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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 537/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Cardone e Simona Carrera, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Savona, Piazza Leon Pancaldo n.
1/7, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ludovico Lucibello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via San Barnaba, 39, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Savona nr. 537/2024 pubblicata il 28 giugno
2024: - in via istruttoria: --per il caso in cui non si dovesse ritenere provata la circostanza della coltivazione del fondo anteriormente all'invio della lettera 02 luglio 2020, ammettere la prova testimoniale sui capi di cui all'atto di citazione del 10 marzo 2023 (con particolare riferimento al capo n.7, su cui il Tribunale non si è pronunciato) nonché sui capi della memoria istruttoria del
22 giugno 2023 (con particolare riferimento al capo e) che il Tribunale di Savona, con ordinanza del 31.01.2023, ha giudicato “generico”) con i testi ivi indicati;
--disporre C.T.U. perché dica quale sia il guadagno medio ricavabile da attività agricola svolta tramite l'impianto serricolo nelle modalità di cui in atti;
- nel merito: --condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'esponente dei danni subiti per non aver potuto realizzare l'impianto serricolo per cui è giudizio a causa dell'inadempimento della stessa per come accertato dalla sentenza impugnata, nella misura risultante dalle prodotte perizie dell'agronomo Dott. ovvero dalla richiesta CTU ovvero da liquidarsi in via Per_1 Per_2 equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
--condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle della fase di mediazione, oltre compenso professionale, importo forfetario, oneri fiscali e previdenziali.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraiis rejectis, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutte le ragioni Pt_1 indicate nella narrativa del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Savona pubblicata il 28 giugno 2024, e non notificata, all'esito del procedimento n. 763/2023
R.G. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietario degli Parte_1 appezzamenti di terreno siti nel Comune di Savona e catastalmente contraddistinti al F.43 e mapp.li 169 e 157 (oggi mappale n.772), ricevuti in donazione dalla madre per atto pubblico del 2015, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, per Controparte_1 accertare l'inadempimento della medesima rispetto alle pattuizioni contrattuali contenute nell'art. 7 della scrittura privata del 14.09.1982, nonché per ottenere la sua condanna alla esecuzione delle opere di protezione e al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -i terreni contraddistinti al F.43 mappali 169
e 157 erano gravati da una servitù di gasdotto a favore della in virtù di scrittura privata CP_1 stipulata da , autenticata il 14.09.1982 dal Notaio l numero Controparte_2 Persona_3 di rep.65329, così come modificata, quanto all'art. 7, dalla successiva scrittura privata “di rettifica” del 21.09.1983 autenticata dal Notaio al rep. n.66641; -ai sensi del Persona_3 menzionato art. 7, così come rettificato, la concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt.11 dalla tubazione lasciando a terreno agrario la fascia asservita;
-tuttavia, a richiesta della concedente, con mesi 6 di preavviso sarebbe stato possibile ridurre la distanza di sicurezza da mt.11 a metri 7 per la realizzazione di fabbricati, con eventuali opere di protezione a carico di
- si obbligava a risarcire i danni prodotti alle cose e alle piantagioni ed ai CP_1 CP_1 frutti pendenti in occasione della realizzazione di interventi sull'impianto, indennizzando anche l'eventuale maggior onere per rimettere i terreni in produzione oltre il semplice ripristino e, a semplice richiesta del proprietario, ad eseguire sopralluoghi per definire le misure di sicurezza che si rendessero necessarie per le costruzioni di cui agli articoli 7, 15 e 16; -nel corso del
2020, decideva di destinare detti fondi a coltivazione intensiva, e comunicava a , Pt_1 CP_1 mediante lettera raccomandata del mese di luglio 2020, l'esercizio del diritto potestativo di cui al predetto art. 7 della scrittura privata del 21.09.1983, manifestandole la propria “volontà di realizzare un manufatto in funzione dell'esercizio dell'agricoltura”, chiedendo alla controparte di comunicargli la consistenza e le modalità realizzative delle opere di protezione poste dalla scrittura a suo carico;
-l'istanza per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di protezione in relazione al vincolo idrogeologico esistente era stata depositata da presso CP_1 il Comune di Savona solo in data 29.12.2020, quindi ben oltre cinque mesi dalla lettera con cui aveva esercitato il diritto potestativo avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato Pt_1
