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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9252 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21018/2022 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
) Parte_10 C.F._10
C.F. ) Parte_11 C.F._11
Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
) Parte_14 C.F._14
C.F. ) Parte_15 C.F._15
Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17
Parte_18 C.F._18
(C.F. ) Parte_19 C.F._19
(C.F ) Parte_20 C.F._20
(C.F. Parte_21 C.F._21
(C. ) Parte_22 C.F._22
(C.F. ) Parte_23 C.F._23
Parte_24 C.F._24
(C.F. Parte_25 C.F._25
Parte_26 C.F._26
(C.F. ) Parte_27 C.F._27
Parte_28 C.F._28
1 C.F. ) Parte_29 C.F._29
(C.F. ) Parte_30 C.F._30
Parte_31 C.F._31
(C.F. ) Parte_32 C.F._32
.F. ) Parte_33 C.F._33
(C.F. ) Parte_34 C.F._34
Parte_35 C.F._35
C.F. ) Parte_36 C.F._36
. Parte_37 C.F._37
(C.F. ) Parte_38 C.F._38
C.F. Pt_39 Pt_38 C.F._39
(C.F. ) Parte_40 C.F._40
difesi liano ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, come da procura in atti RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 vv.ti ni, PP NC e FA IN ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti procuratori in Milano, alla Via della Posta n. 7, come da procura in atti
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pietro Sirena ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Roma, via Quintino Sella, n. 33 e presso il suo indirizzo pec, come da procura in atti
RESISTENTI
Conclusioni Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, previa riunione al Giudizio R.G. 17105/2022, sulla base delle risultanze dei documenti allegati e in particolare degli accertamenti dei fatti contenute nelle due sentenze di condanna del GUP del Tribunale di Milano e del Tribunale di Milano, accertata e dichiarata l'esistenza del danno ingiusto subito dai ricorrenti per violazione del diritto al lavoro e alla dignità personale, tenuto conto del fatto che le condotte hanno determinato il fallimento della ( anche a titolo di concausa) e che questo ha prodotto il danno certo CP_4 della perdita di lavoro dei ricorrenti condannare in solido la con sede legale in Borgo San Michele Controparte_1
(LT), e sede amministrativa in Roma (RM) VIA VAL 3 cap 00188 in Email_1 persona del legale rappresentante in carica, Viale Decumano, 39 20157 Milano (MI), in Controparte_2 persona del legale rappresentante in carica Viale Decumano, 39 Email_2 CP_3 20157 Milano (MI), in persona del legale rappresentante in carica al risarcimento del danno Email_3 nella misura di €. 60.000 per ciascun ricorrente ovvero di nella mi a e da determinarsi in via equitativa. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da determinarsi a norma delle tariffe forensi da distarsi favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
2 Parte resistente Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, ferma l'eccepita prescrizione dell'azione avversaria per i motivi di cui in narrativa,
a) in via preliminare, di merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e per l'effetto Pa rigettare le domande degli per quanto in narrativa;
Pa b) sempre in via principale, di merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande degli e per l'effetto Pa rigettare tutte le domande a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione formulate dagli perché mmissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate, anche tenuto conto della Sentenza Penale n. 2596/2023 (cfr. doc. 25) ed eventualmente anche in ragione dell'avvenuta transazione con il Sig. e , dichiarando Pt_42 CP_2 CP_3 altresì la cessazione della materia del contendere;
c) in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ridurre il quantum debeatur in ragione dell'effettivo danno sofferto e del relativo effettivo contributo di nella sua causazione, considerate le condotte degli CP_1 altri resistenti nonché dei soggetti, estranei al giudizio;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Parte resistente e Controparte_2 CP_3
“Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
-in via preliminare: accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare per l'effetto l'estinzione del giudizio;
-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, anche per violazione del principio del bis in idem, ed in ogni caso il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti;
-nel merito: respingere le domande proposte dai ricorrenti, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
-condannare: i Signori e ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° Parte_34 Parte_7 Parte_36 comma, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore rispettivamente di CP_2 e
[...] CP_3
-in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, che in alcun caso può essere solidale, ai fini della quantificazione del danno, tenere conto delle somme già percepite dai ricorrenti sia in sede di accordo sindacale, sia in sede penale.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti di cui in epigrafe hanno agito nei confronti di e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno non patrimoniale a seguito delle condotte, penalmente rilevanti, poste in essere dai legali rappresentanti e dirigenti delle società resistenti ai danni, fra gli altri, dei ricorrenti.
In particolare parte ricorrente ha allegato e dedotto:
3 - che i ricorrenti erano dipendenti della società Marvecs Pharma s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 13.01.2011;
- che la predetta Marvecs Pharma s.r.l. era stata oggetto di varie cessioni di rami di azienda da parte delle società e che l'hanno portata ad avere oltre Controparte_1 Controparte_2 CP_3 mille dipendenti sino a divenire la prima azienda italiana del farmaco per numero di addetti;
- che, in particolare, in relazione alla dal 2005 al 2007 vi erano state tre cessioni di Controparte_1 ramo di azienda per complessivi n. n relazione alla vi era stata una CP_3 cessione di ramo di azienda per n. 91 dipendenti e in relazione alla vi erano state Controparte_2 varie cessioni di ramo e trasferimenti attraverso la figura del c.d. job to job per circa 320 dipendenti;
- che in ragione di tali cessioni, la società ha incrementato in modo esponenziale il CP_4 suo indebitamento, già in essere alla data ne dell'esponenzialmente incremento del costo del personale, così determinandosi il suo fallimento;
- che, dunque, per effetto di tali cessioni, si è determinato il fallimento di che ha poi CP_4 comportato la perdita occupazionale dei lavoratori che hanno usufruito della CIGS straordinaria prima e successivamente della mobilità sino a divenire inoccupati alla fine del periodo coperto dagli ammortizzatori sociali;
- che, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei componenti del CDA di
è stata determinata la condanna generica a favore dei ricorrenti nella misura di CP_4 nuto conto delle condotte, della gravità dei diritti violati e delle conseguenze subite dai danneggiati;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto opera la regola dell'art. 33 c.p.c. oltre al principio del foro generale delle persone giuridiche per due delle società convenute;
- che le condotte poste in essere dai soggetti imputati nel procedimento penale hanno leso il principio di dignità e i diritti fondamentali dei ricorrenti, diritti tutti riconducibili alla lesione del valore uomo e che a nulla rileva, in tale sede, l'eventuale transazione afferente a diritti contrattuali con riferimento alle cessioni di ramo di azienda;
- che sussiste dunque responsabilità risarcitoria dei convenuti cui consegue il diritto creditorio dei ricorrenti al ristoro dei danni subiti in misura non inferiore ad Euro 60.000,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2022 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha formulato molteplici eccezioni di rito e di merito. CP_1
In particolare, ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che il procedimento deve essere riunito agli altri procedimenti contraddistinti con i seguenti numeri di ruolo generale, per ragioni di connessione: 1) RG. n. 17105/2022, I ud. 22 novembre 2022; 2) RG. n. 19907/2022, I ud. 15 novembre 2022; 3) RG. n. 19495/2022, I ud. 22 novembre 2022; 4) R.G. n. 23516/2022, I ud. 22 novembre 2022;
- che il rito prescelto dai ricorrenti necessita di conversione in rito ordinario ex art. 702 ter c.p.c. in quanto le questioni oggetto del giudizio non possono per loro natura essere trattate secondo una cognizione sommaria;
- che l'azione avversaria è stata proposta per il risarcimento di quell'asserito danno “da fatto illecito” consistente nel “disagio e (di) frustrazione già in atto per lo stato di inoccupazione e per il passaggio da dipendente a persona assistita dagli ammortizzatori sociali” (cfr. pagg. 9 e 14 del Ricorso),
4 vale a dire dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal fallimento della CP_4 dichiarato il 14 gennaio 2011 e che, se questa è la domanda avversaria, se ne rileva il tardivo esercizio essendo decorso ogni termine di prescrizione (anche il più lungo decennale, qui comunque non applicabile, e di certo quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.) dal 2011 all'instaurazione dell'odierno giudizio nel 2022;
- che il giudizio civile deve essere sospeso in attesa della definizione del Giudizio d'Appello Penale ex art. 295 c.p.c. e 75, co. III c.p.p. promosso a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 587/2019 di condanna degli amministratori della resistente Controparte_1
- che, in ogni caso, i ricorrenti sono privi di legittimazione attiva, essendosi altri Giudici (penali, civili e del lavoro) già pronunciati su di esse e che vi è litispendenza, pendendo analoghe domande dinanzi a diversi altri Tribunali (civili e del lavoro) e, dunque, le domande dei ricorrenti sono inammissibili perché formulate in aperta violazione della res judicata e quindi del divieto di bis in idem e, pertanto, l'infondatezza ed inaccoglibilità delle pretese risarcitorie Pa degli nei confronti di e la validità delle operazioni di Cessione sono già state CP_1 accertate in sede penale, civile e dinanzi al Giudice del Lavoro;
- che i ricorrenti, informatori scientifici del farmaco, avrebbero inoltre già rinunciato a far valere ogni azione e pretesa nei confronti di incluse le pretese risarcitorie per cui è lite, CP_1 avendo sottoscritto con le società presso le restavano la loro attività lavorativa prima di essere ceduti a specifici accordi di conciliazione in sede protetta;
CP_4
- che molti informatori scientifici del farmaco, anch'essi ex dipendenti di hanno CP_4 impugnato dinanzi al Tribunale di Latina le conciliazioni raggiunte in sede sindacale con all'atto del trasferimento in con le quali, tra l'altro, essi avevano “rinunciato agli CP_1 CP_4 atti e all'azione promossa contro (...) e alle azioni comunque correlate e connesse al Controparte_5 rapporto di lavoro con cessione” e che le impugnazioni erano volte Controparte_5 all'ottenimento della declaratoria di nullità delle conciliazioni (e quindi del ripristino del rapporto di lavoro) nonché alla nullità delle Cessioni stesse, sul presupposto che le Cessioni impugnate costituissero un mezzo per eludere la disciplina in materia di licenziamenti collettivi e in particolare che il consenso prestato fosse stato carpito con dolo e che tali domande sono state tutte rigettate dal Tribunale di Latina con le sentenze nn. 516/2022, 517/2022 e 518/2022;
- che le stesse pretese sono state già passate al vaglio del Giudice del Lavoro, che le ha rigettate, proprio pronunciandosi sulla validità degli accordi transattivi sottoscritti dai lavoratori;
- che la Corte di cassazione si è già espressa svariate volte sulla liceità e correttezza delle Cessioni per cui è causa, quali operazioni commerciali concluse nel rispetto della legge e per motivi leciti;
- che anche il Giudice Penale, nel procedimento a carico degli ex amministratori di ha CP_1 già chiarito – rigettando la richiesta dei lavoratori di costituirsi parte civile – che il on patrimoniale per il quale essi agiscono non è ricollegabile alle Cessioni, ma ad un “complesso di circostanze e ragioni in gran parte eccentriche” rispetto alle stesse operazioni e quindi non imputabili a CP_1
