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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 30367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30367 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. – P.I. ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Carlo Poerio n. 39, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
Nunziata, come da procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Filippo Corridoni n. 11;
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Milano via Poerio 39, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cesare Battisti 8, presso lo studio dell'avv. Antonino Francesco Della Sciucca, che la rappresenta ed assiste in forza di procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9208/2022 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9208/22, emesso in data 28.05.2022 e notificato il 6.06.2022, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo di € 306.457,78 (oltre agli interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 ed
[...]
alle spese del procedimento), di cui euro 36.600,00 (fattura n. FE 18/E), a titolo di corrispettivo per n. 4 audit energetici effettuati dalla ricorrente nel 2019 per conto di;
euro Parte_1
161.897,54 (fattura FE 14/E), a titolo di corrispettivi dovuti da a fronte dei Parte_1 servizi erogati nel 2020 in esecuzione del “contratto per la fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” e del “contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali”, sottoscritti dalle parti in data 02.01.2020; euro 107.960,24 (fatture n. 33 e 34 del 2022), a titolo di corrispettivi dovuti da Parte_1
a fronte dei servizi erogati nel 2021 in esecuzione dei medesimi contratti.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di un accordo tra le parti per la predisposizione e redazione degli audit e sul relativo compenso, disconoscendo la sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante apposta al doc. 8 allegato al fascicolo monitorio;
Parte_2
eccepiva la carenza di prova dei crediti vantati da controparte e l'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione a un contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 01.01.2020 e al contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali sottoscritto il 02.01.2020, con conseguenti danni patrimoniali e di immagine subiti. Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, al contempo, spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti per complessivi euro
3.000.000,00 e/o, in subordine, l'eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la trattazione, con ordinanza del 07.01.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta limitatamente all'importo di euro
269.857,78; quindi, concessi i termini ex art. 183, VI co c.p.c., seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata c.t.u. grafologica in ordine alla sottoscrizione apposta al doc.
8 del fascicolo monitorio nonché espletata prova testimoniale. All'esito, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.10.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte nell'interesse di
[...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo impugnato.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Come esposto in premessa, i crediti azionati in sede monitoria riguardano (a) quattro audit energetici effettuati da per;
(b) il pagamento dei corrispettivi dovuti da Controparte_1 Parte_1
a fronte delle prestazioni di cui al “contratto per la fornitura di spazi Parte_1 attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” del 2.01.2020; (c) il paga- mento dei corrispettivi dovuti da a fronte delle prestazioni di cui al Parte_1
“contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali” del
2.01.2020. Per quanto riguarda il credito sub a), deve rilevarsi che parte opposta ha sufficientemente documentato di avere elaborato i quattro audit energetici (elaborati per LAS Mobili S.r.l., Hatria S.r.l.,
Tyres Recycling Sud S.r.l. e Sorgente attraverso propri dipendenti e collaboratori. Parte_3
In particolare: negli audit per LAS ed Hatria si legge espressamente al punto 1.3: “Lo studio è stato realizzato da L'azienda è certificata come ESCO ai sensi della norma UNI Controparte_1
11352.2014” (v. docc. 4-5); gli audit per Sorgente di Puglia e Tyres Recycling Sud sono stati realizzati da , e tecnici che al tempo degli elaborati (dicembre 2019) Per_1 Per_2 Per_3
lavoravano ed erano pagati da (v. docc.
6-7 e 38 bis, ter e quater). Controparte_1
Parte opponente, per contro, non ha fornito alcun elemento per dimostrare che tale attività era stata da lei stessa svolta.
La stessa presenza del logo di (odierna ) all'inizio del Parte_4 Parte_1 documento confermerebbe che l'opponente aveva commissionato le attività all'opposta.
