Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16319/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16319/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
11/02/2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in Via Roberto D'angiò, 54/56 81055 Santa Parte_1 P.IVA_1
Maria C.V. presso lo studio dell'Avv. STANISLAO MARCELLO, c.f.: dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in CORTE ISOLANI 8 40125 Controparte_1 P.IVA_2
BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. SALITURO PIERO, c.f.: e dell'Avv. C.F._2
Luca Nanni, CF: , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni:
L'opponente così conclude:
“1) Si accolga la preliminare e fondata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna, adito in fase monitoria, per esser competente, invece, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sia quale foro generale del convenuto, sia quale foro in cui si ritiene essere sorta
l'obbligazione (forum contractus) e sia quale foro del pagamento della somma di denaro oggetto di causa (forum destinate solutionis). Per l'effetto, accertando e dichiarando anche la vessatorietà, inopponibilità ed inefficacia dell'art. 14) delle condizioni generali di contratto (che contempla la unilaterale previsione del foro esclusivo di Bologna), si revochi l'opposto decreto ingiuntivo adottandosi i previsti e conseguenziali provvedimenti di rito;
4341/2023 – R.G. 13620/2023, dichiarandosi che nulla deve ad alcun titolo l' alla Parte_1 [...]
e, comunque, che non deve la somma ingiunta riterminandosi, se del caso anche a CP_1 mezzo della chiesta ctu, l'esatta ed eventuale minore debenza con revoca dell'opposta ingiunzione;
3) Si rigetti la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per temerarietà della lite proposta non sussistendo i presupposti in fatto, prima che in diritto, per il suo accoglimento.
4) Vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per rimborso spese generali da liquidare con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude:
“NEL MERITO:
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate da Parte_1
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_1
ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa del
, avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia elettrica da parte di CP_2 CP_1
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di ella Controparte_1 somma di € 4.983.417,69 = per le causali di cui in narrativa, (anche ex art. 2041 c.c.), e/o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta;
nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di ella ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal Controparte_1
doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
- 2 - IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società opponeva il decreto ingiuntivo n. 4341/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 23.10.2023, nell'ambito del proc. n. R.G. 13620/2023 promosso dalla società
[...]
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di CP_1
€ 4.983.417,69 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Bologna in favore di quello di Santa Maria Capua Vetere, sia quale foro generale del convenuto, sia quale foro in cui doveva ritenersi essere sorta l'obbligazione, sia quale foro del pagamento della somma di denaro oggetto di causa, non sussistendo quel carattere di liquidità necessario a rendere operativo il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1181, comma 3, c.c.
Contestava, infatti, la validità e l'opponibilità della clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto che individuava quello di Bologna come foro esclusivo, in quanto il rapporto dedotto non era sorto in forza di un documento contrattuale, ma in virtù delle norme speciali che disciplinano il servizio di salvaguardia, sicché mancava la forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 29 c.p.c. per la pattuizione di fori convenzionali ed esclusivi.
Eccepiva, poi, l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare della prova scritta del credito, avendo, controparte, prodotto solamente 20 fatture a fronte delle 433 indicate nel ricorso monitorio;
Nel merito contestava:
- l'inopponibilità delle fatture in quanto emesse in favore del , Controparte_3
soggetto giuridico che si è trasformato in e, dunque, cessato;
Parte_1
- l'assenza di prova in ordine alla corretta trasmissione e delle fatture;
- la non corretta applicazione dei costi previsti per l'erogazione del servizio di salvaguardia, in particolare quelli relativi al parametro Ω Omega, al PUN e alla energia reattiva, avendo fatto CP_1
ricorso a valori differenti e più onerosi;
- l'inidoneità delle sole fatture, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, a dimostrare la correttezza delle rilevazioni dei consumi;
- 3 - L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del tribunale di Bologna in favore di quello di Santa Maria Capua Vetere e che, conseguentemente venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1
quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, eccepiva l'infondatezza dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale essendo, quello dedotto in causa, un rapporto che si instaura ex lege, sicché la disciplina ad esso applicale, compresa quindi la clausola sul foro esclusivo, è in toto quella prevista per il regime di salvaguardia. In ogni caso, rappresentava di aver correttamente radicato la lite innanzi al Tribunale di Bologna, essendo quest'ultimo il forum destinatae solutionis ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. in considerazione della natura liquida dell'obbligazione dedotta, calcolabile in base alle tariffe stabilite per la somministrazione e delle quali l'opponente era stata resa edotta per mezzo delle c.d. welcome letter.
Nel merito, esponeva che l'opponente non aveva negato di aver usufruito della fornitura, né aveva effettuato alcuna specifica contestazione circa la legittimità e la correttezza dell'instaurazione del rapporto;
l'opponente, anzi, in data 2.3.2020 aveva richiesto il subentro nell'intestazione del
POD IT001E04422853 e in data 17.5.2022, aveva richiesto un aumento di potenza relativamente al
POD IT001E83719180.
Deduceva, poi:
- che la contestata carenza di prova scriva fosse superata dal deposito, in sede monitoria, dell'estratto conto delle fatture;
- con riguardo all'eccepita inopponibilità delle fatture azionate poiché emesse nei confronti del e non di che le società trasformate conservano tutti i diritti e gli obblighi CP_2 Parte_1
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
Rispetto alle tariffe applicate rappresentava:
- che il menzionato parametro Ω viene calcolato e sommato direttamente in fattura ai costi conseguenti ai consumi, poiché si sostanzia in una maggiorazione dei costi stessi e non risulta un
“costo” separato e/o differenziato, ciò che era evidenziato nella welcome letter;
- 4 - - che le voci relative all'energia reattiva erano state correttamente indicate in fatture in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di settore.
Da ultimo rappresentava come l'opponente, in ragione anche di altri rapporti intercorsi con CP_1
avesse maturato un debito complessivo di € 25.000.000,00 e che l'opposizione fosse del tutto sprovvista di qualsivoglia fondamento, motivo per cui invocava l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva, che venisse rigettata l'avversa opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. In ogni caso, chiedeva che controparte venisse condannata al pagamento di € 4.983.417,69, o a quella maggiore o minore somma risultante ad esito del giudizio.
3.
Con ordinanza emessa in data 3 settembre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, fissata al 13.2.2025 l'udienza, poi anticipata all'11.2.2025, di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
4.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna sollevata dall'opponete.
Tale eccezione è infondata.
Assorbente è il criterio del forum destinatae solutionis da individuarsi, secondo gli oramai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto tra gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n. 17989/2016).
Nel caso di specie, è stata la stessa opponente a dare atto dell'esistenza del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia con il quale si instaura ex lege, in ragione di un complesso CP_1
normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione ai clienti che si trovano senza un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una
- 5 - contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica e del gas.
In particolare, nonostante la non controversa sussistenza del rapporto tra le parti, ha CP_1
comunque dato prova dell'invio e dell'avvenuta consegna delle “lettere di benvenuto” (doc. 4 parte opposta) con cui informava l'opponente dell'ingresso nel servizio di salvaguardia e delle tariffe applicabili determinate da ARERA.
Al riguardo, non coglie nel segno l'eccezione con cui l'opponente contesta la mancanza di prova in ordine all'invio di welcome letter nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020, in quanto, a ben vedere, tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio sono successive al 2019, anno a partire dal quale si riferiscono le lettere di benvenuto prodotte dall'opposta. Rispetto alle fatture di cui è causa, quindi, l'opposta era senz'altro a conoscenza delle tariffe applicabili;
tariffe sulla cui base ha CP_1
individuato il prezzo della fornitura. Le fatture emesse, dunque, indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, rendono liquido, in quanto determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito e radicano, pertanto, la competenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
5.
Del pari infondata è l'eccezione con cui l'opponente ha contestato la carenza di prova scritta a base dell'emissione del decreto ingiuntivo, per aver prodotto, l'opposta, nella fase monitoria, solamente 20 delle 433 fatture indicate nel ricorso.
L'art. 634 c.p.c., tra i documenti idonei a valere come prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, contempla espressamente gli estratti autentici delle scritture contabili.
Ebbene, nel caso di specie, risulta che aveva depositato, unitamente al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, anche l'estratto conto della situazione contabile relativa alla opponente, autenticato dalla
Notaia Dott.ssa Persona_1
Pertanto, pur senza depositare per intero le 433 fatture azionate (poi prodotte, per CP_1
completezza, in questa sede quali allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), ha regolarmente soddisfatto i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
6.
Nel merito, poi, deve osservarsi quanto segue.
- 6 - Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Orbene, nel caso di specie, come anticipato supra, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione relativamente all'esistenza del rapporto di fornitura, né rispetto all'effettiva erogazione e fruizione del servizio erogato;
anzi, essa stessa ha spiegato che quello de quo era un rapporto di fornitura di energia elettrica erogato in regime di salvaguardia e ne ha descritto le modalità di instaurazione.
Il carattere non controverso di queste circostanze determina l'irrilevanza, ed il conseguente assorbimento, della contestazione relativa alla mancata trasmissione delle fatture da parte dell'opposta (contestazione che sarebbe in ogni caso superata dal deposito, da parte dell'opposta, degli “esiti trasmissione fatture” di cui al doc. 11).
Peraltro, ha anche prodotto due comunicazioni, una del marzo 2020 e una del maggio 2022, CP_1
con cui l'opponente chiedeva, rispettivamente, il subentro nell'intestazione del POD
IT001E04422853 (doc. 9) e un aumento di potenza per il POD IT001E83719180 (doc. 8), così dimostrando ulteriormente che l'opponente era regolarmente a conoscenza della erogazione del servizio, del quale stava consapevolmente usufruendo.
- 7 - Tanto considerato, rimangono allora da esaminare le eccezioni: (i) di inopponibilità delle fatture in quanto emesse in favore del , soggetto giuridico che si è Controparte_3
trasformato in e, dunque, cessato;
(ii) di non corretta applicazione dei costi previsti per Parte_1
l'erogazione del servizio di salvaguardia, in particolare quelli relativi al parametro Ω Omega, al
PUN e alla energia reattiva, avendo fatto ricorso a valori differenti e più onerosi;
(iii) CP_1
l'inidoneità delle sole fatture, trattandosi di documenti di formazione unilaterale, a dimostrare la correttezza delle rilevazioni dei consumi.
6.1.
La prima eccezione non è fondata.
Al riguardo è sufficiente osservare che la videata del Sistema Informativo Integrato (doc. 5 parte opposta), pur indicando quale ragione sociale del cliente ”, attesta che Controparte_3
il suo numero di codice fiscale e di partita IVA è . P.IVA_1
A bene guardare, tale codice è lo stesso riportato dall'opponete nella parte introduttiva della sua citazione e con il quale si è identificata. Non rileva, dunque, il fatto che nelle fatture sia indicato
” anziché “ , in quanto detti documenti sono comunque Controparte_3 Parte_1
stati emessi nei confronti del soggetto titolare dei POD che, in quanto tale, è tenuto al pagamento della fornitura.
6.2.
Anche la seconda eccezione è infondata.
Essa è del tutto generica in quanto l'opponente si è limitata a denunciare una non corretta applicazione del parametro Omega e del PUN – i quali sarebbero stati sostituiti da altri valori diversi per eccesso – senza, però, circostanziare in alcun modo tale affermazione: non è specificato a quanto ammonterebbe la differenza per eccesso fatturata da non è chiarito se tale presunto CP_1
costo in eccesso sia stato addebitato in tutte le fatture o solo in alcune di esse;
non è definito in che misura l'asserito errore di impatti nelle somme dovute a fronte dell'erogazione del servizio. CP_1
Analoga considerazione vale per il costo dell'energia reattiva, rispetto al quale l'opponente, dopo aver descritto la sua funzione e aver denunciato l'addebito di tale costo in fattura, si è limitato a rimettere, illegittimamente, in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, aggiungendo che elementari principi di correttezza e buona fede avrebbero imposto di segnalare all'utente finale lo squilibrio al fine di riparametrare i valori di potenza impegnati e/o di operare il c.d. rifasamento degli impianti.
- 8 - Tuttavia, si è detto di come sia stata provata la regolare e periodica trasmissione delle fatture, sicché l'opponente ben sapeva dell'applicazione di tale costo e, quindi, ben avrebbe potuto denunciare ad tale addebito, se realmente non dovuto, o attivarsi per operare, se necessario, il CP_1
rifasamento degli impianti.
6.3.
Altresì infondata è la terza eccezione.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, con specifico riguardo ai consumi, vige una presunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del 6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n. 18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Ebbene, proprio in ossequio al richiamato principio, ha prodotto le risultanze del SII- CP_1
Sistema Informativo Integrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente IC
(doc. 5), le fatture di trasporto (doc. 6), le certificazioni del distributore locale E-Distribuzione (doc.
7), documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fatturazione alla luce dei consumi registrati e, appunto, certificati dal distributore.
Dal canto suo, l'opponente, a fronte di tale produzione documentale, non ha assunto alcuna specifica posizione, limitandosi a reiterare, in maniera del tutto inconferente, l'inidoneità delle sole fatture a provare la correttezza dei consumi, motivo per cui l'opposta non può ritenersi gravata di alcun onere probatorio ulteriore.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo n. 4341/2023 confermato in ogni sua parte.
8.
- 9 - Non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice opponente non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
- 10 - Di conseguenza, la parte attrice opponente va ritenuta totalmente soccombente.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle tariffe medie previste per lo scaglione da € 4.000.001,00 ad € 8.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 4341/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Bologna in data 23.10.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 13620/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla convenuta opposta;
- condanna la società a pagare, in favore di le spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 64.138,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A..
Bologna, 6 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 11 -