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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°5541/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°5541 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di azione revocatoria ordinaria esperita per credito derivante da decreto ingiuntivo non opposto, vertente T R A
con sede legale e direzione generale in Milano, Parte_1
Piazza del Calendario n° 3, capitale sociale Euro 412.153.993,80, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, (C.F. e P.IVA
), iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del P.IVA_1 [...]
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona Parte_2 del Dott. e della Dott.ssa che la Parte_3 Parte_4 rappresentano in forza dei poteri agli stessi conferiti con procura in data 10 febbraio 2022 rep. n°176.239 – racc. n°33.626 del Dott. Per_1
Notaio in Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocato Dante
[...]
De Benedetti, con studio in Milano, Piazza Castello n°2 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE C O N T R O
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_5 [...]
), residente in [...]
n°10, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Salvatore Ruggiero e domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele n°33, giusta
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procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel giudizio di appello riassunto, telematicamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE N O N C H E'
, (C.F. , nato il 21 Controparte_1 CodiceFiscale_2 dicembre 1998 in Napoli (NA) ed ivi residente a[...], Lott. 3, Sc. A, in proprio ed in qualità di erede di Per_2
, nato il [...] a [...] e deceduto ad AR (NA) il
[...]
27 ottobre 2019;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°565/2020, depositata il 7.2.2020, cassazione disposta dalla S.C. con ordinanza n°26143/2023, emessa in data 20 aprile 2023 e pubblicata in data 7 settembre 2023, appello già proposto A V V E R S O La sentenza n°11075/2013 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, IIa Sez. Civ., l'8.10.13, con cui l'adito giudice così provvedeva:
“1. Dichiara inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1 donazione dell'appartamento sito in Napoli, Calata Capodichino n.102, riportato in catasto al f. 19, mapp. 482, sub 8, stipulato in data 6.7.09 tra e 2. Condanna Persona_2 Controparte_1 Per_2
e e al pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_2 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.900 per onorario ed euro 608 per spese;
3. Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la presente sentenza”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 6.7.11 la conveniva in Parte_1 giudizio e , quest'ultima quale Persona_2 Controparte_2 esercente la potestà sul minore all'epoca Controparte_1 minorenne, al fine di far accogliere le seguenti conclusioni “In via principale e nel merito: (i) accertare che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia con sentenza
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costitutiva nei confronti della società dell'atto di Parte_1 donazione del Notaio di Frattaminore del 6 luglio 2009, Persona_3
Rep. 33339/10921 trascritto il 10 luglio 2009 ai nn. 29500/21586 atto con cui il Sig. ha donato a favore di Persona_2 Controparte_1
la proprietà del seguente immobile sito in Napoli, Calata
[...]
Capodichino n. 102 e precisamente: unità immobiliare ad uso abitazione, Catasto Fabbricati S.C.A. Fg. 19 – mapp. 482 – sub. 8 – Cat. A/4 – vani 3,5; (ii) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre alla refusione degli oneri fiscali. In via istruttoria: (i) solo ove occorra, si insta per l'ammissione di interpello delle controparti e prova per testi (sia diretta che contraria) sulle circostanze dedotte in narrativa, che qui si devono intendere integralmente ritrascritte e precedute dal “Vero che”. Con ogni più ampia riserva di deduzioni istruttorie e di articolare i capitoli di prova a norma dell'art. 244 c.p.c. nel prefissando termine che l'Ill.mo Giudice Vorrà concedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Premetteva l'attrice: di avere stipulato in data 16 dicembre 2005 contratto di conto corrente nr. 100431 con la società di avere Controparte_3 ottenuto, a garanzia del credito, fideiussione prestata in data 18 maggio 2006 da e da sino alla concorrenza Persona_4 Persona_2 di €. 220.000,00, avendo successivamente, l'8 febbraio 2007, entrambi i fideiussori assentito un aumento della garanzia stessa sino al limite di
€. 330.000,00; di aver vito tuttavia compromessa la prestata garanzia patrimoniale dall'atto di donazione del 6 luglio 2009, trascritto in data 10 luglio 2009 (Rep. 33339/10921), con cui il Persona_2 trasferiva al figlio la piena proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Napoli sino ad allora a lui intestato;
di avere pertanto, con lettera raccomandata datata 7 dicembre 2009, revocato gli affidi a favore di e di avere, rimaste senza riscontro le richieste CP_3 di pagamento di quanto dovuto, provveduto a richiedere, con ricorso depositato il 13 aprile 2010, decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei due Fideiussori, e , quest'ultimo Persona_2 Persona_4 anche quale amministratore unico della società, decreto concesso in data 23 giugno 2010 (n. 275/2010), regolarmente notificato alla debitrice
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principale e ai garanti in data 3 agosto - 16 settembre 2010 e non opposto, divenendo così definitivo ed esecutivo, essendo stata poi la nel 2010, dichiarata fallita. Costituitisi, i convenuti chiedevano: CP_3
“Preliminarmente dichiararsi il difetto di rappresentanza della
[...] in virtù di quanto formulato nel capo 1) provvedendo come Parte_1 per legge;
Darsi atto del disconoscimento della documentazione prodotta solo in copia dalla banca con conseguente mancanza di prova della domanda, nonché delle sottoscrizioni delle firme apposte in calce alla fideiussione del 18 maggio 2006 ed al documento con cui è stata elevata la stessa ad € 330.000,00 (trecentomila/00) dell'8 febbraio 2007; Rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto oltre che pretestuosa ed inammissibile;
accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) o a quella che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria, fin da ora si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante della banca sulle circostanze tutte come argomentate da articolare per capi oltre che prova testi nei termini di legge”. Instauratosi il contraddittorio il giudice unico, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. definendola all'esito con la lettura del dispositivo in epigrafe trascritto. Avverso la sentenza, con citazione del 24 marzo 2014, proponevano appello i convenuti sulla scorta dei seguenti motivi: “Sulla sussistenza del credito;
sull'atto di disposizione del patrimonio del debitore;
sul pregiudizio delle ragioni creditorie;
sulla consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore e, pertanto, formulavano le seguenti conclusioni: “(i) Preliminarmente, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti di legge (gravi e fondati motivi) e considerato il pregiudizio patrimoniale subito e che potrebbero continuare a subire gli appellanti per effetto dell'impugnata sentenza;
(ii) Accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza e, quindi, così provvedere ed accogliere le seguenti preliminari conclusioni: (iii) Per tutti i motivi espressi, riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
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infondati i rilievi formulati dall'appellante e, per l'effetto: a. Rigettare la domanda revocatoria perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che pretestuosa ed inammissibile;
b. Conseguentemente, dichiarare la validità dell'atto di donazione dell'appartamento sito in Napoli, Calata Capodichino n. 102, riportato in catasto al Fg. 19 mapp. 482 sub. 8, stipulato in data 6 luglio 2009 tra e Persona_2 Controparte_1
(iv) Accogliersi la propria domanda avanzata in via
[...] riconvenzionale in primo grado e per l'effetto condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 120.000,00 (centoventimila/00),
[...]
o a quella somma che la Corte riterrà di liquidare in via equitativa;
(v) Riformare l'impugnata sentenza in ordine alle spese di I grado e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio o quantomeno, solo in via gradata;
(vi) In via istruttoria riformare la sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza del 9 novembre 2012 e, per l'effetto ammettere tutte le proprie istanze così come formulate nelle note ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine, con riferimento sia alla CTU tecnico contabile che al deferito interrogatorio formale ed alla prova testi articolata, chiedendo, pertanto, procedersi alla CTU tecnico-bancaria, riportandosi in merito alle specifiche richieste come formulate ed indicate alle pagg.
