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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
OM De NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3648 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato AMBROSIO PAOLA e Parte_1
PALAZZO INNOCENZO
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato RIVETTA PAOLO Controparte_1 con il patrocinio dell'avvocato FILIPPO ELEONORA e Controparte_2 dell'avvocato FERRARO DAMIANO
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
gestore della stazione di servizio di Cosenza, Viale Crati Controparte_2 CP_1
Busento, e la deducendo di aver effettuato, in data 25 marzo 2021, un Controparte_1 rifornimento di carburante (gasolio) dell'importo di euro 60,00 presso la stazione di servizio CP_1 gestita da alla vettura Volkswagen T Roc tg. FZ 616 WB di sua proprietà e che, a seguito CP_2 del rifornimento, l'auto si era improvvisamente bloccata. L'attore ha rappresentato che il veicolo era stato poi trasportato, mediante l'intervento del carro attrezzi, presso l'officina Chiappetta Srl di Rende
(CS), dove i tecnici avevano accertato un guasto al sistema di alimentazione. Ha ancora dedotto che con mail del 30 marzo 2021 la legale rappresentante di gli aveva comunicato che il gasolio CP_2 scaricato in data 24 marzo 2021 da , con cui era stato effettuato il suo rifornimento, Controparte_1 era risultato non conforme, tanto che diversi clienti avevano avuto problemi di arresto delle autovetture. Ha poi riferito di aver commissionato, tramite l'officina Chiappetta Srl, delle analisi di laboratorio sul carburante estratto dal serbatoio della propria auto, all'esito delle quali era emerso che il gasolio non risultava conforme alla normativa UNI EN 590:2017, in quanto i parametri “contenuto acqua” e “carica batterica/microbica” risultavano alterati rispetto al limite di specifica indicato dalla normativa di settore. Ha dedotto, ancora, che l'officina Chiappetta Srl aveva provveduto alle riparazioni dell'auto per il complessivo costo di euro 6.150,00, di cui aveva chiesto, senza ottenere riscontro, il risarcimento in via stragiudiziale sia alla che a . Infine, ha CP_2 Controparte_1 lamentato l di aver subito anche danni morali derivanti dal fermo del proprio veicolo Pt_1 protrattosi per trenta giorni.
Ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute per i danni subiti dal Dott. , di conseguenza condannarle al risarcimento dei Pt_1 danni per come motivati in narrativa, ovvero danni materiali pari ad euro 6.530,00 come da fattura allegata oltre agli ulteriori danni morali e materiali da valutare in via equitativa ex art 1226 c.c.”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per non avere l'attore provveduto a trasmettere l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 e s.m.i. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine agli asseriti danni lamentati dall'attore, con CP_2 conseguente condanna della medesima, in via esclusiva e/o in manleva, al risarcimento di quanto eventualmente riconosciuto all'attore. Si è altresì costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto, in ogni caso, di essere manlevata e tenuta indenne da nella denegata ipotesi di accoglimento CP_1 della pretesa risarcitoria attorea.
Dopo aver assegnato all'attore i termini di legge per procedere con la trasmissione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la causa è stata rinviata ad altra udienza per la verifica della procedura conciliativa. A tale udienza, verificato l'esito negativo della conciliazione, sono stati assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa, istruita mediante prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata infine trattenuta in decisione con concessione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è infondata.
Ed infatti, se è vero che alla parte che agisca per il risarcimento del danno conseguito all'inadempimento contrattuale di controparte spetta la sola prova della fonte (contrattuale) dell'obbligazione che assume violata nonché dell'evento dannoso e la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, va tuttavia osservato che nel caso di specie difetta l'indispensabile prova del nesso di causalità tra l'asserita prestazione del convenuto e l'evento dannoso subito dall'attore: manca cioè la prova, che sull'attore incombeva, della riconducibilità della presenza di acqua nel serbatoio al rifornimento avvenuto presso il distributore gestito da , rendendo CP_2 superflua la prova circa l'esatto adempimento della obbligazione assunta, che in via generale spetterebbe al convenuto.
Seppure la c.t.u. - eseguita analizzando un campione integro di carburante estratto dal serbatoio del veicolo dell'attore - ha rilevato la presenza di acqua nel gasolio, indicandola come probabile causa del blocco subito dall'auto dell' , tale dato non è, infatti, di per sè sufficiente a dimostrare Pt_1 che la contaminazione fosse presente ab origine nel prodotto fornito da né che Controparte_1 essa possa essere ricondotta ad una condotta negligente o imprudente del gestore della stazione di servizio ove l'attore ha effettuato il rifornimento.
Al contrario, la documentazione prodotta dalle parti convenute, unitamente alle risultanze della compiuta istruttoria orale, conduce a ritenere che il gasolio scaricato in data 24 marzo 2021, poi rifornito all'attore, fosse privo di contaminazioni originarie. In particolare, ha prodotto il certificato di provenienza e qualità UNI EN 590 del Controparte_1 prodotto fornito alla stazione di servizio , recante la data del 19.03.2021 (all. n. 15 alla CP_2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), da cui emerge la conformità del gasolio ai limiti imposti dalla normativa di settore.
Tale dato risulta chiaramente dal confronto tra i valori presenti nel certificato di qualità e i parametri indicati nel documento di cui all'allegato n. 16 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
A titolo meramente esemplificativo, si osserva, per esempio, che il parametro: “Viscosità a 40°C, cinematica” risulta, nel certificato di cui all'allegato n. 15, pari a 2.360, pienamente conforme rispetto al range previsto dalla tabella di cui all'allegato n. 16, che fissa un limite minimo di 2.0 e un limite massimo di 4.5. Ancora, il parametro: “Water content”, indicato in 130 nel certificato di cui all'allegato n. 15, è di valore inferiore rispetto al limite massimo (200) previsto dalla tabella di cui all'allegato n. 16.
Coerentemente con quanto emerge dalla documentazione allegata da risulta per Controparte_1 tabulas che anche i controlli effettuati dal personale in servizio presso la Controparte_2
l momento dello scarico del prodotto non hanno rilevato anomalie.
[...]
La convenuta ha infatti prodotto la documentazione relativa alla verifica effettuata in occasione della consegna del gasolio (all. 2 alla comparsa di costituzione), da cui risulta l'indicazione: “Prova pasta ok”.
Sempre dalla documentazione prodotta da (all. 3 alla comparsa di costituzione), risulta CP_2 che in data 30 marzo 2021, a seguito di un ulteriore controllo sul prodotto, il tecnico incaricato ha redatto il report riportando le seguenti conclusioni: “Verificato con pasta rossa le due cisterne gasolio da 1500 litri e non trovato nessuna presenza di acqua o altro”.
Le circostanze documentali anzidette hanno trovato puntuale riscontro in sede di istruttoria orale.
All'udienza dell'8 maggio 2023 il teste , dipendente della stazione di servizio Testimone_1 [...]
ha dichiarato di aver eseguito personalmente il controllo sul prodotto Controparte_2 scaricato mediante l'utilizzo di un agente (c.d. “pasta”) che, in caso di presenza di acqua si colora di rosso, e di aver compilato e sottoscritto la nota di incasso di cui all'allegato n.
2. Il teste ha inoltre precisato che si tratta di controlli di default che vengono eseguiti “sia prima che dopo lo scarico (…) con l'asta metrica e la pasta, fornita dal distributore, e nel caso de quo era tutto ok”.
La circostanza de qua è stata ugualmente confermata anche dal teste , manutentore Testimone_2 dei distributori di carburante.
Quest'ultimo ha ricordato di avere eseguito il controllo del 31 marzo 2021 e di aver redatto il report di cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione della convenuta . Ha in particolare CP_2 riferito: “Preciso che il controllo che io ho fatto consiste nell'immergere fino al fondo della cisterna la c.d. “asta metrica” che è asta di metallo alla cui estremità inferiore è attaccata una pasta che è di colore beige e che al contatto con acqua o qualsiasi impurità del carburante si colora di rosso. Se non vi è acqua o impurità rimane dello stesso colore”.
E' inoltre emerso dall'istruttoria che le cisterne contenenti il gasolio presenti presso la stazione di servizio convenuta sono dotate di un sistema di allarme “TLS”, in grado di monitorare costantemente e segnalare l'eventuale presenza di acqua all'interno delle cisterne.
Dalla telemetria relativa alla data in cui è stato effettuato il rifornimento da parte dell' (25 Pt_1 marzo 2021), risulta che il sistema ha registrato livelli di acqua pari allo “0.00” (allegato n. 8 alla comparsa di costituzione di . Controparte_1
Sul punto, il teste , impiegato della e funzionario di zona, ha Testimone_3 Controparte_1 confermato che la stazione di servizio è dotata di un sistema di controllo elettronico TLS, precisando:
“Conosco la stazione in questione perché sono il funzionario di zona che visita sistematicamente le stazioni;
Preciso che si tratta di un sistema elettronico che rileva il quantitativo del prodotto e la sonda verifica, altresì, il livello eventuale di acqua nel serbatoio”.
Il medesimo testimone ha, inoltre, confermato che dall'analisi del report dei rilevamenti si può escludere la presenza di acqua nel serbatoio alla data del 25 marzo 2021.
Alla luce di quanto emerso, non può ritenersi provato che la contaminazione di acqua emersa nel gasolio analizzato dal c.t.u. sia riconducibile alle convenute essendo piuttosto emerso, per come visto, che l'acqua non era presente ab origine nel prodotto scaricato da né all'interno delle CP_1 cisterne della stazione di servizio.
Non sono, peraltro, emerse dalla perizia altre problematiche, afferenti al gasolio, che avrebbero potuto determinare il guasto meccanico dell'autovettura dell'attore, avendo anzi le analisi di laboratorio effettuate dall'ausiliare escluso la pure on dedotta contaminazione batterica del carburante (v. esito analisi da cui risulta: “Contaminazione lieve, condizione di normalità”).
Né è emerso dall'istruttoria quale fosse, all'epoca dei fatti, lo stato di conservazione del veicolo dell' . L'avvenuta riparazione del mezzo e la conseguente impossibilità per il perito di Pt_1 esaminare le componenti meccaniche interessate dal guasto denunciato ha, sotto altro profilo, impedito all'ausiliare di verificare la tipologia dei danni e la loro compatibilità con danni cagionati da presenza di acqua in eccesso nel carburante.
Non può nemmeno attribuirsi rilevanza, alla luce di quanto sinora esposto, alla dichiarazione resa via e-mail dalla legale rappresentante della (all.: “Missiva a firma alla citazione), CP_2 CP_2 secondo cui diversi clienti avevano riscontrato problemi alle proprie auto dopo il rifornimento, trattandosi di un'affermazione generica, priva di specifici riferimenti e non confermata da ulteriori elementi probatori.
Si osserva inoltre, ad abundantiam, che, come evidenziato dal c.t.p. nominato da Controparte_1 dott. , le vicissitudini che hanno interessato il veicolo attoreo risultano inconferenti con un Per_1 rifornimento di gasolio contaminato. Dalla documentazione prodotta da (all. n. 2 Controparte_1 alla comparsa di costituzione), rimasta incontestata dall' , risulta, infatti, che l'attore ha Pt_1 effettuato il rifornimento alle 18:23 circa mentre la vettura si è arrestata diverse ore dopo, alle ore
22:16, per come risulta documentato nel report del soccorso stradale allegato alla citazione. Tale intervallo temporale conduce ulteriormente a dubitare del nesso causale atteso che un danno da gasolio contaminato avrebbe causato l'arresto del veicolo già dopo pochi chilometri percorsi.
Alla luce di tutto quanto considerato, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201 e 26.000) a tariffa compresa tra minima e media in ragione della corrispondente complessità della vertenza (fase di studio: euro 500,00, fase introduttiva: euro 400,00, fase di trattazione euro 1.000,00, fase decisionale euro 870,00), oltre iva, spese e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle Parte_1 convenute, che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.770,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di CP_2
Cosenza, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa OM De NZ