5 - che la Curatela di unico legittimato attivo per le pretese risarcitorie degli informatori CP_4 scientifici del farmaco tra cui rientrano gli odierni ricorrenti, ha effettivamente già avviato un giudizio civile nei confronti di e anche per tutti i presunti crediti CP_1 CP_2 CP_3 degli ex dipendenti di già insinuati al passivo della procedura fallimentare ancora in CP_4 corso;
- che i lavoratori si sono insinuati al passivo del fallimento di e sono stati tutti CP_4 integralmente soddisfatti dal fallimento per tutti i loro crediti;
- che le domande formulate devono ritenersi inammissibili perché formulate da soggetti privi della legittimazione attiva e comunque in aperta violazione dei principi di litispendenza e della res judicata;
- che, in ogni caso, le pretese sono totalmente infondate anche tenuto conto dell'insussistenza del generico danno lamentato, sfornito da qualunque prova e arbitrariamente quantificato;
- che, in particolare, la causa del fallimento della non è affatto imputabile alle cessioni CP_4 di ramo di azienda, le quali sono state effettuate in un momento in cui la società risultava solida, affidabile e con un business in continua espansione anche tenuto conto delle valutazioni economico-finanziarie compiute da principali società di rating e valutazione finanziaria di aziende, come la Dun & Bradstreet;
- che, inoltre, le operazioni in sé non si esaurivano nella mera cessione di un pacchetto- dipendenti, atteso che corrispondeva ingentissime somme di denaro a titolo di badwill, CP_1 che venivano previste a copertura di ogni tipo di costo connesso alla gestione dei dipendenti ceduti per i successivi 24 mesi, la definizione del valore del badwill era quindi centrale rispetto alle operazioni e l'importo veniva calcolato per ciascuna operazione sulla base del trattamento economico dei dipendenti oggetto di cessione dello stesso ramo d'azienda per 24 o 36 mesi, somme che si attestano intorno a complessivi 150 milioni di euro, il che avrebbe assicurato a di utilizzare il lavoro dei dipendenti ceduti in via totalmente gratuita per almeno CP_4 due/tre anni, invece è stato dimostrato che ha contabilizzato male il CP_4 CP_6 percepito in occasione delle Cessioni, come e lla relazione predisposta da;
Per_1
- che, invero, tutti i contratti siglati tra e (anche i contratti di co- CP_4 Controparte_7 promotion, di prodotti farmaceutici di punta del proprio portafoglio nonché il trasferimento delle AIC dei prodotti erroneamente definiti di “Tail End” con i quali cedeva a CP_1 diritti ed obblighi inerenti ad un pacchetto di ben 32 prodotti) hanno determinato CP_4
o effetto di ottimizzare le condizioni economiche di che, ciò nonostante, CP_4 sono state gravemente compromesse, fino a condurre la società al fallimento, dalla mala gestio dei suoi amministratori e dalle innumerevoli operazioni distrattive poste in essere dagli stessi negli anni 2004-2011, ovvero i) vendendo beni o servizi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, (ii) effettuando pagamenti a fronte di operazioni di acquisto di beni o servizi inesistenti o di valore inferiore a quello regolato per cassa o tramite compensazione, (iii) acquistando beni o servizi ad un prezzo superiore rispetto a quelli di mercato, come riepilogato dagli stessi Curatori ex art. 33 e persino dal Consulente Tecnico del Parte_43 Pubblico Ministero oltre che a esaminate dal dott. , dalla cui relazione Per_1 emerge che la cattiva gestione di ha causato una significativa riduzione del CP_4 patrimonio netto della società (pari a euro 95.505.677,00) che in nessun caso è in
6 ipotesi ricondotta alle profittevoli cessioni dei rami d'azienda e ai contestuali contratti di co- promotion stipulati con la resistente Controparte_1
- che il fallimento è stato dichiarato a distanza di sette anni dalla prima cessione di ramo di azienda e, dunque, manca in ogni caso il nesso causale tra le cessioni ed il fallimento poiché il fallimento di è stato certamente causato dalla mala gestio e dalle distrazioni di somme CP_4
e di assets portata avanti scientemente e con accertato intento criminale dagli amministratori di a partire dagli stessi anni in cui sono state concluse le Cessioni e fino alla CP_4 dichiarazione dello stato di dissesto della società, danni per i quali il reale responsabile risulta avere già risarcito il;
Parte_44
- che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1147/2020 del 28 gennaio 2020 ha condannato gli ex vertici di unici effettivi responsabili dei reati ascritti, per aver dissipato il CP_4 patrimonio di e averne causato il fallimento, attraverso (i) mancati versamenti di CP_4 imposte e cont videnziali, (ii) falsificazione delle scritture contabili tenute così da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società e il movimento degli affari, (iii) tutte le operazioni distrattive di cui si è detto e per tali danni, il Sig. (esclusivo responsabile) Pt_42 ha raggiunto un accordo transattivo con la Curatela, così ottenendo anche una considerevole attenuante della pena;
- che i vertici di Pharmacia/Pfizer sono stati coinvolti (Proc. Pen. N. 10147/2011 R.G.N.R. - n. 2433/2011) per aver asseritamente concorso con gli ex esponenti di spicco di CP_4 nella commissione del reato di bancarotta per aver stipulato i Contratti di Cessione, che avrebbero concorso a dissipare il patrimonio di causandone dolosamente il CP_4 fallimento;
- che, in aderenza a quanto statuito dal Giudice Penale con l'Ordinanza del 9 aprile 2014 pronunciata nel Procedimento Penale Pfizer – ordinanza nella quale il G.U.P. ha escluso dal processo le parti civili lavoratori ex per difetto di nesso Controparte_8 eziologico tra i danni morali lamentati e i fatti di reato contestati – la Curatela ha agito in sede civile per i presunti danni che avrebbe causato a in conseguenza delle CP_1 CP_4
Cessioni, giudizio avviato dalla Curatela, unica legittimata ai sensi dell'art. 240, co. I della L. Fall. ad agire per le pretese risarcitorie di tutti i creditori della fallita insinuati al passivo tra i quali, evidentemente, figurano i lavoratori;
- che la sentenza pronunciata dal GUP di Milano (sentenza n. 597/2019) di condanna degli ex vertici di è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello per vari motivi, tra i quali: CP_1
1) la circostanza per cui la condotta contestata a non può integrare gli estremi del CP_1 reato di concorso in bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L. Fall., ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione poiché le Cessioni sono state operazioni perfettamente coerenti con il business di assolutamente ragionevoli CP_4 per una società esponente in quel mercato e, dunq nto oggettivo del reato, e quindi la dissipazione, è evidentemente insussistente oltre all'elemento soggettivo costituito dal dolo generico che nella specie non risulta affatto accertato (in particolare, considerato che si mostrava all'esterno, e dunque anche a quale realtà CP_4 CP_1 imprenditoriale i e costante espansione e che all'epoca del sioni, non si intravedeva alcun segnale di una presunta crisi, i vertici di non avrebbero potuto in CP_1 alcun modo immaginare che la società dopo ben 7 anni sa entrata in un irreversibile stato di decozione che avrebbe condotto al fallimento, pertanto non può che escludersi la
7 sussistenza in capo agli esponenti di del dolo, imprescindibile affinché possa CP_1 integrarsi il reato di cui all'art. 216 L. Fall.);
2) la circostanza che non sussistono i presupposti nemmeno del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma II, legge Fallimentare, stante la totale carenza degli elementi necessari per la configurazione di tale fattispecie di reato in quanto un comportamento gestorio non può integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria per il solo fatto di essere cronologicamente antecedente la dichiarazione di insolvenza;
- che, come detto, il Sig. ha sottoscritto un accordo transattivo con il , Pt_42 Parte_44 beneficiando altresì di una significativa attenuante della pena, a tacitazione di ogni pretesa della Curatela nei propri confronti e, pertanto, essendo ascrivibile ad esso tutta la responsabilità del fallimento di evento al quale gli informatori scientifici ricollegano CP_4 le proprie pretese risarcitorie, ovrà ritenersi cessata la materia del contendere e, comunque, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta in qualche modo CP_1 Pa corresponsabile dei danni sofferti da direttamente, dagli e già oggetto della CP_4 transazione con il Sig. , è interesse di profittare della transazione ai sensi Parte_45 CP_1 e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.;
- che, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ragione della transazione conclusa dal Sig. dichiara di voler Pt_42 CP_1 profittare della transazione che e risultano aver concluso con il CP_2 CP_3 Fallimento nel Giudizio Civile sempre ex art. 1304 c.c.; CP_4
- che, in ogni caso, nel merito non sussiste alcun pregiudizio eziologicamente collegabile alle condotte degli ex vertici di in ragione dei numerosi eventi interruttivi: – (i) le condotte CP_1 distrattive e depauperative del patrimonio di (ii) l'erronea contabilizzazione in CP_4 bilancio delle somme ricevute da a titolo;
(iii) le responsabilità dei sindaci di CP_1
e dei soggetti pubblici quali INAIL ed Agenzia delle Entrate;
(iv) l'incidenza CP_4 CP_9 re cessioni concluse con e società multinazionali del farmaco, tra cui e queste avvenute senza neanche la corresponsione di o CP_2 CP_3 CP_6 orr a somme inadeguate, nonché con altre società tra cui, lo esemplificativo, e Sherig;
(v) il lungo lasso temporale (ben 7 anni dalla CP_10 Prima Cessione ntercorso tra le Cessioni e il fallimento;
(vi) la crisi del mercato farmaceutico di quegli anni, circostanza assolutamente estranea a e al suo CP_1 Pa controllo e già riconosciuta come una delle cause dell'eventuale danno pati i dal Giudice del Procedimento Penale CP_1
- che anche in punto danno, le pretese creditorie sono infondate sia in ragione della indebita duplicazione dei danni in relazione al risarcimento già richiesto dalla Curatela di nel CP_4 parallelo giudizio civile, sia in ragione della genericità delle pretese allegate;
- che dunque ogni pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di dovrà essere Controparte_1 rigettata in quanto totalmente infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2022 si sono costituite in giudizio e formulando molteplici eccezioni di rito e di merito. Controparte_2 CP_3
In particolare, le predette convenute hanno dedotto ed eccepito:
8 - il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione in quanto le questioni promosse dagli odierni ricorrenti nei confronti delle resistenti non possono essere trattate con le forme del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.;
- la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto gli attori sono privi di legittimazione attiva poiché la relativa azione risarcitoria è invero riservata al , il quale, Parte_44 peraltro, con atto di citazione del 21 dicembre 2021 ha già convenuto in giudizio le società e per le medesime domande dinanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese B, CP_2 CP_3 procedimento estintosi a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti;
- la declaratoria di inammissibilità della domanda perché non individua, se non genericamente, quali possano essere i danni lamentati nello specifico dai due ricorrenti, i quali, peraltro, non sono nemmeno stati ceduti dalle convenute e CP_2 CP_3
- che sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale stante l'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano della sentenza di condanna degli ex vertici delle cause farmaceutiche da parte del Tribunale di Milano, sentenza n. 587/2019;
- che nel merito le pretese creditorie sono infondate in quanto le società resistenti non sono responsabili, sotto il profilo civile, dei fatti imputati dagli odierni ricorrenti.