a distanza di metri 7 dalla tubazione;
-d'altra parte, solo in data 29.11.2022, procedeva CP_1 alla redazione dello stato di consistenza, peraltro in modo parziale poiché in riferimento alla sola “fascia di terreno larga m.14 e lunga m.23 (mq 322) sita in Comune di Savona F.43 mapp.772” senza considerare l'appezzamento di cui al mapp. 169, oggetto della servitù di gasdotto;
-lo stato di consistenza veniva trasmesso da al ad un indirizzo CP_1 Pt_1 sbagliato, per cui lo stesso nulla riceveva, e per conoscenza ai difensori con PEC del
05.12.2022, e in tale lettera veniva affermato: “A decorrere dal giorno 19/12/2022, procederemo con l'effettiva presa di possesso dell'area apponendo idonea rete ai fini della sicurezza, in tale occasione sarà ns. premura evitare danneggiamenti all'esistente rete elettrificata. Resta inteso che, il terreno di cui trattasi rimarrà nella disponibilità del proprietario/conduttore stesso il quale, pertanto, avrà la facoltà di continuare a svolgere le normali attività agricole fino all'effettiva presa di possesso dell'area da parte di Snam RG S.p.A.”; però successivamente con CP_1 lettera del 20.12.2022 eccepiva l'impossibilità di accedere al per la presenza di una rete Pt_2 elettrificata, circostanza che si sarebbe rivelata pretestuosa, considerato che in sede di rilevazione dello stato di consistenza il tecnico incaricato dalla aveva rilevato: “l'intera CP_1 area è delimitata da una recinzione elettrificata a protezione dagli animali selvatici. La stessa ha reso momentaneamente impossibile l'installazione della rete di cantiere. si CP_1
è resa disponibile in accordo con la proprietà tramite propria impresa di costruzione a spostare temporaneamente detta recinzione al di fuori dell'area oggetto di occupazione. Quest'ultima verrà in seguito recintata dalla . CP_1
Si costituiva in giudizio la quale, senza contestare le facoltà Controparte_1 riconosciute dal contratto all'attore, asseriva di essersi attivata per ottenere le autorizzazioni necessarie agli interventi di messa in sicurezza dell'impianto e che, per poter eseguire siffatte opere, aveva chiesto all'attore di specificare quali attività lo stesso intendesse eseguire, ovvero che tipo di manufatti realizzare. In particolare, la resistente asseriva di aver ricevuto uno stralcio di progetto solo in data 06.04.2021, all'esito di numerose sollecitazioni rimaste prive di riscontro, e che il 01.06.2021 aveva ottenuto la relazione tecnica per depositare la relativa pratica edilizia al competente Comune di Savona, e che il 16.07.2021 aveva depositato la Pt_3 presso il Comune di Savona, che il 4.03.2022 autorizzava l'intervento. Per la presenza di una rete metallica che impediva l'accesso all'area il 20.03.2023 comunicava al Comune
l'impossibilità di effettuare le opere previste.
Il Giudice di primo grado, falliti alcuni tentativi di conciliazione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- ACCOGLIE la domanda principale complessivamente formulata da
e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA l'avvenuto esercizio del diritto di cui Parte_1 all'art.7 della scrittura privata del 14 settembre 1982 per come rettificata dalla scrittura privata del 21 settembre 1983 da parte di a mezzo invio a Parte_1 Controparte_1 della lettera raccomandata del 2 luglio 2020, spedita il 6 luglio 2020 e ricevuta in data 8 luglio 2020, con ogni conseguente statuizione, per come indicato nella narrativa dell'atto di citazione, ed i conseguenti diritti di realizzare un fabbricato a distanza di m. 7 dalla conduttura e di coltivare il fondo gravato dalla servitù di gasdotto anche nell'area soprastante la tubazione purché non con piante di alto fusto;
ON alla esecuzione - a Controparte_1 totale costo ed onere di questa - delle opere di protezione di cui all'art.7 della scrittura privata, anche in relazione al provvedimento autorizzatorio ottenuto dal Comune di Savona per come indicato nella comparsa di costituzione e risposta, compreso lo spostamento della recinzione metallica individuata in atti dalle parti;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, così come quella di cessazione delle molestie arrecate al possesso dei beni di proprietà dell'istante; ON la convenuta al pagamento di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli obblighi di fare derivanti dal presente provvedimento, a partire dal 31.08.2024. ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che qui si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali al 15% sui soli onorari.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando condannare Parte_1 [...]
