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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE NT, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 108/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 18/02/2021
Atti impositivi:
- RECUPERO CRED. n. THHCRCG00046-2019 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni dell'appellante
In parziale riforma della sentenza n. 108/03/21 della CTP di Modena, confermare integralmente l'atto di recupero n. THHCRCG00046/2019.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato a) in via principale ed in accoglimento dell'Appello Incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui dichiara
“accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva”, dichiarando l'annullamento dell'atto di recupero sia in quanto il credito è esistente a norma dell'art. 13, comma 5, D Lgs. 471/1997 sia in quanto l'atto di recupero viziato da un eccesso di potere dell'Ufficio stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta da Resistente_1 S.R.L.;
b) in subordine, affinché venga dichiarato che:
b.
1-il valore del credito sia pari ad euro 41.064,03 e, conseguentemente, il valore non spettante sia pari ad euro 14.707,49, con sanzione di euro 4.412,25; b.
2-sia nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, ex art. 61 c.p.c., a cui assegnare il quesito della determinazione del credito d'imposta.
Voglia inoltre la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna dichiarare l'immediato rimborso di quanto già versato sia a titolo di credito d'imposta che di sanzione o quelle eventuali minori somme rispetto a quanto dichiarate dovute.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - DP di Modena - ha emesso, a carico dell'Resistente_1 s.r.l. l'atto n. THHCRCG00046/2019, con il quale ha recuperato l'importo complessivo di € 55.771,52 e ha irrogato una sanzione pari al 100% dell'importo recuperato, contestando la sussistenza di un credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'Resistente_1 s.r.l. e indicato nel Quadro RU (rigo RU5) del Modello Unico 2016 (a.i. 2015) per un importo di € 55.772,00, utilizzato interamente in compensazione in data 16/06/2016.
A parere dell'Agenzia dall'esame della documentazione esaminata (1. dossier tecnico, contenente, tra l'altro, la certificazione della documentazione contabile rilasciata da un revisore in merito all'effettività dei costi sostenuti e la regolarità formale della documentazione contabile;
2. prospetto di rendicontazione giornaliera;
3. copia di fatture, contratti e relazioni riferite alle spese per attività di ricerca extra muros), non emergeva la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del credito d'imposta, fatto valere dalla società.
Avverso l'atto, proponeva ricorso l'Resistente_1 s.r.l., che, oltre contestazioni di carattere procedurale e formale, rivendicava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del credito, la idoneità della documentazione prodotta a fornirne la prova, e, in definitiva, la legittimità della compensazione attuata.
Con la sentenza che adesso l'Agenzia delle Entrate ha impugnato, la CTP di Modena accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
A parere dell'Agenzia appellante, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società Resistente_1 Srl e, in particolare, il dossier tecnico, non era idonea a fornire la dimostrazione della legittimità della fruizione dell'agevolazione, sulla scorta delle disposizioni che regolano il credito di imposta per l'attività di ricerca, innovazione e sviluppo. Al gravame ha resistito l'Resistente_1 s.r.l., la quale ha ribadito le contestazioni di carattere formale, e, rivendicando la legittimità e la sufficienza della documentazione prodotta a giustificare il riconoscimento del beneficio, ha proposto appello incidentale, e ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato nella sua interezza.
In vista dell'udienza di discussione, la società contribuente ha depositato memorie illustrativa.
All'esito della discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve esser respinto.
In proposito, occorre osservare come possa dirsi ormai consolidato, almeno presso le Corti di merito,
l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «...ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 , d.m. 27 maggio 2015, attuativo del
D.lgs. 145/2013, esprime in realtà' la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, e' illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti» (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti,454/1/2022).
D'altro canto, la giurisprudenza di merito ha affermato pure che, dovendo l'Ufficio verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la ricerca e lo sviluppo dei progetti, è necessario richiedere il parere tecnico preventivo del MISE, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, (CTP Vicenza, sez. 2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di Giustizia di 1° grado di Bologna Sentenza n. 977/2022).
Nel caso di specie, a parere di questa Corte, a fronte di problematiche tecniche di grande complessità e delle asseverazioni contenute negli elaborati forniti dall'azienda, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettivamente richiedere il parere tecnico all'organo dell'Amministrazione espressamente preposto (MISE), atteso che non può rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta.
E la esigenza di richiedere un siffatto parere, già evidente al momento della emissione dell'atto di recupero, viene ulteriormente confermata ex post, laddove le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate non appaiono idonee a contrastare in maniera definitiva e tranquillizzante le articolate deduzioni difensive e in particolare la relazione e gli atti tecnici depositati dalla società ricorrente, oggi appellante incidentale.
D'altro canto l'Agenzia delle Entrate nemmeno ha rivendicato, tenuto conto della natura tecnica degli accertamenti, che questi ultimi siano stati effettuati avvalendosi della presenza, all'interno dell'Amministrazione, di una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.
In conclusione i rilievi dell'Agenzia delle Entrate sono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa.
Per le ragioni appena espresse, deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
Deve pertanto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.
La società (originariamente) ricorrente ha chiesto di disporsi la restituzione delle somme pagate dalla Resistente_1 Resistente_1 s.r.l., senza tuttavia fornire la prova che le somme richieste dal'Agenzia delle Entrate siano state effettivamente nel frattempo pagate.
Non se ne può quindi in questa sede disporre il rimborso, fermo restando che, ove fossero state effettivamente pagate, l'annullamento dell'atto rende l'incasso delle somme privo di giustificazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale e, conseguentemente, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti.
