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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dott.ssa IN AB Presidente
- Dott.ssa IN Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 231/2025, vertente
TRA
, C.F.: nato a SC (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
8.7.1971, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in SC (AG) nella Via Giorgio La Pira n. 4, presso lo studio dell'Avv. Daniele
LI Arena, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 26.2.1975, residente a [...] ed elettivamente domiciliato a SC (AG) nella Via Corso Vittorio Emanuele n.
55, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Scarpinati, che la difende e rappr esenta giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16.7.2025, venivano ascoltate le parti personalmente ed alla medesima udienza ai sensi dell'articolo 473 bis 22
c.p.c. le parti venivano invitate a discutere e a concludere ed all'esito il Giudice relatore riserva di riferire al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, l'odierno ricorrente Pt_1
adiva l'intestato Tribunale di SC affinchè venisse accertata e
[...] dichiarata la riduzione dell'assegno di mantenimento versato in favore del figlio
, il quale vive insieme alla madre, odierna resistente. Per_1
A fondamento della propria richiesta, l'odierno ricorrente deduceva:
- che e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 10.7.1998 in SC, trascritto nel Registro dello
Stato Civile al nr. 102 della Parte II Serie A dell'anno 1998;
- che con sentenza n. 143 del 9.5.2023, resa all'esito del procedimento portante n. RG 785/2022, il Tribunale di SC ha pronunciato lo scioglimento del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la casa coniugale al proprietario , atteso Parte_1 che la Sig.ra ha già di fatto spostato la sua residenza in atro CP_1 luogo;
2. affidare i figli ad entrambi i genitori con residenza presso la Sig.ra
; Controparte_1
3. fare obbligo al Sig. di versare entro i primi 5 giorni Parte_1 di ogni mese la somma complessiva di euro 200,00 per il contributo al mantenimento del figlio minore e la figlia .” Per_1 _2
- che allo stato, il Sig. è disoccupato e, fatta salva qualche Pt_1 occasione di lavoro di breve durata, non ha un reddito sufficiente a consentirgli di sopravvivere;
- che la figlia non vive più insieme alla madre, dal momento che si _2
è trasferita nella residenza della nonna, madre della ricorrente.
Alla luce di siffatte circostanze, l'odierno ricorrente deduceva dunque il mutamento delle proprie condizioni patrimoniali, nonché la modifica dei presupposti del quantum dell'obbligo al mantenimento di , unico figlio Per_1 minore e ancora residente con la madre.
Per tutte queste ragioni, l'odierno ricorrente concludeva affinchè volesse il
Tribunale adito, previa comparizione personale dei coniugi:
- “accogliere il ricorso e per l'effetto disporre la revisione degli accordi
2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la riduzione ad €
100,00 del contributo di mantenimento dell'unico figlio ancora residente con la madre, per intervenuto trasferimento della figlia Persona_3 presso l'abitazione della nonna e tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla resistente il deposito dei documenti relativi ai benefici economici corrisposti da INPS e di tutti gli altri eventuali attestanti redditi in suo favore.”
Con comparsa del 10.6.2025, si costituiva nel presente procedimento la resistente la quale concludeva affinchè il Tribunale volesse: Controparte_1
- “rigettare il ricorso e per l'effetto confermare quanto in precedenza statuito;
- adottare i provvedimenti di cui all'473 bis 39 lettera a) e b);
- con ogni ulteriore provvedimento di legge.”
A fondamento delle proprie richieste, l'odierna resistente deduceva:
- che il sig. si è sovente sottratto all'obbligo di Parte_1 mantenimento della prole, lasciando la sig.ra e, Controparte_1 soprattutto, i propri figli in condizioni economiche fortemente disagiate tanto da essere querelato per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., cui è seguita l'instaurazione del procedimento n. 1723/2020 R.G.N.R., terminato con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, come da sentenza n. 309/2023;
- che in sede di trattative per divorzio congiunto, il sig. si Pt_1 impegnava al pagamento assiduo del mantenimento per i figli a condizione che questo venisse ridotto ad euro 200,00 mensili, stabilendo peraltro che la casa coniugale venisse assegnata al;
Pt_1
- che nonostante questo, il ricorrente si è sempre mostrato inadempiente.