a risarcirlo dei danni subiti per non aver potuto realizzare l'impianto serricolo Controparte_1
a causa dell'inadempimento della società appellata, nonché a rifondere le spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle della fase di mediazione.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione art. 132 c.p.c. – difetto di motivazione – violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) Violazione artt. 1223 – 1226 c.p.c. difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'impugnazione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con provvedimento in pari data, il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: riconoscere la sussistenza di un danno in capo all'istante causalmente ricollegabile alla condotta inadempiente dell'appellata.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 132 c.p.c., il difetto di motivazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Tribunale secondo l'assunto dell'appellante non avrebbe compreso la domanda ed ha travisato i fatti non dando conto in modo corretto delle risultanze istruttorie.
Ciò in quanto la domanda non formulata non sarebbe volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento (dell'obbligo di ridurre la servitù) cagionato dal mancato esercizio di attività agricola sul fondo, né tanto meno dal mancato esercizio di attività agricola sulla porzione di fondo interessata dalla riduzione della fascia di rispetto (mancato esercizio che sarebbe derivato dalla mancata riduzione).
L'appellante assume di aver richiesto la riduzione della fascia di rispetto per costruire un impianto serricolo, che non poteva essere realizzato in assenza della riduzione della servitù e che la domanda risarcitoria attiene al danno asseritamente derivante mancato guadagno che deriva dall'esercizio di attività agricola mediante impianti serricoli (attività agricola intensiva).
Non doveva quindi essere esaminata la sussistenza di una pregressa coltivazione al fine di individuare un danno risarcibile, che peraltro emergeva da fotografie e documenti di provenienza . CP_1
Quest'ultima evidenzia la carenza di prova che ha determinato il rigetto della domanda avversaria.
Secondo parte appellata, viceversa, la motivazione della appellata sentenza è corretta, avendo chiarito che risulta carente la prova di un danno concreto subito da . Pt_1
Ciò in quanto non è individuabile la perdita economica derivante dal ritardo nelle operazioni di protezione, osservandosi che quanto dedotto dalla parte appellante a titolo di danno asseritamente risarcibile deriverebbe proprio dalla mancata possibilità di sfruttamento produttivo del fondo dal momento in cui era esercitato il diritto derivante dal contratto, che non coincideva con l'adempimento di (il risarcimento nell'atto introduttivo era richiesto per CP_1
“mancata intensiva coltivazione del fondo” per un periodo di 25 mesi).
Il Tribunale ben poteva qualificare la domanda come richiesta di risarcimento per illegittima occupazione del fondo e conseguentemente provvederne al rigetto.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1223 -1226 c.p.c. ed il difetto di motivazione. L''appellante assume di avere dimostrato la propria intenzione di svolgere attività agricola intensiva mediante l'impianto serricolo e che a causa dell'inadempimento di all'obbligo CP_1 di riduzione della servitù si era determinato un mancato guadagno.
Dato atto che per la quantificazione di tale danno aveva prodotto una perizia redatta da un agronomo, che era giunta ad una valutazione media di €44.450,00 annui (corrispondenti ad
€3.704,16 mensili), asserisce che la ctu licenzianda non avrebbe supplito alla mancanza di prova, bensì avrebbe consentito di addivenire alla liquidazione del danno, il quale ultimo – comunque – poteva essere liquidato equitativamente, trattandosi di attività ancora da svolgere.
Orbene, la sentenza appellata qualifica il danno dedotto come derivante da occupazione abusiva, affermando che si tratta dell'inquadramento giuridico effettuato dallo stesso odierno appellante nei propri scritti conclusivi.
La statuizione è conforme alla natura della domanda, alla luce delle allegazioni della parte.
Non erra il Tribunale nel sottolineare che l'attore/appellante aveva solo nel 2022 deciso di aprire partita iva, risolvendo il proprio contratto con per dedicarsi all' attività agricola Parte_4 sfruttando gli appezzamenti di terreno ricevuti nel 2015 dalla madre.
