Art. 39. Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All' articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . »; b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione. ». Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Termine di validita' delle patenti). - 1.
La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
2. La validita' delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . »; b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione. ». Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Termine di validita' delle patenti). - 1.
La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
2. La validita' delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».