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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Congiusta (c.f. C.F._2
) e dall'avv. Daniele Fantini (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Perugia, via XX Settembre n. 57, presso e nello studio di quest'ultimo difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio dott.
del 25.01.2018 (Rep. 297185; Racc. 30921), Persona_1 [...]
c.f. e p. iva in persona della dott.ssa in Parte_3 P.IVA_2 Parte_4 virtù dei poteri conferitile con procura speciale rilasciata in data 25.09.2020 dall'A.D. dott. Per_2
(munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
31.07.2020), autenticata nelle firme dal Notaio , in Roma (Rep. 22298; Racc. 10843), Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata in Perugia, Piazza Alfani n. 4, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
1 per parte attrice opponente: come da verbale d'udienza del 13.02.2025 ovvero come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “… In via principale: Accertare e dichiarare per i motivi di cui in parte narrativa (I) l'improcedibilità dell'azione esecutiva per illiceità del titolo esecutivo e per inesigibilità del credito precettato;
Con riserva di promuovere autonoma azione di revocazione ex art. 396 c.p.c. avverso la sentenza n. 600/2006 (che ha deciso l'opposizione a Decreto ingiuntivo confermando quest'ultimo), in forza di quanto previsto al punto 2) (“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza”), stante la falsità (acclarata con sentenza di questo Tribunale divenuta definitiva) degli assegni su cui il giudicato di opposizione si è basato. Con vittoria di spese e compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 13.02.2025 ovvero come da comparsa di costituzione e risposta: “… NEL MERITO - RIGETTARE l'opposizione avversaria in quanto palesemente inammissibile e comunque infondata e per l'effetto - CONDANNARE i Sigg.
[...]
e al pagamento di spese e compensi professionali del presente Parte_1 Parte_2 giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2022 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., all'atto di precetto notificato il 29.12.2021 da
[...]
con cui è stato loro intimato il pagamento della somma complessiva di € 277.012,35 a titolo CP_1 di capitale e interessi portati dal decreto ingiuntivo n. 516/2002 del 20.04.2002, premettendo le seguenti circostanze: che con ricorso per decreto ingiuntivo n. 516/2002 l'allora Controparte_2 ha ingiunto alla società e a e
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_6
il pagamento, quanto alla società, della somma complessiva di € 495.470,00, oltre interessi di
[...] mora, e, quanto, ai sig.ri , dell'importo di € 271.139,87, oltre interessi di mora calcolati al tasso Pt_1 legale sull'importo, alla data di negoziazione di ciascuno degli assegni impagati al saldo;
che l'allora ha ottenuto dal Tribunale di Perugia il predetto decreto ingiuntivo in ragione Controparte_2 dell'omesso pagamento di n. 11 assegni bancari emessi all'ordine di negoziati presso la Parte_5 filiale di Perugia 361, che ne ha anticipato per cassa il relativo importo per un totale complessivo di € 495.470,00; che per le predette obbligazioni in data 25.02.1998 e Parte_1 Persona_4 hanno rilasciato fideiussione per un valore di L. 390.000.000, poi elevata a L. 525.000.000, in favore di che nel mese di giugno 2021 la sig.ra è deceduta, lasciando come eredi Controparte_2 Per_4
e ; che il decreto ingiuntivo n. 516/2002, nonostante sia stato opposto, è Parte_6 Parte_2 stato confermato dal Tribunale di Perugia in data 09.06.2006; che successivamente CP_2 CP_2 in data 05.12.2007 ha spiegato intervento nell'esecuzione n. 64/2004 R.G.E. promossa in danno
[...] della società che gli assegni bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo sono stati Parte_5 dichiarati falsi e, pertanto annullati, con sentenza n. 1830/2014 del Tribunale di Perugia, resa nel procedimento di querela di falso rubricato al n. 2341/2006 R.G., promosso da in Parte_1 proprio e in qualità di rappresentante pro tempore della società Parte_5
2 Ciò premesso, gli attori opponenti hanno dedotto come motivo di opposizione la nullità dell'atto di precetto per fatti sopravvenuti all'emissione del decreto ingiuntivo n. 516/2002, in ragione del fatto che: gli assegni bancari in virtù dei quali è stato emesso il detto decreto ingiuntivo sono stati dichiarati falsi dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 1830/2014 emessa in data 25.08.2014, poiché, all'esito degli accertamenti compiuti, il c.t.u. “ha escluso che le firme di traenza presenti sugli undici assegni bancari impugnati di falso ed apparentemente riferibili a siano state apposte dalla Parte_1 mano del predetto querelante”; la sentenza n. 1830/2014 costituisce quel fatto estintivo o modificativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo, idoneo a determinare nel caso di specie la sopravvenuta carenza o inefficacia del titolo medesimo attesa l'inesistenza degli assegni su cui esso si fonda, così da rendere illegittima e, quindi, improcedibile/inammissibile l'azione esecutiva. Parte attrice opponente ha, infine, rappresentato l'esistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora ai fini della concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2022 si è costituita in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria la quale ha contestato tutto CP_1 Parte_3 quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e domandato il rigetto sia dell'istanza avversaria di sospensione sia della spiegata opposizione, evidenziando in particolare che: a) l'opposizione proposta dalla controparte è inammissibile in considerazione dell'inidoneità dello strumento processuale scelto dai sig.ri , in quanto: il titolo su cui si fonda l'avversa azione non è rappresentato dagli assegni Pt_1 asseritamente falsi, ma dal decreto ingiuntivo n. 516/2002; il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso anche da e , in seno al quale la questione della pretesa non Parte_1 Parte_2 autenticità delle sottoscrizioni apposte da sui predetti assegni non è stata in alcun Parte_1 modo dedotta, si è concluso con sentenza del Tribunale di Perugia n. 600/2006, pubblicata il 09.06.2006, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e avverso la quale gli odierni opponenti non hanno proposto impugnazione;
l'asserita non autenticità delle firme apposte sugli assegni bancari è stata invece affrontata nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss., l. n. 681/1981, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 2361/2002, promosso da nelle more del procedimento di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la non solo non è stata parte ma non ne è nemmeno CP_2 venuta a conoscenza;
neanche nell'ambito della procedura esecutiva n. 64/2004 R.G.E. in danno anche degli odierni opponenti, in cui in data 05.12.2007 l'allora ha spiegato Controparte_2 intervento in forza del suddetto decreto ingiuntivo, gli stessi hanno mai rilevato l'asserita nullità degli assegni posti alla base del titolo esecutivo;
i sig.ri avrebbero dovuto chiedere la revocazione Pt_1 straordinaria del decreto ingiuntivo e della sentenza che lo ha confermato ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., entro 30 giorni dalla scoperta della pretesa falsità degli assegni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1830/2014; che b): la spiegata opposizione è comunque infondata, in quanto, indipendentemente dall'asserita apocrifia delle sottoscrizioni sugli assegni bancari di cui si discute, e, oggi, il suo successore aveva ed ha il diritto di Controparte_2 Controparte_1 agire per la restituzione degli importi anticipatamente pagati alla società che si basa non Parte_5 sui predetti titoli (tratti presso altro istituto di credito, come anche accertato dall'adito Tribunale nella sentenza n. 1830/2014), bensì sull'anticipazione dei relativi importi, circostanza quest'ultima riconosciuta anche da controparte.
3 All'udienza del 05.05.2022, a fronte dell'eccezione di parte attrice opponente di carenza di prova della cessione del credito da a Rev Gestione Crediti s.p.a. e da Rev Gestione Controparte_2
Crediti s.p.a. a e, quindi, della titolarità del credito in capo all'odierna opposta, Controparte_1 rilevabile anche d'ufficio, il giudice ha concesso alla convenuta opposta un termine di giorni 7 per produrre la documentazione attestante la titolarità del credito azionato. Con decreto del 12.05.2022, poi, è stato concesso agli attori opponenti un termine di sette giorni per esaminare la documentazione prodotta dalla controparte al fine di eventualmente controdedurre sulla stessa.
Con ordinanza del 30.11.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dai sig.ri e fissata udienza per la prosecuzione del giudizio alla data del 14.12.2023, Pt_1 all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice opponente ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale per mancata iscrizione della mandataria
[...] all'albo ex art. 106 TUB. Parte_3
Alla successiva udienza del 15.03.2024, stante l'assenza di richieste istruttorie e la natura documentale della causa, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025, ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
2. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 mancanza di prova della cessione del credito da a Rev Gestione Crediti s.p.a. Controparte_2
e da Rev Gestione Crediti s.p.a. a e, quindi, della titolarità del credito in capo Controparte_1 all'odierna convenuta opposta -, in linea anche con l'orientamento più volte espresso dalla Sezione, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo a e, quindi, la prova della Controparte_1 cessione del credito vantato e della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
2.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle
4 garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
2.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
5 2.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n. 31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023; n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
2.4 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a a Controparte_1 seguito della cessione in blocco del 15.06.2017, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) con provvedimento n. 1241108/15 del 22.11.2015 la Banca d'Italia ha disposto la cessione di “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della
[...]
” ( che, nel caso di specie, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo azionato con il Controparte_2 CP_2 precetto opposto già nel 2002) a favore dell'ente-ponte Nuova Banca delle Marche s.p.a. (allegato 3 fascicolo parte convenuta opposta); b) la Banca d'Italia, con i provvedimenti del 26.01.2016 e del 31.12.2016, ha disposto la cessione a Rev Gestione Crediti s.p.a. dei crediti in sofferenza delle Banche in risoluzione, tra cui nel frattempo confluiti nella Nuova Banca delle Controparte_2
Marche s.p.a., di cui è stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 del 17.03.2016 (allegati nn. 4 e 5 parte convenuta opposta); c) in data 15.06.2017 ha Controparte_1 stipulato con la cedente Rev Gestioni Crediti s.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, riguardante crediti che siano stati trasferiti al cedente (anche) da Nuova Banca delle Marche s.p.a. con i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 31.12.2016, di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 73 del 22.06.2017 (allegato 6 fascicolo convenuta opposta); d) il creditore opposto ha prodotto altresì certificazione del Notaio dott. in cui si attesta che “il credito nei confronti di “ ” è Persona_5 Controparte_3 materialmente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “
[...]
(…) in favore di “ Controparte_4 Controparte_5
(…) con provvedimenti di cessione crediti in sofferenza del 26 gennaio 2016 n. 98829 e del
[...]
30 dicembre 2016 n. 1553670 adottati in attuazione del programma di risoluzione”, nonché certificazione del Notaio dott. in cui si attesta che “il credito nei confronti di “ Persona_5 [...]
” è materialmente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “ Controparte_3
(…) in favore di “ (…) Controparte_5 Controparte_1
6 con cessione crediti in sofferenza del 15.06.2017 pubblicata in GU Parte Seconda n. 73 del 22/06/2017” (allegati lettere A e B della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., di parte convenuta opposta); e) nelle comunicazioni datate 16.11.2018 e 05.12.2018 (allegati nn. 9 e 10 parte convenuta opposta), relative alla cessione del credito intervenuta tra Rev Gestione Crediti s.p.a. e
[...
aventi come destinatario rispettivamente e la società Controparte_1 Parte_1 Pt_5
e regolarmente ricevute in data 28.11.2018 e 10.12.2018, il numero NDG 410912 indicato CP_3 nelle predette comunicazioni corrisponde a quello riportato nell'estratto dell'elenco crediti che precede l'attestazione notarile di cui al citato allegato lettera B;
f) parte creditrice opposta ha la disponibilità del titolo esecutivo originale ottenuto dall'allora come è possibile desumere Controparte_2 dal timbro dello studio legale avv. Antonio Coaccioli apposto sul titolo (doc. n. 2 fascicolo parte attrice opponente). Trattasi di elementi che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano a ritenere dimostrata, ad avviso dell'adito Tribunale, la cessione del credito e, quindi, ad affermare l'esistenza in capo a della legittimazione attiva e della titolarità del credito ceduto di Controparte_1 cui si discute.
2.5 Né è idonea ad incidere sulla validità del contratto di cessione l'eccepita mancata prova dell'iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese prevista dall'art. 58, comma 2, T.U.B., in quanto, in considerazione di quanto già sopra esposto al paragrafo 2.1, l'iscrizione in questione costituisce un adempimento pubblicitario che si colloca su un piano del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, attestandosi piuttosto sul piano degli effetti nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., e rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
3. Sempre in via preliminare, rileva questo Tribunale la non fondatezza dell'eccezione sollevata dai sig.ri riguardante l'asserita carenza di legittimazione sostanziale dell'odierna convenuta opposta, Pt_1 per avere agito in giudizio per il recupero di un credito cartolarizzato attraverso la Controparte_1 società mandataria, soggetto non corrispondente a quello indicato Parte_3 nell'avviso di cessione pubblicato e/o non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B..
3.1 Risulta, in primo luogo, documentalmente provato (cfr. allegato n. 7 delle produzioni di parte convenuta opposta), che la società con procura speciale autenticata nelle Controparte_1 sottoscrizioni dal Notaio dott. del 25.01.2018 (Rep. 297185; Racc. 30921; registrata Persona_1
a Pordenone il 30.01.2018 al n. 1535 serie 1T), ha conferito alla società Parte_3
“affinché la suddetta Società Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro
[...] tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati – nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società (…)”.
3.2 In secondo luogo, merita osservare che, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato
7 affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
4. Quanto al motivo di opposizione con cui e hanno dedotto la Parte_1 Parte_2 nullità dell'atto di precetto per fatti sopravvenuti all'emissione del decreto ingiuntivo n. 516/2002 (titolo esecutivo azionato con il precetto opposto), per essere stati gli assegni impagati in forza dei quali è stato emesso il predetto decreto ingiuntivo dichiarati falsi con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1830/2014, circostanza sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo, idonea, quindi, secondo la prospettazione attorea, a travolgerlo con conseguente insussistenza dell'an del diritto del creditore di agire in executivis, si evidenzia quanto segue.
4.1 E' orientamento costante in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui, nell'ipotesi in cui le contestazioni avanzate da parte opponente si concentrino sul titolo esecutivo, vada operato un distinguo.
In particolare, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, a fondamento dell'opposizione può dedursi, senza limite alcuno, la sua inesistenza originaria (per vizio genetico, o perché il documento che incorpora il diritto non rientra nel catalogo contenuto nell'art. 474 c.p.c.) o il suo sopravvenuto venire meno (per caducazione successiva, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità, di annullamento, di simulazione, di rescissione o di risoluzione del negozio stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata): ciò in quanto il giudice dell'opposizione ha, in questo caso, pieni poteri di accertamento del rapporto sostanziale e della perdurante esistenza del diritto che vi inerisce, versandosi in un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso (sempre che non abbia ancora formato oggetto del thema decidendum di un precedente giudizio, per la preclusione che deriverebbe in questo caso dal giudicato formatosi all'esito dello stesso), vista l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo. Diversamente, quando si è in presenza di un titolo giudiziale, ossia formatosi o in corso di formazione in seno a un processo, è in quella sede – e solo in quella sede – che possono farsi valere i vizi che lo affliggono, sicché di essi non può conoscere il giudice dell'opposizione, proprio perché vi è un giudizio in cui l'interessato può e deve sottoporli al vaglio dell'autorità prepostavi in via esclusiva, al limite in virtù di impugnazione, anche per evitare decisioni contrastanti e possibili conflitti di giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2785/2025).
8 Ne consegue che in sede di opposizione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, la proponibilità dell'opposizione medesima è limitata dalla situazione processuale del giudizio in cui esso si è formato. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la proposizione di questioni che abbiano a oggetto fatti modificativi o estintivi (ad es. pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ect.) verificatisi successivamente alla sua formazione. In altri termini, l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuti essere fatti valere nel relativo giudizio di merito, essendo del tutto irrilevante la circostanza che le questioni relative a tali fatti (anteriori o coevi al processo) non siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle, e ciò in ragione dell'operatività del principio di intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui il titolo è venuto in essere (cfr. Cass. civ. n. 22090/2021).