Oltretutto, lo stesso non si troverebbe in difficoltà economiche dal momento che possiede un'abitazione e il reddito di inclusione.
Per tutte queste ragioni, concludeva nel senso che non ricorrono ragioni sufficienti per ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare ai figli.
All'udienza del 16.7.2025, venivano ascoltate le parti personalmente;
il
3 Giudice, rilevato che non occorreva effettuare altra attività istruttoria, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Nel merito.
Il ricorso proposto da è volto ad ottenere la modifica delle Parte_1 statuizioni rese dal Tribunale di SC in seno alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 143 del 9.5.2023, resa all'esito del procedimento portante n. RG
785/2022, in particolare chiedendo la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, collocati presso la madre, ed in particolare la riduzione dello stesso ad euro 100,00 per il solo figlio , ancora convivente con la Per_1 odierna resistente.
Come è noto, la revisione delle condizioni dei rapporti patrimoniali e non, tra i coniugi, stabiliti con la sentenza di separazione e di divorzio, postula la sopravvenienza di giustificati motivi, successivi alla adozione dei provvedimenti predetti.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura e alla funzione dell'assegno di posizione economico – sociale del coniuge alla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato – di guisa che “fatti sopravvenuti potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio” (cfr. Corte di Cassazione 8426/1998).
Per contro, laddove tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta di modifica siano antecedenti alla pronuncia di sentenza di separazione (o di divorzio) non può predicarsi la sussistenza di giustificati motivi idonei a legittimare l'invocata modifica delle condizioni.
Nel dettaglio, a norma dell'articolo 473 bis 29 c.p.c., rubricato
“modificabilità dei provvedimenti”, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo, con le forme previste dalla sezione I, del capo II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Infatti, la sentenza di divorzio – come la sentenza di separazione – passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto
4 ai rapporti economici o sull'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza dei fatti nuovi mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copra il dedotto e il deducibile.
Come è noto i giustificati motivi, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio,
“sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti…ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. Corte di Cassazione n. 17885/2023, 13067/2022 e 11488/2008).
Dunque, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla chiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dalla precedente statuizione, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non avevano potuto tenere in considerazione e dell'effettivo sopraggiungere di circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le statuizioni di ordine economico.
Inoltre, l'art.9 comma 1 della L.n°898/1970 testualmente dispone “quando sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio il Tribunale, in camera di consiglio, e, per i provvedimenti relativi ai figli con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt.5 e 6 .“, e che “le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli per il giudizio di modifica ex art.155 ter cc o revisione ex art.9 L.898/1970”.
A ciò si aggiunga che “ il giudicato rebus sic stantibus che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi
è pur sempre dotato fin quando non vengono accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche di autorità, intangibilità e stabilità ancorchè limitate nel tempo” (cfr Cass.Civ Sez I sentenza 8.5.2013 n°10720, Cass Civ Sez
I sentenza 1.7.2015 n°13514, Cass Civ sentenza 22.5.2009 n°11913 ) .
5 Ciò premesso, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico posta dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, con mantenimento solo in favore del minore
, unico figlio convivente attualmente con la madre. Per_1
In relazione al mantenimento dei figli va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre che alla loro educazione ed istruzione.
Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'ar t. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n.
1607).
Nel caso di specie, la figlia oltre ad essere maggiorenne, allo stato _2 vive insieme alla nonna paterna, come da certificato di stato di famiglia prodotto in atti, circostanza non contestata dalla parte resistente, quanto meno a partire dal
25.11.2024.
Dalla documentazione in atti, appare che tale assetto sia intervenuto successivamente alla omologa delle condizioni di divorzio da parte del Tribunale, intervenuta nel 2022.
