Articolo 2 della Legge 5 luglio 1914, n. 743
Articolo 1
Versione
16 agosto 1914
Art. 2.


Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto si rende necessario per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra.

Visto, Il guardasigilli: Dari.

Entrata in vigore il 16 agosto 1914