Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 12 aprile 1995, n. 129
Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 129
Versione
29 aprile 1995
29 aprile 1995