4.2 Ebbene, nel caso di specie il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 516/2002, opposto e confermato all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (n. 3481/2002 R.G.) con sentenza del Tribunale di Perugia n. 600/2006, depositata il 09.06.2006, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la dichiarazione di falsità degli assegni bancari, di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1830/2014, sia indubbiamente successiva all'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2022 in forza degli stessi, tuttavia essa non è idonea ad integrare quel fatto sopravvenuto idoneo a travolgere il titolo esecutivo, poiché il fatto sopravvenuto cui può essere riconosciuta tale valenza non è quello inerente a circostanze sopravvenute relative al titolo di credito sotteso al titolo esecutivo, bensì quello afferente a fatti idonei a porre giuridicamente nel nulla il titolo esecutivo stesso. In altri termini, il motivo posto a fondamento della spiegata opposizione sin dall'atto di citazione, scaturisce da un fatto – la ritenuta non autenticità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1 sugli assegni emessi nei mesi marzo e aprile 2002 – che avrebbe dovuto essere dedotto già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, involgendo il merito della pretesa creditoria;
per cui alla dichiarazione di apocrifia degli assegni non può in alcun modo riconoscersi natura di fatto sopravvenuto modificativo o estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, tale da determinare la sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo n. 516/2002.
Il titolo esecutivo di cui si discute avrebbe potuto essere travolto solo a seguito di esperimento di azione di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 2, c.p.c., che non risulta essere stata proposta dai sig.ri nei termini di legge, sicché deve ritenersi sussistente il diritto del creditore opposto di agire Pt_1 in executivis in forza del detto decreto ingiuntivo, confermato da sentenza passata in giudicato, e pienamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti
9 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie istruttorie e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.169,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
10
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Congiusta (c.f. C.F._2
) e dall'avv. Daniele Fantini (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Perugia, via XX Settembre n. 57, presso e nello studio di quest'ultimo difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio dott.
del 25.01.2018 (Rep. 297185; Racc. 30921), Persona_1 [...]
c.f. e p. iva in persona della dott.ssa in Parte_3 P.IVA_2 Parte_4 virtù dei poteri conferitile con procura speciale rilasciata in data 25.09.2020 dall'A.D. dott. Per_2
(munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del
[...]
31.07.2020), autenticata nelle firme dal Notaio , in Roma (Rep. 22298; Racc. 10843), Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata in Perugia, Piazza Alfani n. 4, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
1 per parte attrice opponente: come da verbale d'udienza del 13.02.2025 ovvero come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “… In via principale: Accertare e dichiarare per i motivi di cui in parte narrativa (I) l'improcedibilità dell'azione esecutiva per illiceità del titolo esecutivo e per inesigibilità del credito precettato;
Con riserva di promuovere autonoma azione di revocazione ex art. 396 c.p.c. avverso la sentenza n. 600/2006 (che ha deciso l'opposizione a Decreto ingiuntivo confermando quest'ultimo), in forza di quanto previsto al punto 2) (“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza”), stante la falsità (acclarata con sentenza di questo Tribunale divenuta definitiva) degli assegni su cui il giudicato di opposizione si è basato. Con vittoria di spese e compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 13.02.2025 ovvero come da comparsa di costituzione e risposta: “… NEL MERITO - RIGETTARE l'opposizione avversaria in quanto palesemente inammissibile e comunque infondata e per l'effetto - CONDANNARE i Sigg.
[...]
e al pagamento di spese e compensi professionali del presente Parte_1 Parte_2 giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2022 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., all'atto di precetto notificato il 29.12.2021 da
[...]
