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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. V.G. 1353/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1353/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN SE FI, con domicilio in e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AN SE FI, con domicilio in via Paolo Diacono 27100
PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Celle GU, in data 26/07/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 13, dell'anno 2009;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“(1) I coniugi e vivranno separati con obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto.
(2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali ne esercitano Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con prevalente collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. (3) Ai fini della frequentazione padre-figlio, il sig. vedrà e terrà con sé in Pt_2 Per_1 regime paritario con la madre – con ripartizione al 50% ciascuno e garanzia dell'alternanza
- secondo il seguente calendario di massima, in ogni caso fatta salva la più ampia libertà delle Parti - previa concertazione in termini di reciproca disponibilità - di modificarlo e/o integrarlo in relazione delle esigenze quotidiane e/o degli impegni didattici, extra-scolastici, sportivi o ludici del minore, nonché tenuto conto dell'attività professionale svolta da entrambi i genitori:
(i) nel periodo di frequenza scolastica
- durante la settimana di reperibilità, per tre giorni anche non consecutivi
(indicativamente lunedì/martedì/domenica) e comprensivi di pernotto, con prelievo del minore dalla residenza materna nella fascia pomeridiana (intorno alle ore 17:00, in corrispondenza del fine turno lavorativo) ed obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- quando non di reperibilità, in alternanza paritaria con la madre per almeno due giorni infrasettimanali anche non consecutivi (indicativamente mercoledì/venerdì), comprensivi di pernotto, con prelievo del minore dalla residenza materna nella fascia pomeridiana (intorno alle ore 17:00) ed obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- nei weekend per almeno tre occasioni mensili comprensive della notte, ovvero con maggior frequenza se desiderato dal minore, a decorrere dal pomeriggio del venerdì e sino al lunedì mattina, con obbligo di accompagnamento del minore a scuola;
(ii) nel periodo di chiusura scolastica
- per le festività natalizie (Natale, S. Stefano e Capodanno inclusi), nonché le ulteriori ricorrenze religiose e/o civili, almeno cinque giorni anche consecutivi e comprensivi della notte, ad anni alterni e salve deroghe su accordo con l'altro genitore;
- per le festività pasquali (Pasqua inclusa) e la c.d. “settimana bianca” (ovvero il periodo di Carnevale), almeno tre giorni consecutivi comprensivi di pernotto (anche presso i nonni paterni), ad anni alterni e nel rispetto delle consolidate consuetudini familiari;
- per le vacanze estive, un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi
Pag. 2 di 6 e con pernotto, da concordarsi previamente con l'altro coniuge e ferma ogni manifestazione e/o preferenza, con il progredire dell'età, da parte del minore.
(4) I nonni paterni e materni, ovvero le – rispettive - famiglie d'origine dei genitori, avranno diritto di visitare e tenere con sé il nipote in qualsiasi momento.
(5) Sulla base del programma di visite di cui al punto (3) che precede, le Parti contribuiranno, ciascuna secondo le proprie sostanze ed i rispettivi redditi, senza prevedere un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto, alle spese ordinarie del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, fermo restando che le esigenze quotidiane (i.e. mantenimento diretto) del minore saranno sostenute dal genitore collocatario presso il quale si trova al manifestarsi dell'esigenza. Per_1
(6) I coniugi si impegnano a contribuire pro quota, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie o “extra assegno” del figlio in adesione ed applicazione del
Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Pavia e, dunque, secondo il seguente schema:
· spese che richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche e sanitarie (visite, terapie, anche dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti di qualsiasi natura, presso professionisti e strutture private, spese per occhiali e lenti); (ii) spese di studio
(tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche, corsi di specializzazione e master); (iii) altre spese (corsi d'istruzione, di lingue, di musica, di teatro;
attività sportive/ ricreative/ ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia, baby-sitter, soggiorni estivi, viaggi di studio/sportivi/stage, se necessario ed anche per esigenze lavorative dei genitori;
spese per acquisto automobile/moto e per la cura degli animali domestici);
· spese che non richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche (farmaci da banco, ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritte dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, solo se prescritte dal pediatra di base, medico di base o da specialista); (ii) spese di studio
(tasse ed assicurazioni imposte da Istituti/università pubbliche;
libri di testo e materiale
Pag. 3 di 6 scolastico indicato dall'Istituto ad inizio anno, anche nel caso di ente privato;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico ai fini del tragitto casa-scuola); (iii) altre spese (pre e dopo scuola, ove occorrendo per esigenze lavorative dei genitori;
buoni mensa sino al termine dell'attuale ciclo scolastico, spese per la cura della persona, attività ludiche/ricreative/culturali e pertinente abbigliamento, spese per partecipazione a centri estivi, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione dell'automobile/moto, spese necessarie per conseguimento della patente di guida).
(7) Ai fini del regime di frequentazione con ed allo scopo di garantire continuità Per_1 al medesimo giovane, il sig. adibirà l'immobile (da lui condotto in locazione in Pt_2 forza di regolare contratto) sito in Stradella (PV), Via Bovio n. 78 quale luogo di collocamento, d'incontro, e di pernotto con il minore.
(8) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.
(9) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e contestualmente rinunciano alla corresponsione reciproca di un assegno mensile a titolo di mantenimento.
(10) Le Parti dichiarano – reciprocamente - di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo, causa e/o ragione.
(11) Le spese ed i compensi professionali relativi al presente procedimento sono a carico solidale tra le Parti.