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
ON Sciaudone RO NI D'Agostini
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE NT, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2021 depositato il 23/08/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 108/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 18/02/2021
Atti impositivi:
- RECUPERO CRED. n. THHCRCG00046-2019 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni dell'appellante
In parziale riforma della sentenza n. 108/03/21 della CTP di Modena, confermare integralmente l'atto di recupero n. THHCRCG00046/2019.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato a) in via principale ed in accoglimento dell'Appello Incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui dichiara
“accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva”, dichiarando l'annullamento dell'atto di recupero sia in quanto il credito è esistente a norma dell'art. 13, comma 5, D Lgs. 471/1997 sia in quanto l'atto di recupero viziato da un eccesso di potere dell'Ufficio stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta da Resistente_1 S.R.L.;
b) in subordine, affinché venga dichiarato che:
b.
1-il valore del credito sia pari ad euro 41.064,03 e, conseguentemente, il valore non spettante sia pari ad euro 14.707,49, con sanzione di euro 4.412,25; b.
2-sia nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, ex art. 61 c.p.c., a cui assegnare il quesito della determinazione del credito d'imposta.
Voglia inoltre la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna dichiarare l'immediato rimborso di quanto già versato sia a titolo di credito d'imposta che di sanzione o quelle eventuali minori somme rispetto a quanto dichiarate dovute.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - DP di Modena - ha emesso, a carico dell'Resistente_1 s.r.l. l'atto n. THHCRCG00046/2019, con il quale ha recuperato l'importo complessivo di € 55.771,52 e ha irrogato una sanzione pari al 100% dell'importo recuperato, contestando la sussistenza di un credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo svolta dall'Resistente_1 s.r.l. e indicato nel Quadro RU (rigo RU5) del Modello Unico 2016 (a.i. 2015) per un importo di € 55.772,00, utilizzato interamente in compensazione in data 16/06/2016.
A parere dell'Agenzia dall'esame della documentazione esaminata (1. dossier tecnico, contenente, tra l'altro, la certificazione della documentazione contabile rilasciata da un revisore in merito all'effettività dei costi sostenuti e la regolarità formale della documentazione contabile;
2. prospetto di rendicontazione giornaliera;
3. copia di fatture, contratti e relazioni riferite alle spese per attività di ricerca extra muros), non emergeva la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del credito d'imposta, fatto valere dalla società.
Avverso l'atto, proponeva ricorso l'Resistente_1 s.r.l., che, oltre contestazioni di carattere procedurale e formale, rivendicava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del credito, la idoneità della documentazione prodotta a fornirne la prova, e, in definitiva, la legittimità della compensazione attuata.
Con la sentenza che adesso l'Agenzia delle Entrate ha impugnato, la CTP di Modena accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
A parere dell'Agenzia appellante, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società Resistente_1 Srl e, in particolare, il dossier tecnico, non era idonea a fornire la dimostrazione della legittimità della fruizione dell'agevolazione, sulla scorta delle disposizioni che regolano il credito di imposta per l'attività di ricerca, innovazione e sviluppo. Al gravame ha resistito l'Resistente_1 s.r.l., la quale ha ribadito le contestazioni di carattere formale, e, rivendicando la legittimità e la sufficienza della documentazione prodotta a giustificare il riconoscimento del beneficio, ha proposto appello incidentale, e ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato nella sua interezza.
In vista dell'udienza di discussione, la società contribuente ha depositato memorie illustrativa.
All'esito della discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve esser respinto.
In proposito, occorre osservare come possa dirsi ormai consolidato, almeno presso le Corti di merito,
l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «...ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 , d.m. 27 maggio 2015, attuativo del
D.lgs. 145/2013, esprime in realtà' la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, e' illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti» (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti,454/1/2022).
D'altro canto, la giurisprudenza di merito ha affermato pure che, dovendo l'Ufficio verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la ricerca e lo sviluppo dei progetti, è necessario richiedere il parere tecnico preventivo del MISE, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, (CTP Vicenza, sez. 2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di Giustizia di 1° grado di Bologna Sentenza n. 977/2022).
Nel caso di specie, a parere di questa Corte, a fronte di problematiche tecniche di grande complessità e delle asseverazioni contenute negli elaborati forniti dall'azienda, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettivamente richiedere il parere tecnico all'organo dell'Amministrazione espressamente preposto (MISE), atteso che non può rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta.
E la esigenza di richiedere un siffatto parere, già evidente al momento della emissione dell'atto di recupero, viene ulteriormente confermata ex post, laddove le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate non appaiono idonee a contrastare in maniera definitiva e tranquillizzante le articolate deduzioni difensive e in particolare la relazione e gli atti tecnici depositati dalla società ricorrente, oggi appellante incidentale.
D'altro canto l'Agenzia delle Entrate nemmeno ha rivendicato, tenuto conto della natura tecnica degli accertamenti, che questi ultimi siano stati effettuati avvalendosi della presenza, all'interno dell'Amministrazione, di una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.
In conclusione i rilievi dell'Agenzia delle Entrate sono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa.
Per le ragioni appena espresse, deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
Deve pertanto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.
La società (originariamente) ricorrente ha chiesto di disporsi la restituzione delle somme pagate dalla Resistente_1 Resistente_1 s.r.l., senza tuttavia fornire la prova che le somme richieste dal'Agenzia delle Entrate siano state effettivamente nel frattempo pagate.
Non se ne può quindi in questa sede disporre il rimborso, fermo restando che, ove fossero state effettivamente pagate, l'annullamento dell'atto rende l'incasso delle somme privo di giustificazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale e, conseguentemente, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti.
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
ON Sciaudone RO NI D'Agostini