All'udienza di comparizione delle parti, questo Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione e fissava udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.. A quest'ultima udienza, le parti formulavano istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e questo Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Stante il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti resistenti e preso atto CP_2 CP_3 della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2596/202 ta quale sono stati assolti gli ex vertici delle società resistenti, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con Ordinanza del 17.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare deve darsi atto che, a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014).
3. Sempre in via preliminare, con riguardo all'istanza di riunione del presente procedimento al Giudizio R.G. 17105/2022, deve ritenersi che non sussistono ragioni sopravvenute tali da giustificare la revoca dell'Ordinanza del 28.2.2023.
4. Devono a questo punto esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.
4.1. Con riguardo alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere formulata dai resistenti e in ragione del passaggio in giudicato della sentenza Controparte_2 CP_3 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano del 27.3.2023, la stessa non è fondata.
Ed infatti, devono preliminarmente richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali in punto di principio di separazione del giudizio penale e del giudizio civile: è invero noto che “nell'ordinamento
9 processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale non s'ispira più al principio di unità della giurisdizione, emergente dall'art. 3 dell'abrogato codice di rito penale e dal testo originario dell'art. 295 c.p.c., ma a quello dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Tale principio, avente come duplice corollario la necessità che il processo civile prosegua parallelamente a quello penale, senza alcuna influenza del secondo sul primo, e l'obbligo del giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento dei fatti, induce ad attribuire carattere eccezionale alla disciplina adottata dall'art. 75 c.p.p. la quale costituisce pertanto l'unico strumento preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, esaurendo ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità” (cfr. ex multis Cass. civ. 13828/2012 e, da ultimo, Cass. Civ. 42028/2021).
Nella specie, la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. 2596/2023 non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c. in quanto è pacifico in giudizio che i ricorrenti non si sono costituiti parte civile nel procedimento penale promosso a carico degli amministratori di di e di (v. doc. 5 e 25, fasc. Controparte_1 CP_3 Controparte_2
. CP_1
4.2. e hanno inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_2 CP_3 attorea in quanto i ricorrenti “non possono lamentare alcun danno patrimoniale, essendo la relativa azione riservata al Fallimento, il quale, peraltro, con atto di citazione del 21 dicembre 2021 (doc. 1a), ha già convenuto in giudizio le società e per le medesime domande (procedimento pendente innanzi al Tribunale CP_2 CP_3 ordinario di Mila m , R.g.n. 1703/2021, Giudice Dott. Vannicelli)” (v. comparsa di costituzione e p. 9). Controparte_2 CP_3
L'eccezione non è fondata.
Al riguardo deve rilevarsi che nel presente giudizio gli odierni ricorrenti non domandano alcun danno patrimoniale, né tanto meno un danno non patrimoniale all'immagine poiché viene avanzata la pretesa creditoria in relazione al danno da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. di concorso in bancarotta fraudolenta avendo le cinque cessioni di rami d'azienda, per cui è causa, natura dissipatoria del patrimonio della fallita o integranti operazioni dolose, che hanno contribuito a cagionarne il fallimento.
Nel procedimento promosso dinanzi alla sezione imprese, invece, il Curatore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti all'acquisizione del personale al netto dei badwill ricevuti dalle società farmaceutiche e tenuto conto delle restituzioni effettuate a vario titolo da in favore delle società farmaceutiche, vale a dire i costi ed oneri gravanti su CP_11 derivanti dalle cessioni di ramo d'azienda a quest'ultima) e non Controparte_12 patto negativo che i comportamenti delle case farmaceutiche, con le loro dirette conseguenze, hanno avuto sull'opinione pubblica sotto il profilo del danno all'immagine” (cfr. atto di citazione allegato dalle convenute e alla comparsa di risposta sub doc. n. 1a). CP_3 Controparte_2
Deve, dunque, rilevarsi che tra i due procedimenti non vi è alcuna corrispondenza né soggettiva tra le parti attrici (in quanto nel giudizio promosso dinanzi alla Sezione Imprese vi è la curatela, mentre qui gli informatori scientifici), né oggettiva in quanto le pretese creditorie avanzate non possono ritenersi sovrapponibili.
4.3. Parte convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di Controparte_1 litispendenza per aver promoss o giudizio risarcitorio nei confronti delle odierne convenute.
10 L'art. 39 c.p.c. richiede, invero, che per aversi litispendenza deve trattarsi della stessa causa, ovvero della stessa domanda, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi, e dei medesimi soggetti.
Come già evidenziato, nel parallelo giudizio la Curatela ha formulato richiesta risarcitoria per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale all'immagine (cfr. atto di citazione allegato dalle convenute e alla comparsa di risposta sub doc. n. 1a), mentre nel CP_3 Controparte_2 presente giudizio agiscono gli informatori scientifici del farmaco per ottenere il risarcimento dei danni da reato.
Le due domande, pertanto, non possono ritenersi coincidenti né sotto il profilo oggettivo, né soggettivo.
4.4. ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per la violazione del Controparte_1 principio de sersi “altri Giudici (penali, civili e del lavoro)” già pronunciati sugli stessi fatti sottoposti al vaglio in questo giudizio.
Anche e hanno sollevato eccezione di inammissibilità avendo i CP_3 Controparte_2 lavoratori delle società resistenti rinunciato ad ogni azione nei confronti delle stesse nonché per violazione del principio di ne bis in idem con riguardo ai giudizi promossi dai lavoratori.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, l'oggetto del presente giudizio con riferimento a petitum e causa petendi risulta distinto dalle fattispecie oggetto delle vertenze di lavoro: nel caso di specie, come detto, i ricorrenti formulano domanda di condanna delle società convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da reato, mentre nei giudizi promossi dinanzi al giudice del lavoro, come pacifico in giudizio, gli informatori hanno agito singolarmente nei confronti del loro datore di lavoro, facendo valere l'invalidità delle cessioni di ramo di azienda a e degli accordi transattivi conclusi, Controparte_12 chiedendo la reintegra nel posto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni e al risarcimento dei danni.
Nei giudizi invocati dalla convenuta è stata proposta domanda di accertamento o di Controparte_1 invalidità delle cessioni di rami di azienda sotto il profilo giuslavoristico nonché di invalidità degli accordi transattivi conclusi tra lavoratore ed ex datore di lavoro al fine di ottenere la reintegra nel rapporto di lavoro, la condanna al pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno patito, pretese ritenute infondate nel merito. Non risulta che in tali giudizi dinanzi al Giudice del lavoro siano state avanzate pretese risarcitorie in relazione al danno da reato.
Deve dunque ritenersi che la causa petendi e il petitum del presente giudizio non è affatto sovrapponibile a quello dei procedimenti promossi dinanzi al Giudice del lavoro;
ne consegue che deve ritenersi infondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Alcuna violazione si reputa sussistente nemmeno con riguardo alle vertenze penali. Ed infatti, la costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti nel processo penale promosso a carico degli amministratori di di e di non è stata ammessa (v. Controparte_1 CP_3 Controparte_2 doc. 5, fasc. ei odi una pretesa risulta essere CP_1 mai stata da loro proposta in alcun giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illiceità delle condotte dei vertici aziendali delle convenute in concorso nella determinazione del fallimento di e la condanna al risarcimento del danno da reato ex artt. 185 c.p.c. e Controparte_12 2059 c.c..
11 4.5. Parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in quanto l'unico soggetto deputato ad agire per la richiesta dei danni conseguenti ai reati fallimentari sarebbe la Curatela.
L'eccezione non è fondata.
Al riguardo giova preliminarmente rilevare che l'art. 240 L.F dispone che “
1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale”.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 240, L.F., i creditori sono dunque legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quale conseguenza del reato.
Sul punto si è anche espressa la Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la legittimità della concorrente costituzione in giudizio sia dei creditori-investitori, sia della Curatela laddove i primi hanno “inteso far valere un titolo di azione propria personale", in relazione ai danni non patrimoniali patiti dalla consumazione dei reati fallimentari, per i quali la costituzione operata del Curatore fallimentare non vale certamente a realizzare le specifiche ragioni risarcitorie degli interessati per difetto di titolarità della relativa azione (v. ex multis Cass. pen. 42608/2005).
Nel presente giudizio gli odierni ricorrenti fanno valere un danno da reato uti singuli, lamentando che le cessioni dei rami di azienda delle società convenute alla abbiano determinato il CP_12 dissesto di quest'ultima e, per l'effetto, una serie di conseguenze dannose a loro riferibili.
Deve dunque ritenersi che l'azione qui promossa sia sussumibile nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 240, L.F. che consente ai singoli creditori di agire “quando intendono far valere un titolo di azione propria personale”, azione rispetto alla quale il curatore fallimentare sarebbe del tutto privo di legittimazione attiva.
4.6. ha altresì formulato eccezione di dichiarazione di cessazione della Controparte_1 materia contendere per l'accordo transattivo intercorso tra ed Parte_45 [...]
beneficiando altresì di una signif te del Controparte_13 tacitazione di ogni pretesa della Curatela nei propri confronti. ha dichiarato di avere Controparte_1 interesse di profittare della transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c..
