Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ricorso per l'annullamento, della nota del 28 febbraio 2024 numero 9967 con cui l'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana ha ritenuto “non accoglibile” la richiesta avanzata dalla ricorrente l'11 gennaio 2024, di autorizzazione all'effettuazione dei test somatici da parte del laboratorio; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale (non conosciuti).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\9\2024 :
ricorso e motivi aggiunti per l’annullamento
della nota dell’11 giugno 2024 numero 27623 con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza presentata dal ricorrente in autotutela (avverso la nota del 28 febbraio 2024 impugnata col ricorso introduttivo); nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi in via meramente cautelativa i già impugnati verbali di riunione del Molecular Tumor Board del 12 febbraio 2024 e del 6 maggio 2024, coi relativi allegati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\9\2025 :
motivi aggiunti
nel giudizio numero 902 del 2024 di Ruolo Generale
già proposto col ricorso introduttivo notificato il 29 aprile 2024 “..per l’annullamento, della nota del 28 febbraio 2024 numero 9967 con cui l’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana ha ritenuto “non accoglibile” la richiesta avanzata dalla ricorrente l’11 gennaio 2024, di autorizzazione all’effettuazione dei test somatici da parte del laboratorio; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale (non conosciuti)”, integrato col ricorso e motivi aggiunti notificato il 10 settembre 2024 “..per l’annullamento della nota dell’11 giugno 2024 numero 27623 con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza presentata dal ricorrente in autotutela (avverso la nota del 28 febbraio 2024 impugnata col ricorso introduttivo); nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi in via meramente cautelativa i già impugnati verbali di riunione del Molecular Tumor Board del 12 febbraio 2024 e del 6 maggio 2024, coi relativi allegati..”
per l’annullamento
col presente atto dei medesimi atti già impugnati coi suddetti ricorsi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazion;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- società consortile a r.l. (-OMISSIS-) è autorizzata, per effetto di D.A. n. 831 del 5 settembre 2023, ad eseguire “[…] test dei geni BRCA1 e 2 nell’ambito del PDTA relativo alla Sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio di cui all’Allegato 1 al D.A. n. 2347 del 20 dicembre 2019 ” (c.d. test germinali ) .
Con istanza del 11 gennaio 2024 essa ha domandato l’autorizzazione ad eseguire una seconda tipologia di test genetici: i c.d. test somatici .
La differenza risiede in ciò: i test somatici -per i quali è oggi controversia- sono diretti ad analizzare mutazioni acquisite in un insieme di cellule o tessuti tumorali prelevati tramite biopsia e sono utili a individuare terapie mirate e personalizzate per il paziente oncologico. Diversamente, i test germinali -alla cui esecuzione parte ricorrente è già autorizzata- sono test su campione ematico (mediante prelievo di gocce di sangue) volti a ricercare mutazioni ereditarie, in funzione predittiva della predisposizione del soggetto a certe patologie (incluse quelle oncologiche).
La superiore istanza è stata respinta dall’Assessorato Regionale della Salute con nota n. 9967 del 28 febbraio 2024 con cui l’Amministrazione ha contestato: a) la mancanza di collegamento con strutture di Oncologia Medica e Genetica Medica; b) l’omessa specificazione delle sedi delle strutture collegate tramite servizio esterno e/o in service; c) il difetto di esperienza nel processamento dei campioni e nella diagnostica con piattaforme NGS; d) l’omessa descrizione delle competenze e dei curricula degli operatori; e) la non pertinenza dei corsi ECM presentati per gli stessi operatori rispetto alla branca della genetica oncologica; f) la carenza di locali separati pre e post amplificazione e la non chiara individuazione dei locali di espletamento dei test; g) la mancanza di una piattaforma NGS già installata; h) l’omessa esecuzione e presentazione dei referti di test somatici in relazione ai controlli di qualità.
Avverso il superiore provvedimento reiettivo -OMISSIS- è insorta con il ricorso introduttivo del giudizio con cui ha lamentato, in sintesi: i) la vulnerazione delle garanzie procedimentali; ii) che, stante la pregressa autorizzazione per i test germinali (BRCA), la stessa amministrazione aveva già verificato la sussistenza di tutti i requisiti (e in particolare quelli previsti dal Decreto Assessoriale 147 del 2022) per il rilascio dell’autorizzazione quale centro di diagnostica molecolare e di profilazione genomica oncologica (essendo solo in attesa dei risultati del controllo qualità per i test somatici); iii) l’erroneità e infondatezza del parere -non conosciuto- del Molecular Tumor Board Regionale richiamato nelle motivazioni dell’atto.
