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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 37708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37708 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AN nato a [...] il [...] IN SE nato a [...] il [...] CO NT nata a [...] il [...] avverso la sentenza DE 03/12/2024 DEla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale SQ RA d'IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito l'avv. Gianfranco Ferreri per la parte civile DO OR e, in sostituzione DEl'avv. Frida Scicolone, per le parti civili NE MM e NE AN, nonché l'avv. Giovanni Fiorile, in sostituzione DEl'avv. Guido Carlo Alleva, per la parte civile CA OS Wealth Italy s.p.a., che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Lucio Marziale, in sostituzione DEl'avv. Fabrizio Bernardi, per IN AN e avv. Erica Gilardino, per IN SE e CO NT, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 03/12/2024 la Corte di appello di Torino - in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Torino DE 13/07/2022, che aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37708 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 30/09/2025 condannato AN IN, SE IN e NT CO per i reati loro rispettivamente ascritti - dichiarava non doversi procedere nei confronti DE IN e DE IN per essere diversi dei reati loro ascritti estinti per prescrizione, rideterminava la pena e revocava la confisca nei confronti DEla CO. 2. AN IN, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo 22). Osserva che il riciclaggio richiede che il reato presupposto sia consumato e che l'autore ponga in essere una condotta successiva ed autonoma, volta a dissimulare o ostacolare l'individuazione DEl'origine DEittuosa DEla cosa;
che, invece, la Corte territoriale ha ricompreso nella medesima condotta materiale (il prelievo di somme dai conti correnti dei clienti e l'utilizzo per acquisti personali) sia il reato presupposto (furto aggravato), che la condotta di autoriciclaggio, venendo così a contraddire i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di necessaria autonomia e successività DEla condotta autoriciclatoria rispetto al reato presupposto;
che, in particolare, i giudici di appello hanno ritenuto integrato l'autoriciclaggio già con l'acquisto dei beni, senza che sia stato dimostrato un impiego successivo in una attività economica, finanziaria o imprenditoriale, né una finalità effettivamente decettiva. 3. SE IN, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 648-ter cod. pen. Osserva che la volontà di cercare nuovi finanziamenti dopo che la banca gli aveva chiuso i canali di accesso, ammessa dal ricorrente, non prova la conoscenza DEla provenienza illecita degli stessi, specie se si considera che detti finanziamenti sono stati cercati presso un soggetto abilitato alla raccolta di credito e hanno comportato la sottoscrizione di plurimi riconoscimenti di debito;
che, invero, se il IN avesse avuto consapevolezza DEla provenienza illecita dei finanziamenti ricevuti dal IN, mai avrebbe sottoscritto i riconoscimenti di debito, che avrebbero portato all'attribuzione a lui di condotte illegali;
che DE resto, l'art. 648-ter cod. pen., pur richiedendo solo un dolo generico, impone che in capo all'agente vi sia la conoscenza DEla provenienza illecita dei beni reimpiegati;
che, inoltre, la stessa consapevolezza di illiceità DEla ricerca dei finanziamenti posta in essere dall'imputato non avrebbe potuto in alcun modo integrare il richiesto dolo DE 2 reimpiego, atteso che in tal modo si confonderebbe il dolo DE reato presupposto con quello di un reato sussidiario. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-ter cod. pen. Rileva che "la partecipazione consapevole e volontaria di IN all'operatività illecita di IN", ritenuta dalla Corte di merito, integra il concorso DE ricorrente nel reato presupposto posto in essere dal IN, dovendo di conseguenza essere escluso il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla contraddittorietà DEla motivazione. Evidenzia che il provvedimento impugnato in maniera evidentemente contraddittoria, da un lato, afferma che il IN è rimasto estraneo alle operazioni depauperatorie poste in essere dal solo IN in danno dei clienti DEla banca e, dall'altro, che "la documentazione DEle operazioni ... sottende per un verso l'autoria o quantomeno la coautoria di IN con IN nelle operazioni predatorie in danno dei clienti"; che, dunque, la motivazione è contraddittoria, in quanto, mentre attribuisce al ricorrente comportamenti che costituiscono concorso morale o materiale nel reato presupposto al reimpiego di denaro di provenienza illecita, esclude poi l'applicazione DEla clausola di sussidiarietà nei confronti DE coautore DE reato presupposto. 4. NT CO, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Osserva che, al fine di valutare la sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato, occorre seguire il criterio DEla idoneità ex ante DEla condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE bene, dunque, è necessario accertare se al momento DEla condotta l'attività posta in essere aveva astratta idoneità dissimulatoria, indipendentemente dagli accertamenti successivi;