Non è vero, invece, – come sostiene l'appellante – che sia privo di rilievo il fatto che non è emerso che il fondo nella sua interezza abbia avuto una antecedente destinazione agricola, a prescindere dalla richiesta di arretramento pattuita come effettuabile nella misura di 4 metri (da
11 a 7)
La circostanza, dedotta dall'appellante, che lo stesso era interessato unicamente alla attività serricola (che non poteva esercitarsi senza la riduzione a 7 metri), non risulta supportata da elementi probatori idonei, tanto meno a dimostrare la sussistenza di un mancato guadagno.
Non emerge quindi la prova di un'attività che l'appellante avrebbe con certezza svolto e che non sarebbe stato possibile esercitare in alcun modo in precedenza a causa dell'inadempimento dell'appellata.
A far tempo dalla raccomandata del luglio 2020 è iniziata una pluriannuale trattativa, che non vedeva il in concreto titolare di qualifica di imprenditore agricolo. Dalla comunicazione Pt_1 epistolare emerge anche che non si sia attivato da subito per trasmettere un progetto Pt_1 costruttivo all'appellata e che sui luoghi fossero presenti fili antintrusione, che l'appellante non ha provveduto prontamente a rimuovere per consentire l'intervento della società (seppure assume che l'onere era in capo a , tale comportamento avrebbe di certo accelerato i CP_1 tempi).
Non emergono quindi, neppure in via presuntiva ai sensi della pronuncia Cass SSUU
33645/2022, elementi che consentano di apprezzare oltre all'intenzione manifestata dal un concreto pregiudizio derivante dall'impedimento di un'attività per 25 mesi a causa Pt_1 dall'inadempimento di . Il richiamato capitolo di prova sub e) della memoria ex art. 171 CP_1 ter cpc (“il SI , nell'estate dell'anno 2020, decise di intensificare la Parte_1 coltivazione di parte dei fondi di proprietà ricevuti per donazione dalla madre ed in particolare quelli siti in Savona catastalmente identificati al F. 43 e mapp.li 169 e 157 (oggi 772)”) non apporta elementi di rilievo ai fini della prova del danno. In assenza di prove che consentano di superare l'evidenza di un danno meramente ipotetico ed eventuale, anche la ctu sul punto sarebbe meramente esplorativa.
Conclusivamente l'appello non trova accoglimento, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 537/2024 Parte_1 del Tribunale di Savona.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 537/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Cardone e Simona Carrera, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Savona, Piazza Leon Pancaldo n.
1/7, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ludovico Lucibello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via San Barnaba, 39, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Savona nr. 537/2024 pubblicata il 28 giugno
2024: - in via istruttoria: --per il caso in cui non si dovesse ritenere provata la circostanza della coltivazione del fondo anteriormente all'invio della lettera 02 luglio 2020, ammettere la prova testimoniale sui capi di cui all'atto di citazione del 10 marzo 2023 (con particolare riferimento al capo n.7, su cui il Tribunale non si è pronunciato) nonché sui capi della memoria istruttoria del
22 giugno 2023 (con particolare riferimento al capo e) che il Tribunale di Savona, con ordinanza del 31.01.2023, ha giudicato “generico”) con i testi ivi indicati;
--disporre C.T.U. perché dica quale sia il guadagno medio ricavabile da attività agricola svolta tramite l'impianto serricolo nelle modalità di cui in atti;
- nel merito: --condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'esponente dei danni subiti per non aver potuto realizzare l'impianto serricolo per cui è giudizio a causa dell'inadempimento della stessa per come accertato dalla sentenza impugnata, nella misura risultante dalle prodotte perizie dell'agronomo Dott. ovvero dalla richiesta CTU ovvero da liquidarsi in via Per_1 Per_2 equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
--condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle della fase di mediazione, oltre compenso professionale, importo forfetario, oneri fiscali e previdenziali.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraiis rejectis, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutte le ragioni Pt_1 indicate nella narrativa del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Savona pubblicata il 28 giugno 2024, e non notificata, all'esito del procedimento n. 763/2023
R.G. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietario degli Parte_1 appezzamenti di terreno siti nel Comune di Savona e catastalmente contraddistinti al F.43 e mapp.li 169 e 157 (oggi mappale n.772), ricevuti in donazione dalla madre per atto pubblico del 2015, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, per Controparte_1 accertare l'inadempimento della medesima rispetto alle pattuizioni contrattuali contenute nell'art. 7 della scrittura privata del 14.09.1982, nonché per ottenere la sua condanna alla esecuzione delle opere di protezione e al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -i terreni contraddistinti al F.43 mappali 169