4-5 delle note ex art. 183 II termine depositate in data 22 maggio 2012, nonché all'espletamento dell'interrogatorio formale e prova per testi sui capi come formulati nelle medesime note alla pag. 5, con i testi indicati;
(vii) Con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado del giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitosi, l'istituto di credito, condividendo le tesi sostenute dal Giudice di Primo Grado, chiedeva: “In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
In via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti perché infondate in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 11075/2013 emessa dal Tribunale di Napoli;
condannare gli appellanti al risarcimento del danno in favore di ex art. 96, I comma c.p.c. da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
In via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza in esito alle difese avversarie;
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza riportata in epigrafe, accoglieva l'appello sulla scorta delle seguenti motivazioni: non risultava provato che il credito della fosse sorto in epoca Parte_1 precedente rispetto all'atto di donazione posto in essere da Per_2
, né che quest'ultimo fosse a conoscenza di eventuali crediti
[...] vantati nei confronti della società dalla banca appellata”; erroneità della motivazione resa dal primo giudice nella parte in cui aveva affermato che il bene era stato venduto (rectius: donato) dopo il maturarsi dei crediti di ; pertanto, la scientia damni, ritenuta in re ipsa, Parte_1 non vi sarebbe stata non essendovi, al contrario, alcuna prova del fatto che il credito della fosse sorto in epoca anteriore al periodo in cui Pt_6 era stata richiesta l'ingiunzione. Concludeva dunque dopo aver ritenuto
“non sussistente l'anteriorità del credito della rispetto all'atto di Pt_6 disposizione del patrimonio”. Accoglieva per l'effetto l'appello del
, ordinando “la cancellazione della trascrizione della domanda Per_2 giudiziale effettuata in data 22 settembre 2011 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Napoli 1, in favore di e Parte_1 contro e recante il numero di Persona_2 Controparte_1 presentazione n. 44 ed iscritta al registro generale con il numero 25821 ed al registro particolare con il numero 18020”; il tutto condannando l'appellata in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario, spese liquidate per il primo grado nella misura di €. 12.200,00 per compensi e per la fase successiva in €. 9.515,00 per compensi ed €. 710,00 per spese esenti IVA, oltre rimborso fortettario del 15%, Iva e Cassa Avvocati nella misura vigente sui compensi liquidati. La pronuncia di appello era impugnata dalla con ricorso per Pt_6
Cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: “(i) Primo motivo d'impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'art. 2740 c.c. per aver negato che l'obbligazione del fidejussore consista anche nella conservazione della propria garanzia patrimoniale generica;
(ii) Secondo motivo d'impugnazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.: Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c. sull'utilizzo delle
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presunzioni semplici;
(iii) Terzo motivo d'impugnazione ex art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1936 c.c. nonché degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. per non avere la Corte d'Appello considerata l'esistenza di una obbligazione di informazione, in capo al fidejussore, della situazione patrimoniale del garantito”. Nel costituirsi proponendo controricorso i resistenti chiedevano: “a. il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, del ricorso proposto dalla
[...]
con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 processuali, con attribuzione al sottoscritto difensore;
b. in via subordinata, in caso di riforma della impugnata sentenza, rilevare, per i motivi di cui sopra, la nullità della fideiussione omnibus e dei contratti di conto corrente posti a fondamento della presente azione, con ogni conseguenza di legge”. La Suprema Corte, con la ordinanza in epigrafe, accoglieva il ricorso per quanto di ragione cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello in diversa composizione. L'accoglimento del ricorso si fondava sulla considerazione per cui la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non provati i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda”. In particolare, per non avere la stessa ritenuto provato che il “fosse a conoscenza di eventuali crediti Per_2 vantati nei confronti di quest'ultima (cioè della società) dalla banca appellata. Tanto affermando, la Corte non aveva considerato che in capo al , già fidejussore e poi donante, gravava comunque l'obbligo di Per_2 tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società da lui CP_3 garantita (unitamente al fratello, che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter partes, si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca (intervenuto nel luglio 2009). La corte, ignorando il suddetto obbligo contrattuale, aveva omesso di considerare che anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto dispositivo, il fidejussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione, non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere.
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Ed ancora: “Quanto poi all'eccezione di nullità (della fideiussione, dei tassi applicati e della applicazione della commissione di massimo scoperto), formulata in via subordinata dal resistente, il Collegio, sulla scia di quanto affermato da questa Corte in caso analogo (cfr. Cass. n. 1935/2023), osserva che la nullità non può essere stata accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il controricorso, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale il ricorrente sarebbe stato costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali”. Avviatasi la fase rescissoria ad opera della che, venuta Parte_1 nel frattempo a conoscenza dell'avvenuto decesso del , Persona_2 il 27 ottobre 2019, che lasciava a sé superstiti, quali eredi,
[...]
e , provvedeva riassumere l'appello, Controparte_1 Parte_5 si costituiva solo quest'ultima restando il primo contumace. La Corte, riprodottosi il contraddittorio e verificatane la integrità, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato in riassunzione, subentrato al genitore, deceduto Controparte_1 nelle more lasciando a sé superstiti, quali eredi, il donatario predetto e il coniuge , (c.f.r., in allegato alla citazione in Parte_5 riassunzione, relata notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). A conclusione della fase rescindente la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello “… non ha considerato che in capo al , già Per_2 fidejussore e poi donante, gravava comunque l'obbligo di tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società da lui CP_3 garantita (unitamente al fratello, che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter- partes, si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca (intervenuto nel luglio 2009). La corte territoriale, ignorando il suddetto obbligo contrattuale, ha omesso di considerare che, anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto
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successivamente all'atto dispositivo, il fidejussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione, non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere”. In altre parole, la Corte ha censurato la Sentenza di Secondo Grado laddove questa, nel ritenere non provato, tra le altre cose, il fatto che il non fosse a conoscenza dell'esistenza di una Per_2 pesante situazione debitoria in capo alla società da lui garantita, non abbia tenuto conto degli obblighi gravanti sul fideiussore, come previsto non solo dai principi generali ma anche, specificamente, da una disposizione pattizia (art. 5, comma 1 della Fideiussione), obblighi assunti quindi già “nel 2006”, (e, quindi, in epoca ben precedente alla donazione). La domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di Part donazione dell'immobile da parte di è stata accolta in primo grado, disattesa in appello e, infine, cassata dalla S. C. che, accogliendo il ricorso presentato difesa dell'istituto di credito, rinviava la causa “alla Corte di Appello di Napoli, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda alla luce di quanto affermato in motivazione che precede”. In tutti i gradi di giudizio, almeno fino a quando, dinanzi alla S. C., non si è costituita la
, moglie del defunto , le domande di parte Pt_5 Persona_2 appellata avevano sempre e solo avuto ad oggetto il rigetto della domanda revocatoria avanzata dall'appellante nonché, in merito alla garanzia prestata dal , una presunta violazione della normativa Per_2 del 6 febbraio 1996 n°52 che sanziona con l'inefficacia le clausole vessatorie individuate dagli artt. 1469 bis e quinquies c.c.. Per la prima volta in cassazione parte appellata aveva, invece, avanzato – riproponendola nel presente giudizio riassunto – una domanda sulla nullità della garanzia prestata in applicazione dell'art. 1421 c.c. in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, lett. A) L. 287/1990 per aderenza allo schema ABI, nonché una domanda sulla nullità dei “tassi di interesse applicati e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS)”. Sul punto già l'ordinanza rescindente, accogliendo le doglianze della ricorrente difesa, si era pronunciata
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riferendo: “Quanto, poi, all'eccezione di nullità (della fideiussione, dei tassi applicati e della applicazione della commissione di massimo scoperto), formulata in via subordinata dal resistente, il Collegio, sulla scia di quanto affermato da questa Corte in caso analogo (cfr. Cass. n. 1935/2023), osserva che la nullità non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il controricorso, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale il ricorrente sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali”. Entrambe le domande sono, pertanto, inammissibili. Circa la nullità della garanzia prestata dal per asserita aderenza Per_2 allo schema ABI valga anzitutto considerare che, al di là del nome che le si è attribuito per convenzione, come la stessa non sia una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia. Ciò emerge proprio dal contenuto della garanzia di cui all'atto che l'ha prevista, (c.f.r., in prod. appellante, doc. 3 del fascicolo del I grado), ove, all'art. 7, viene espressamente specificato che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi e spese […]”. Si tratta del noto insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite, da allora seguito senza eccezione alcuna, secondo il quale
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” [Cassazione civile, sez. un., 18/02/2010, n°3947, Giust. civ. Mass. 2010, 2, 237; Riv. notariato 2010, 5, 1353; Giust. civ. 2010, 6, 1349; Giust. civ. 2010, 11, 2489; Giust. civ. 2011, 2, 497, che chiarisce:
“il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore),
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contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)”]. La previsione di una clausola che disponga per l'obbligatorietà del pagamento del garante “a prima richiesta e senza eccezioni” è, di per sé, sufficiente a considerare la garanzia stessa come contratto autonomo. Corollario dell'autonomia dei rapporti è, per quanto qui di rilevanza, la totale inapplicabilità alla garanzia dell'eccezione di nullità per aderenza allo schema ABI, posto che oggetto dell'indagine della Banca d'Italia sono state le c.d. fideiussioni omnibus. In ogni caso, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha ripetutamente chiarito che “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.. Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte
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contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano […] riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust” (v. anche Cass. civ. 24044/19 e Cass. civ. 22573/19” (Tribunale di Catania, sent. n. 854 del 22 febbraio 2022). Peraltro, alla luce della nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n°41994/2021 la eventuale, e qui nemmeno provata aderenza al dettato dello schema ABI delle clausole della fideiussione ne comporterebbe, semmai, una nullità parziale, (e non totale), “ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n°287 del 1990 e 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive in concreto della libera concorrenza, - salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”. nellaevenienza che occupa: la garanzia è stata sottoscritta il 18 maggio 2006, quindi è fuori dal perimetro di valutazione della Banca d'Italia che aveva preso in considerazione le fideiussioni omnibus stipulate sino al 2005; il giudice competente per una contestazione di tal genere sarebbe stato, ad ogni modo, la Sezione Specializzata per le imprese territorialmente individuata (Cass. n°3248/2023). Lo stesso dicasi per la contestazione circa la nullità dei tassi di interesse applicati che, peraltro, avrebbe dovuto essere proposta dall'interessato nell'opportuna sede, ovvero quella di opposizione a decreto ingiuntivo, cosa che non è stata posto che il decreto non è mai stato opposto dal . Persona_2
Considerando la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia viene ovviamente meno anche la contestazione relativa all'applicazione dell'art. 1957 c.c., altrimenti derogato. Si consideri che: la debitrice principale è stata dichiarata fallita in data 8 luglio CP_3
2010; già in data 7 dicembre 2009, con lettere di diffida, (come ben specificato nel decreto ingiuntivo agli atti – fascicolo di primo grado appellante – all. 4 al Decreto medesimo), la Banca aveva richiesto alla società ed ai fideiussori il pagamento immediato dell'esposizione debitoria nel frattempo maturata, richiedendo successivamente il decreto ad aprile 2010. Ebbene, l'art. 1957 c.c., “nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi
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dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, (Cass. n°1724/16)” (Tribunale di Venezia, Sent. n. 1148 del 19 maggio 2022). La Banca, quindi, aveva pienamente assolto l'onere di cui all'art. 1957 c.c., avendo inviato lettera di invito al pagamento a uno dei condebitori, (art. 7 della garanzia). Ma per tornare ai requisiti della domanda revocatoria va detto che i riscontri documentali in atti avevano, ed hanno, evidenziato il tenore dispositivo dell'atto posto in essere dal nell'intento Persona_2 malcelato di sottrarlo al proprio patrimonio onde arrecare, consapevolmente, pregiudizio alle ragioni creditorie. Sussistevano, dunque, e sussistono tutti i requisiti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza del credito;
l'atto di disposizione del patrimonio;
il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni); la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (c.d. consilium fraudis). Trattandosi di atto a titolo gratuito non potrà e non dovrà essere presa in considerazione, in questa sede, la scientia damni del terzo. Il credito della non potrebbe revocarsi in dubbio essere: Pt_6 esso era, ed è, cristallizzato nel decreto non opposto, come riferito peraltro anche dalla sentenza di primo grado n°11075/2013 del Tribunale di Napoli, laddove confermava: “il credito in questione è provato mediante la produzione della documentazione bancaria attestante il debito di e dell'atto di fideiussione prestata CP_3 dal in favore di quest'ultima nonché del d. i. ottenuto, che non Per_2 risulta sia stato opposto”. Per il resto, è innegabile che l'atto di donazione sia un atto di disposizione del proprio patrimonio. Perciò, non è richiesta
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la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni. (Cass. 03 febbraio 2015, n°1902; Cass. 29 marzo 2007, n°7767). Parte qui appellata non ha mai provato in alcun modo l'esistenza di altri cespiti sufficientemente idonei a garantire l'effettivo pagamento dell'importo garantito. Ancor più, non ha neanche suggerito l'esistenza di altri cespiti anche solo vagamente capienti, limitandosi, al massimo, a sminuire il valore dell'immobile donato al e CP_1 qualificando come intimidatorio il tentativo della Banca di ottenere la revoca dell'atto dispositivo. Ma sul punto, come rilevato dall'ordinanza rescindente, “la corte (di appello di Napoli) non ha considerato che in capo al , già fideiussore e poi donante, gravava comunque Per_2
l'obbligo di tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società Cont
da lui garantita (unitamente al fratello che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter partes si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca”. Insomma, prosegue l'Ordinanza, “anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto dispositivo (e non è questo il caso, come si vedrà infra) il fideiussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione sulle condizioni patrimoniali del debitore principale non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere”. È innegabile che il Per_2 abbia, quindi, agito violando l'obbligo di informazione (e, dunque, di buona fede) impostogli dalla garanzia da lui firmata (e poi elevata sino alla somma di € 330.000,00), dal momento che non solo non si è informato della situazione patrimoniale della società garantita, ma ha altresì posto in essere un atto di disposizione patrimoniale che ha, di fatto, leso il diritto di credito della Banca. D'altronde, circa la anteriorità
o meno del credito della Banca si consideri che in un caso non dissimile
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da quello qui trattato, (relativo alla medesima garanzia prestata dal
, l'altro fideiussore della medesima società, il quale – a Persona_4 sua volta – aveva posto in essere un secondo atto dispositivo in favore del proprio figlio), sempre la Corte d'Appello di Napoli, in merito al medesimo decreto, si era pronunciata in questi termini con la sentenza n°2233/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024, (c.f.r., in prod. appellante, doc. 2): “il credito della non è sorto in Parte_1 virtù del decreto ingiuntivo, che ha costituito semplicemente un titolo giudiziale idoneo a riscuoterlo coattivamente, ma è nato antecedentemente, in virtù dello stesso contratto con il quale Per_4
ha concesso fideiussione a favore della società
[...] Controparte_3
di cui era pure amministratore unico, ed in virtù del sorgere della
[...] posizione debitoria di tale società nei confronti della banca (cfr. Cass., sez. 6, n° 10522 del 03/06/2020): nella produzione documentale dell'istituto bancario vi sono infatti sia la convenzione di conto corrente stipulata in data 16.12.2005 tra la e la società Parte_1 sia gli atti con i quali , in data Controparte_3 Persona_4 Part 18.5.2006 (peraltro la medesima di ) ha prestato fideiussione per i debiti nei confronti della Controparte_3 Parte_1 sino a concorrenza della somma di euro 220.000, ed in data 8.2.2007 ha aumentato la sua garanzia fino ad euro 330.000”. Consegue che il credito dell'istituto bancario, cristallizzato nel decreto non opposto, deve farsi risalire alla prestazione della garanzia del in data 18 maggio Per_2
2006 e, pertanto, che l'atto di disposizione (del luglio 2009) è ad esso successivo;
ne discende la ultroneità della prova circa l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. Insomma, alla data in cui il poneva in essere l'atto di Per_2 disposizione, ovvero il luglio 2009, era già consapevole della sussistenza del credito della Banca, (poi cristallizzato nel decreto successivamente emesso), ed aveva, in spregio alle disposizioni di cui all'art. 5 della garanzia, comunque alienato l'unico bene di cui disponeva a beneficio del figlio, (all'epoca dodicenne). Né si potrebbe, “a tutto voler concedere,
- come vorrebbe l'appellata difesa, - contestare - (al ) - una Per_2 mancata diligenza nell'adempimento del contratto di fideiussione”; per converso, il suo comportamento sarebbe stato comunque censurabile;
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ed invero, qualora non fosse stato a conoscenza della situazione di dissesto economico della società, (fallita poco tempo dopo), avrebbe ignorato colpevolmente l'obbligo di informazione sulle condizioni patrimoniali del debitore principale;
qualora, invece, ne fosse stato a conoscenza avrebbe dolosamente dato vita all'atto di disposizione, posto in essere nella consapevolezza della situazione di dissesto in cui versava la società. Il tentativo, infine, di far ricadere la “responsabilità” dell'obbligo di informazione in capo alla Banca dal momento che “se è vero che il fideiussore deve tenersi informato, anche la banca, a sua volta, dovrà non solo comunicare al garante, l'entità dell'esposizione del garantito e ulteriori informazioni ma anche tenerlo aggiornato sull'andamento di tale esposizione con cadenza periodica”, non può che restare fallace. Chi compie un atto dispositivo che intacchi in maniera evidente il proprio patrimonio a scapito del creditore non può seriamente invocare la correttezza della propria condotta in contrapposizione alla supposta mala fede dell'istituto che avrebbe dovuto tenerlo informato. In definitiva, rigettato l'appello che la sentenza cassata aveva accolto, deve confermarsi la Sentenza di primo grado che aveva accertato che nella fattispecie in esame sussistevano i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria e aveva dichiarato, con pronuncia costitutiva, l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 donazione del Notaio di Frattamaggiore del 6 luglio 2009, Persona_3
Rep. 33339/10921, trascritto il 10 luglio 2009 ai n.ri 29500/21586, atto con cui il aveva donato al figlio Persona_2 Controparte_1 la proprietà dell'immobile in Napoli, Calata Capodichino n°102,
[...] censito al NCEU al Foglio 19, mapp. 482, sub. 8, cat. A/4, vani 3,5, fatto ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della sentenza. Le spese della fase rescindente e rescissoria seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo. (Non è dovuto invece il doppio contributo unificato nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione perché tale giudizio non è un'impugnazione ma una fase rescissoria del procedimento di cassazione. L'obbligo del raddoppio del contributo unificato scatta solo in caso di rigetto, inammissibilità o
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improcedibilità del ricorso introduttivo in Cassazione, e non in seguito al rinvio a un giudice di merito).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di e con Parte_5 Controparte_1 citazione del 5-15.12.23, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato , così provvede: Per_2
1°) Rigetta l'appello a suo tempo proposto da e Persona_2 [...]
, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CP_2 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di Controparte_1 primo grado nei termini come riportati in motivazione;
2°) Condanna gli appellati in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 6.500,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 4.800,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 6.200,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°5541 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di azione revocatoria ordinaria esperita per credito derivante da decreto ingiuntivo non opposto, vertente T R A
con sede legale e direzione generale in Milano, Parte_1
Piazza del Calendario n° 3, capitale sociale Euro 412.153.993,80, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, (C.F. e P.IVA
), iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del P.IVA_1 [...]
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona Parte_2 del Dott. e della Dott.ssa che la Parte_3 Parte_4 rappresentano in forza dei poteri agli stessi conferiti con procura in data 10 febbraio 2022 rep. n°176.239 – racc. n°33.626 del Dott. Per_1
Notaio in Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocato Dante
[...]
De Benedetti, con studio in Milano, Piazza Castello n°2 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE C O N T R O
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_5 [...]
), residente in [...]
n°10, nella qualità di erede di , rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Salvatore Ruggiero e domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Vittorio Emanuele n°33, giusta
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procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel giudizio di appello riassunto, telematicamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE N O N C H E'
, (C.F. , nato il 21 Controparte_1 CodiceFiscale_2 dicembre 1998 in Napoli (NA) ed ivi residente a[...], Lott. 3, Sc. A, in proprio ed in qualità di erede di Per_2
, nato il [...] a [...] e deceduto ad AR (NA) il
[...]
27 ottobre 2019;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°565/2020, depositata il 7.2.2020, cassazione disposta dalla S.C. con ordinanza n°26143/2023, emessa in data 20 aprile 2023 e pubblicata in data 7 settembre 2023, appello già proposto A V V E R S O La sentenza n°11075/2013 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, IIa Sez. Civ., l'8.10.13, con cui l'adito giudice così provvedeva:
“1. Dichiara inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1 donazione dell'appartamento sito in Napoli, Calata Capodichino n.102, riportato in catasto al f. 19, mapp. 482, sub 8, stipulato in data 6.7.09 tra e 2. Condanna Persona_2 Controparte_1 Per_2
e e al pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_2 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.900 per onorario ed euro 608 per spese;
3. Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la presente sentenza”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 6.7.11 la conveniva in Parte_1 giudizio e , quest'ultima quale Persona_2 Controparte_2 esercente la potestà sul minore all'epoca Controparte_1 minorenne, al fine di far accogliere le seguenti conclusioni “In via principale e nel merito: (i) accertare che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia con sentenza
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costitutiva nei confronti della società dell'atto di Parte_1 donazione del Notaio di Frattaminore del 6 luglio 2009, Persona_3
Rep. 33339/10921 trascritto il 10 luglio 2009 ai nn. 29500/21586 atto con cui il Sig. ha donato a favore di Persona_2 Controparte_1
la proprietà del seguente immobile sito in Napoli, Calata
[...]
Capodichino n. 102 e precisamente: unità immobiliare ad uso abitazione, Catasto Fabbricati S.C.A. Fg. 19 – mapp. 482 – sub. 8 – Cat. A/4 – vani 3,5; (ii) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre alla refusione degli oneri fiscali. In via istruttoria: (i) solo ove occorra, si insta per l'ammissione di interpello delle controparti e prova per testi (sia diretta che contraria) sulle circostanze dedotte in narrativa, che qui si devono intendere integralmente ritrascritte e precedute dal “Vero che”. Con ogni più ampia riserva di deduzioni istruttorie e di articolare i capitoli di prova a norma dell'art. 244 c.p.c. nel prefissando termine che l'Ill.mo Giudice Vorrà concedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”. Premetteva l'attrice: di avere stipulato in data 16 dicembre 2005 contratto di conto corrente nr. 100431 con la società di avere Controparte_3 ottenuto, a garanzia del credito, fideiussione prestata in data 18 maggio 2006 da e da sino alla concorrenza Persona_4 Persona_2 di €. 220.000,00, avendo successivamente, l'8 febbraio 2007, entrambi i fideiussori assentito un aumento della garanzia stessa sino al limite di
€. 330.000,00; di aver vito tuttavia compromessa la prestata garanzia patrimoniale dall'atto di donazione del 6 luglio 2009, trascritto in data 10 luglio 2009 (Rep. 33339/10921), con cui il Persona_2 trasferiva al figlio la piena proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Napoli sino ad allora a lui intestato;
di avere pertanto, con lettera raccomandata datata 7 dicembre 2009, revocato gli affidi a favore di e di avere, rimaste senza riscontro le richieste CP_3 di pagamento di quanto dovuto, provveduto a richiedere, con ricorso depositato il 13 aprile 2010, decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei due Fideiussori, e , quest'ultimo Persona_2 Persona_4 anche quale amministratore unico della società, decreto concesso in data 23 giugno 2010 (n. 275/2010), regolarmente notificato alla debitrice
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principale e ai garanti in data 3 agosto - 16 settembre 2010 e non opposto, divenendo così definitivo ed esecutivo, essendo stata poi la nel 2010, dichiarata fallita. Costituitisi, i convenuti chiedevano: CP_3
“Preliminarmente dichiararsi il difetto di rappresentanza della
[...] in virtù di quanto formulato nel capo 1) provvedendo come Parte_1 per legge;
Darsi atto del disconoscimento della documentazione prodotta solo in copia dalla banca con conseguente mancanza di prova della domanda, nonché delle sottoscrizioni delle firme apposte in calce alla fideiussione del 18 maggio 2006 ed al documento con cui è stata elevata la stessa ad € 330.000,00 (trecentomila/00) dell'8 febbraio 2007; Rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto oltre che pretestuosa ed inammissibile;
accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) o a quella che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria, fin da ora si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante della banca sulle circostanze tutte come argomentate da articolare per capi oltre che prova testi nei termini di legge”. Instauratosi il contraddittorio il giudice unico, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. definendola all'esito con la lettura del dispositivo in epigrafe trascritto. Avverso la sentenza, con citazione del 24 marzo 2014, proponevano appello i convenuti sulla scorta dei seguenti motivi: “Sulla sussistenza del credito;
sull'atto di disposizione del patrimonio del debitore;
sul pregiudizio delle ragioni creditorie;
sulla consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore e, pertanto, formulavano le seguenti conclusioni: “(i) Preliminarmente, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti di legge (gravi e fondati motivi) e considerato il pregiudizio patrimoniale subito e che potrebbero continuare a subire gli appellanti per effetto dell'impugnata sentenza;
(ii) Accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza e, quindi, così provvedere ed accogliere le seguenti preliminari conclusioni: (iii) Per tutti i motivi espressi, riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
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infondati i rilievi formulati dall'appellante e, per l'effetto: a. Rigettare la domanda revocatoria perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che pretestuosa ed inammissibile;
b. Conseguentemente, dichiarare la validità dell'atto di donazione dell'appartamento sito in Napoli, Calata Capodichino n. 102, riportato in catasto al Fg. 19 mapp. 482 sub. 8, stipulato in data 6 luglio 2009 tra e Persona_2 Controparte_1
(iv) Accogliersi la propria domanda avanzata in via
[...] riconvenzionale in primo grado e per l'effetto condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 120.000,00 (centoventimila/00),
[...]
o a quella somma che la Corte riterrà di liquidare in via equitativa;
(v) Riformare l'impugnata sentenza in ordine alle spese di I grado e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio o quantomeno, solo in via gradata;
(vi) In via istruttoria riformare la sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza del 9 novembre 2012 e, per l'effetto ammettere tutte le proprie istanze così come formulate nelle note ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine, con riferimento sia alla CTU tecnico contabile che al deferito interrogatorio formale ed alla prova testi articolata, chiedendo, pertanto, procedersi alla CTU tecnico-bancaria, riportandosi in merito alle specifiche richieste come formulate ed indicate alle pagg.
4-5 delle note ex art. 183 II termine depositate in data 22 maggio 2012, nonché all'espletamento dell'interrogatorio formale e prova per testi sui capi come formulati nelle medesime note alla pag. 5, con i testi indicati;
(vii) Con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado del giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitosi, l'istituto di credito, condividendo le tesi sostenute dal Giudice di Primo Grado, chiedeva: “In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
In via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti perché infondate in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 11075/2013 emessa dal Tribunale di Napoli;
condannare gli appellanti al risarcimento del danno in favore di ex art. 96, I comma c.p.c. da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
In via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza in esito alle difese avversarie;
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza riportata in epigrafe, accoglieva l'appello sulla scorta delle seguenti motivazioni: non risultava provato che il credito della fosse sorto in epoca Parte_1 precedente rispetto all'atto di donazione posto in essere da Per_2
, né che quest'ultimo fosse a conoscenza di eventuali crediti
[...] vantati nei confronti della società dalla banca appellata”; erroneità della motivazione resa dal primo giudice nella parte in cui aveva affermato che il bene era stato venduto (rectius: donato) dopo il maturarsi dei crediti di ; pertanto, la scientia damni, ritenuta in re ipsa, Parte_1 non vi sarebbe stata non essendovi, al contrario, alcuna prova del fatto che il credito della fosse sorto in epoca anteriore al periodo in cui Pt_6 era stata richiesta l'ingiunzione. Concludeva dunque dopo aver ritenuto
“non sussistente l'anteriorità del credito della rispetto all'atto di Pt_6 disposizione del patrimonio”. Accoglieva per l'effetto l'appello del
, ordinando “la cancellazione della trascrizione della domanda Per_2 giudiziale effettuata in data 22 settembre 2011 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Napoli 1, in favore di e Parte_1 contro e recante il numero di Persona_2 Controparte_1 presentazione n. 44 ed iscritta al registro generale con il numero 25821 ed al registro particolare con il numero 18020”; il tutto condannando l'appellata in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario, spese liquidate per il primo grado nella misura di €. 12.200,00 per compensi e per la fase successiva in €. 9.515,00 per compensi ed €. 710,00 per spese esenti IVA, oltre rimborso fortettario del 15%, Iva e Cassa Avvocati nella misura vigente sui compensi liquidati. La pronuncia di appello era impugnata dalla con ricorso per Pt_6
Cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: “(i) Primo motivo d'impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'art. 2740 c.c. per aver negato che l'obbligazione del fidejussore consista anche nella conservazione della propria garanzia patrimoniale generica;
(ii) Secondo motivo d'impugnazione ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.: Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c. sull'utilizzo delle
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presunzioni semplici;
(iii) Terzo motivo d'impugnazione ex art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1936 c.c. nonché degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. per non avere la Corte d'Appello considerata l'esistenza di una obbligazione di informazione, in capo al fidejussore, della situazione patrimoniale del garantito”. Nel costituirsi proponendo controricorso i resistenti chiedevano: “a. il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, del ricorso proposto dalla
[...]
con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 processuali, con attribuzione al sottoscritto difensore;
b. in via subordinata, in caso di riforma della impugnata sentenza, rilevare, per i motivi di cui sopra, la nullità della fideiussione omnibus e dei contratti di conto corrente posti a fondamento della presente azione, con ogni conseguenza di legge”. La Suprema Corte, con la ordinanza in epigrafe, accoglieva il ricorso per quanto di ragione cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello in diversa composizione. L'accoglimento del ricorso si fondava sulla considerazione per cui la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non provati i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda”. In particolare, per non avere la stessa ritenuto provato che il “fosse a conoscenza di eventuali crediti Per_2 vantati nei confronti di quest'ultima (cioè della società) dalla banca appellata. Tanto affermando, la Corte non aveva considerato che in capo al , già fidejussore e poi donante, gravava comunque l'obbligo di Per_2 tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società da lui CP_3 garantita (unitamente al fratello, che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter partes, si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca (intervenuto nel luglio 2009). La corte, ignorando il suddetto obbligo contrattuale, aveva omesso di considerare che anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto dispositivo, il fidejussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione, non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere.
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Ed ancora: “Quanto poi all'eccezione di nullità (della fideiussione, dei tassi applicati e della applicazione della commissione di massimo scoperto), formulata in via subordinata dal resistente, il Collegio, sulla scia di quanto affermato da questa Corte in caso analogo (cfr. Cass. n. 1935/2023), osserva che la nullità non può essere stata accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il controricorso, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale il ricorrente sarebbe stato costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali”. Avviatasi la fase rescissoria ad opera della che, venuta Parte_1 nel frattempo a conoscenza dell'avvenuto decesso del , Persona_2 il 27 ottobre 2019, che lasciava a sé superstiti, quali eredi,
[...]