che il comportamento tenuto dalla ricorrente non ha alcuna idoneità ex ante a costituire ostacolo alla identificazione DEl'asserita provenienza DEittuosa DE denaro, atteso che con una sola operazione la CO ha versato sul suo conto corrente la somma di 100.000 euro e, senza che vi fosse alcun frazionamento, la stessa cifra è stata bonificata alla Esse.I. s.r.l. nell'arco di pochi giorni;
che appare evidente che detta condotta, per la linearità e la semplicità che la contraddistingue, non è portatrice di alcuna forma di confusione, per cui è inidonea ad occultare la provenienza DEla somma versata alla Esse.l. s.r.I., tenuto conto che la ricorrente è socia di detta società; che al più detta condotta 3 avrebbe potuto configurare il reato di autoriciclaggio, introdotto nell'ordinamento in un momento successivo ai fatti per cui si procede. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Rileva, con riferimento all'elemento soggettivo DE reato, che deve escludersi che il versamento di 100.000 euro sul conto DEla ricorrente (poi trasferiti a mezzo bonifici al marito SE IN ed alla Esse.I. s.r.I.) potesse essere motivato dalla volontà di schermare la provenienza DE predetto denaro, tenuto conto che la stessa attenzione non è stata prestata per gli oltre 5.000.000 euro che sono stati versati direttamente al IN o alle sue società; che in ogni caso, l'imputata ha fornito una chiara indicazione DEla provenienza DEle somme di denaro accreditate sul suo conto corrente - costituenti un finanziamento ottenuto dal marito per le sue società - e le sue dichiarazioni sono state confermate dai due coimputati;
che gli elementi indicati per affermare la sussistenza DEl'elemento psicologico non sono univoci, atteso che, da un lato, il comportamento tenuto dimostra solo il completo affidamento rispetto a quanto indicatole dal marito e, dall'altro, la laurea in giurisprudenza avrebbe suggerito ben altra accortezza nel dissimulare la provenienza DE denaro, qualora avesse avuto contezza DEla sua origine DEittuosa;
che, invece, plurimi sono gli elementi che dimostrano che la CO è stata tenuta all'oscuro DEla provenienza dei finanziamenti riversati in società, come, ad esempio, la falsità DEla sottoscrizione, apparentemente apposta dalla ricorrente, sulla documentazione giustificativa dei bonifici emessi dal conto di IE TA. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. Evidenzia che il fatto ascritto alla CO non solo non integra una particolare capacità dissimulatoria, ma non costituisce alcun ostacolo alla tracciabilità, tenuto conto DEle modalità concrete DE passaggio di denaro, avvenuto senza frazionamento DEle somme, senza utilizzo di denaro contante ed entro un brevissimo lasso temporale;
che, dunque, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato più correttamente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. 5. In data 11/07/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva DEla parte civile CA OS Wealth S.A., con cui si conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. In data 21/07/2025 sono pervenute conclusioni scritte DEle parti civili MM NE e AN NE. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN IN è inammissibile, per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato, perché aspecifico, tenuto conto che ignora la articolata motivazione DE provvedimento impugnato sullo specifico punto DEla ritenuta configurabilità DE reato di autoriciclaggio di cui al capo 22). Va, innanzitutto, premesso che, in punto di responsabilità per le condotte di cui al capo 22), la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme DEla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza d'appello a quella DE Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sez. 2, n. 6560 DE 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 DE 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò posto, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come il IN svolgesse con una certa professionalità l'attività di commercio di orologi di lusso, monete preziose ed oggetti di numismatica, circostanza questa desunta dalle numerose testimonianze - tutte convergenti, di cui la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha riportato il contenuto (cfr. pagg. 194-201) - che hanno trovato anche formidabile conferma documentale;