Parallelamente la ricorrente ha proposto istanza di riesame in autotutela che l’Amministrazione ha respinto con nota n. 27623 del 11 giugno 2024 con cui, dato atto che “ Nella riunione del Molecular Tumor Board del 6 maggio 2024 sono state valutate le controdeduzioni [di -OMISSIS-] e la documentazione presentata a supporto ”, ha confermato il diniego all’autorizzazione.
-OMISSIS- ha impugnato la nota che precede tramite motivi aggiunti al ricorso notificati il 10 settembre 2024 e depositati il 23 settembre 2024, deducendo le ragioni di doglianza così testualmente rubricate:
I. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento ed imparzialità - Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 10 bis della legge 241/1990 - Violazione del giusto procedimento - nonché dei principi di leale cooperazione ; dal momento che anche l’atto gravato tramite ricorso in aggiunzione sarebbe del pari inficiato da violazione del contraddittorio procedimentale.
II. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei relativi principi di imparzialità e buon andamento - Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e dei principi di autotutela – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 21 quinquies, 21 7 octies e 21 novies della legge 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà esterna e interna – Difetto di motivazione – Illogicità – Ingiustizia manifesta ; a mezzo del quale parte ricorrente ribadisce che per il tramite dell’autorizzazione ex D.A. 831 del 5 settembre 2023 a eseguire una parte dei test genomici (ovvero i cd. test germinali denominati BRCA) era già stata riconosciuta titolare dei requisiti (e in particolare di quelli previsti dal D.A. 147/2022) per il rilascio dell’autorizzazione quale centro di diagnostica molecolare e di profilazione genomica oncologica (essendo solo in attesa dei risultati del controllo qualità per i test somatici). Né sarebbe coerente alla cornice ordinamentale la prospettazione nella nota del 11 giugno 2024 di una discontinuità di disciplina tra l’autorizzazione ai test germinali e quella per i test somatici.
III. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Assessoriale numero 147 del 2022 – del decreto assessoriale numero 32 del 2019 e del Decreto Assessoriale numero 2347 del 20 dicembre 2019 - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/990 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria – mancanza dei presupposti - Illogicità – Sviamento – Violazione del principio di parità di trattamento ; con cui la società ricorrente, procedendo ad analitica confutazione delle criticità rilevate, evidenzia in sintesi che: 1) il collegamento con una struttura di oncologia medica e genetica medica è attuato in virtù di convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "-OMISSIS-" di Catania; 2) l’esperienza nel processamento e il volume minimo dei test non sarebbero requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, ma semmai per il suo mantenimento; inoltre, il volume di 250 test annui sarebbe indicativo, come dimostrato dal D.D.G. n. 633 del 10 giugno 2024, dal quale si ricaverebbe che nessuna struttura (pubblica o privata) autorizzata ha raggiunto tale volume; 3) il personale della società ha la specializzazione attinente alla branca di rilievo; l’amministrazione avrebbe omesso di specificare le ragioni della presunta incompetenza tecnica del Dott. -OMISSIS- e di formulare rilievi specifici sui curricula delle -OMISSIS-; l’assunto circa la non equipollenza dei titoli sarebbe erroneo e inoltre -posto che l’esperienza triennale non sarebbe richiesta- tutto il personale possiederebbe comunque il requisito; 4) le aree pre e post amplificazione sarebbero in realtà separate, come da documentazione trasmessa in sede procedimentale, ma la separazione sarebbe, in ogni caso superflua, poiché il laboratorio utilizza un sofisticato sistema di estrazione automatica.
