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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. SERRAO MASSIMILIANO
contro
:
Controparte_1
Controparte_2
[...]
-PARTE APPELLATA –
AVV. CIMINO LUISA
Controparte_3
-PARTE APPELLATA –
AVV. LEOPOLDO MARIA TERESA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 582/2023 Parte_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto l'opposizione proposta dai sigg.ri e , revocando il decreto ingiuntivo n. 18/2021 emesso CP_2 CP_1 CP_2 in favore del geom. per il pagamento di € 3.570,00 a titolo di compenso per Pt_1 attività professionale di stima immobiliare. Gli appellati hanno resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che l'incarico conferito al geom. era limitato alla mera visione di documentazione Pt_1 tecnica e che, comunque, il pagamento sarebbe stato a carico della società Parte_2 interessata all'acquisto dell'immobile. chiamata in causa, ha eccepito la Parte_2 propria estraneità al rapporto obbligatorio, contestando ogni pretesa nei propri confronti.
1. Sull'oggetto dell'incarico e la prova del credito
Dalla documentazione in atti risulta che con lettera del 9 giugno 2018 i proprietari dell'immobile hanno conferito al geom. incarico di “visionare e richiedere copia Pt_1 dei disegni di progetto e quanto altro relativamente al condono edilizio” dell'immobile sito in Lamezia Terme, via G. Fortunato. Il geom. ha poi redatto una perizia Pt_1 estimativa dettagliata, con computi metrici e valutazioni di mercato, consegnata ai committenti, e ha emesso prenotula e fattura per l'importo di € 3.570,00, rimasta impagata.
Gli appellati hanno contestato che tale attività eccedesse l'incarico conferito, sostenendo che la stima fosse richiesta dalla in vista di una possibile compravendita, e Parte_2 che comunque il pagamento sarebbe stato a carico della società, come da offerte di acquisto formulate dalla stessa . Pt_2
2. Sulla legittimazione passiva e la solidarietà del debito
Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il geom. ha svolto la propria attività su Pt_1 incarico formale dei proprietari, i quali hanno beneficiato della relazione tecnica, utilizzata anche per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile. La circostanza che la abbia manifestato, nelle proprie offerte di acquisto, la Parte_2 disponibilità ad accollarsi le spese della relazione tecnica, non esclude la responsabilità solidale dei committenti originari, in assenza di una chiara liberazione degli stessi dall'obbligo di pagamento.
3.Sulla quantificazione del compenso
2 La perizia tecnica agli atti documenta l'attività svolta dal geom. , dettagliando le Pt_1 operazioni effettuate, i criteri estimativi adottati e il valore dell'immobile oggetto di valutazione. Gli appellati non hanno contestato la congruità della parcella, ma solo la debenza del compenso.
4. Sulla sentenza di primo grado
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la lettera di incarico non potesse qualificarsi come conferimento di incarico professionale per la redazione di una perizia di stima, e che mancasse la prova dell'incarico stesso. Tuttavia, la documentazione prodotta e la condotta delle parti dimostrano che il geom. ha svolto attività professionale Pt_1 nell'interesse dei proprietari, che ne hanno tratto beneficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di così provvede: Parte_2
1. In accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il diritto del geom. Parte_1 ad ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, come da fattura prodotta;
2. Condanna i sigg.ri , e , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del geom. della somma di € Parte_1
3.570,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3.Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione;
4. Condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 2970,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misrua del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3 5. Compensa le spese tra gli appellati e la terza chiamata in assenza di prova Parte_2 di un obbligo diretto di quest'ultima.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
4
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. SERRAO MASSIMILIANO
contro
:
Controparte_1
Controparte_2
[...]
-PARTE APPELLATA –
AVV. CIMINO LUISA
Controparte_3
-PARTE APPELLATA –
AVV. LEOPOLDO MARIA TERESA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 582/2023 Parte_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva accolto l'opposizione proposta dai sigg.ri e , revocando il decreto ingiuntivo n. 18/2021 emesso CP_2 CP_1 CP_2 in favore del geom. per il pagamento di € 3.570,00 a titolo di compenso per Pt_1 attività professionale di stima immobiliare. Gli appellati hanno resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che l'incarico conferito al geom. era limitato alla mera visione di documentazione Pt_1 tecnica e che, comunque, il pagamento sarebbe stato a carico della società Parte_2 interessata all'acquisto dell'immobile. chiamata in causa, ha eccepito la Parte_2 propria estraneità al rapporto obbligatorio, contestando ogni pretesa nei propri confronti.
1. Sull'oggetto dell'incarico e la prova del credito
Dalla documentazione in atti risulta che con lettera del 9 giugno 2018 i proprietari dell'immobile hanno conferito al geom. incarico di “visionare e richiedere copia Pt_1 dei disegni di progetto e quanto altro relativamente al condono edilizio” dell'immobile sito in Lamezia Terme, via G. Fortunato. Il geom. ha poi redatto una perizia Pt_1 estimativa dettagliata, con computi metrici e valutazioni di mercato, consegnata ai committenti, e ha emesso prenotula e fattura per l'importo di € 3.570,00, rimasta impagata.
Gli appellati hanno contestato che tale attività eccedesse l'incarico conferito, sostenendo che la stima fosse richiesta dalla in vista di una possibile compravendita, e Parte_2 che comunque il pagamento sarebbe stato a carico della società, come da offerte di acquisto formulate dalla stessa . Pt_2
2. Sulla legittimazione passiva e la solidarietà del debito
Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il geom. ha svolto la propria attività su Pt_1 incarico formale dei proprietari, i quali hanno beneficiato della relazione tecnica, utilizzata anche per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile. La circostanza che la abbia manifestato, nelle proprie offerte di acquisto, la Parte_2 disponibilità ad accollarsi le spese della relazione tecnica, non esclude la responsabilità solidale dei committenti originari, in assenza di una chiara liberazione degli stessi dall'obbligo di pagamento.
3.Sulla quantificazione del compenso
2 La perizia tecnica agli atti documenta l'attività svolta dal geom. , dettagliando le Pt_1 operazioni effettuate, i criteri estimativi adottati e il valore dell'immobile oggetto di valutazione. Gli appellati non hanno contestato la congruità della parcella, ma solo la debenza del compenso.
4. Sulla sentenza di primo grado
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la lettera di incarico non potesse qualificarsi come conferimento di incarico professionale per la redazione di una perizia di stima, e che mancasse la prova dell'incarico stesso. Tuttavia, la documentazione prodotta e la condotta delle parti dimostrano che il geom. ha svolto attività professionale Pt_1 nell'interesse dei proprietari, che ne hanno tratto beneficio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di così provvede: Parte_2
1. In accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il diritto del geom. Parte_1 ad ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, come da fattura prodotta;
2. Condanna i sigg.ri , e , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del geom. della somma di € Parte_1
3.570,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3.Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione;
4. Condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 2970,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misrua del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3 5. Compensa le spese tra gli appellati e la terza chiamata in assenza di prova Parte_2 di un obbligo diretto di quest'ultima.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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