Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 392
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mutamento delle condizioni patrimoniali del ricorrente

    Il Tribunale rileva che i dati reddituali del ricorrente non dimostrano alcuna modifica delle condizioni economiche intervenuta dopo la sentenza di divorzio.

  • Accolto
    Trasferimento della figlia Persona_3 presso l'abitazione della nonna

    Il Tribunale accerta che la figlia Persona_3, maggiorenne, vive con il proprio bambino presso la casa della nonna paterna, dove ha stabilito la propria residenza. La cessazione della convivenza con la madre induce il Tribunale a ritenere che non debba essere versato il mantenimento alla madre per la parte riferibile alla figlia.

  • Accolto
    Figlia Persona_3 non più convivente con la madre

    La madre non è più legittimata a chiedere l'assegno di mantenimento per la figlia Persona_3 stante il venir meno della convivenza tra madre e figlia.

  • Rigettato
    Inadempimento del ricorrente all'obbligo di mantenimento

    Il Tribunale non accoglie la richiesta di conferma dell'assegno, ma lo riduce.

  • Rigettato
    Ricorrente non in difficoltà economiche

    Il Tribunale rileva che i dati reddituali del ricorrente non dimostrano alcuna modifica delle condizioni economiche intervenuta dopo la sentenza di divorzio.

  • Altro
    Necessità di accertare la situazione reddituale della resistente

    Il Tribunale non si pronuncia esplicitamente su questa richiesta nel dispositivo ma considera la situazione reddituale del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 392
    Giurisdizione : Trib. Sciacca
    Numero : 392
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo