Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05815/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5815 del 2022, proposto da CE LV, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sesto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. numero 27066 del12 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 12 settembre 2022, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere abusive, con cui il Comune di Ottaviano ingiungeva al Sig. CE LV nato a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di proprietario dell’immobile oggetto di sopralluogo, ferma restando l’azione penale prevista dall’art.44 del DPR n.380 del 06/06/2001, di demolire, a propria cura e spese, le opere in narrativa, entro giorni novanta dalla notifica della presente ingiunzione e procedere al ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che in mancanza, le opere stesse, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380, saranno acquisite al patrimonio del Comune e/o destinate alla pubblica utilità e/o demolite e lo stato dei luoghi sarà ripristinato a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso (All. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. GI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Comune di Ottaviano ha ingiunto al ricorrente, proprietario di un’abitazione al terzo piano di un fabbricato sito nel Comune di Ottaviano (Foglio 1, particella 919, Sub 11) per la quale risulta pendente una domanda di condono edilizio presentata in data 29/07/1986, la demolizione di opere abusive realizzate e così descritte: “ I) Diversa distribuzione degli spazi interni eseguito in assenza di titolo edilizio; II) Variazioni prospettiche previo spostamento della finestra della camera piccola, posta lungo il lato est ma con affaccio a sud e realizzazione, lungo il lato est, di una porta-finestra eseguite in assenza di titolo edilizio”.
Il Comune ha contestato che le dette opere sono state realizzate all’interno di un’area vincolata facente parte del Parco nazionale del Vesuvio e che l’area è sottoposta a rischio vulcanico (S9) e a rischio idrogeologico (R4).
2. Con il ricorso in esame è impugnata la predetta ordinanza per vizio di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorrente rappresenta che le opere contestate si sostanziano in lievi modifiche che non hanno alterato in maniera sostanziale il fabbricato, non comportando alcuna modifica della sagoma né alcun ampliamento della superficie utile; invero, i lavori in questione hanno riguardato soltanto la diversa distribuzione degli spazi interni tramite parziale demolizione di un tramezzo, lo spostamento di una finestra e la realizzazione di una porta-finestra. I lavori, pertanto, rientrerebbero non già nel perimetro della ristrutturazione edilizia, bensì nel perimetro della manutenzione straordinaria, soggetta al semplice regime della SCIA e non invece al permesso di costruire; la mancanza di autorizzazione, pertanto, avrebbe dovuto essere sanzionata pecuniariamente, ma non con un ordine di demolizione.
In ogni caso, il ricorrente ha inteso procedere al ripristino parziale dello stato dei luoghi attraverso la chiusura della porta-finestra e lo spostamento della finestra nella posizione originale. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta invero che:
a) il ricorrente in data 28/10/2022 ha presentato al Comune una denunzia di inizio attività con oggetto: “Lavori di ripristino prospettico con lo spostamento della finestra piccola nella posizione originale e chiusura della porta finestra della camera piccola di un immobile posto al terzo piano di un fabbricato sito in via Nicola Branca, 22”;
b) in data 20/11/2023 il ricorrente ha presentato al Comune la comunicazione di fine lavori, protocollata dal Comune in data 27/11/2023;
c) come da documentazione fotografica prodotta, detti lavori sono stati materialmente eseguiti.
3. Il Comune di Ottaviano non si è costituito in giudizio.
4. In data 13/03/2026 il ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
5. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il gravame è in parte fondato e in parte improcedibile.
7. In relazione al capo del provvedimento impugnato con il quale il Comune ha contestato la “Diversa distribuzione degli spazi interni eseguito in assenza di titolo edilizio” , il Collegio rileva quanto segue.
Benché dalla documentazione prodotta non sia dato evincere con certezza in cosa effettivamente si sono sostanziati i lavori contestati, deve essere evidenziato, da un lato, che il Comune non ha contestato qualcosa di più rispetto alla mera diversa distribuzione degli spazi interni e, dall’altro lato, che il ricorrente afferma che la difformità riscontrata non avrebbe comportato alcuna modifica della sagoma ed alcun ampliamento della superficie utile, ma avrebbe comportato soltanto una diversa distribuzione degli spazi interni; in particolare, si sarebbe proceduto solamente ad una parziale demolizione di un tramezzo interno.
Ciò posto, il Collegio, sulla base di una complessiva valutazione della documentazione agli atti, ritiene che si possa ragionevolmente sostenere che le opere contestate consistano solamente in una diversa distribuzione degli spazi interni, non avendo il Comune specificatamente contestato ulteriori violazioni.
Sulla base di questa premessa, il Collegio ritiene che vi siano gli estremi per ritenere fondata la censura, intendendo aderire all’orientamento consolidato di questo Tribunale (di recente cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 9 marzo 2026, n. 1617) secondo cui la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori; in quest’ipotesi, pertanto, l'omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo. Inoltre, la presenza dei numerosi vincoli esistenti in zona, puntualmente richiamati dall’ordinanza impugnata, non muta la natura dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente e, quindi, la circostanza che non è richiesto un preventivo titolo edilizio, con presupposta autorizzazione relativa al vincolo stesso, bensì il semplice onere, da parte dell’interessato, di comunicare al comune l’inizio lavori. Infine, anche la pendente domanda di condono edilizio non è da sola sufficiente per sostenere l’ingiunzione a demolire, posto che anche per questo aspetto, la tipologia degli interventi edilizi interni all’immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato in parte qua, stante la fondatezza della doglianza attorea.
8. In relazione, invece, al capo del provvedimento impugnato con il quale il Comune ha contestato le “Variazioni prospettiche previo spostamento della finestra della camera piccola, posta lungo il lato est ma con affaccio a sud e realizzazione, lungo il lato est, di una porta-finestra eseguite in assenza di titolo edilizio” , il Collegio non può fare a meno di rilevare che, così come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente ha spontaneamente eseguito quanto ingiunto con il provvedimento impugnato, avendo demolito le opere contestate e ripristinato lo stato originario dei luoghi; risulta, infatti, che la finestra della camera piccola è stata nuovamente spostata nella sua posizione originaria e che la porta-finestra è stata demolita.
Il Collegio ritiene, pertanto, che sul punto il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In definitiva, il ricorso deve essere in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile, così come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
GI EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EN | LO EV |
IL SEGRETARIO