Deve, a tal proposito, specificarsi che la sentenza di cessazione degli effetti
6 civili del matrimonio, di cui il ricorrente invoca la revisione, costituisce un titolo al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, soltanto in capo al genitore convivente, legittimato iure proprio alla percezione del contributo .
Con riferimento alla specifica posizione della figlia il ricorrente ha _2 dedotto la circostanza, sopra richiamata, che adesso viva unitamente al proprio bambino, presso la casa della nonna paterna, ove ha stabilito la propria residenza : la cessazione della convivenza con la madre induce il Tribunale a ritenere che non debba essere versato il mantenimento alla madre, odierna resistente, per la parte riferibile alla figlia _2
Se, infatti, per un verso la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla eventuale raggiunta autonomia economica della figlia per altro verso nulla _2 la madre ha dedotto sul punto né apposita domanda è stata formulata dalla medesima figlia.
La madre, dunque, non è più legittimata a chiedere l'assegno di mantenimento per la figlia e pertanto deve revocarsi il mantenimento nei _2 suoi confronti, stante il venir meno della convivenza tra la madre e la figlia.
Con specifico riferimento, invece, alla posizione del minore , deve Per_1 rappresentarsi quanto segue.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il dettato dell'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad esigenze diverse dei figli, che non possono sicuramente essere ricondotte all'unico obbligo alimentare, ma dovranno essere estese all'aspetto abitativo, scolastico ed universitario, sociale, all'assistenza morale e materiale.
Le attuali esigenze dei figli danno pertanto valore all'età e alle effettive esigenze personali, di relazione e scolastico-universitarie, che non si limitano al vitto, all'alloggio e alle spese correnti, ma vengono estese all'acquisto di beni durevoli, ad esempio libri, abbigliamento, che non rientrano nella nozione di
“spese straordinarie”
Ne consegue pertanto che l'aumento delle esigenze dei figli sono legate alla loro crescita e questo ne legittima un aumento, anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore che deve provvedere alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento, rientri nella capacità economica dell'obbligato stesso.
7 Per altro verso, l'art. 316-bis c.c. stabilisce che i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro disponibilità economiche e capacità lavorative. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, l'obbligo di mantenimento si estende agli ascendenti, ovvero ai nonni, in ordine di prossimità.
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, parte ricorrente ha provveduto a depositare una dichiarazione sostitutiva della propria situazione reddituale relativa all'anno 2023, dalla quale emerge un reddito pari ad euro
3.500,00, oltre che il libretto di circolazione dell'autovettura a lui intestata nonché visura catastale di un immobile di sua proprietà sito in SC.
Tali dati, oltre a confermare la capacità reddituale del ricorrente, non danno prova di alcuna intervenuta modifica delle proprie condizioni economiche, dalla sentenza di divorzio al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, che ne possa quindi giustificare una revisione.
Facendo applicazione dei principi sopra emarginati al caso di specie, questo
Tribunale ritiene che vadano modificate le statuizioni di natura economica così come determinate nella sentenza di divorzio n. 143 del 9.5.2023 a favore dei figli ed e a carico di , prevedendo in capo al ricorrente _2 Per_1 Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio minore , Persona_4 entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT, tenuto conto dell'età raggiunta oggi dallo stesso figlio.
Ciascun genitore, inoltre, dovrà concorrere al pagamento del 50% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse dei figli, con riferimento alle quali il genitore avrà diritto ad ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
In ordine alle spese, si ritiene che le circostanze di fatto che hanno originato il presente procedimento possano giustificare una compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza
8 n. 143 del 9.5.2023, resa dal Tribunale di SC, prevede l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla signora Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € Controparte_1
150,00 a titolo di mantenimento del minore , oltre alla Persona_4 contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, come specificato in parte motiva, con revoca dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento di . Persona_3
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di SC, del 26/11/25
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott.ssa IN AB
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