con cui è stato loro intimato il pagamento della somma complessiva di € 277.012,35 a titolo CP_1 di capitale e interessi portati dal decreto ingiuntivo n. 516/2002 del 20.04.2002, premettendo le seguenti circostanze: che con ricorso per decreto ingiuntivo n. 516/2002 l'allora Controparte_2 ha ingiunto alla società e a e
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_6
il pagamento, quanto alla società, della somma complessiva di € 495.470,00, oltre interessi di
[...] mora, e, quanto, ai sig.ri , dell'importo di € 271.139,87, oltre interessi di mora calcolati al tasso Pt_1 legale sull'importo, alla data di negoziazione di ciascuno degli assegni impagati al saldo;
che l'allora ha ottenuto dal Tribunale di Perugia il predetto decreto ingiuntivo in ragione Controparte_2 dell'omesso pagamento di n. 11 assegni bancari emessi all'ordine di negoziati presso la Parte_5 filiale di Perugia 361, che ne ha anticipato per cassa il relativo importo per un totale complessivo di € 495.470,00; che per le predette obbligazioni in data 25.02.1998 e Parte_1 Persona_4 hanno rilasciato fideiussione per un valore di L. 390.000.000, poi elevata a L. 525.000.000, in favore di che nel mese di giugno 2021 la sig.ra è deceduta, lasciando come eredi Controparte_2 Per_4
e ; che il decreto ingiuntivo n. 516/2002, nonostante sia stato opposto, è Parte_6 Parte_2 stato confermato dal Tribunale di Perugia in data 09.06.2006; che successivamente CP_2 CP_2 in data 05.12.2007 ha spiegato intervento nell'esecuzione n. 64/2004 R.G.E. promossa in danno
[...] della società che gli assegni bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo sono stati Parte_5 dichiarati falsi e, pertanto annullati, con sentenza n. 1830/2014 del Tribunale di Perugia, resa nel procedimento di querela di falso rubricato al n. 2341/2006 R.G., promosso da in Parte_1 proprio e in qualità di rappresentante pro tempore della società Parte_5
2 Ciò premesso, gli attori opponenti hanno dedotto come motivo di opposizione la nullità dell'atto di precetto per fatti sopravvenuti all'emissione del decreto ingiuntivo n. 516/2002, in ragione del fatto che: gli assegni bancari in virtù dei quali è stato emesso il detto decreto ingiuntivo sono stati dichiarati falsi dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 1830/2014 emessa in data 25.08.2014, poiché, all'esito degli accertamenti compiuti, il c.t.u. “ha escluso che le firme di traenza presenti sugli undici assegni bancari impugnati di falso ed apparentemente riferibili a siano state apposte dalla Parte_1 mano del predetto querelante”; la sentenza n. 1830/2014 costituisce quel fatto estintivo o modificativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo, idoneo a determinare nel caso di specie la sopravvenuta carenza o inefficacia del titolo medesimo attesa l'inesistenza degli assegni su cui esso si fonda, così da rendere illegittima e, quindi, improcedibile/inammissibile l'azione esecutiva. Parte attrice opponente ha, infine, rappresentato l'esistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora ai fini della concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2022 si è costituita in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria la quale ha contestato tutto CP_1 Parte_3 quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e domandato il rigetto sia dell'istanza avversaria di sospensione sia della spiegata opposizione, evidenziando in particolare che: a) l'opposizione proposta dalla controparte è inammissibile in considerazione dell'inidoneità dello strumento processuale scelto dai sig.ri , in quanto: il titolo su cui si fonda l'avversa azione non è rappresentato dagli assegni Pt_1 asseritamente falsi, ma dal decreto ingiuntivo n. 516/2002; il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso anche da e , in seno al quale la questione della pretesa non Parte_1 Parte_2 autenticità delle sottoscrizioni apposte da sui predetti assegni non è stata in alcun Parte_1 modo dedotta, si è concluso con sentenza del Tribunale di Perugia n. 600/2006, pubblicata il 09.06.2006, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e avverso la quale gli odierni opponenti non hanno proposto impugnazione;
l'asserita non autenticità delle firme apposte sugli assegni bancari è stata invece affrontata nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e ss., l. n. 681/1981, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 2361/2002, promosso da nelle more del procedimento di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la non solo non è stata parte ma non ne è nemmeno CP_2 venuta a conoscenza;
neanche nell'ambito della procedura esecutiva n. 64/2004 R.G.E. in danno anche degli odierni opponenti, in cui in data 05.12.2007 l'allora ha spiegato Controparte_2 intervento in forza del suddetto decreto ingiuntivo, gli stessi hanno mai rilevato l'asserita nullità degli assegni posti alla base del titolo esecutivo;
i sig.ri avrebbero dovuto chiedere la revocazione Pt_1 straordinaria del decreto ingiuntivo e della sentenza che lo ha confermato ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., entro 30 giorni dalla scoperta della pretesa falsità degli assegni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1830/2014; che b): la spiegata opposizione è comunque infondata, in quanto, indipendentemente dall'asserita apocrifia delle sottoscrizioni sugli assegni bancari di cui si discute, e, oggi, il suo successore aveva ed ha il diritto di Controparte_2 Controparte_1 agire per la restituzione degli importi anticipatamente pagati alla società che si basa non Parte_5 sui predetti titoli (tratti presso altro istituto di credito, come anche accertato dall'adito Tribunale nella sentenza n. 1830/2014), bensì sull'anticipazione dei relativi importi, circostanza quest'ultima riconosciuta anche da controparte.