Al riguardo non ha prodotto in atti tale l'accordo transattivo invocato in quanto si è Controparte_1 limitata a richiamare la sentenza penale del Tribunale di Milano (v. doc. 9, fasc. . CP_1
L'eccezione non può dunque ritenersi fondata stante l'assenza della produzione di un testo contrattuale, da cui possa trarsi la conferma di un effettivo beneficio per gli odierni ricorrenti e non indistintamente per la massa dei creditori.
Parimenti, nemmeno l'intervenuto accordo transattivo tra il e e Parte_44 CP_3 CP_2 può qui essere invocato in difetto di produzione dell'accordo contrattuale.
[...]
5. Esaminate le eccezioni pregiudiziali, occorre passare al merito della lite.
12 5.1. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili;
il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
Com'è noto, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (cfr., per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
5.2. Fatta tale premessa, con riguardo al merito della domanda giudiziale qui formulata, deve preliminarmente osservarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene assorbita l'eccezione preliminare di merito in punto di prescrizione del diritto e di poter esaminare la domanda nel merito dal momento che la sua infondatezza conduce ad una decisione di rigetto della domanda risarcitoria svolta dai ricorrenti nei confronti delle parti resistenti.
13 Deve infatti rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio non risulta accertato il pregiudizio lamentato da parte ricorrente con ciò potendosi prescindere dall'accertamento del fatto illecito imputato ai resistenti.
Gli odierni ricorrenti, in sede di ricorso, hanno genericamente dedotto che, sulla scorta dei fatti illeciti imputati alle società resistenti, i ricorrenti avrebbero patito un pregiudizio di natura non patrimoniale non meglio identificato.
Sul punto giova richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e inammissibilità dei danni c.d. “in re ipsa”. La Suprema Corte, infatti, ha, in più di una occasione, affermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale e morale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
In particolare la Cassazione ha avuto modo di precisare che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno non patrimoniale «non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni (Cass. sez. un. n. 17550 del 2017) […] va condivisa la più autorevole giurisprudenza circa la necessità che il pregiudizio non patrimoniale debba essere comunque adeguatamente dimostrato”» (cfr. ex multis Cass. Civ. 28742/2018).
Orbene, declinando tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi la totale assenza, nel ricorso, di circostanziate e precise allegazioni in punto di danno non patrimoniale con specifico riguardo alle persone dei ricorrenti.
Ed infatti, nell'atto introduttivo le allegazioni in punto pregiudizio non patrimoniale sono le seguenti:
- “4) Il danno subito e le sue ragioni giuridiche. I danni lamentati: a) il danno morale per il tempo occorrente per il pagamento in moneta fallimentare determinato proprio dal recupero alla massa fallimentare della Pt_46
la cui cessione è oggetto di specifico capo di imputazione;
b) il danno morale per la perdita del posto di
[...] derivante non da esercizio del diritto ex art. 41 Cost. ma da fattispecie costituenti delitto;
c) il danno proprio e anche le conseguenze da inquadrare quale pretium doloris, non fatto valere in sede concorsuale poiché specifico danno in rapporto di causalità diretta con le fattispecie delittuose, derivante dalla mancata percezione del rendimento della quota trattenuta dalla società fallita ma non conferita al Fondo dal CP_14 giugno 2009 al 14 gennaio 2011; d) proprio e anche le conseguenza da inquadrare quale pretium doloris derivante dagli accertamenti della Agenzia delle Entrate per l'anno 2010 che hanno determinato l'obbligo dei creditori contribuenti di corrispondere al fisco le somme non versate dal sostituto d'imposta e non fatto valere in sede concorsuale poiché specifico danno in rapporto di causalità diretta con le fattispecie delittuose” (v. ricorso, pagina 14 ss.);
- “a parte il danno proprio patrimoniale non esercitabile dal curatore, non ha fatto che contribuire ad aggravare lo stato di disagio e di frustrazione già in atto per lo stato di inoccupazione e per il passaggio da dipendente a persone assistita dagli ammortizzatori sociali. Sulla base del notorio, invero, è di palmare evidenza che, soprattutto, in soggetti ultra cinquantenni, che vedono molto difficile – anche in considerazione della congiuntura economica- un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro, la perdita della garanzia occupazionale ha provocato una notevole frustrazione e cui si è unita quasi come beffa anche il dovere affrontare accertamenti delle Agenzie delle Entrate, cui hanno dovuto far fronte essendo essi i soggetti tenuti in mancanza dell'adempimento da parte del sostituto di imposta e il mancato rendimento, seppur in quota parte nel periodo considerato, della somma destinata a far fronte al periodo della vecchiaia, somma che doveva rappresentare (e rappresenta) quel minimo di tranquillità per la persona che si trova ad affrontare la parte più debole della propria esistenza quale è la vecchiaia” (v. ricorso, pagina 16);
14 - “L'insieme delle condotte delittuose e delle conseguenze hanno leso un diritto costituzionalmente e universalmente garantito quale “il principio di dignità” che rientra perfettamente nell'alveo dei danni risarcibili quali danni morali da delitto e che è legato causalmente a tutte le condotte che hanno contribuito a cagionare e ad aggravare il dissesto del patrimonio sociale della per il quale il Controparte_12 contributo causale delle convenute è stata causa determinante” (v. ricorso, pagina 17);
- “Essendo questo il danno morale e materiale patito, quasi come fatto notorio, non potendosi revocare in dubbio che l'insieme delle condotte descritte e le conseguenze derivatene hanno leso il principio di dignità e gli elencati diritti fondamentali tutti espressione dell'unico bene protetto appare di chiara evidenza sia che l'azione tende a far valere un diritto proprio e soprattutto la regolarità causale tra le condotte e la lesione del bene invocato” (v. ricorso, pagina 20).
Ebbene le superiori allegazioni risultano del tutto generiche ben potendosi le stesse riferire a qualsiasi soggetto e non, nello specifico, ai ricorrenti. Alcuna allegazione o produzione documentale è stata versata in atti in relazione ad uno specifico pregiudizio patito dagli odierni ricorrenti, diversamente da quanto, invece, specificatamente allegato e dedotto nei giudizi conclusisi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1883/2025, prodotta da parte ricorrente in data 11.09.2025.
La difesa dei ricorrenti si è limitata, infatti, a richiamare la sentenza penale dibattimentale che avrebbe condannato al pagamento di una provvisionale in favore di ex dipendenti costituitisi parte civile (“è possibile quantificare una provvisionale immediatamente esecutiva da riconoscere a ciascuno degli ex dipendenti costituitosi parte civile in questo processo, quantificata in via equitativa con riguardo ai danni on patrimoniali subiti, nella misura di €. 15.000,00 per ciascun dipendente”: v. ricorso, p. 29).
Da ultimo devono ritenersi del tutto tardive le allegazioni e deduzioni formulate e svolte dalla difesa dei ricorrenti in comparsa conclusionale, laddove, per la prima volta, i ricorrenti hanno richiamato alcune circostanze fattuali relative al caso concreto (v. comparsa conclusionale, p. 59 ss.).
Com'è noto (e come spiegato anche dalla Dottrina più attenta) l'attore, nell'indicare i danni dei quali chiede il risarcimento e, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa, ha l'onere di descriverli analiticamente e ciò al fine di consentire al convenuto una corretta difesa come costituzionalmente garantito;
ed infatti, una citazione ove i pregiudizi sono descritti in modo vago e generico determinerebbe che il convenuto sarebbe costretto nella sua memoria difensiva ad una defatigante difesa “alla cieca” potendo non solo sollevare eccezioni concernenti tipi di danni che l'attore non ha nemmeno inteso domandare, ma soprattutto potrebbe non eccepire alcunché in merito a tipi di danni che non sono stati invero oggetto di alcuna richiesta.
A ciò deve aggiungersi che il principio di parità delle parti sancito dall'art. 111 Cost. deve riflettere i suoi effetti su tutte le norme del codice di rito e nel processo civile non sarebbe garantita la parità delle parti ove si consentisse all'attore di formulare la domanda in termini estremamente generici ed al convenuto si imponesse, per contro, di sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza. Pertanto, una richiesta di risarcimento generico, non accompagnata da una concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, è generica perché non mette né il giudice, né il convenuto in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro (cfr. in tal senso Cass. Civ. 13328/2015 e Cass. Civ. 10527/2011).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo
15 comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (v. Cass. Civ. 691/2012 e Cass. Civ. 17408/2012).
Pertanto, l'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa non può ritenersi adempiuto per il solo fatto che il danneggiato abbia esposto nell'atto introduttivo il tipo di pregiudizio sofferto, come nella specie il disagio e la frustrazione patiti in conseguenza del licenziamento, dovendo, diversamente, la parte attrice procedere alla descrizione analitica, concreta e specifica del pregiudizio patito quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito imputato al convenuto.
L'allegazione deve essere, infatti, circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Alla luce di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico, non è possibile evidentemente accedere ad alcun ragionamento presuntivo in ordine al danno non patrimoniale richiesto, diversamente ravvisandosi un inammissibile danno “in re ipsa” che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento.
5.3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
6. Quanto, infine, alla domanda formulata dai resistenti e per Controparte_2 CP_3 responsabilità aggravata dei ricorrenti , e ai Parte_34 Parte_7 Parte_36 sensi del primo comma dell'art. 96 c.p i up o disposto normativo, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede, oltre che la ricorrenza del dolo o della colpa grave della condotta processuale, altresì che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, pregiudizio che non può ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
La domanda formulata ex art. 96 c.p.c. non può dunque trovare accoglimento.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza e le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità alta), delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata. In particolare, la circostanza che la fase istruttoria sia consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie e che la fase decisionale sia stata limitata ad atti aventi funzione meramente riassuntiva di quanto già esposto dai difensori nei precedenti scritti difensivi giustifica l'applicazione dei valori minimi in relazione alle predette fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie formulate dai ricorrenti nei confronti di Controparte_1
e CP_3 Controparte_2
16 - rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte delle resistenti e Controparte_2 nei confronti dei ricorrenti , e CP_3 Parte_34 Parte_7 Pt_36
[...]