Tanto trova anche conferma nel doc. 8 prodotto da che, sotto la dicitura “Audit Controparte_1 effettuati da AI per AIP” (n.d. dove AIP sta per precedente denominazione Parte_4
di ), riporta il corrispettivo concordato per ciascuno di essi (euro 7.500,00) e Parte_1
quindi il valore complessivo (euro 30.000,00), come poi fatturato dalla opposta con il doc. 9, per l'importo complessivo, gravato di IVA, di euro 36.600,00.
Tale documento risulta sottoscritto dal sig. legale rappresentante della Parte_2
società opponente, con firma che il c.t.u. grafologo dr.ssa - nominato a seguito di Per_4 disconoscimento della firma da parte dell'opponente e istanza di verificazione dell'opposta – ha ritenuto autentica, con valutazione pienamente condivisa dal giudicante, in quanto fondata - all'esito di saggio grafico e valutazione di documenti comparativi - su accurati rilievi e adeguata motivazione.
Risulta dovuto, pertanto, dall'opponente il pagamento dell'importo di euro 36.600,00 di cui alla fattura FE 14/E.
Per quanto concerne il credito residuo, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio i contratti sottoscritti in data 2.01.2020 per fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature e per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali (v. doc. 15-16 fascicolo monitorio), deducendo l'inadempimento di controparte nel pagamento dei relativi corrispettivi per i servizi erogati nel 2020-
2021.
In primo luogo, l'opponente non ha specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei servizi né i corrispettivi richiesti in relazione al “contratto per fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” , limitandosi solo a contestare genericamente l'inidoneità probatoria delle fatture. Il credito di riferito a tali corrispettivi deve ritenersi dunque fondato, in quanto non Controparte_1 specificamente contestato dall'opponente.
Le eccezioni di si incentrano su un assunto inadempimento delle obbligazioni Parte_1
derivanti dal contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali nonché su un altro contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020, con cui
Wegreenit Holding s.r.l. (al tempo affidava ad alcuni Controparte_2 Controparte_1
servizi necessari per consentire alla odierna opponente di adempiere alle obbligazioni assunte con i propri clienti (doc. 8 opponente).
Ebbene, con riferimento al contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020 (doc. 8 opponente), è appena il caso di rilevare che si tratta di un contratto che riguarda soggetto diverso (Wegreenit Holding, al tempo ) da , per cui alcuna rilevanza può avere in Controparte_2 Parte_1
questa sede qualsiasi asserito inadempimento a tale contratto da parte di . Controparte_1
Con riferimento al contratto sottoscritto il 02.01.2020 per “la prestazione di servizi centralizzati amministrativi organizzativi e gestionali”, per il cui pagamento dei corrispettivi 2020/21 CP_1
ha agito in monitorio, parte opponente ha eccepito genericamente l'errata esecuzione dei servizi,
[...]
senza specificare però quali servizi sarebbero stati svolti in modo erroneo da , e ha Controparte_1 eccepito l'interruzione dei servizi contabili offerti a e l'illegittima chiusura Parte_1 del gestionale “Zucchetti” utilizzato dall'opponente e messo a disposizione, in esecuzione del contratto in parola, dall'odierna convenuta.
Tuttavia, dall'istruttoria testimoniale espletata e dalle stesse dichiarazioni rese dai testi di parte opponente ( e ), è emerso inequivocabilmente che i servizi e il Testimone_1 Testimone_2 programma gestionale Zucchetti erano stati utilizzati dall'opponente fino alla primavera del 2022, per cui devono ritenersi certamente dovuti i corrispettivi dei servizi di cui al contratto in parola richiesti in relazione agli anni 2020-2021 e oggetto delle fatture allegate al fascicolo monitorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da parte opponente, la stessa non può che essere rigettata, in quanto fondata su asseriti inadempimenti di agli Controparte_1
obblighi derivanti dal già menzionato contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020 da soggetto diverso dall'odierna opponente (ossia Wegreenit Holding, al tempo ). Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da , con conseguente integrale conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo impugnato.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. Parte_1
9208/22 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 15.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano,17 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30367 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. – P.I. ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Carlo Poerio n. 39, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
Nunziata, come da procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla
Via Filippo Corridoni n. 11;
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Milano via Poerio 39, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cesare Battisti 8, presso lo studio dell'avv. Antonino Francesco Della Sciucca, che la rappresenta ed assiste in forza di procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9208/2022 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9208/22, emesso in data 28.05.2022 e notificato il 6.06.2022, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo di € 306.457,78 (oltre agli interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 ed
[...]
