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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13384202400002217000 0 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Difetto di giurisdizione.
Resistente/Appellato: Difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone per l'annullamento dell'atto di pignoramento crediti preso terzi in epigrafe indicato, correlato all'omesso pagamento delle cartelle esattoriali nr. 13320230007550878000 e nr. 13320230009715253000, asseritamente notificate in data 27.4.2024.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle presupposte ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone che ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria atteso che le predette cartelle esattoriali erano relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia , atteso che le cartelle esattoriali presupposte riguardano sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada di competenza del giudice ordinario.
Le spese di giudizio vanno poste provvisoriamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, dichiara il difetto di giurisdizione, indicando quella del giudice ordinario.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13384202400002217000 0 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Difetto di giurisdizione.
Resistente/Appellato: Difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone per l'annullamento dell'atto di pignoramento crediti preso terzi in epigrafe indicato, correlato all'omesso pagamento delle cartelle esattoriali nr. 13320230007550878000 e nr. 13320230009715253000, asseritamente notificate in data 27.4.2024.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle presupposte ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone che ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria atteso che le predette cartelle esattoriali erano relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia , atteso che le cartelle esattoriali presupposte riguardano sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada di competenza del giudice ordinario.
Le spese di giudizio vanno poste provvisoriamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, dichiara il difetto di giurisdizione, indicando quella del giudice ordinario.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Crotone, 13.1.2026