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da in Controparte_1
Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da e CP_3 in Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per Controparte_2 legge.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21018/2022 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
) Parte_10 C.F._10
C.F. ) Parte_11 C.F._11
Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
) Parte_14 C.F._14
C.F. ) Parte_15 C.F._15
Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17
Parte_18 C.F._18
(C.F. ) Parte_19 C.F._19
(C.F ) Parte_20 C.F._20
(C.F. Parte_21 C.F._21
(C. ) Parte_22 C.F._22
(C.F. ) Parte_23 C.F._23
Parte_24 C.F._24
(C.F. Parte_25 C.F._25
Parte_26 C.F._26
(C.F. ) Parte_27 C.F._27
Parte_28 C.F._28
1 C.F. ) Parte_29 C.F._29
(C.F. ) Parte_30 C.F._30
Parte_31 C.F._31
(C.F. ) Parte_32 C.F._32
.F. ) Parte_33 C.F._33
(C.F. ) Parte_34 C.F._34
Parte_35 C.F._35
C.F. ) Parte_36 C.F._36
. Parte_37 C.F._37
(C.F. ) Parte_38 C.F._38
C.F. Pt_39 Pt_38 C.F._39
(C.F. ) Parte_40 C.F._40
difesi liano ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, come da procura in atti RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 vv.ti ni, PP NC e FA IN ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti procuratori in Milano, alla Via della Posta n. 7, come da procura in atti
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pietro Sirena ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Roma, via Quintino Sella, n. 33 e presso il suo indirizzo pec, come da procura in atti
RESISTENTI
Conclusioni Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, previa riunione al Giudizio R.G. 17105/2022, sulla base delle risultanze dei documenti allegati e in particolare degli accertamenti dei fatti contenute nelle due sentenze di condanna del GUP del Tribunale di Milano e del Tribunale di Milano, accertata e dichiarata l'esistenza del danno ingiusto subito dai ricorrenti per violazione del diritto al lavoro e alla dignità personale, tenuto conto del fatto che le condotte hanno determinato il fallimento della ( anche a titolo di concausa) e che questo ha prodotto il danno certo CP_4 della perdita di lavoro dei ricorrenti condannare in solido la con sede legale in Borgo San Michele Controparte_1
(LT), e sede amministrativa in Roma (RM) VIA VAL 3 cap 00188 in Email_1 persona del legale rappresentante in carica, Viale Decumano, 39 20157 Milano (MI), in Controparte_2 persona del legale rappresentante in carica Viale Decumano, 39 Email_2 CP_3 20157 Milano (MI), in persona del legale rappresentante in carica al risarcimento del danno Email_3 nella misura di €. 60.000 per ciascun ricorrente ovvero di nella mi a e da determinarsi in via equitativa. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da determinarsi a norma delle tariffe forensi da distarsi favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
2 Parte resistente Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, ferma l'eccepita prescrizione dell'azione avversaria per i motivi di cui in narrativa,
a) in via preliminare, di merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e per l'effetto Pa rigettare le domande degli per quanto in narrativa;
Pa b) sempre in via principale, di merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande degli e per l'effetto Pa rigettare tutte le domande a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione formulate dagli perché mmissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate, anche tenuto conto della Sentenza Penale n. 2596/2023 (cfr. doc. 25) ed eventualmente anche in ragione dell'avvenuta transazione con il Sig. e , dichiarando Pt_42 CP_2 CP_3 altresì la cessazione della materia del contendere;
c) in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ridurre il quantum debeatur in ragione dell'effettivo danno sofferto e del relativo effettivo contributo di nella sua causazione, considerate le condotte degli CP_1 altri resistenti nonché dei soggetti, estranei al giudizio;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Parte resistente e Controparte_2 CP_3
“Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
-in via preliminare: accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare per l'effetto l'estinzione del giudizio;
-in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, anche per violazione del principio del bis in idem, ed in ogni caso il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti;
-nel merito: respingere le domande proposte dai ricorrenti, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
-condannare: i Signori e ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° Parte_34 Parte_7 Parte_36 comma, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore rispettivamente di CP_2 e
[...] CP_3
-in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, che in alcun caso può essere solidale, ai fini della quantificazione del danno, tenere conto delle somme già percepite dai ricorrenti sia in sede di accordo sindacale, sia in sede penale.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti di cui in epigrafe hanno agito nei confronti di e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno non patrimoniale a seguito delle condotte, penalmente rilevanti, poste in essere dai legali rappresentanti e dirigenti delle società resistenti ai danni, fra gli altri, dei ricorrenti.
In particolare parte ricorrente ha allegato e dedotto:
3 - che i ricorrenti erano dipendenti della società Marvecs Pharma s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 13.01.2011;
- che la predetta Marvecs Pharma s.r.l. era stata oggetto di varie cessioni di rami di azienda da parte delle società e che l'hanno portata ad avere oltre Controparte_1 Controparte_2 CP_3 mille dipendenti sino a divenire la prima azienda italiana del farmaco per numero di addetti;
- che, in particolare, in relazione alla dal 2005 al 2007 vi erano state tre cessioni di Controparte_1 ramo di azienda per complessivi n. n relazione alla vi era stata una CP_3 cessione di ramo di azienda per n. 91 dipendenti e in relazione alla vi erano state Controparte_2 varie cessioni di ramo e trasferimenti attraverso la figura del c.d. job to job per circa 320 dipendenti;
- che in ragione di tali cessioni, la società ha incrementato in modo esponenziale il CP_4 suo indebitamento, già in essere alla data ne dell'esponenzialmente incremento del costo del personale, così determinandosi il suo fallimento;
- che, dunque, per effetto di tali cessioni, si è determinato il fallimento di che ha poi CP_4 comportato la perdita occupazionale dei lavoratori che hanno usufruito della CIGS straordinaria prima e successivamente della mobilità sino a divenire inoccupati alla fine del periodo coperto dagli ammortizzatori sociali;
- che, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei componenti del CDA di
è stata determinata la condanna generica a favore dei ricorrenti nella misura di CP_4 nuto conto delle condotte, della gravità dei diritti violati e delle conseguenze subite dai danneggiati;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto opera la regola dell'art. 33 c.p.c. oltre al principio del foro generale delle persone giuridiche per due delle società convenute;
- che le condotte poste in essere dai soggetti imputati nel procedimento penale hanno leso il principio di dignità e i diritti fondamentali dei ricorrenti, diritti tutti riconducibili alla lesione del valore uomo e che a nulla rileva, in tale sede, l'eventuale transazione afferente a diritti contrattuali con riferimento alle cessioni di ramo di azienda;
- che sussiste dunque responsabilità risarcitoria dei convenuti cui consegue il diritto creditorio dei ricorrenti al ristoro dei danni subiti in misura non inferiore ad Euro 60.000,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2022 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha formulato molteplici eccezioni di rito e di merito. CP_1
In particolare, ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che il procedimento deve essere riunito agli altri procedimenti contraddistinti con i seguenti numeri di ruolo generale, per ragioni di connessione: 1) RG. n. 17105/2022, I ud. 22 novembre 2022; 2) RG. n. 19907/2022, I ud. 15 novembre 2022; 3) RG. n. 19495/2022, I ud. 22 novembre 2022; 4) R.G. n. 23516/2022, I ud. 22 novembre 2022;
- che il rito prescelto dai ricorrenti necessita di conversione in rito ordinario ex art. 702 ter c.p.c. in quanto le questioni oggetto del giudizio non possono per loro natura essere trattate secondo una cognizione sommaria;
- che l'azione avversaria è stata proposta per il risarcimento di quell'asserito danno “da fatto illecito” consistente nel “disagio e (di) frustrazione già in atto per lo stato di inoccupazione e per il passaggio da dipendente a persona assistita dagli ammortizzatori sociali” (cfr. pagg. 9 e 14 del Ricorso),
4 vale a dire dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal fallimento della CP_4 dichiarato il 14 gennaio 2011 e che, se questa è la domanda avversaria, se ne rileva il tardivo esercizio essendo decorso ogni termine di prescrizione (anche il più lungo decennale, qui comunque non applicabile, e di certo quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.) dal 2011 all'instaurazione dell'odierno giudizio nel 2022;
- che il giudizio civile deve essere sospeso in attesa della definizione del Giudizio d'Appello Penale ex art. 295 c.p.c. e 75, co. III c.p.p. promosso a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 587/2019 di condanna degli amministratori della resistente Controparte_1
- che, in ogni caso, i ricorrenti sono privi di legittimazione attiva, essendosi altri Giudici (penali, civili e del lavoro) già pronunciati su di esse e che vi è litispendenza, pendendo analoghe domande dinanzi a diversi altri Tribunali (civili e del lavoro) e, dunque, le domande dei ricorrenti sono inammissibili perché formulate in aperta violazione della res judicata e quindi del divieto di bis in idem e, pertanto, l'infondatezza ed inaccoglibilità delle pretese risarcitorie Pa degli nei confronti di e la validità delle operazioni di Cessione sono già state CP_1 accertate in sede penale, civile e dinanzi al Giudice del Lavoro;
- che i ricorrenti, informatori scientifici del farmaco, avrebbero inoltre già rinunciato a far valere ogni azione e pretesa nei confronti di incluse le pretese risarcitorie per cui è lite, CP_1 avendo sottoscritto con le società presso le restavano la loro attività lavorativa prima di essere ceduti a specifici accordi di conciliazione in sede protetta;
CP_4
- che molti informatori scientifici del farmaco, anch'essi ex dipendenti di hanno CP_4 impugnato dinanzi al Tribunale di Latina le conciliazioni raggiunte in sede sindacale con all'atto del trasferimento in con le quali, tra l'altro, essi avevano “rinunciato agli CP_1 CP_4 atti e all'azione promossa contro (...) e alle azioni comunque correlate e connesse al Controparte_5 rapporto di lavoro con cessione” e che le impugnazioni erano volte Controparte_5 all'ottenimento della declaratoria di nullità delle conciliazioni (e quindi del ripristino del rapporto di lavoro) nonché alla nullità delle Cessioni stesse, sul presupposto che le Cessioni impugnate costituissero un mezzo per eludere la disciplina in materia di licenziamenti collettivi e in particolare che il consenso prestato fosse stato carpito con dolo e che tali domande sono state tutte rigettate dal Tribunale di Latina con le sentenze nn. 516/2022, 517/2022 e 518/2022;
- che le stesse pretese sono state già passate al vaglio del Giudice del Lavoro, che le ha rigettate, proprio pronunciandosi sulla validità degli accordi transattivi sottoscritti dai lavoratori;
- che la Corte di cassazione si è già espressa svariate volte sulla liceità e correttezza delle Cessioni per cui è causa, quali operazioni commerciali concluse nel rispetto della legge e per motivi leciti;
- che anche il Giudice Penale, nel procedimento a carico degli ex amministratori di ha CP_1 già chiarito – rigettando la richiesta dei lavoratori di costituirsi parte civile – che il on patrimoniale per il quale essi agiscono non è ricollegabile alle Cessioni, ma ad un “complesso di circostanze e ragioni in gran parte eccentriche” rispetto alle stesse operazioni e quindi non imputabili a CP_1