(12) I coniugi prestano, sin da ora, assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio .” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.25, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. (ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato la documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 26/07/2009, in Celle Parte_2
GU (atto n.13, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. V.G. 1353/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1353/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN SE FI, con domicilio in e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
AN SE FI, con domicilio in via Paolo Diacono 27100
PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Celle GU, in data 26/07/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 13, dell'anno 2009;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“(1) I coniugi e vivranno separati con obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto.
(2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali ne esercitano Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con prevalente collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. (3) Ai fini della frequentazione padre-figlio, il sig. vedrà e terrà con sé in Pt_2 Per_1 regime paritario con la madre – con ripartizione al 50% ciascuno e garanzia dell'alternanza
- secondo il seguente calendario di massima, in ogni caso fatta salva la più ampia libertà delle Parti - previa concertazione in termini di reciproca disponibilità - di modificarlo e/o integrarlo in relazione delle esigenze quotidiane e/o degli impegni didattici, extra-scolastici, sportivi o ludici del minore, nonché tenuto conto dell'attività professionale svolta da entrambi i genitori:
(i) nel periodo di frequenza scolastica
- durante la settimana di reperibilità, per tre giorni anche non consecutivi
(indicativamente lunedì/martedì/domenica) e comprensivi di pernotto, con prelievo del minore dalla residenza materna nella fascia pomeridiana (intorno alle ore 17:00, in corrispondenza del fine turno lavorativo) ed obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- quando non di reperibilità, in alternanza paritaria con la madre per almeno due giorni infrasettimanali anche non consecutivi (indicativamente mercoledì/venerdì), comprensivi di pernotto, con prelievo del minore dalla residenza materna nella fascia pomeridiana (intorno alle ore 17:00) ed obbligo di riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
- nei weekend per almeno tre occasioni mensili comprensive della notte, ovvero con maggior frequenza se desiderato dal minore, a decorrere dal pomeriggio del venerdì e sino al lunedì mattina, con obbligo di accompagnamento del minore a scuola;
(ii) nel periodo di chiusura scolastica
- per le festività natalizie (Natale, S. Stefano e Capodanno inclusi), nonché le ulteriori ricorrenze religiose e/o civili, almeno cinque giorni anche consecutivi e comprensivi della notte, ad anni alterni e salve deroghe su accordo con l'altro genitore;
- per le festività pasquali (Pasqua inclusa) e la c.d. “settimana bianca” (ovvero il periodo di Carnevale), almeno tre giorni consecutivi comprensivi di pernotto (anche presso i nonni paterni), ad anni alterni e nel rispetto delle consolidate consuetudini familiari;
- per le vacanze estive, un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi
Pag. 2 di 6 e con pernotto, da concordarsi previamente con l'altro coniuge e ferma ogni manifestazione e/o preferenza, con il progredire dell'età, da parte del minore.
(4) I nonni paterni e materni, ovvero le – rispettive - famiglie d'origine dei genitori, avranno diritto di visitare e tenere con sé il nipote in qualsiasi momento.
(5) Sulla base del programma di visite di cui al punto (3) che precede, le Parti contribuiranno, ciascuna secondo le proprie sostanze ed i rispettivi redditi, senza prevedere un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto, alle spese ordinarie del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, fermo restando che le esigenze quotidiane (i.e. mantenimento diretto) del minore saranno sostenute dal genitore collocatario presso il quale si trova al manifestarsi dell'esigenza. Per_1
(6) I coniugi si impegnano a contribuire pro quota, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie o “extra assegno” del figlio in adesione ed applicazione del
Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Pavia e, dunque, secondo il seguente schema:
· spese che richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche e sanitarie (visite, terapie, anche dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti di qualsiasi natura, presso professionisti e strutture private, spese per occhiali e lenti); (ii) spese di studio
(tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche, corsi di specializzazione e master); (iii) altre spese (corsi d'istruzione, di lingue, di musica, di teatro;
attività sportive/ ricreative/ ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia, baby-sitter, soggiorni estivi, viaggi di studio/sportivi/stage, se necessario ed anche per esigenze lavorative dei genitori;
spese per acquisto automobile/moto e per la cura degli animali domestici);
· spese che non richiedono il preventivo accordo: (i) spese mediche (farmaci da banco, ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritte dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, solo se prescritte dal pediatra di base, medico di base o da specialista); (ii) spese di studio
(tasse ed assicurazioni imposte da Istituti/università pubbliche;
libri di testo e materiale
Pag. 3 di 6 scolastico indicato dall'Istituto ad inizio anno, anche nel caso di ente privato;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico ai fini del tragitto casa-scuola); (iii) altre spese (pre e dopo scuola, ove occorrendo per esigenze lavorative dei genitori;
buoni mensa sino al termine dell'attuale ciclo scolastico, spese per la cura della persona, attività ludiche/ricreative/culturali e pertinente abbigliamento, spese per partecipazione a centri estivi, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione dell'automobile/moto, spese necessarie per conseguimento della patente di guida).
(7) Ai fini del regime di frequentazione con ed allo scopo di garantire continuità Per_1 al medesimo giovane, il sig. adibirà l'immobile (da lui condotto in locazione in Pt_2 forza di regolare contratto) sito in Stradella (PV), Via Bovio n. 78 quale luogo di collocamento, d'incontro, e di pernotto con il minore.
(8) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.
(9) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e contestualmente rinunciano alla corresponsione reciproca di un assegno mensile a titolo di mantenimento.
(10) Le Parti dichiarano – reciprocamente - di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo, causa e/o ragione.
(11) Le spese ed i compensi professionali relativi al presente procedimento sono a carico solidale tra le Parti.
(12) I coniugi prestano, sin da ora, assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio .” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.25, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. (ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato la documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 che hanno contratto matrimonio il 26/07/2009, in Celle Parte_2
GU (atto n.13, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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