come, dunque, la sottrazione DE denaro ai clienti DEl'istituto di credito cui l'odierno ricorrente faceva capo costituisse il reato presupposto, mentre l'autoriciclaggio venisse posto in essere con l'acquisto dei beni suddetti, che poi venivano sistematicamente rivenduti a terzi, nell'ambito DEl'attività imprenditoriale parallela che l'imputato svolgeva, in tal modo concretamente ostacolando l'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE denaro utilizzato per l'acquisto; come, in altri termini, la trasformazione DE profitto DE reato presupposto, ovvero il denaro, in beni recasse con sé la dissimulazione DEl'origine illecita DEla provvista. Trattasi di motivazione congrua e priva DEla denunziata illogicità, con la quale la difesa non si confronta affatto, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice DE gravame o che risultano carenti DEla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 DE 5 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 DE 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 DE 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. Il ricorso di SE IN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza DEl'elemento soggettivo, non è consentito, in quanto aspecifico. Invero, non si misura con le articolate motivazioni DEle sentenze di merito, che hanno evidenziato come il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., contestato al capo 23), sia stato limitato solo ai finanziamenti derivati dai due furti aggravati commessi dal IN in danno di SA DO per 2.840.000 euro e di AO NE per 100.000 euro;
come, rispetto ad essi, il ricorrente - in considerazione degli stretti rapporti DEinquenziali instaurati con il IN, con il quale ha commesso plurimi reati in concorso nell'ambito DE presente procedimento, tutti finalizzati a finanziare le sue imprese - avesse la consapevolezza DEla loro provenienza illecita, tenuto conto che, essendogli precluso l'accesso ai canali di finanziamento bancari, aveva a tal fine individuato nel IN il soggetto che, con i suoi metodi scaltri ed illeciti, avrebbe potuto sostituire i canali ufficiali per far fronte alla carenza di liquidità, impeditiva per la Esse.I. s.r.l. di proseguire nella gestione DEl'impresa; come, dunque, il IN ben conoscesse le illecite modalità operative DE IN poste in essere nei confronti dei clienti DEla Banca Leonardo, per cui operava, di talchè è DE tutto inverosimile che abbia potuto ritenere di aver conseguito la considerevole somma di 2.940.000 euro per effetto di regolari e lecite operazioni di finanziamento;
come, ad ulteriore riprova DEla consapevolezza DEla provenienza illecita DE denaro ricevuto e reinvestito, risultasse significativo il dato per cui nell'operazione in danno DEl'NE la provvista portata dai due assegni circolari fosse transitata direttamente sul conto DEla CO, acceso presso un diverso istituto, dunque, fosse pervenuta in prima battuta ad una persona fisica che non aveva titolo per acquisirla, essendo estranea ai rapporti intercorsi tra il coniuge, il IN ed i clienti di quest'ultimo; come, infine, la documentazione sottoscritta dal ricorrente servisse unicamente a giustificare formalmente le operazioni illecite poste in essere. Tale percorso logico argomentativo DE provvedimento impugnato è DE tutto ignorato dalla difesa, che ha riproposto pedissequamente le stesse doglianze avanzate ai giudici DEl'appello. Orbene, la funzione tipica DEl'impugnazione è quella DEla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DE ricorso in cassazione è, 6 ,' pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni DE provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Ne consegue che, se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre sostanzialmente il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto DE tutto ignorato. 2.2. Anche il secondo ed il terzo motivo - che, avendo ad oggetto la configurabilità DE reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., da un lato, sotto il profilo DEla violazione di legge e, dall'altro, sotto quello DEla contraddittorietà DEla motivazione, possono essere trattati congiuntamente - sono aspecifici, perché non tengono in minima considerazione il tessuto motivazionale DEla sentenza impugnata. Invero, occorre ribadire che la responsabilità DE IN per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 23) è stata circoscritta solo ai finanziamenti derivati dai due furti aggravati commessi dal IN in danno di SA DO per 2.840.000 euro e di AO NE per 100.000 euro, avendo i giudici di merito ritenuto per le altre ipotesi contestate il concorso DEl'odierno ricorrente nei reati commessi dal IN in danno dei clienti DEl'istituto di credito per il quale quest'ultimo operava. In particolare, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha evidenziato come il IN avesse impiegato i proventi dei plurimi furti pluriaggravati posti in essere dal IN nel corso degli anni in danno DE DO e DE furto pluriaggravato consumato in danno DEl'NE, consapevole DEla provenienza illecita dei finanziamenti ricevuti, ma senza essere precisamente a conoscenza di ciascun furto commesso dal coimputato. Dunque, non si ravvisa la denunziata violazione di legge, né la pretesa contraddittorietà DEla motivazione, trattandosi di situazioni diverse (quella DE concorso DE IN in alcuni reati predatori, che esclude la configurabilità DE reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. e le due ipotesi di impiego di denaro di provenienza illecita, in quanto costituente il profitto dei furti commessi dal IN). In altri termini, quando il provvedimento impugnato evidenzia "l'autoria o quantomeno la coautoria di IN con IN nelle operazioni predatorie in danno dei clienti" fa riferimento alle diverse ipotesi in cui ha ritenuto il concorso di persone nel reato. 