5 - che la Curatela di unico legittimato attivo per le pretese risarcitorie degli informatori CP_4 scientifici del farmaco tra cui rientrano gli odierni ricorrenti, ha effettivamente già avviato un giudizio civile nei confronti di e anche per tutti i presunti crediti CP_1 CP_2 CP_3 degli ex dipendenti di già insinuati al passivo della procedura fallimentare ancora in CP_4 corso;
- che i lavoratori si sono insinuati al passivo del fallimento di e sono stati tutti CP_4 integralmente soddisfatti dal fallimento per tutti i loro crediti;
- che le domande formulate devono ritenersi inammissibili perché formulate da soggetti privi della legittimazione attiva e comunque in aperta violazione dei principi di litispendenza e della res judicata;
- che, in ogni caso, le pretese sono totalmente infondate anche tenuto conto dell'insussistenza del generico danno lamentato, sfornito da qualunque prova e arbitrariamente quantificato;
- che, in particolare, la causa del fallimento della non è affatto imputabile alle cessioni CP_4 di ramo di azienda, le quali sono state effettuate in un momento in cui la società risultava solida, affidabile e con un business in continua espansione anche tenuto conto delle valutazioni economico-finanziarie compiute da principali società di rating e valutazione finanziaria di aziende, come la Dun & Bradstreet;
- che, inoltre, le operazioni in sé non si esaurivano nella mera cessione di un pacchetto- dipendenti, atteso che corrispondeva ingentissime somme di denaro a titolo di badwill, CP_1 che venivano previste a copertura di ogni tipo di costo connesso alla gestione dei dipendenti ceduti per i successivi 24 mesi, la definizione del valore del badwill era quindi centrale rispetto alle operazioni e l'importo veniva calcolato per ciascuna operazione sulla base del trattamento economico dei dipendenti oggetto di cessione dello stesso ramo d'azienda per 24 o 36 mesi, somme che si attestano intorno a complessivi 150 milioni di euro, il che avrebbe assicurato a di utilizzare il lavoro dei dipendenti ceduti in via totalmente gratuita per almeno CP_4 due/tre anni, invece è stato dimostrato che ha contabilizzato male il CP_4 CP_6 percepito in occasione delle Cessioni, come e lla relazione predisposta da;
Per_1
- che, invero, tutti i contratti siglati tra e (anche i contratti di co- CP_4 Controparte_7 promotion, di prodotti farmaceutici di punta del proprio portafoglio nonché il trasferimento delle AIC dei prodotti erroneamente definiti di “Tail End” con i quali cedeva a CP_1 diritti ed obblighi inerenti ad un pacchetto di ben 32 prodotti) hanno determinato CP_4
o effetto di ottimizzare le condizioni economiche di che, ciò nonostante, CP_4 sono state gravemente compromesse, fino a condurre la società al fallimento, dalla mala gestio dei suoi amministratori e dalle innumerevoli operazioni distrattive poste in essere dagli stessi negli anni 2004-2011, ovvero i) vendendo beni o servizi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, (ii) effettuando pagamenti a fronte di operazioni di acquisto di beni o servizi inesistenti o di valore inferiore a quello regolato per cassa o tramite compensazione, (iii) acquistando beni o servizi ad un prezzo superiore rispetto a quelli di mercato, come riepilogato dagli stessi Curatori ex art. 33 e persino dal Consulente Tecnico del Parte_43 Pubblico Ministero oltre che a esaminate dal dott. , dalla cui relazione Per_1 emerge che la cattiva gestione di ha causato una significativa riduzione del CP_4 patrimonio netto della società (pari a euro 95.505.677,00) che in nessun caso è in
6 ipotesi ricondotta alle profittevoli cessioni dei rami d'azienda e ai contestuali contratti di co- promotion stipulati con la resistente Controparte_1
- che il fallimento è stato dichiarato a distanza di sette anni dalla prima cessione di ramo di azienda e, dunque, manca in ogni caso il nesso causale tra le cessioni ed il fallimento poiché il fallimento di è stato certamente causato dalla mala gestio e dalle distrazioni di somme CP_4
e di assets portata avanti scientemente e con accertato intento criminale dagli amministratori di a partire dagli stessi anni in cui sono state concluse le Cessioni e fino alla CP_4 dichiarazione dello stato di dissesto della società, danni per i quali il reale responsabile risulta avere già risarcito il;
Parte_44
- che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1147/2020 del 28 gennaio 2020 ha condannato gli ex vertici di unici effettivi responsabili dei reati ascritti, per aver dissipato il CP_4 patrimonio di e averne causato il fallimento, attraverso (i) mancati versamenti di CP_4 imposte e cont videnziali, (ii) falsificazione delle scritture contabili tenute così da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società e il movimento degli affari, (iii) tutte le operazioni distrattive di cui si è detto e per tali danni, il Sig. (esclusivo responsabile) Pt_42 ha raggiunto un accordo transattivo con la Curatela, così ottenendo anche una considerevole attenuante della pena;
- che i vertici di Pharmacia/Pfizer sono stati coinvolti (Proc. Pen. N. 10147/2011 R.G.N.R. - n. 2433/2011) per aver asseritamente concorso con gli ex esponenti di spicco di CP_4 nella commissione del reato di bancarotta per aver stipulato i Contratti di Cessione, che avrebbero concorso a dissipare il patrimonio di causandone dolosamente il CP_4 fallimento;
- che, in aderenza a quanto statuito dal Giudice Penale con l'Ordinanza del 9 aprile 2014 pronunciata nel Procedimento Penale Pfizer – ordinanza nella quale il G.U.P. ha escluso dal processo le parti civili lavoratori ex per difetto di nesso Controparte_8 eziologico tra i danni morali lamentati e i fatti di reato contestati – la Curatela ha agito in sede civile per i presunti danni che avrebbe causato a in conseguenza delle CP_1 CP_4
Cessioni, giudizio avviato dalla Curatela, unica legittimata ai sensi dell'art. 240, co. I della L. Fall. ad agire per le pretese risarcitorie di tutti i creditori della fallita insinuati al passivo tra i quali, evidentemente, figurano i lavoratori;
- che la sentenza pronunciata dal GUP di Milano (sentenza n. 597/2019) di condanna degli ex vertici di è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello per vari motivi, tra i quali: CP_1
1) la circostanza per cui la condotta contestata a non può integrare gli estremi del CP_1 reato di concorso in bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L. Fall., ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione poiché le Cessioni sono state operazioni perfettamente coerenti con il business di assolutamente ragionevoli CP_4 per una società esponente in quel mercato e, dunq nto oggettivo del reato, e quindi la dissipazione, è evidentemente insussistente oltre all'elemento soggettivo costituito dal dolo generico che nella specie non risulta affatto accertato (in particolare, considerato che si mostrava all'esterno, e dunque anche a quale realtà CP_4 CP_1 imprenditoriale i e costante espansione e che all'epoca del sioni, non si intravedeva alcun segnale di una presunta crisi, i vertici di non avrebbero potuto in CP_1 alcun modo immaginare che la società dopo ben 7 anni sa entrata in un irreversibile stato di decozione che avrebbe condotto al fallimento, pertanto non può che escludersi la
7 sussistenza in capo agli esponenti di del dolo, imprescindibile affinché possa CP_1 integrarsi il reato di cui all'art. 216 L. Fall.);
2) la circostanza che non sussistono i presupposti nemmeno del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma II, legge Fallimentare, stante la totale carenza degli elementi necessari per la configurazione di tale fattispecie di reato in quanto un comportamento gestorio non può integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria per il solo fatto di essere cronologicamente antecedente la dichiarazione di insolvenza;
- che, come detto, il Sig. ha sottoscritto un accordo transattivo con il , Pt_42 Parte_44 beneficiando altresì di una significativa attenuante della pena, a tacitazione di ogni pretesa della Curatela nei propri confronti e, pertanto, essendo ascrivibile ad esso tutta la responsabilità del fallimento di evento al quale gli informatori scientifici ricollegano CP_4 le proprie pretese risarcitorie, ovrà ritenersi cessata la materia del contendere e, comunque, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta in qualche modo CP_1 Pa corresponsabile dei danni sofferti da direttamente, dagli e già oggetto della CP_4 transazione con il Sig. , è interesse di profittare della transazione ai sensi Parte_45 CP_1 e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.;
- che, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ragione della transazione conclusa dal Sig. dichiara di voler Pt_42 CP_1 profittare della transazione che e risultano aver concluso con il CP_2 CP_3 Fallimento nel Giudizio Civile sempre ex art. 1304 c.c.; CP_4
- che, in ogni caso, nel merito non sussiste alcun pregiudizio eziologicamente collegabile alle condotte degli ex vertici di in ragione dei numerosi eventi interruttivi: – (i) le condotte CP_1 distrattive e depauperative del patrimonio di (ii) l'erronea contabilizzazione in CP_4 bilancio delle somme ricevute da a titolo;
(iii) le responsabilità dei sindaci di CP_1
e dei soggetti pubblici quali INAIL ed Agenzia delle Entrate;
(iv) l'incidenza CP_4 CP_9 re cessioni concluse con e società multinazionali del farmaco, tra cui e queste avvenute senza neanche la corresponsione di o CP_2 CP_3 CP_6 orr a somme inadeguate, nonché con altre società tra cui, lo esemplificativo, e Sherig;
(v) il lungo lasso temporale (ben 7 anni dalla CP_10 Prima Cessione ntercorso tra le Cessioni e il fallimento;
(vi) la crisi del mercato farmaceutico di quegli anni, circostanza assolutamente estranea a e al suo CP_1 Pa controllo e già riconosciuta come una delle cause dell'eventuale danno pati i dal Giudice del Procedimento Penale CP_1
- che anche in punto danno, le pretese creditorie sono infondate sia in ragione della indebita duplicazione dei danni in relazione al risarcimento già richiesto dalla Curatela di nel CP_4 parallelo giudizio civile, sia in ragione della genericità delle pretese allegate;
- che dunque ogni pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di dovrà essere Controparte_1 rigettata in quanto totalmente infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2022 si sono costituite in giudizio e formulando molteplici eccezioni di rito e di merito. Controparte_2 CP_3
In particolare, le predette convenute hanno dedotto ed eccepito:
8 - il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione in quanto le questioni promosse dagli odierni ricorrenti nei confronti delle resistenti non possono essere trattate con le forme del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.;
- la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto gli attori sono privi di legittimazione attiva poiché la relativa azione risarcitoria è invero riservata al , il quale, Parte_44 peraltro, con atto di citazione del 21 dicembre 2021 ha già convenuto in giudizio le società e per le medesime domande dinanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese B, CP_2 CP_3 procedimento estintosi a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti;
- la declaratoria di inammissibilità della domanda perché non individua, se non genericamente, quali possano essere i danni lamentati nello specifico dai due ricorrenti, i quali, peraltro, non sono nemmeno stati ceduti dalle convenute e CP_2 CP_3
- che sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale stante l'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano della sentenza di condanna degli ex vertici delle cause farmaceutiche da parte del Tribunale di Milano, sentenza n. 587/2019;
- che nel merito le pretese creditorie sono infondate in quanto le società resistenti non sono responsabili, sotto il profilo civile, dei fatti imputati dagli odierni ricorrenti.