Quindi all’esito di accesso documentale -disposto in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1871 del 11 giugno 2025- con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 18 settembre 2025 e depositati lo stesso giorno, ha impugnato i pareri del Molecular Tumor Board regionale richiamati nei due provvedimenti di rigetto per i seguenti motivi:
I.- Violazione dell’articolo 97 della Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Assessoriale numero 147 del 2022 – del decreto assessoriale numero 32 del 2019 e del Decreto Assessoriale numero 2347 del 20 dicembre 2019 - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/990 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria – mancanza dei presupposti - Illogicità – Sviamento – Violazione del principio di parità di trattamento ; con cui si si lamenta la disparità di trattamento e l’eccesso di potere da parte dell’Assessorato, che avrebbe applicato in modo non uniforme e restrittivo i requisiti per l’autorizzazione. Nello specifico, per un verso, il volume minimo di 250 test sarebbe stato erroneamente interpretato come requisito di ingresso pre-autorizzazione, benché sia solo un criterio di monitoraggio successivo e di natura indicativa (D.A. 147/2022). La disparità sarebbe evidente, poiché strutture già autorizzate (quali Humanitas e IOM) hanno ottenuto l’autorizzazione con volumi di test documentalmente inferiori ai 250 richiesti al ricorrente. Per altro verso, si eccepisce l’infondatezza delle contestazioni sul personale e la non vincolatività della check list , dato che strutture autorizzate presenterebbero difformità (es. Humanitas senza bioinformatico e con biologi senza specializzazione; IOM con biologo di riferimento non specializzato). Il personale ricorrente possiede, invece, la specializzazione attinente all’area specialistica (Medicina di Laboratorio/Biologia Molecolare e Genetica Medica), come richiesto dalle Linee Guida (Allegato 1 del D.A. 147/2022), e l’esperienza triennale, benché non prescritta. Si ribadiscono del pari le censure di violazione e/o falsa applicazione del D.A. 147/2022, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
II.- In via meramente subordinata – Violazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 – dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 – dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’articolo 51 cpc – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento ; a mezzo del quale si lamenta, in via gradata, che la partecipazione di un biologo proveniente del Centro IOM (struttura concorrente e autorizzata) alle riunioni di febbraio e maggio 2024 del Board , che ha espresso i pareri negativi impugnati, darebbe luogo a conflitto di interessi, anche potenziale; con conseguente violazione degli artt. 6-bis L. 241/90 e 7 D.P.R. 62/2013, tale da pregiudicare anche i canoni di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, indipendentemente dal ruolo decisionale diretto del partecipante.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che con documenti e memoria ha controdedotto alle superiori ragioni di doglianza.
Dopo il deposito da parte della ricorrente di memoria e repliche, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 è stato dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. della questione d’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuto difetto d’interesse -all’esito dell’adozione della nota n. 27623 del 11 giugno 2024- e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In limine , e come da rituale avviso in udienza, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio avverso la nota n. 9967 del 28 febbraio 2024 per sopravvenuto difetto d’interesse derivante dalla riedizione del potere sfociata nell’adozione della nota n. 27623 del 11 giugno 2024, gravata con primi motivi aggiunti, avente natura di conferma in senso proprio.
Come ricordato da entrambe le parti nelle rispettive difese, la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, perché vi sia provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione, è necessario che da esso possa trarsi, esplicitamente o implicitamente, l’avvenuto riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, mediante l’esperimento di ulteriori adempimenti istruttori aventi a oggetto la rivalutazione degli interessi in gioco e il nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie (così, ancora da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6350).
Tali caratteristiche sono pienamente ravvisabili nella predetta nota n. 27623/2024.
Anzitutto essa consegue a una rinnovata attività istruttoria, sollecitata dall’istanza di riesame della società deducente ed espletata all’esito di una nuova riunione del Molecular Tumor Board regionale nella seduta del 6 maggio 2024 nel corso della quale sono state espressamente vagliate le controdeduzioni di -OMISSIS- (cfr. doc. 1 -OMISSIS- del 23.9.2024 e doc. 18 -OMISSIS- del 6.11.2025 pagg. 6-8 del .pdf).
Inoltre l’impianto motivazionale reca una diversa e più circostanziata articolazione delle motivazioni reiettive che, nel confutare gli specifici rilievi mossi dalla società ricorrente nella stessa istanza di riesame, si focalizzano in particolare:
- sulla convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania;
- sull’esperienza nel processamento dei campioni;
- sulla planimetria del laboratorio;
- sulla formazione specialistica del personale;
-sull’installazione del sequenziatore NGS (cfr. doc. 1 cit.).
Pertanto, pur confermando l’esito di rigetto dell’atto precedente, la nota in esame esibisce un’indubbia valenza innovativa, sia in termini di supplemento di istruttoria svolta sia di valutazione dell’istanza, assurgendo a nuova sede di regolazione del rapporto; e, perciò, tale da attrarre a sé l’interesse al ricorso.