3. Il ricorso di NT CO è inammissibile. 3.1. Il primo ed il terzo motivo - che, avendo entrambi ad oggetto l'elemento oggettivo DE reato, possono essere trattati congiuntamente - sono 7 manifestamente infondati. Invero, entrambi i giudici dì merito hanno fatto buon governo DE principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale l'efficacia dissimulatoria DEl'azione rispetto all'origine DEla somma non deve essere necessariamente assoluta, tenuto conto che l'art. 648- bis cod. pen., utilizzando - tra gli altri - il termine «ostacolare», consente di ritenere integrato il DEitto di riciclaggio anche con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento DEla provenienza DE denaro, dei beni o DEle altre utilità; ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità DEl'origine DEittuosa DE bene non costituiscono l'evento DE reato (cfr., Sez. 2, n. 41517 DE 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 - 01, in motivazione;
Sez. 5, n. 21925 DE 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01; Sez. 2, n. 26208 DE 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369 - 01). Così, è stato condivisibilmente ritenuto che integri di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il DEitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti e, dunque, anche il mero trasferimento di denaro di provenienza DEittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 DE 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 - 01; Sez. 2, n. 43881 DE 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694 - 01; Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487 - 01). Dunque, correttamente la Corte di merito ha ritenuto configurato, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., avendo la CO ricevuto due assegni circolari provento di furto, apparentemente emessi da AO NE, per l'importo complessivo di 100.000 euro, poi versati sul proprio conto corrente, messo a tal fine a disposizione e successivamente trasferiti mediante bonifico sul conto corrente DEla Esse.I. s.r.l. 3.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di appello, che sono state affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che - quanto all'elemento soggettivo DE reato - ha evidenziato i) come rispetto all'andamento DE conto corrente intestato alla ricorrente l'accredito DEla provvista di ben 100.000 euro appaia DE tutto distonico, ii) come si tratti di versamenti recanti l'indicazione nominativa DE finanziatore, soggetto DE tutto sconosciuto alla CO, iii) come manchi qualsivoglia documento giustificativo DEl'emissione dei due assegni circolari di rilevante entità e, nonostante ciò, gli stessi siano stati versati sul conto corrente dall'imputata, il cui importo complessivo risulta poi bonificato in favore DEla società DE di lei marito, iiii) come sia DE tutto inattendibile la versione difensiva, secondo la quale alla CO sarebbe stato fatto credere che tale somma di 8 denaro sarebbe servita per un aumento di capitale, sol che si consideri la sproporzione rispetto alla partecipazione alla società, pari ad appena il 2%, //m) come le dichiarazioni DE IN - secondo cui la somma in discorso sarebbe servita per un aumento DEla partecipazione DEla CO dal 2% al 20% - risulti smentita dalle altre acquisizioni probatorie. In conclusione, rispetto alla trama motivazionale DE provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il ricorso glissa, riproponendo sterilmente doglianze già poste all'attenzione DEla Corte territoriale, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità DE percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, rivelandosi sotto tale profilo anche aspecifico. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende DEla somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 5. Dall'esito DE giudizio discende anche la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione DEle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DO OR (in proprio e nella qualità), NE MM, NE AN, CA OS Wealth Italy s.p.a. in persona DE leg. rappr. p.t., che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DO OR (in proprio e nella qualità), NE MM, NE AN, CA OS Wealth Italy s.p.a. in persona DE leg. rappr. p.t., che liquida per ciascuna in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 30 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale SQ RA d'IN, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito l'avv. Gianfranco Ferreri per la parte civile DO OR e, in sostituzione DEl'avv. Frida Scicolone, per le parti civili NE MM e NE AN, nonché l'avv. Giovanni Fiorile, in sostituzione DEl'avv. Guido Carlo Alleva, per la parte civile CA OS Wealth Italy s.p.a., che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Lucio Marziale, in sostituzione DEl'avv. Fabrizio Bernardi, per IN AN e avv. Erica Gilardino, per IN SE e CO NT, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 03/12/2024 la Corte di appello di Torino - in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Torino DE 13/07/2022, che aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37708 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 30/09/2025 condannato AN IN, SE IN e NT CO per i reati loro rispettivamente ascritti - dichiarava non doversi procedere nei confronti DE IN e DE IN per essere diversi dei reati loro ascritti estinti per prescrizione, rideterminava la pena e revocava la confisca nei confronti DEla CO. 2. AN IN, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo 22). Osserva che il riciclaggio richiede che il reato presupposto sia consumato e che l'autore ponga in essere una condotta successiva ed autonoma, volta a dissimulare o ostacolare l'individuazione DEl'origine DEittuosa DEla cosa;
che, invece, la Corte territoriale ha ricompreso nella medesima condotta materiale (il prelievo di somme dai conti correnti dei clienti e l'utilizzo per acquisti personali) sia il reato presupposto (furto aggravato), che la condotta di autoriciclaggio, venendo così a contraddire i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di necessaria autonomia e successività DEla condotta autoriciclatoria rispetto al reato presupposto;
che, in particolare, i giudici di appello hanno ritenuto integrato l'autoriciclaggio già con l'acquisto dei beni, senza che sia stato dimostrato un impiego successivo in una attività economica, finanziaria o imprenditoriale, né una finalità effettivamente decettiva. 3. SE IN, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 648-ter cod. pen. Osserva che la volontà di cercare nuovi finanziamenti dopo che la banca gli aveva chiuso i canali di accesso, ammessa dal ricorrente, non prova la conoscenza DEla provenienza illecita degli stessi, specie se si considera che detti finanziamenti sono stati cercati presso un soggetto abilitato alla raccolta di credito e hanno comportato la sottoscrizione di plurimi riconoscimenti di debito;
che, invero, se il IN avesse avuto consapevolezza DEla provenienza illecita dei finanziamenti ricevuti dal IN, mai avrebbe sottoscritto i riconoscimenti di debito, che avrebbero portato all'attribuzione a lui di condotte illegali;
che DE resto, l'art. 648-ter cod. pen., pur richiedendo solo un dolo generico, impone che in capo all'agente vi sia la conoscenza DEla provenienza illecita dei beni reimpiegati;
che, inoltre, la stessa consapevolezza di illiceità DEla ricerca dei finanziamenti posta in essere dall'imputato non avrebbe potuto in alcun modo integrare il richiesto dolo DE 2 reimpiego, atteso che in tal modo si confonderebbe il dolo DE reato presupposto con quello di un reato sussidiario. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-ter cod. pen. Rileva che "la partecipazione consapevole e volontaria di IN all'operatività illecita di IN", ritenuta dalla Corte di merito, integra il concorso DE ricorrente nel reato presupposto posto in essere dal IN, dovendo di conseguenza essere escluso il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla contraddittorietà DEla motivazione. Evidenzia che il provvedimento impugnato in maniera evidentemente contraddittoria, da un lato, afferma che il IN è rimasto estraneo alle operazioni depauperatorie poste in essere dal solo IN in danno dei clienti DEla banca e, dall'altro, che "la documentazione DEle operazioni ... sottende per un verso l'autoria o quantomeno la coautoria di IN con IN nelle operazioni predatorie in danno dei clienti"; che, dunque, la motivazione è contraddittoria, in quanto, mentre attribuisce al ricorrente comportamenti che costituiscono concorso morale o materiale nel reato presupposto al reimpiego di denaro di provenienza illecita, esclude poi l'applicazione DEla clausola di sussidiarietà nei confronti DE coautore DE reato presupposto. 4. NT CO, a mezzo DE difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Osserva che, al fine di valutare la sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato, occorre seguire il criterio DEla idoneità ex ante DEla condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE bene, dunque, è necessario accertare se al momento DEla condotta l'attività posta in essere aveva astratta idoneità dissimulatoria, indipendentemente dagli accertamenti successivi;
che il comportamento tenuto dalla ricorrente non ha alcuna idoneità ex ante a costituire ostacolo alla identificazione DEl'asserita provenienza DEittuosa DE denaro, atteso che con una sola operazione la CO ha versato sul suo conto corrente la somma di 100.000 euro e, senza che vi fosse alcun frazionamento, la stessa cifra è stata bonificata alla Esse.I. s.r.l. nell'arco di pochi giorni;
che appare evidente che detta condotta, per la linearità e la semplicità che la contraddistingue, non è portatrice di alcuna forma di confusione, per cui è inidonea ad occultare la provenienza DEla somma versata alla Esse.l. s.r.I., tenuto conto che la ricorrente è socia di detta società; che al più detta condotta 3 avrebbe potuto configurare il reato di autoriciclaggio, introdotto nell'ordinamento in un momento successivo ai fatti per cui si procede. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen. Rileva, con riferimento all'elemento soggettivo DE reato, che deve escludersi che il versamento di 100.000 euro sul conto DEla ricorrente (poi trasferiti a mezzo bonifici al marito SE IN ed alla Esse.I. s.r.I.) potesse essere motivato dalla volontà di schermare la provenienza DE predetto denaro, tenuto conto che la stessa attenzione non è stata prestata per gli oltre 5.000.000 euro che sono stati versati direttamente al IN o alle sue società; che in ogni caso, l'imputata ha fornito una chiara indicazione DEla provenienza DEle somme di denaro accreditate sul suo conto corrente - costituenti un finanziamento ottenuto dal marito per le sue società - e le sue dichiarazioni sono state confermate dai due coimputati;
che gli elementi indicati per affermare la sussistenza DEl'elemento psicologico non sono univoci, atteso che, da un lato, il comportamento tenuto dimostra solo il completo affidamento rispetto a quanto indicatole dal marito e, dall'altro, la laurea in giurisprudenza avrebbe suggerito ben altra accortezza nel dissimulare la provenienza DE denaro, qualora avesse avuto contezza DEla sua origine DEittuosa;
che, invece, plurimi sono gli elementi che dimostrano che la CO è stata tenuta all'oscuro DEla provenienza dei finanziamenti riversati in società, come, ad esempio, la falsità DEla sottoscrizione, apparentemente apposta dalla ricorrente, sulla documentazione giustificativa dei bonifici emessi dal conto di IE TA. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione DEl'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. Evidenzia che il fatto ascritto alla CO non solo non integra una particolare capacità dissimulatoria, ma non costituisce alcun ostacolo alla tracciabilità, tenuto conto DEle modalità concrete DE passaggio di denaro, avvenuto senza frazionamento DEle somme, senza utilizzo di denaro contante ed entro un brevissimo lasso temporale;
che, dunque, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato più correttamente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. 5. In data 11/07/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva DEla parte civile CA OS Wealth S.A., con cui si conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. In data 21/07/2025 sono pervenute conclusioni scritte DEle parti civili MM NE e AN NE. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN IN è inammissibile, per non essere consentito l'unico motivo cui è affidato, perché aspecifico, tenuto conto che ignora la articolata motivazione DE provvedimento impugnato sullo specifico punto DEla ritenuta configurabilità DE reato di autoriciclaggio di cui al capo 22). Va, innanzitutto, premesso che, in punto di responsabilità per le condotte di cui al capo 22), la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme DEla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza d'appello a quella DE Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sez. 2, n. 6560 DE 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 DE 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò posto, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come il IN svolgesse con una certa professionalità l'attività di commercio di orologi di lusso, monete preziose ed oggetti di numismatica, circostanza questa desunta dalle numerose testimonianze - tutte convergenti, di cui la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha riportato il contenuto (cfr. pagg. 194-201) - che hanno trovato anche formidabile conferma documentale;
come, dunque, la sottrazione DE denaro ai clienti DEl'istituto di credito cui l'odierno ricorrente faceva capo costituisse il reato presupposto, mentre l'autoriciclaggio venisse posto in essere con l'acquisto dei beni suddetti, che poi venivano sistematicamente rivenduti a terzi, nell'ambito DEl'attività imprenditoriale parallela che l'imputato svolgeva, in tal modo concretamente ostacolando l'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE denaro utilizzato per l'acquisto; come, in altri termini, la trasformazione DE profitto DE reato presupposto, ovvero il denaro, in beni recasse con sé la dissimulazione DEl'origine illecita DEla provvista. Trattasi di motivazione congrua e priva DEla denunziata illogicità, con la quale la difesa non si confronta affatto, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice DE gravame o che risultano carenti DEla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 DE 5 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 DE 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 DE 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. Il ricorso di SE IN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza DEl'elemento soggettivo, non è consentito, in quanto aspecifico. Invero, non si misura con le articolate motivazioni DEle sentenze di merito, che hanno evidenziato come il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., contestato al capo 23), sia stato limitato solo ai finanziamenti derivati dai due furti aggravati commessi dal IN in danno di SA DO per 2.840.000 euro e di AO NE per 100.000 euro;
come, rispetto ad essi, il ricorrente - in considerazione degli stretti rapporti DEinquenziali instaurati con il IN, con il quale ha commesso plurimi reati in concorso nell'ambito DE presente procedimento, tutti finalizzati a finanziare le sue imprese - avesse la consapevolezza DEla loro provenienza illecita, tenuto conto che, essendogli precluso l'accesso ai canali di finanziamento bancari, aveva a tal fine individuato nel IN il soggetto che, con i suoi metodi scaltri ed illeciti, avrebbe potuto sostituire i canali ufficiali per far fronte alla carenza di liquidità, impeditiva per la Esse.I. s.r.l. di proseguire nella gestione DEl'impresa; come, dunque, il IN ben conoscesse le illecite modalità operative DE IN poste in essere nei confronti dei clienti DEla Banca Leonardo, per cui operava, di talchè è DE tutto inverosimile che abbia potuto ritenere di aver conseguito la considerevole somma di 2.940.000 euro per effetto di regolari e lecite operazioni di finanziamento;
come, ad ulteriore riprova DEla consapevolezza DEla provenienza illecita DE denaro ricevuto e reinvestito, risultasse significativo il dato per cui nell'operazione in danno DEl'NE la provvista portata dai due assegni circolari fosse transitata direttamente sul conto DEla CO, acceso presso un diverso istituto, dunque, fosse pervenuta in prima battuta ad una persona fisica che non aveva titolo per acquisirla, essendo estranea ai rapporti intercorsi tra il coniuge, il IN ed i clienti di quest'ultimo; come, infine, la documentazione sottoscritta dal ricorrente servisse unicamente a giustificare formalmente le operazioni illecite poste in essere. Tale percorso logico argomentativo DE provvedimento impugnato è DE tutto ignorato dalla difesa, che ha riproposto pedissequamente le stesse doglianze avanzate ai giudici DEl'appello. Orbene, la funzione tipica DEl'impugnazione è quella DEla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale DE ricorso in cassazione è, 6 ,' pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni DE provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Ne consegue che, se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre sostanzialmente il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto DE tutto ignorato. 2.2. Anche il secondo ed il terzo motivo - che, avendo ad oggetto la configurabilità DE reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., da un lato, sotto il profilo DEla violazione di legge e, dall'altro, sotto quello DEla contraddittorietà DEla motivazione, possono essere trattati congiuntamente - sono aspecifici, perché non tengono in minima considerazione il tessuto motivazionale DEla sentenza impugnata. Invero, occorre ribadire che la responsabilità DE IN per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 23) è stata circoscritta solo ai finanziamenti derivati dai due furti aggravati commessi dal IN in danno di SA DO per 2.840.000 euro e di AO NE per 100.000 euro, avendo i giudici di merito ritenuto per le altre ipotesi contestate il concorso DEl'odierno ricorrente nei reati commessi dal IN in danno dei clienti DEl'istituto di credito per il quale quest'ultimo operava. In particolare, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha evidenziato come il IN avesse impiegato i proventi dei plurimi furti pluriaggravati posti in essere dal IN nel corso degli anni in danno DE DO e DE furto pluriaggravato consumato in danno DEl'NE, consapevole DEla provenienza illecita dei finanziamenti ricevuti, ma senza essere precisamente a conoscenza di ciascun furto commesso dal coimputato. Dunque, non si ravvisa la denunziata violazione di legge, né la pretesa contraddittorietà DEla motivazione, trattandosi di situazioni diverse (quella DE concorso DE IN in alcuni reati predatori, che esclude la configurabilità DE reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. e le due ipotesi di impiego di denaro di provenienza illecita, in quanto costituente il profitto dei furti commessi dal IN). In altri termini, quando il provvedimento impugnato evidenzia "l'autoria o quantomeno la coautoria di IN con IN nelle operazioni predatorie in danno dei clienti" fa riferimento alle diverse ipotesi in cui ha ritenuto il concorso di persone nel reato. 