legato all'IOM) si configuri come un bisogno la cui soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse della ricorrente, anche considerando la potenziale natura del conflitto e la composizione regionale e multidisciplinare del Board.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 15
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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