B) Passando, quindi, alle questioni di merito, il collegio reputa prioritaria la trattazione della censura di violazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 dedotta da -OMISSIS- nel secondo mezzo del secondo ricorso per motivi aggiunti (pagg. 12-16).
Sebbene, infatti, il motivo sia stato proposto in via subordinata, i caratteri della doglianza ne impongono il vaglio in via preliminare alla stregua delle coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5.
Con tale pronuncia è stato precisato che, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi d’incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure, atteso che in tutte le situazioni d’incompetenza, nel cui ambito rientra pure l’illegittima composizione dell’organo, si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio e -se fondato- assorbire le altre censure, non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dall’eventuale graduazione dei motivi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 439; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 2164; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 15 marzo 2024, n. 281).
In sintesi, la ricorrente lamenta che sono componenti del Molecular Tumor Board regionale il Dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, biologo di riferimento del Centro IOM e il Dr. Paolo -OMISSIS-, Oncologo di riferimento del Centro Humanitas: strutture private esercenti gli stessi test genetici per i quali -OMISSIS- ha chiesto l’autorizzazione. Con la conseguenza che -secondo prospettazione ricorsuale- i due professionisti sarebbero portatori di interessi di soggetti terzi in conflitto con quello della deducente.
Ciò posto, alcuna posizione conflittuale è riferibile al Dr. -OMISSIS- giacché, per ammissione della stessa ricorrente, questi era assente alle pertinenti riunioni del comitato.
Quanto all’altro professionista (e cioè il Dr. -OMISSIS- -OMISSIS-, biologo di riferimento del Centro IOM) valgono le considerazioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”.
In ragione della genericità della formula, la nozione di “ conflitto d’interessi ” deve perimetrarsi in base ai condivisibili principi enucleati nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, n. 667 del 5 marzo 2019 (in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ma mutuati dalla giurisprudenza successiva anche ad altri ambiti: cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2025 n. 6126 -richiamata anche da parte ricorrente-; C.G.A.R.S., sez. giurisd., 18 maggio 2022 n. 590; TAR Lazio - Roma, sez. III, 17 settembre 2025 n. 16332; TAR Umbria, sez. I, 26 luglio 2025, n. 626; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 14 maggio 2025, n. 210) in base ai quali:
- " (...)il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. In linea di teoria generale dell'analisi economica del diritto, un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare ( de iure vel de facto ) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato. Non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche. Per l'inquadramento di teoria generale è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto economico: quello funzionalizzato e quello, di qualsiasi natura, dell'agente. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti " (§ 2.3.);
- il conflitto di interessi si configura, in particolare, " (...)come una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato " (§ 2.3.);
- " Perché il conflitto sorga è (...) necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, (...) vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali " (§ 2.3.);
- la previsione, contenuta all'articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, secondo la quale l’obbligo di astensione opera in caso di conflitto di interessi " anche potenziale ", deve essere interpretata tenendo conto del fatto che il conflitto di interessi " (...)è una situazione di pericolo in sé, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all'interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all'immagine). Qualificare la natura del pericolo, e quindi del conflitto, come "situazione potenziale", cioè ritenere che il Legislatore si sia voluto riferire a un "conflitto potenziale", sarebbe quindi una tautologia. Dunque, altro è il significato della norma per la cui ricerca occorre compiere una attività interpretativa che attribuisca all'aggettivo "potenziale" un significato suo proprio e autonomo " (§ 2.4.);
- non può essere ritenuta soddisfacente, ove non opportunamente approfondita, neppure la tesi secondo la quale l'aggettivo si riferisca " (...)a un "potenziale conflitto" (non a un "conflitto potenziale"), cioè a una situazione in grado di determinare essa il conflitto, cioè una interferenza tra l'interesse funzionalizzato e quello privato ", in quanto questa interpretazione " (...) si appalesa, se ristretta in questi semplici termini, troppo generica e generalizzata. Essa finirebbe col comprendere un numero infinito di situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione " (§ 2.4.).
In definitiva, come pure precisato, “ al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni appunto <concrete, specifiche e attuali>, verificate per l'appunto <in concreto>, sulla base di prove specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401), come acclarato dalla consolidata giurisprudenza, […] (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2019, n. 2511), tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti in ragione delle norme sopraindicate. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve aver riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l'imparzialità delle commissioni giudicatrici ed in genere degli organi dell'amministrazione […]” (così T.A.R.G.A. Trento 18 gennaio 2023 n. 6).