3. Il ricorso di NT CO è inammissibile. 3.1. Il primo ed il terzo motivo - che, avendo entrambi ad oggetto l'elemento oggettivo DE reato, possono essere trattati congiuntamente - sono 7 manifestamente infondati. Invero, entrambi i giudici dì merito hanno fatto buon governo DE principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale l'efficacia dissimulatoria DEl'azione rispetto all'origine DEla somma non deve essere necessariamente assoluta, tenuto conto che l'art. 648- bis cod. pen., utilizzando - tra gli altri - il termine «ostacolare», consente di ritenere integrato il DEitto di riciclaggio anche con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento DEla provenienza DE denaro, dei beni o DEle altre utilità; ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità DEl'origine DEittuosa DE bene non costituiscono l'evento DE reato (cfr., Sez. 2, n. 41517 DE 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 - 01, in motivazione;
Sez. 5, n. 21925 DE 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01; Sez. 2, n. 26208 DE 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369 - 01). Così, è stato condivisibilmente ritenuto che integri di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il DEitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti e, dunque, anche il mero trasferimento di denaro di provenienza DEittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 DE 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140 - 01; Sez. 2, n. 43881 DE 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694 - 01; Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487 - 01). Dunque, correttamente la Corte di merito ha ritenuto configurato, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., avendo la CO ricevuto due assegni circolari provento di furto, apparentemente emessi da AO NE, per l'importo complessivo di 100.000 euro, poi versati sul proprio conto corrente, messo a tal fine a disposizione e successivamente trasferiti mediante bonifico sul conto corrente DEla Esse.I. s.r.l. 3.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di appello, che sono state affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che - quanto all'elemento soggettivo DE reato - ha evidenziato i) come rispetto all'andamento DE conto corrente intestato alla ricorrente l'accredito DEla provvista di ben 100.000 euro appaia DE tutto distonico, ii) come si tratti di versamenti recanti l'indicazione nominativa DE finanziatore, soggetto DE tutto sconosciuto alla CO, iii) come manchi qualsivoglia documento giustificativo DEl'emissione dei due assegni circolari di rilevante entità e, nonostante ciò, gli stessi siano stati versati sul conto corrente dall'imputata, il cui importo complessivo risulta poi bonificato in favore DEla società DE di lei marito, iiii) come sia DE tutto inattendibile la versione difensiva, secondo la quale alla CO sarebbe stato fatto credere che tale somma di 8 denaro sarebbe servita per un aumento di capitale, sol che si consideri la sproporzione rispetto alla partecipazione alla società, pari ad appena il 2%, //m) come le dichiarazioni DE IN - secondo cui la somma in discorso sarebbe servita per un aumento DEla partecipazione DEla CO dal 2% al 20% - risulti smentita dalle altre acquisizioni probatorie. In conclusione, rispetto alla trama motivazionale DE provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il ricorso glissa, riproponendo sterilmente doglianze già poste all'attenzione DEla Corte territoriale, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità DE percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, rivelandosi sotto tale profilo anche aspecifico. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento in favore DEla Cassa DEle ammende DEla somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 5. Dall'esito DE giudizio discende anche la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione DEle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DO OR (in proprio e nella qualità), NE MM, NE AN, CA OS Wealth Italy s.p.a. in persona DE leg. rappr. p.t., che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DO OR (in proprio e nella qualità), NE MM, NE AN, CA OS Wealth Italy s.p.a. in persona DE leg. rappr. p.t., che liquida per ciascuna in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 30 settembre 2025.