All'udienza di comparizione delle parti, questo Giudice disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione e fissava udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.. A quest'ultima udienza, le parti formulavano istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e questo Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Stante il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti resistenti e preso atto CP_2 CP_3 della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2596/202 ta quale sono stati assolti gli ex vertici delle società resistenti, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con Ordinanza del 17.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare deve darsi atto che, a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014).
3. Sempre in via preliminare, con riguardo all'istanza di riunione del presente procedimento al Giudizio R.G. 17105/2022, deve ritenersi che non sussistono ragioni sopravvenute tali da giustificare la revoca dell'Ordinanza del 28.2.2023.
4. Devono a questo punto esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.
4.1. Con riguardo alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere formulata dai resistenti e in ragione del passaggio in giudicato della sentenza Controparte_2 CP_3 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano del 27.3.2023, la stessa non è fondata.
Ed infatti, devono preliminarmente richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali in punto di principio di separazione del giudizio penale e del giudizio civile: è invero noto che “nell'ordinamento
9 processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale non s'ispira più al principio di unità della giurisdizione, emergente dall'art. 3 dell'abrogato codice di rito penale e dal testo originario dell'art. 295 c.p.c., ma a quello dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Tale principio, avente come duplice corollario la necessità che il processo civile prosegua parallelamente a quello penale, senza alcuna influenza del secondo sul primo, e l'obbligo del giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento dei fatti, induce ad attribuire carattere eccezionale alla disciplina adottata dall'art. 75 c.p.p. la quale costituisce pertanto l'unico strumento preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, esaurendo ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità” (cfr. ex multis Cass. civ. 13828/2012 e, da ultimo, Cass. Civ. 42028/2021).
Nella specie, la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. 2596/2023 non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c. in quanto è pacifico in giudizio che i ricorrenti non si sono costituiti parte civile nel procedimento penale promosso a carico degli amministratori di di e di (v. doc. 5 e 25, fasc. Controparte_1 CP_3 Controparte_2
. CP_1
4.2. e hanno inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_2 CP_3 attorea in quanto i ricorrenti “non possono lamentare alcun danno patrimoniale, essendo la relativa azione riservata al Fallimento, il quale, peraltro, con atto di citazione del 21 dicembre 2021 (doc. 1a), ha già convenuto in giudizio le società e per le medesime domande (procedimento pendente innanzi al Tribunale CP_2 CP_3 ordinario di Mila m , R.g.n. 1703/2021, Giudice Dott. Vannicelli)” (v. comparsa di costituzione e p. 9). Controparte_2 CP_3
L'eccezione non è fondata.
Al riguardo deve rilevarsi che nel presente giudizio gli odierni ricorrenti non domandano alcun danno patrimoniale, né tanto meno un danno non patrimoniale all'immagine poiché viene avanzata la pretesa creditoria in relazione al danno da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. di concorso in bancarotta fraudolenta avendo le cinque cessioni di rami d'azienda, per cui è causa, natura dissipatoria del patrimonio della fallita o integranti operazioni dolose, che hanno contribuito a cagionarne il fallimento.
Nel procedimento promosso dinanzi alla sezione imprese, invece, il Curatore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti all'acquisizione del personale al netto dei badwill ricevuti dalle società farmaceutiche e tenuto conto delle restituzioni effettuate a vario titolo da in favore delle società farmaceutiche, vale a dire i costi ed oneri gravanti su CP_11 derivanti dalle cessioni di ramo d'azienda a quest'ultima) e non Controparte_12 patto negativo che i comportamenti delle case farmaceutiche, con le loro dirette conseguenze, hanno avuto sull'opinione pubblica sotto il profilo del danno all'immagine” (cfr. atto di citazione allegato dalle convenute e alla comparsa di risposta sub doc. n. 1a). CP_3 Controparte_2
Deve, dunque, rilevarsi che tra i due procedimenti non vi è alcuna corrispondenza né soggettiva tra le parti attrici (in quanto nel giudizio promosso dinanzi alla Sezione Imprese vi è la curatela, mentre qui gli informatori scientifici), né oggettiva in quanto le pretese creditorie avanzate non possono ritenersi sovrapponibili.
4.3. Parte convenuta ha preliminarmente sollevato l'eccezione di Controparte_1 litispendenza per aver promoss o giudizio risarcitorio nei confronti delle odierne convenute.
10 L'art. 39 c.p.c. richiede, invero, che per aversi litispendenza deve trattarsi della stessa causa, ovvero della stessa domanda, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi, e dei medesimi soggetti.
Come già evidenziato, nel parallelo giudizio la Curatela ha formulato richiesta risarcitoria per il danno patrimoniale e per il danno non patrimoniale all'immagine (cfr. atto di citazione allegato dalle convenute e alla comparsa di risposta sub doc. n. 1a), mentre nel CP_3 Controparte_2 presente giudizio agiscono gli informatori scientifici del farmaco per ottenere il risarcimento dei danni da reato.
Le due domande, pertanto, non possono ritenersi coincidenti né sotto il profilo oggettivo, né soggettivo.
4.4. ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per la violazione del Controparte_1 principio de sersi “altri Giudici (penali, civili e del lavoro)” già pronunciati sugli stessi fatti sottoposti al vaglio in questo giudizio.
Anche e hanno sollevato eccezione di inammissibilità avendo i CP_3 Controparte_2 lavoratori delle società resistenti rinunciato ad ogni azione nei confronti delle stesse nonché per violazione del principio di ne bis in idem con riguardo ai giudizi promossi dai lavoratori.
L'eccezione non è fondata.
Ed infatti, l'oggetto del presente giudizio con riferimento a petitum e causa petendi risulta distinto dalle fattispecie oggetto delle vertenze di lavoro: nel caso di specie, come detto, i ricorrenti formulano domanda di condanna delle società convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da reato, mentre nei giudizi promossi dinanzi al giudice del lavoro, come pacifico in giudizio, gli informatori hanno agito singolarmente nei confronti del loro datore di lavoro, facendo valere l'invalidità delle cessioni di ramo di azienda a e degli accordi transattivi conclusi, Controparte_12 chiedendo la reintegra nel posto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni e al risarcimento dei danni.
Nei giudizi invocati dalla convenuta è stata proposta domanda di accertamento o di Controparte_1 invalidità delle cessioni di rami di azienda sotto il profilo giuslavoristico nonché di invalidità degli accordi transattivi conclusi tra lavoratore ed ex datore di lavoro al fine di ottenere la reintegra nel rapporto di lavoro, la condanna al pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno patito, pretese ritenute infondate nel merito. Non risulta che in tali giudizi dinanzi al Giudice del lavoro siano state avanzate pretese risarcitorie in relazione al danno da reato.
Deve dunque ritenersi che la causa petendi e il petitum del presente giudizio non è affatto sovrapponibile a quello dei procedimenti promossi dinanzi al Giudice del lavoro;
ne consegue che deve ritenersi infondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Alcuna violazione si reputa sussistente nemmeno con riguardo alle vertenze penali. Ed infatti, la costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti nel processo penale promosso a carico degli amministratori di di e di non è stata ammessa (v. Controparte_1 CP_3 Controparte_2 doc. 5, fasc. ei odi una pretesa risulta essere CP_1 mai stata da loro proposta in alcun giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illiceità delle condotte dei vertici aziendali delle convenute in concorso nella determinazione del fallimento di e la condanna al risarcimento del danno da reato ex artt. 185 c.p.c. e Controparte_12 2059 c.c..
11 4.5. Parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in quanto l'unico soggetto deputato ad agire per la richiesta dei danni conseguenti ai reati fallimentari sarebbe la Curatela.
L'eccezione non è fondata.
Al riguardo giova preliminarmente rilevare che l'art. 240 L.F dispone che “
1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale”.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 240, L.F., i creditori sono dunque legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quale conseguenza del reato.
Sul punto si è anche espressa la Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la legittimità della concorrente costituzione in giudizio sia dei creditori-investitori, sia della Curatela laddove i primi hanno “inteso far valere un titolo di azione propria personale", in relazione ai danni non patrimoniali patiti dalla consumazione dei reati fallimentari, per i quali la costituzione operata del Curatore fallimentare non vale certamente a realizzare le specifiche ragioni risarcitorie degli interessati per difetto di titolarità della relativa azione (v. ex multis Cass. pen. 42608/2005).
Nel presente giudizio gli odierni ricorrenti fanno valere un danno da reato uti singuli, lamentando che le cessioni dei rami di azienda delle società convenute alla abbiano determinato il CP_12 dissesto di quest'ultima e, per l'effetto, una serie di conseguenze dannose a loro riferibili.
Deve dunque ritenersi che l'azione qui promossa sia sussumibile nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 240, L.F. che consente ai singoli creditori di agire “quando intendono far valere un titolo di azione propria personale”, azione rispetto alla quale il curatore fallimentare sarebbe del tutto privo di legittimazione attiva.