e 157 erano gravati da una servitù di gasdotto a favore della in virtù di scrittura privata CP_1 stipulata da , autenticata il 14.09.1982 dal Notaio l numero Controparte_2 Persona_3 di rep.65329, così come modificata, quanto all'art. 7, dalla successiva scrittura privata “di rettifica” del 21.09.1983 autenticata dal Notaio al rep. n.66641; -ai sensi del Persona_3 menzionato art. 7, così come rettificato, la concedente si impegnava a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt.11 dalla tubazione lasciando a terreno agrario la fascia asservita;
-tuttavia, a richiesta della concedente, con mesi 6 di preavviso sarebbe stato possibile ridurre la distanza di sicurezza da mt.11 a metri 7 per la realizzazione di fabbricati, con eventuali opere di protezione a carico di
- si obbligava a risarcire i danni prodotti alle cose e alle piantagioni ed ai CP_1 CP_1 frutti pendenti in occasione della realizzazione di interventi sull'impianto, indennizzando anche l'eventuale maggior onere per rimettere i terreni in produzione oltre il semplice ripristino e, a semplice richiesta del proprietario, ad eseguire sopralluoghi per definire le misure di sicurezza che si rendessero necessarie per le costruzioni di cui agli articoli 7, 15 e 16; -nel corso del
2020, decideva di destinare detti fondi a coltivazione intensiva, e comunicava a , Pt_1 CP_1 mediante lettera raccomandata del mese di luglio 2020, l'esercizio del diritto potestativo di cui al predetto art. 7 della scrittura privata del 21.09.1983, manifestandole la propria “volontà di realizzare un manufatto in funzione dell'esercizio dell'agricoltura”, chiedendo alla controparte di comunicargli la consistenza e le modalità realizzative delle opere di protezione poste dalla scrittura a suo carico;
-l'istanza per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di protezione in relazione al vincolo idrogeologico esistente era stata depositata da presso CP_1 il Comune di Savona solo in data 29.12.2020, quindi ben oltre cinque mesi dalla lettera con cui aveva esercitato il diritto potestativo avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato Pt_1
a distanza di metri 7 dalla tubazione;
-d'altra parte, solo in data 29.11.2022, procedeva CP_1 alla redazione dello stato di consistenza, peraltro in modo parziale poiché in riferimento alla sola “fascia di terreno larga m.14 e lunga m.23 (mq 322) sita in Comune di Savona F.43 mapp.772” senza considerare l'appezzamento di cui al mapp. 169, oggetto della servitù di gasdotto;
-lo stato di consistenza veniva trasmesso da al ad un indirizzo CP_1 Pt_1 sbagliato, per cui lo stesso nulla riceveva, e per conoscenza ai difensori con PEC del
05.12.2022, e in tale lettera veniva affermato: “A decorrere dal giorno 19/12/2022, procederemo con l'effettiva presa di possesso dell'area apponendo idonea rete ai fini della sicurezza, in tale occasione sarà ns. premura evitare danneggiamenti all'esistente rete elettrificata. Resta inteso che, il terreno di cui trattasi rimarrà nella disponibilità del proprietario/conduttore stesso il quale, pertanto, avrà la facoltà di continuare a svolgere le normali attività agricole fino all'effettiva presa di possesso dell'area da parte di Snam RG S.p.A.”; però successivamente con CP_1 lettera del 20.12.2022 eccepiva l'impossibilità di accedere al per la presenza di una rete Pt_2 elettrificata, circostanza che si sarebbe rivelata pretestuosa, considerato che in sede di rilevazione dello stato di consistenza il tecnico incaricato dalla aveva rilevato: “l'intera CP_1 area è delimitata da una recinzione elettrificata a protezione dagli animali selvatici. La stessa ha reso momentaneamente impossibile l'installazione della rete di cantiere. si CP_1
è resa disponibile in accordo con la proprietà tramite propria impresa di costruzione a spostare temporaneamente detta recinzione al di fuori dell'area oggetto di occupazione. Quest'ultima verrà in seguito recintata dalla . CP_1
Si costituiva in giudizio la quale, senza contestare le facoltà Controparte_1 riconosciute dal contratto all'attore, asseriva di essersi attivata per ottenere le autorizzazioni necessarie agli interventi di messa in sicurezza dell'impianto e che, per poter eseguire siffatte opere, aveva chiesto all'attore di specificare quali attività lo stesso intendesse eseguire, ovvero che tipo di manufatti realizzare. In particolare, la resistente asseriva di aver ricevuto uno stralcio di progetto solo in data 06.04.2021, all'esito di numerose sollecitazioni rimaste prive di riscontro, e che il 01.06.2021 aveva ottenuto la relazione tecnica per depositare la relativa pratica edilizia al competente Comune di Savona, e che il 16.07.2021 aveva depositato la Pt_3 presso il Comune di Savona, che il 4.03.2022 autorizzava l'intervento. Per la presenza di una rete metallica che impediva l'accesso all'area il 20.03.2023 comunicava al Comune
l'impossibilità di effettuare le opere previste.
