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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA SE, EL
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4613/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARIC n. 10077202500010792000 5220,45
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 10077202500010792000, notificato a mezzo raccomandata postale in data 9.6.2025, della attività di riscossione concernente l'avviso di accertamento n. TE3TE3M000600 notificato il 4.2.2025.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la non debenza dell'imposta dedotta nell'avviso di accertamento n. TE3TE3M000600.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante la definitività dell'atto di accertamento n.
TE3TE3M000600, sotteso all'avviso di presa in carico, per mancata impugnazione, con conseguente non proponibilità di eccezioni concernenti la conformità alla normativa vigente della pretesa tributaria. Deduceva, altresì, la legittimità del prodromico avviso.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) la domanda può essere esaminata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla resistente inerente la inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è fondata.
Come è noto, l'avviso di presa in carico rientra tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario
(v., Cass. trib., sent n. 21254/2023). Sul punto, la Corte di Cassazione ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla giurisdizione tributaria
“quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. (v., Cass. trib., ord. n. 6589/2025)
Orbene, poiché nel caso in esame il ricorrente ha espressamente riconosciuto che l'avviso di accertamento presupposto n. TE3TE3M000600 gli era stato notificato in data 4.2.2025 (v, pag 2 del ricorso introduttivo), ne discende la inammissibilità della proposta domanda.
Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della parte resistente costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA SE, EL
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4613/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARIC n. 10077202500010792000 5220,45
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 10077202500010792000, notificato a mezzo raccomandata postale in data 9.6.2025, della attività di riscossione concernente l'avviso di accertamento n. TE3TE3M000600 notificato il 4.2.2025.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la non debenza dell'imposta dedotta nell'avviso di accertamento n. TE3TE3M000600.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante la definitività dell'atto di accertamento n.
TE3TE3M000600, sotteso all'avviso di presa in carico, per mancata impugnazione, con conseguente non proponibilità di eccezioni concernenti la conformità alla normativa vigente della pretesa tributaria. Deduceva, altresì, la legittimità del prodromico avviso.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) la domanda può essere esaminata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla resistente inerente la inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è fondata.
Come è noto, l'avviso di presa in carico rientra tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario
(v., Cass. trib., sent n. 21254/2023). Sul punto, la Corte di Cassazione ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla giurisdizione tributaria
“quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. (v., Cass. trib., ord. n. 6589/2025)
Orbene, poiché nel caso in esame il ricorrente ha espressamente riconosciuto che l'avviso di accertamento presupposto n. TE3TE3M000600 gli era stato notificato in data 4.2.2025 (v, pag 2 del ricorso introduttivo), ne discende la inammissibilità della proposta domanda.
Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della parte resistente costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00.