Facendo applicazione dei principi esposti, ad avviso del collegio nel caso di specie non è ravvisabile il denunciato conflitto d’interessi.
Anzitutto la deducente documenta la presenza del Dr. -OMISSIS- solo in occasione della seduta del Board del 12 febbraio 2024 (doc. 17 -OMISSIS-), all’esito della quale era stato adottato il provvedimento originario, mentre la stessa presenza non è comprovata quanto alla successiva seduta del 6 maggio 2024 -a conclusione della quale è stato adottato l’atto di conferma in senso proprio impugnato con primi motivi aggiunti- in quanto nel relativo verbale depositato in atti (doc. 18 -OMISSIS-) appare mancante il “ foglio firma ” ivi indicato come allegato 1.
In disparte tale dato, l’allegazione ricorsuale non risulta assistita da adeguata prova che l’interesse del soggetto terzo (vale a dire l’Istituto Oncologico del Mediterraneo: IOM) veicolato nel procedimento -secondo prospettazione ricorsuale- attraverso la figura del Dr. -OMISSIS- (biologo molecolare di riferimento della prima) si delinei nel concreto come uno la cui attuazione postuli “ necessariamente ” una riduzione del soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la ricorrente.
Se è vero, infatti, che -OMISSIS- ha dimostrato che il Dr. -OMISSIS- è legato a IOM da un rapporto di collaborazione professionale (doc. 30) e che quest’ultimo eroga le stesse prestazioni sanitarie (i test di genetica oncologica somatica) dedotte ad oggetto dell’istanza di autorizzazione (doc. 29, pag. 12 del pdf), essa, però, non risulta avere congruamente provato la lamentata situazione di concorrenza tra le due strutture sanitarie.
Valga il richiamo, in specie, alla nozione di vicinitas commerciale da identificarsi nel medesimo bacino di utenza tra due o più operatori economici.
Orbene, la società deducente non ha provato (neanche in via presuntiva) né la coincidenza del proprio bacino territoriale con quello dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo; né una polarizzazione della domanda dei servizi in oggetto tale da innescare reciproche interferenze; né una competizione nell’assegnazione dei rispettivi budget annuali. E ciò ancorché, secondo quanto dalla stessa dedotto, la ricorrente abbia sede a -OMISSIS- (ME) e l’IOM a Viagrande (CT), con la conseguenza che le due strutture si rivolgono, prima facie , a mercati territoriali non coincidenti e gravitano attorno ad ASP e distretti sanitari diversi.
In assenza, quindi, dell’adempimento dell’onere di fornire “ specifiche prove ” dell’introduzione nel procedimento dell’interesse di un soggetto terzo avente, nel concreto, le fattezze di un bisogno il cui raggiungimento richieda la subordinazione dell’interesse di parte ricorrente, la ragione di doglianza in oggetto non appare persuasiva. E ciò tanto più ove si consideri che il Molecular Tumor Board è un organismo operante su base regionale e con composizione multidisciplinare.
C) Parimenti infondata è la censura di vulnerazione delle garanzie procedimentali.
Come già messo in evidenza, la nota n. 27623/2024, impugnata con i primi motivi aggiunti, ha natura di provvedimento di secondo grado emanato al termine di un procedimento di riesame con esito confermativo in senso proprio dell’atto originario.
Per condivisa giurisprudenza: “ L’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non si applica quando sia proposta un’istanza di riesame, volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, e non prospetti alcuna sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all’Amministrazione di effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una “motivazione a sorpresa” […]; l’Amministrazione, così come in linea di principio non ha l’obbligo di prendere in considerazione l’istanza di riesame, così non ha l’obbligo di inviare la comunicazione prevista dall’art. 10-bis, se intende respingerla perché ritiene immodificabile la precedente valutazione ” (TAR Campania - Napoli, sez. VII, 5 giugno 2023 n. 3454; e nello stesso senso, tra le altre, Cons. Stato sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4679; TAR Lazio - Roma, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 249).
Pertanto, stante l’acclarata natura di provvedimento di secondo grado della nota n. 27623/2024, l’amministrazione non era vincolata ad alcun obbligo di preavviso. Per altro verso, la funzione delle memorie di cui all’art. 10 della stessa Legge n. 241/1990 era già assolta dalla richiesta di riesame presentata dalla ricorrente; né questa ha dedotto sopravvenienze in fatto o in diritto, tali da giustificare la riapertura degli spazi d’interlocuzione procedimentale.