alle spese del procedimento), di cui euro 36.600,00 (fattura n. FE 18/E), a titolo di corrispettivo per n. 4 audit energetici effettuati dalla ricorrente nel 2019 per conto di;
euro Parte_1
161.897,54 (fattura FE 14/E), a titolo di corrispettivi dovuti da a fronte dei Parte_1 servizi erogati nel 2020 in esecuzione del “contratto per la fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” e del “contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali”, sottoscritti dalle parti in data 02.01.2020; euro 107.960,24 (fatture n. 33 e 34 del 2022), a titolo di corrispettivi dovuti da Parte_1
a fronte dei servizi erogati nel 2021 in esecuzione dei medesimi contratti.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di un accordo tra le parti per la predisposizione e redazione degli audit e sul relativo compenso, disconoscendo la sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante apposta al doc. 8 allegato al fascicolo monitorio;
Parte_2
eccepiva la carenza di prova dei crediti vantati da controparte e l'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione a un contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 01.01.2020 e al contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali sottoscritto il 02.01.2020, con conseguenti danni patrimoniali e di immagine subiti. Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, al contempo, spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti per complessivi euro
3.000.000,00 e/o, in subordine, l'eventuale compensazione delle reciproche poste creditorie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la trattazione, con ordinanza del 07.01.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta limitatamente all'importo di euro
269.857,78; quindi, concessi i termini ex art. 183, VI co c.p.c., seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata c.t.u. grafologica in ordine alla sottoscrizione apposta al doc.
8 del fascicolo monitorio nonché espletata prova testimoniale. All'esito, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
17.10.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte nell'interesse di
[...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo impugnato.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Come esposto in premessa, i crediti azionati in sede monitoria riguardano (a) quattro audit energetici effettuati da per;
(b) il pagamento dei corrispettivi dovuti da Controparte_1 Parte_1
a fronte delle prestazioni di cui al “contratto per la fornitura di spazi Parte_1 attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” del 2.01.2020; (c) il paga- mento dei corrispettivi dovuti da a fronte delle prestazioni di cui al Parte_1
“contratto per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali” del
2.01.2020. Per quanto riguarda il credito sub a), deve rilevarsi che parte opposta ha sufficientemente documentato di avere elaborato i quattro audit energetici (elaborati per LAS Mobili S.r.l., Hatria S.r.l.,
Tyres Recycling Sud S.r.l. e Sorgente attraverso propri dipendenti e collaboratori. Parte_3
In particolare: negli audit per LAS ed Hatria si legge espressamente al punto 1.3: “Lo studio è stato realizzato da L'azienda è certificata come ESCO ai sensi della norma UNI Controparte_1
11352.2014” (v. docc. 4-5); gli audit per Sorgente di Puglia e Tyres Recycling Sud sono stati realizzati da , e tecnici che al tempo degli elaborati (dicembre 2019) Per_1 Per_2 Per_3
lavoravano ed erano pagati da (v. docc.
6-7 e 38 bis, ter e quater). Controparte_1
Parte opponente, per contro, non ha fornito alcun elemento per dimostrare che tale attività era stata da lei stessa svolta.
La stessa presenza del logo di (odierna ) all'inizio del Parte_4 Parte_1 documento confermerebbe che l'opponente aveva commissionato le attività all'opposta.
Tanto trova anche conferma nel doc. 8 prodotto da che, sotto la dicitura “Audit Controparte_1 effettuati da AI per AIP” (n.d. dove AIP sta per precedente denominazione Parte_4
di ), riporta il corrispettivo concordato per ciascuno di essi (euro 7.500,00) e Parte_1
quindi il valore complessivo (euro 30.000,00), come poi fatturato dalla opposta con il doc. 9, per l'importo complessivo, gravato di IVA, di euro 36.600,00.