Il Giudice di primo grado, falliti alcuni tentativi di conciliazione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- ACCOGLIE la domanda principale complessivamente formulata da
e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA l'avvenuto esercizio del diritto di cui Parte_1 all'art.7 della scrittura privata del 14 settembre 1982 per come rettificata dalla scrittura privata del 21 settembre 1983 da parte di a mezzo invio a Parte_1 Controparte_1 della lettera raccomandata del 2 luglio 2020, spedita il 6 luglio 2020 e ricevuta in data 8 luglio 2020, con ogni conseguente statuizione, per come indicato nella narrativa dell'atto di citazione, ed i conseguenti diritti di realizzare un fabbricato a distanza di m. 7 dalla conduttura e di coltivare il fondo gravato dalla servitù di gasdotto anche nell'area soprastante la tubazione purché non con piante di alto fusto;
ON alla esecuzione - a Controparte_1 totale costo ed onere di questa - delle opere di protezione di cui all'art.7 della scrittura privata, anche in relazione al provvedimento autorizzatorio ottenuto dal Comune di Savona per come indicato nella comparsa di costituzione e risposta, compreso lo spostamento della recinzione metallica individuata in atti dalle parti;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, così come quella di cessazione delle molestie arrecate al possesso dei beni di proprietà dell'istante; ON la convenuta al pagamento di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli obblighi di fare derivanti dal presente provvedimento, a partire dal 31.08.2024. ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che qui si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché al rimborso forfettario per spese generali al 15% sui soli onorari.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando condannare Parte_1 [...]
a risarcirlo dei danni subiti per non aver potuto realizzare l'impianto serricolo Controparte_1
a causa dell'inadempimento della società appellata, nonché a rifondere le spese di giudizio di primo e secondo grado, comprese quelle della fase di mediazione.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione art. 132 c.p.c. – difetto di motivazione – violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) Violazione artt. 1223 – 1226 c.p.c. difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'impugnazione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con provvedimento in pari data, il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'appellata, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: riconoscere la sussistenza di un danno in capo all'istante causalmente ricollegabile alla condotta inadempiente dell'appellata.
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 132 c.p.c., il difetto di motivazione e la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il Tribunale secondo l'assunto dell'appellante non avrebbe compreso la domanda ed ha travisato i fatti non dando conto in modo corretto delle risultanze istruttorie.
Ciò in quanto la domanda non formulata non sarebbe volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento (dell'obbligo di ridurre la servitù) cagionato dal mancato esercizio di attività agricola sul fondo, né tanto meno dal mancato esercizio di attività agricola sulla porzione di fondo interessata dalla riduzione della fascia di rispetto (mancato esercizio che sarebbe derivato dalla mancata riduzione).
L'appellante assume di aver richiesto la riduzione della fascia di rispetto per costruire un impianto serricolo, che non poteva essere realizzato in assenza della riduzione della servitù e che la domanda risarcitoria attiene al danno asseritamente derivante mancato guadagno che deriva dall'esercizio di attività agricola mediante impianti serricoli (attività agricola intensiva).
Non doveva quindi essere esaminata la sussistenza di una pregressa coltivazione al fine di individuare un danno risarcibile, che peraltro emergeva da fotografie e documenti di provenienza . CP_1
Quest'ultima evidenzia la carenza di prova che ha determinato il rigetto della domanda avversaria.