D) Le censure svolte nel secondo e terzo mezzo dei primi motivi aggiunti e nel primo mezzo dei secondi motivi aggiunti sono suscettibili di trattazione congiunta -stante la stretta connessione logico-argomentativa- e sono del pari destituite di fondamento.
Appare opportuno premettere che, contestando all’istanza di autorizzazione per cui è causa concorrenti profili di criticità, la nota n. 27623/2024 assume natura di atto plurimotivato.
Ne deriva che per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (in questi termini, ancora da ultimo, Cons. Stato sez. III, 3 settembre 2025, n. 7188).
Inoltre, venendo in rilievo valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, se è ben possibile per l’interessato contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica, laddove, se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624).
D.1) Alla luce dei superiori principi, ad avviso del collegio resistono alle critiche ricorsuali le motivazioni del provvedimento concernenti sia la mancata separazione dei locali pre- e post-amplificazione sia la carenza di formazione specialistica del personale.
Sotto il primo profilo, appare utile chiarire che con le locuzioni preamplificazione e postamplificazione si fa riferimento a due fasi del processo di analisi consistenti nell’estrazione degli acidi nucleici e messa a punto della reazione di amplificazione (preamplificazione) e, rispettivamente, nella reazione di amplificazione, esecuzione del test e valutazione dei dati ottenuti (postamplificazione).
La richiesta di una separazione fisica dei locali deputati a tali attività appare coerente alla finalità di assicurare la distinzione tra le due fasi del processo e prevenire il rischio di reciproca contaminazione avuto riguardo alla consistenza microparticellare degli agenti contaminanti.
La contestazione sul punto, sia nel verbale del Board (doc. 18 della produzione attorea, pag. 7 del pdf) sia nel provvedimento di rigetto (doc. 1 del 23 settembre 2024, pag. 4), è sorretta dal rimando a raccomandazioni e linee guida -e, in particolare: agli standard Sigucert 2018 e alle raccomandazioni a cura del gruppo italiano di patologia molecolare e medicina predittiva del 2016- nonché al punto 5.3 dell’allegato 2 del D.A. n. 147/2022 (c.d. check list) che richiede il possesso di “ locali idonei e separati ”.
Alla stregua dell’indicata ratio , la contestazione nel provvedimento alla parte ricorrente di non aver soddisfatto l’anzidetto requisito appare scevra da vizi logici tenuto conto che la soluzione in concreto adottata da -OMISSIS- di dividere i locali tramite una porta a vetri -documentata nella planimetria allegata (all. 13 al doc. 11 di parte ricorrente)- non risulta ragionevolmente equiparabile a una separazione strutturale, e senza soluzione di continuità, degli ambienti.
Né il rilievo appare persuasivamente confutato da parte ricorrente, che non ha contestato nel merito l’attendibilità dei parametri tecnici richiamati dall’Amministrazione, e neppure, per altro verso, ha spiegato le ragioni della ritenuta efficacia dell’indicata porta a vetri a schermare sufficientemente dal rischio di contaminazione.
Per altro verso, né nel procedimento di riesame né nell’odierno giudizio la stessa ricorrente ha illustrato le specifiche tecniche del sistema di estrazione automatica che -a suo dire- renderebbe superflua la divisione degli ambienti; e ciò anche al fine di consentire di valutare l’effettiva specifica idoneità del medesimo sistema, oltre che per i test germinali già autorizzati, pure rispetto ai test somatici per cui è controversia, i quali, come evidenziato nelle superiori premesse in fatto, hanno ad oggetto un materiale diverso dai primi (tessuto prelevato con biopsia e non gocce di sangue).
Tanto rilevato, non giova a -OMISSIS- dedurre che l’anzidetta check list non ha carattere cogente, bensì soltanto indicativa; giacché la prescrizione di cui al richiamato punto 5.3 rileva piuttosto come criterio valutativo che, guardato nell’insieme degli altri parametri richiamati e alla luce della ratio del requisito in esame, corrobora, sul piano tecnico, l’attendibilità della valutazione svolta dall’Amministrazione intimata.