e , provvedeva riassumere l'appello, Controparte_1 Parte_5 si costituiva solo quest'ultima restando il primo contumace. La Corte, riprodottosi il contraddittorio e verificatane la integrità, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato in riassunzione, subentrato al genitore, deceduto Controparte_1 nelle more lasciando a sé superstiti, quali eredi, il donatario predetto e il coniuge , (c.f.r., in allegato alla citazione in Parte_5 riassunzione, relata notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). A conclusione della fase rescindente la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di Appello “… non ha considerato che in capo al , già Per_2 fidejussore e poi donante, gravava comunque l'obbligo di tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società da lui CP_3 garantita (unitamente al fratello, che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter- partes, si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca (intervenuto nel luglio 2009). La corte territoriale, ignorando il suddetto obbligo contrattuale, ha omesso di considerare che, anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto
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successivamente all'atto dispositivo, il fidejussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione, non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere”. In altre parole, la Corte ha censurato la Sentenza di Secondo Grado laddove questa, nel ritenere non provato, tra le altre cose, il fatto che il non fosse a conoscenza dell'esistenza di una Per_2 pesante situazione debitoria in capo alla società da lui garantita, non abbia tenuto conto degli obblighi gravanti sul fideiussore, come previsto non solo dai principi generali ma anche, specificamente, da una disposizione pattizia (art. 5, comma 1 della Fideiussione), obblighi assunti quindi già “nel 2006”, (e, quindi, in epoca ben precedente alla donazione). La domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di Part donazione dell'immobile da parte di è stata accolta in primo grado, disattesa in appello e, infine, cassata dalla S. C. che, accogliendo il ricorso presentato difesa dell'istituto di credito, rinviava la causa “alla Corte di Appello di Napoli, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda alla luce di quanto affermato in motivazione che precede”. In tutti i gradi di giudizio, almeno fino a quando, dinanzi alla S. C., non si è costituita la
, moglie del defunto , le domande di parte Pt_5 Persona_2 appellata avevano sempre e solo avuto ad oggetto il rigetto della domanda revocatoria avanzata dall'appellante nonché, in merito alla garanzia prestata dal , una presunta violazione della normativa Per_2 del 6 febbraio 1996 n°52 che sanziona con l'inefficacia le clausole vessatorie individuate dagli artt. 1469 bis e quinquies c.c.. Per la prima volta in cassazione parte appellata aveva, invece, avanzato – riproponendola nel presente giudizio riassunto – una domanda sulla nullità della garanzia prestata in applicazione dell'art. 1421 c.c. in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, lett. A) L. 287/1990 per aderenza allo schema ABI, nonché una domanda sulla nullità dei “tassi di interesse applicati e l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS)”. Sul punto già l'ordinanza rescindente, accogliendo le doglianze della ricorrente difesa, si era pronunciata
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riferendo: “Quanto, poi, all'eccezione di nullità (della fideiussione, dei tassi applicati e della applicazione della commissione di massimo scoperto), formulata in via subordinata dal resistente, il Collegio, sulla scia di quanto affermato da questa Corte in caso analogo (cfr. Cass. n. 1935/2023), osserva che la nullità non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il controricorso, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale il ricorrente sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali”. Entrambe le domande sono, pertanto, inammissibili. Circa la nullità della garanzia prestata dal per asserita aderenza Per_2 allo schema ABI valga anzitutto considerare che, al di là del nome che le si è attribuito per convenzione, come la stessa non sia una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia. Ciò emerge proprio dal contenuto della garanzia di cui all'atto che l'ha prevista, (c.f.r., in prod. appellante, doc. 3 del fascicolo del I grado), ove, all'art. 7, viene espressamente specificato che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi e spese […]”. Si tratta del noto insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite, da allora seguito senza eccezione alcuna, secondo il quale
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” [Cassazione civile, sez. un., 18/02/2010, n°3947, Giust. civ. Mass. 2010, 2, 237; Riv. notariato 2010, 5, 1353; Giust. civ. 2010, 6, 1349; Giust. civ. 2010, 11, 2489; Giust. civ. 2011, 2, 497, che chiarisce:
“il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore),
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contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica)”]. La previsione di una clausola che disponga per l'obbligatorietà del pagamento del garante “a prima richiesta e senza eccezioni” è, di per sé, sufficiente a considerare la garanzia stessa come contratto autonomo. Corollario dell'autonomia dei rapporti è, per quanto qui di rilevanza, la totale inapplicabilità alla garanzia dell'eccezione di nullità per aderenza allo schema ABI, posto che oggetto dell'indagine della Banca d'Italia sono state le c.d. fideiussioni omnibus. In ogni caso, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha ripetutamente chiarito che “il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.. Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte
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contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano […] riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust” (v. anche Cass. civ. 24044/19 e Cass. civ. 22573/19” (Tribunale di Catania, sent. n. 854 del 22 febbraio 2022). Peraltro, alla luce della nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n°41994/2021 la eventuale, e qui nemmeno provata aderenza al dettato dello schema ABI delle clausole della fideiussione ne comporterebbe, semmai, una nullità parziale, (e non totale), “ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n°287 del 1990 e 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive in concreto della libera concorrenza, - salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”. nellaevenienza che occupa: la garanzia è stata sottoscritta il 18 maggio 2006, quindi è fuori dal perimetro di valutazione della Banca d'Italia che aveva preso in considerazione le fideiussioni omnibus stipulate sino al 2005; il giudice competente per una contestazione di tal genere sarebbe stato, ad ogni modo, la Sezione Specializzata per le imprese territorialmente individuata (Cass. n°3248/2023). Lo stesso dicasi per la contestazione circa la nullità dei tassi di interesse applicati che, peraltro, avrebbe dovuto essere proposta dall'interessato nell'opportuna sede, ovvero quella di opposizione a decreto ingiuntivo, cosa che non è stata posto che il decreto non è mai stato opposto dal . Persona_2
Considerando la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia viene ovviamente meno anche la contestazione relativa all'applicazione dell'art. 1957 c.c., altrimenti derogato. Si consideri che: la debitrice principale è stata dichiarata fallita in data 8 luglio CP_3
2010; già in data 7 dicembre 2009, con lettere di diffida, (come ben specificato nel decreto ingiuntivo agli atti – fascicolo di primo grado appellante – all. 4 al Decreto medesimo), la Banca aveva richiesto alla società ed ai fideiussori il pagamento immediato dell'esposizione debitoria nel frattempo maturata, richiedendo successivamente il decreto ad aprile 2010. Ebbene, l'art. 1957 c.c., “nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi
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dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, (Cass. n°1724/16)” (Tribunale di Venezia, Sent. n. 1148 del 19 maggio 2022). La Banca, quindi, aveva pienamente assolto l'onere di cui all'art. 1957 c.c., avendo inviato lettera di invito al pagamento a uno dei condebitori, (art. 7 della garanzia). Ma per tornare ai requisiti della domanda revocatoria va detto che i riscontri documentali in atti avevano, ed hanno, evidenziato il tenore dispositivo dell'atto posto in essere dal nell'intento Persona_2 malcelato di sottrarlo al proprio patrimonio onde arrecare, consapevolmente, pregiudizio alle ragioni creditorie. Sussistevano, dunque, e sussistono tutti i requisiti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza del credito;