4.6. ha altresì formulato eccezione di dichiarazione di cessazione della Controparte_1 materia contendere per l'accordo transattivo intercorso tra ed Parte_45 [...]
beneficiando altresì di una signif te del Controparte_13 tacitazione di ogni pretesa della Curatela nei propri confronti. ha dichiarato di avere Controparte_1 interesse di profittare della transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c..
Al riguardo non ha prodotto in atti tale l'accordo transattivo invocato in quanto si è Controparte_1 limitata a richiamare la sentenza penale del Tribunale di Milano (v. doc. 9, fasc. . CP_1
L'eccezione non può dunque ritenersi fondata stante l'assenza della produzione di un testo contrattuale, da cui possa trarsi la conferma di un effettivo beneficio per gli odierni ricorrenti e non indistintamente per la massa dei creditori.
Parimenti, nemmeno l'intervenuto accordo transattivo tra il e e Parte_44 CP_3 CP_2 può qui essere invocato in difetto di produzione dell'accordo contrattuale.
[...]
5. Esaminate le eccezioni pregiudiziali, occorre passare al merito della lite.
12 5.1. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili;
il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
Com'è noto, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (cfr., per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
5.2. Fatta tale premessa, con riguardo al merito della domanda giudiziale qui formulata, deve preliminarmente osservarsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), questo Tribunale ritiene assorbita l'eccezione preliminare di merito in punto di prescrizione del diritto e di poter esaminare la domanda nel merito dal momento che la sua infondatezza conduce ad una decisione di rigetto della domanda risarcitoria svolta dai ricorrenti nei confronti delle parti resistenti.
13 Deve infatti rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio non risulta accertato il pregiudizio lamentato da parte ricorrente con ciò potendosi prescindere dall'accertamento del fatto illecito imputato ai resistenti.
Gli odierni ricorrenti, in sede di ricorso, hanno genericamente dedotto che, sulla scorta dei fatti illeciti imputati alle società resistenti, i ricorrenti avrebbero patito un pregiudizio di natura non patrimoniale non meglio identificato.
Sul punto giova richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e inammissibilità dei danni c.d. “in re ipsa”. La Suprema Corte, infatti, ha, in più di una occasione, affermato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale e morale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
In particolare la Cassazione ha avuto modo di precisare che in mancanza di allegazione dell'esistenza del danno non patrimoniale «non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni (Cass. sez. un. n. 17550 del 2017) […] va condivisa la più autorevole giurisprudenza circa la necessità che il pregiudizio non patrimoniale debba essere comunque adeguatamente dimostrato”» (cfr. ex multis Cass. Civ. 28742/2018).
Orbene, declinando tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi la totale assenza, nel ricorso, di circostanziate e precise allegazioni in punto di danno non patrimoniale con specifico riguardo alle persone dei ricorrenti.
Ed infatti, nell'atto introduttivo le allegazioni in punto pregiudizio non patrimoniale sono le seguenti:
- “4) Il danno subito e le sue ragioni giuridiche. I danni lamentati: a) il danno morale per il tempo occorrente per il pagamento in moneta fallimentare determinato proprio dal recupero alla massa fallimentare della Pt_46
la cui cessione è oggetto di specifico capo di imputazione;
b) il danno morale per la perdita del posto di
[...] derivante non da esercizio del diritto ex art. 41 Cost. ma da fattispecie costituenti delitto;
c) il danno proprio e anche le conseguenze da inquadrare quale pretium doloris, non fatto valere in sede concorsuale poiché specifico danno in rapporto di causalità diretta con le fattispecie delittuose, derivante dalla mancata percezione del rendimento della quota trattenuta dalla società fallita ma non conferita al Fondo dal CP_14 giugno 2009 al 14 gennaio 2011; d) proprio e anche le conseguenza da inquadrare quale pretium doloris derivante dagli accertamenti della Agenzia delle Entrate per l'anno 2010 che hanno determinato l'obbligo dei creditori contribuenti di corrispondere al fisco le somme non versate dal sostituto d'imposta e non fatto valere in sede concorsuale poiché specifico danno in rapporto di causalità diretta con le fattispecie delittuose” (v. ricorso, pagina 14 ss.);
- “a parte il danno proprio patrimoniale non esercitabile dal curatore, non ha fatto che contribuire ad aggravare lo stato di disagio e di frustrazione già in atto per lo stato di inoccupazione e per il passaggio da dipendente a persone assistita dagli ammortizzatori sociali. Sulla base del notorio, invero, è di palmare evidenza che, soprattutto, in soggetti ultra cinquantenni, che vedono molto difficile – anche in considerazione della congiuntura economica- un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro, la perdita della garanzia occupazionale ha provocato una notevole frustrazione e cui si è unita quasi come beffa anche il dovere affrontare accertamenti delle Agenzie delle Entrate, cui hanno dovuto far fronte essendo essi i soggetti tenuti in mancanza dell'adempimento da parte del sostituto di imposta e il mancato rendimento, seppur in quota parte nel periodo considerato, della somma destinata a far fronte al periodo della vecchiaia, somma che doveva rappresentare (e rappresenta) quel minimo di tranquillità per la persona che si trova ad affrontare la parte più debole della propria esistenza quale è la vecchiaia” (v. ricorso, pagina 16);
14 - “L'insieme delle condotte delittuose e delle conseguenze hanno leso un diritto costituzionalmente e universalmente garantito quale “il principio di dignità” che rientra perfettamente nell'alveo dei danni risarcibili quali danni morali da delitto e che è legato causalmente a tutte le condotte che hanno contribuito a cagionare e ad aggravare il dissesto del patrimonio sociale della per il quale il Controparte_12 contributo causale delle convenute è stata causa determinante” (v. ricorso, pagina 17);
- “Essendo questo il danno morale e materiale patito, quasi come fatto notorio, non potendosi revocare in dubbio che l'insieme delle condotte descritte e le conseguenze derivatene hanno leso il principio di dignità e gli elencati diritti fondamentali tutti espressione dell'unico bene protetto appare di chiara evidenza sia che l'azione tende a far valere un diritto proprio e soprattutto la regolarità causale tra le condotte e la lesione del bene invocato” (v. ricorso, pagina 20).
Ebbene le superiori allegazioni risultano del tutto generiche ben potendosi le stesse riferire a qualsiasi soggetto e non, nello specifico, ai ricorrenti. Alcuna allegazione o produzione documentale è stata versata in atti in relazione ad uno specifico pregiudizio patito dagli odierni ricorrenti, diversamente da quanto, invece, specificatamente allegato e dedotto nei giudizi conclusisi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1883/2025, prodotta da parte ricorrente in data 11.09.2025.
La difesa dei ricorrenti si è limitata, infatti, a richiamare la sentenza penale dibattimentale che avrebbe condannato al pagamento di una provvisionale in favore di ex dipendenti costituitisi parte civile (“è possibile quantificare una provvisionale immediatamente esecutiva da riconoscere a ciascuno degli ex dipendenti costituitosi parte civile in questo processo, quantificata in via equitativa con riguardo ai danni on patrimoniali subiti, nella misura di €. 15.000,00 per ciascun dipendente”: v. ricorso, p. 29).
Da ultimo devono ritenersi del tutto tardive le allegazioni e deduzioni formulate e svolte dalla difesa dei ricorrenti in comparsa conclusionale, laddove, per la prima volta, i ricorrenti hanno richiamato alcune circostanze fattuali relative al caso concreto (v. comparsa conclusionale, p. 59 ss.).
Com'è noto (e come spiegato anche dalla Dottrina più attenta) l'attore, nell'indicare i danni dei quali chiede il risarcimento e, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa, ha l'onere di descriverli analiticamente e ciò al fine di consentire al convenuto una corretta difesa come costituzionalmente garantito;
ed infatti, una citazione ove i pregiudizi sono descritti in modo vago e generico determinerebbe che il convenuto sarebbe costretto nella sua memoria difensiva ad una defatigante difesa “alla cieca” potendo non solo sollevare eccezioni concernenti tipi di danni che l'attore non ha nemmeno inteso domandare, ma soprattutto potrebbe non eccepire alcunché in merito a tipi di danni che non sono stati invero oggetto di alcuna richiesta.
A ciò deve aggiungersi che il principio di parità delle parti sancito dall'art. 111 Cost. deve riflettere i suoi effetti su tutte le norme del codice di rito e nel processo civile non sarebbe garantita la parità delle parti ove si consentisse all'attore di formulare la domanda in termini estremamente generici ed al convenuto si imponesse, per contro, di sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza. Pertanto, una richiesta di risarcimento generico, non accompagnata da una concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, è generica perché non mette né il giudice, né il convenuto in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro (cfr. in tal senso Cass. Civ. 13328/2015 e Cass. Civ. 10527/2011).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo
15 comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (v. Cass. Civ. 691/2012 e Cass. Civ. 17408/2012).
Pertanto, l'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa non può ritenersi adempiuto per il solo fatto che il danneggiato abbia esposto nell'atto introduttivo il tipo di pregiudizio sofferto, come nella specie il disagio e la frustrazione patiti in conseguenza del licenziamento, dovendo, diversamente, la parte attrice procedere alla descrizione analitica, concreta e specifica del pregiudizio patito quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito imputato al convenuto.
L'allegazione deve essere, infatti, circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Alla luce di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico, non è possibile evidentemente accedere ad alcun ragionamento presuntivo in ordine al danno non patrimoniale richiesto, diversamente ravvisandosi un inammissibile danno “in re ipsa” che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento.
5.3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
6. Quanto, infine, alla domanda formulata dai resistenti e per Controparte_2 CP_3 responsabilità aggravata dei ricorrenti , e ai Parte_34 Parte_7 Parte_36 sensi del primo comma dell'art. 96 c.p i up o disposto normativo, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede, oltre che la ricorrenza del dolo o della colpa grave della condotta processuale, altresì che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, pregiudizio che non può ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
La domanda formulata ex art. 96 c.p.c. non può dunque trovare accoglimento.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza e le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità alta), delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata. In particolare, la circostanza che la fase istruttoria sia consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie e che la fase decisionale sia stata limitata ad atti aventi funzione meramente riassuntiva di quanto già esposto dai difensori nei precedenti scritti difensivi giustifica l'applicazione dei valori minimi in relazione alle predette fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie formulate dai ricorrenti nei confronti di Controparte_1
e CP_3 Controparte_2
16 - rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte delle resistenti e Controparte_2 nei confronti dei ricorrenti , e CP_3 Parte_34 Parte_7 Pt_36
[...]
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da in Controparte_1
Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da e CP_3 in Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per Controparte_2 legge.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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