D.2) Quanto al secondo profilo, l’allegato 1 al D.A. n. 147/2022 (che stabilisce i requisiti minimi dei laboratori di genomica oncologica nella Regione Siciliana) dispone che “ Il laboratorio deve avere personale altamente qualificato, con specializzazione attinente all’area specialistica per le indagini genetiche somatiche, mentre per le indagini genetiche di tipo germinale occorre la specializzazione in Genetica Medica o in discipline equipollenti ai sensi di legge o affini ”.
Quindi, mentre ai fini della esecuzione dei test germinali si richiede una specializzazione in Genetica Medica o titolo equipollente, per l’esecuzione dei test somatici (per i quali la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione) il Decreto stabilisce un criterio di “attinenza” della specializzazione all’attività di analisi in oggetto, che al contempo deve comunque coniugarsi con quello dell’alta qualificazione nel settore dalla Genetica Oncologica.
Ora, il parere del comitato tecnico-scientifico e l’atto di conferma del rigetto (docc. 18, pag. 7 del pdf e doc. 1 del 23 settembre 2024), si appuntano sui requisiti di formazione dei Dottori: -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha, invero, dimostrato che, contrariamente a quanto riferito negli atti impugnati, il Dr. -OMISSIS- ha una specializzazione non già in patologia clinica, bensì in medicina di laboratorio biochimica clinica e biologia molecolare (conseguita nel 2003 presso l’Università degli studi di Messina: cfr. doc. 13, pagg. 58-62 del pdf e, in particolare, pag. 61), la quale mostra, secondo ragionevolezza, profili di attinenza alle indagini genetiche in parola, ma non ha documentato la sua esperienza specifica nel settore della genetica oncologica, che riferisce alla sola Dott.ssa -OMISSIS-(cfr. pag. 14 dei primi motivi aggiunti e pag. 11 dei secondi motivi aggiunti); non essendo, al riguardo invece, ragionevole ritenere che nella complessa organizzazione di un laboratorio tale requisito possa essere posseduto da un solo professionista.
Per altro verso, è pacifico e non è contestato dalla ricorrente che la Dott.ssa -OMISSIS- non ha ancora ottenuto il titolo di specializzazione (essendo soltanto una specializzanda, e quindi, a fortiori , priva di esperienza) e che il suo restante background formativo non ha attinenza con la genetica oncologica (cfr. ancora doc. 13, pagg. 64-67).
Inoltre dalla documentazione versata in atti risultano provati solo i crediti per i corsi ECM della Dott.ssa -OMISSIS- mentre in relazione al restante personale consta solo il relativo piano di addestramento, ma non anche l’allegazione dei crediti (ancora doc. 13 cit., pagg. 74 e 77).
Da quanto sopra non persuade la prospettazione ricorsuale, secondo la quale il requisito dell’esperienza triennale nella genetica oncologica indicato dal punto 4.1 dell’Allegato 2 al D.A. 147/2022 (l’anzidetta check list ) non ha carattere cogente, poiché la società deducente non ha altrimenti fornito sufficiente dimostrazione circa il generalizzato possesso da parte del personale interessato del requisito dell’alta qualificazione, stabilito -con portata certamente precettiva- dall’Allegato 1 del medesimo Decreto Assessoriale.
D.3) In tale contesto non coglie nel segno la censura di disparità di trattamento rispetto ad altre strutture sanitarie, avendo parte ricorrente mancato di dimostrare la piena sovrapponibilità tra la propria situazione e quella degli altri soggetti autorizzati. E neppure rileva la circostanza della pregressa autorizzazione all’esecuzione dei test germinali, stante, come visto le indicate differenze di oggetto e funzione delle due tipologie di test genetici; tanto da richiedere un’apposita e distinta valutazione tecnico-discrezionale, la quale postula -per ciò stesso- un autonomo vaglio dell’Amministrazione. La diversità di disciplina è peraltro desumibile proprio dal superiore impianto regolamentare laddove richiede differenti requisiti formativi.
E) In definitiva, posta l’improcedibilità del ricorso introduttivo, assorbiti gli ulteriori motivi (in ragione dell’indicata natura plurimotivata dell’atto), i primi e secondi motivi aggiunti sono meritevoli di rigetto siccome infondati.
Nonostante la soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite attesa l’oggettiva complessità fattuale e giuridica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuto difetto d’interesse;
- respinge il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni svolte in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché dei nomi di tutte le persone fisiche e le denominazioni di tutti i soggetti giuridici privati menzionati nella sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NO | GI EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.