l'atto di disposizione del patrimonio;
il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni); la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (c.d. consilium fraudis). Trattandosi di atto a titolo gratuito non potrà e non dovrà essere presa in considerazione, in questa sede, la scientia damni del terzo. Il credito della non potrebbe revocarsi in dubbio essere: Pt_6 esso era, ed è, cristallizzato nel decreto non opposto, come riferito peraltro anche dalla sentenza di primo grado n°11075/2013 del Tribunale di Napoli, laddove confermava: “il credito in questione è provato mediante la produzione della documentazione bancaria attestante il debito di e dell'atto di fideiussione prestata CP_3 dal in favore di quest'ultima nonché del d. i. ottenuto, che non Per_2 risulta sia stato opposto”. Per il resto, è innegabile che l'atto di donazione sia un atto di disposizione del proprio patrimonio. Perciò, non è richiesta
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la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni. (Cass. 03 febbraio 2015, n°1902; Cass. 29 marzo 2007, n°7767). Parte qui appellata non ha mai provato in alcun modo l'esistenza di altri cespiti sufficientemente idonei a garantire l'effettivo pagamento dell'importo garantito. Ancor più, non ha neanche suggerito l'esistenza di altri cespiti anche solo vagamente capienti, limitandosi, al massimo, a sminuire il valore dell'immobile donato al e CP_1 qualificando come intimidatorio il tentativo della Banca di ottenere la revoca dell'atto dispositivo. Ma sul punto, come rilevato dall'ordinanza rescindente, “la corte (di appello di Napoli) non ha considerato che in capo al , già fideiussore e poi donante, gravava comunque Per_2
l'obbligo di tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società Cont
da lui garantita (unitamente al fratello che della società era amministratore). Detto obbligo, previsto dall'art. 5 primo comma della convenzione inter partes si era formato nel 2006, cioè anteriormente all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca”. Insomma, prosegue l'Ordinanza, “anche nell'ipotesi in cui il credito sia sorto successivamente all'atto dispositivo (e non è questo il caso, come si vedrà infra) il fideiussore, che abbia assunto l'obbligo di informazione sulle condizioni patrimoniali del debitore principale non può dirsi in buona fede nel caso in cui, prima di procedere all'alienazione dell'unico cespite significativo del proprio patrimonio, non abbia cura di accertarsi che il debitore garantito non abbia assunto obbligazioni per le quali egli stesso potrebbe essere tenuto a rispondere”. È innegabile che il Per_2 abbia, quindi, agito violando l'obbligo di informazione (e, dunque, di buona fede) impostogli dalla garanzia da lui firmata (e poi elevata sino alla somma di € 330.000,00), dal momento che non solo non si è informato della situazione patrimoniale della società garantita, ma ha altresì posto in essere un atto di disposizione patrimoniale che ha, di fatto, leso il diritto di credito della Banca. D'altronde, circa la anteriorità
o meno del credito della Banca si consideri che in un caso non dissimile
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da quello qui trattato, (relativo alla medesima garanzia prestata dal
, l'altro fideiussore della medesima società, il quale – a Persona_4 sua volta – aveva posto in essere un secondo atto dispositivo in favore del proprio figlio), sempre la Corte d'Appello di Napoli, in merito al medesimo decreto, si era pronunciata in questi termini con la sentenza n°2233/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024, (c.f.r., in prod. appellante, doc. 2): “il credito della non è sorto in Parte_1 virtù del decreto ingiuntivo, che ha costituito semplicemente un titolo giudiziale idoneo a riscuoterlo coattivamente, ma è nato antecedentemente, in virtù dello stesso contratto con il quale Per_4
ha concesso fideiussione a favore della società
[...] Controparte_3
di cui era pure amministratore unico, ed in virtù del sorgere della
[...] posizione debitoria di tale società nei confronti della banca (cfr. Cass., sez. 6, n° 10522 del 03/06/2020): nella produzione documentale dell'istituto bancario vi sono infatti sia la convenzione di conto corrente stipulata in data 16.12.2005 tra la e la società Parte_1 sia gli atti con i quali , in data Controparte_3 Persona_4 Part 18.5.2006 (peraltro la medesima di ) ha prestato fideiussione per i debiti nei confronti della Controparte_3 Parte_1 sino a concorrenza della somma di euro 220.000, ed in data 8.2.2007 ha aumentato la sua garanzia fino ad euro 330.000”. Consegue che il credito dell'istituto bancario, cristallizzato nel decreto non opposto, deve farsi risalire alla prestazione della garanzia del in data 18 maggio Per_2
2006 e, pertanto, che l'atto di disposizione (del luglio 2009) è ad esso successivo;
ne discende la ultroneità della prova circa l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. Insomma, alla data in cui il poneva in essere l'atto di Per_2 disposizione, ovvero il luglio 2009, era già consapevole della sussistenza del credito della Banca, (poi cristallizzato nel decreto successivamente emesso), ed aveva, in spregio alle disposizioni di cui all'art. 5 della garanzia, comunque alienato l'unico bene di cui disponeva a beneficio del figlio, (all'epoca dodicenne). Né si potrebbe, “a tutto voler concedere,
- come vorrebbe l'appellata difesa, - contestare - (al ) - una Per_2 mancata diligenza nell'adempimento del contratto di fideiussione”; per converso, il suo comportamento sarebbe stato comunque censurabile;
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ed invero, qualora non fosse stato a conoscenza della situazione di dissesto economico della società, (fallita poco tempo dopo), avrebbe ignorato colpevolmente l'obbligo di informazione sulle condizioni patrimoniali del debitore principale;
qualora, invece, ne fosse stato a conoscenza avrebbe dolosamente dato vita all'atto di disposizione, posto in essere nella consapevolezza della situazione di dissesto in cui versava la società. Il tentativo, infine, di far ricadere la “responsabilità” dell'obbligo di informazione in capo alla Banca dal momento che “se è vero che il fideiussore deve tenersi informato, anche la banca, a sua volta, dovrà non solo comunicare al garante, l'entità dell'esposizione del garantito e ulteriori informazioni ma anche tenerlo aggiornato sull'andamento di tale esposizione con cadenza periodica”, non può che restare fallace. Chi compie un atto dispositivo che intacchi in maniera evidente il proprio patrimonio a scapito del creditore non può seriamente invocare la correttezza della propria condotta in contrapposizione alla supposta mala fede dell'istituto che avrebbe dovuto tenerlo informato. In definitiva, rigettato l'appello che la sentenza cassata aveva accolto, deve confermarsi la Sentenza di primo grado che aveva accertato che nella fattispecie in esame sussistevano i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria e aveva dichiarato, con pronuncia costitutiva, l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 donazione del Notaio di Frattamaggiore del 6 luglio 2009, Persona_3
Rep. 33339/10921, trascritto il 10 luglio 2009 ai n.ri 29500/21586, atto con cui il aveva donato al figlio Persona_2 Controparte_1 la proprietà dell'immobile in Napoli, Calata Capodichino n°102,
[...] censito al NCEU al Foglio 19, mapp. 482, sub. 8, cat. A/4, vani 3,5, fatto ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della sentenza. Le spese della fase rescindente e rescissoria seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo. (Non è dovuto invece il doppio contributo unificato nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione perché tale giudizio non è un'impugnazione ma una fase rescissoria del procedimento di cassazione. L'obbligo del raddoppio del contributo unificato scatta solo in caso di rigetto, inammissibilità o
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improcedibilità del ricorso introduttivo in Cassazione, e non in seguito al rinvio a un giudice di merito).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di e con Parte_5 Controparte_1 citazione del 5-15.12.23, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato , così provvede: Per_2
1°) Rigetta l'appello a suo tempo proposto da e Persona_2 [...]
, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CP_2 [...]
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di Controparte_1 primo grado nei termini come riportati in motivazione;
2°) Condanna gli appellati in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 6.500,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 4.800,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 6.200,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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