Secondo parte appellata, viceversa, la motivazione della appellata sentenza è corretta, avendo chiarito che risulta carente la prova di un danno concreto subito da . Pt_1
Ciò in quanto non è individuabile la perdita economica derivante dal ritardo nelle operazioni di protezione, osservandosi che quanto dedotto dalla parte appellante a titolo di danno asseritamente risarcibile deriverebbe proprio dalla mancata possibilità di sfruttamento produttivo del fondo dal momento in cui era esercitato il diritto derivante dal contratto, che non coincideva con l'adempimento di (il risarcimento nell'atto introduttivo era richiesto per CP_1
“mancata intensiva coltivazione del fondo” per un periodo di 25 mesi).
Il Tribunale ben poteva qualificare la domanda come richiesta di risarcimento per illegittima occupazione del fondo e conseguentemente provvederne al rigetto.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1223 -1226 c.p.c. ed il difetto di motivazione. L''appellante assume di avere dimostrato la propria intenzione di svolgere attività agricola intensiva mediante l'impianto serricolo e che a causa dell'inadempimento di all'obbligo CP_1 di riduzione della servitù si era determinato un mancato guadagno.
Dato atto che per la quantificazione di tale danno aveva prodotto una perizia redatta da un agronomo, che era giunta ad una valutazione media di €44.450,00 annui (corrispondenti ad
€3.704,16 mensili), asserisce che la ctu licenzianda non avrebbe supplito alla mancanza di prova, bensì avrebbe consentito di addivenire alla liquidazione del danno, il quale ultimo – comunque – poteva essere liquidato equitativamente, trattandosi di attività ancora da svolgere.
Orbene, la sentenza appellata qualifica il danno dedotto come derivante da occupazione abusiva, affermando che si tratta dell'inquadramento giuridico effettuato dallo stesso odierno appellante nei propri scritti conclusivi.
La statuizione è conforme alla natura della domanda, alla luce delle allegazioni della parte.
Non erra il Tribunale nel sottolineare che l'attore/appellante aveva solo nel 2022 deciso di aprire partita iva, risolvendo il proprio contratto con per dedicarsi all' attività agricola Parte_4 sfruttando gli appezzamenti di terreno ricevuti nel 2015 dalla madre.
Non è vero, invece, – come sostiene l'appellante – che sia privo di rilievo il fatto che non è emerso che il fondo nella sua interezza abbia avuto una antecedente destinazione agricola, a prescindere dalla richiesta di arretramento pattuita come effettuabile nella misura di 4 metri (da
11 a 7)
La circostanza, dedotta dall'appellante, che lo stesso era interessato unicamente alla attività serricola (che non poteva esercitarsi senza la riduzione a 7 metri), non risulta supportata da elementi probatori idonei, tanto meno a dimostrare la sussistenza di un mancato guadagno.
Non emerge quindi la prova di un'attività che l'appellante avrebbe con certezza svolto e che non sarebbe stato possibile esercitare in alcun modo in precedenza a causa dell'inadempimento dell'appellata.
A far tempo dalla raccomandata del luglio 2020 è iniziata una pluriannuale trattativa, che non vedeva il in concreto titolare di qualifica di imprenditore agricolo. Dalla comunicazione Pt_1 epistolare emerge anche che non si sia attivato da subito per trasmettere un progetto Pt_1 costruttivo all'appellata e che sui luoghi fossero presenti fili antintrusione, che l'appellante non ha provveduto prontamente a rimuovere per consentire l'intervento della società (seppure assume che l'onere era in capo a , tale comportamento avrebbe di certo accelerato i CP_1 tempi).
Non emergono quindi, neppure in via presuntiva ai sensi della pronuncia Cass SSUU
33645/2022, elementi che consentano di apprezzare oltre all'intenzione manifestata dal un concreto pregiudizio derivante dall'impedimento di un'attività per 25 mesi a causa Pt_1 dall'inadempimento di . Il richiamato capitolo di prova sub e) della memoria ex art. 171 CP_1 ter cpc (“il SI , nell'estate dell'anno 2020, decise di intensificare la Parte_1 coltivazione di parte dei fondi di proprietà ricevuti per donazione dalla madre ed in particolare quelli siti in Savona catastalmente identificati al F. 43 e mapp.li 169 e 157 (oggi 772)”) non apporta elementi di rilievo ai fini della prova del danno. In assenza di prove che consentano di superare l'evidenza di un danno meramente ipotetico ed eventuale, anche la ctu sul punto sarebbe meramente esplorativa.
Conclusivamente l'appello non trova accoglimento, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 537/2024 Parte_1 del Tribunale di Savona.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno