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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg6793 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva SCALFATI - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6793 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. RONDINELLI VALERIA presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via B. Cellini n.32,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto alla via Masullo n.1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2025, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 15/06/1996 e che dalla loro unione nascevano due figli: CP_1
il 04.10.1997 e il 20.05.2002, entrambi maggiorenni ed Per_1
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data
08.06.2004, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.6764/2004 del 06.10.2004 resa nel procedimento RG 2733/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. nulla disporre a titolo di assegno divorzile dichiarandosi i coniugi reciprocamente autosufficienti;
2. i coniugi danno atto di aver lasciato la casa coniugale al tempo della separazione, per cui la casa sita in Napoli nel Quartiere Chiaia al V.le Comola Ricci n. 41 Pi 6 int. 35 sc, 5 dove hanno vissuto sino ad oggi i figli è da sempre stata condotta in locazione dalla sig.ra e resterà nella disponibilità della stessa;
Parte_1
3. revocare il contributo economico previsto in sede di separazione a carico del padre ed in favore dei figli e avendo raggiunto questi ultimi l'indipendenza CP_1 Per_1
economica;
4. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
2 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 15/06/1996 (atto n.57, parte
II, s. A, sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva SCALFATI - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6793 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. RONDINELLI VALERIA presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via B. Cellini n.32,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto alla via Masullo n.1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2025, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 15/06/1996 e che dalla loro unione nascevano due figli: CP_1
il 04.10.1997 e il 20.05.2002, entrambi maggiorenni ed Per_1
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data
08.06.2004, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.6764/2004 del 06.10.2004 resa nel procedimento RG 2733/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. nulla disporre a titolo di assegno divorzile dichiarandosi i coniugi reciprocamente autosufficienti;
2. i coniugi danno atto di aver lasciato la casa coniugale al tempo della separazione, per cui la casa sita in Napoli nel Quartiere Chiaia al V.le Comola Ricci n. 41 Pi 6 int. 35 sc, 5 dove hanno vissuto sino ad oggi i figli è da sempre stata condotta in locazione dalla sig.ra e resterà nella disponibilità della stessa;
Parte_1
3. revocare il contributo economico previsto in sede di separazione a carico del padre ed in favore dei figli e avendo raggiunto questi ultimi l'indipendenza CP_1 Per_1
economica;
4. le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
2 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 15/06/1996 (atto n.57, parte
II, s. A, sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
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