Tale documento risulta sottoscritto dal sig. legale rappresentante della Parte_2
società opponente, con firma che il c.t.u. grafologo dr.ssa - nominato a seguito di Per_4 disconoscimento della firma da parte dell'opponente e istanza di verificazione dell'opposta – ha ritenuto autentica, con valutazione pienamente condivisa dal giudicante, in quanto fondata - all'esito di saggio grafico e valutazione di documenti comparativi - su accurati rilievi e adeguata motivazione.
Risulta dovuto, pertanto, dall'opponente il pagamento dell'importo di euro 36.600,00 di cui alla fattura FE 14/E.
Per quanto concerne il credito residuo, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio i contratti sottoscritti in data 2.01.2020 per fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature e per la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali (v. doc. 15-16 fascicolo monitorio), deducendo l'inadempimento di controparte nel pagamento dei relativi corrispettivi per i servizi erogati nel 2020-
2021.
In primo luogo, l'opponente non ha specificamente contestato l'avvenuta esecuzione dei servizi né i corrispettivi richiesti in relazione al “contratto per fornitura di spazi attrezzati, con relativi servizi, dotazioni, attrezzature e apparecchiature” , limitandosi solo a contestare genericamente l'inidoneità probatoria delle fatture. Il credito di riferito a tali corrispettivi deve ritenersi dunque fondato, in quanto non Controparte_1 specificamente contestato dall'opponente.
Le eccezioni di si incentrano su un assunto inadempimento delle obbligazioni Parte_1
derivanti dal contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi centralizzati amministrativi, organizzativi e gestionali nonché su un altro contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020, con cui
Wegreenit Holding s.r.l. (al tempo affidava ad alcuni Controparte_2 Controparte_1
servizi necessari per consentire alla odierna opponente di adempiere alle obbligazioni assunte con i propri clienti (doc. 8 opponente).
Ebbene, con riferimento al contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020 (doc. 8 opponente), è appena il caso di rilevare che si tratta di un contratto che riguarda soggetto diverso (Wegreenit Holding, al tempo ) da , per cui alcuna rilevanza può avere in Controparte_2 Parte_1
questa sede qualsiasi asserito inadempimento a tale contratto da parte di . Controparte_1
Con riferimento al contratto sottoscritto il 02.01.2020 per “la prestazione di servizi centralizzati amministrativi organizzativi e gestionali”, per il cui pagamento dei corrispettivi 2020/21 CP_1
ha agito in monitorio, parte opponente ha eccepito genericamente l'errata esecuzione dei servizi,
[...]
senza specificare però quali servizi sarebbero stati svolti in modo erroneo da , e ha Controparte_1 eccepito l'interruzione dei servizi contabili offerti a e l'illegittima chiusura Parte_1 del gestionale “Zucchetti” utilizzato dall'opponente e messo a disposizione, in esecuzione del contratto in parola, dall'odierna convenuta.
Tuttavia, dall'istruttoria testimoniale espletata e dalle stesse dichiarazioni rese dai testi di parte opponente ( e ), è emerso inequivocabilmente che i servizi e il Testimone_1 Testimone_2 programma gestionale Zucchetti erano stati utilizzati dall'opponente fino alla primavera del 2022, per cui devono ritenersi certamente dovuti i corrispettivi dei servizi di cui al contratto in parola richiesti in relazione agli anni 2020-2021 e oggetto delle fatture allegate al fascicolo monitorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da parte opponente, la stessa non può che essere rigettata, in quanto fondata su asseriti inadempimenti di agli Controparte_1
obblighi derivanti dal già menzionato contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2020 da soggetto diverso dall'odierna opponente (ossia Wegreenit Holding, al tempo ). Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da , con conseguente integrale conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo impugnato.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. Parte_1
9208/22 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 15.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano,17 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
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