3 All'udienza del 05.05.2022, a fronte dell'eccezione di parte attrice opponente di carenza di prova della cessione del credito da a Rev Gestione Crediti s.p.a. e da Rev Gestione Controparte_2
Crediti s.p.a. a e, quindi, della titolarità del credito in capo all'odierna opposta, Controparte_1 rilevabile anche d'ufficio, il giudice ha concesso alla convenuta opposta un termine di giorni 7 per produrre la documentazione attestante la titolarità del credito azionato. Con decreto del 12.05.2022, poi, è stato concesso agli attori opponenti un termine di sette giorni per esaminare la documentazione prodotta dalla controparte al fine di eventualmente controdedurre sulla stessa.
Con ordinanza del 30.11.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dai sig.ri e fissata udienza per la prosecuzione del giudizio alla data del 14.12.2023, Pt_1 all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice opponente ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale per mancata iscrizione della mandataria
[...] all'albo ex art. 106 TUB. Parte_3
Alla successiva udienza del 15.03.2024, stante l'assenza di richieste istruttorie e la natura documentale della causa, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025, ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
2. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 mancanza di prova della cessione del credito da a Rev Gestione Crediti s.p.a. Controparte_2
e da Rev Gestione Crediti s.p.a. a e, quindi, della titolarità del credito in capo Controparte_1 all'odierna convenuta opposta -, in linea anche con l'orientamento più volte espresso dalla Sezione, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo a e, quindi, la prova della Controparte_1 cessione del credito vantato e della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
2.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle
4 garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
2.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
5 2.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n. 31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023; n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
2.4 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a a Controparte_1 seguito della cessione in blocco del 15.06.2017, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) con provvedimento n. 1241108/15 del 22.11.2015 la Banca d'Italia ha disposto la cessione di “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della
[...]
” ( che, nel caso di specie, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo azionato con il Controparte_2 CP_2 precetto opposto già nel 2002) a favore dell'ente-ponte Nuova Banca delle Marche s.p.a. (allegato 3 fascicolo parte convenuta opposta); b) la Banca d'Italia, con i provvedimenti del 26.01.2016 e del 31.12.2016, ha disposto la cessione a Rev Gestione Crediti s.p.a. dei crediti in sofferenza delle Banche in risoluzione, tra cui nel frattempo confluiti nella Nuova Banca delle Controparte_2
Marche s.p.a., di cui è stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 del 17.03.2016 (allegati nn. 4 e 5 parte convenuta opposta); c) in data 15.06.2017 ha Controparte_1 stipulato con la cedente Rev Gestioni Crediti s.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, riguardante crediti che siano stati trasferiti al cedente (anche) da Nuova Banca delle Marche s.p.a. con i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 31.12.2016, di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 73 del 22.06.2017 (allegato 6 fascicolo convenuta opposta); d) il creditore opposto ha prodotto altresì certificazione del Notaio dott. in cui si attesta che “il credito nei confronti di “ ” è Persona_5 Controparte_3 materialmente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “
[...]
(…) in favore di “ Controparte_4 Controparte_5
(…) con provvedimenti di cessione crediti in sofferenza del 26 gennaio 2016 n. 98829 e del
[...]
30 dicembre 2016 n. 1553670 adottati in attuazione del programma di risoluzione”, nonché certificazione del Notaio dott. in cui si attesta che “il credito nei confronti di “ Persona_5 [...]
” è materialmente ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “ Controparte_3
(…) in favore di “ (…) Controparte_5 Controparte_1
6 con cessione crediti in sofferenza del 15.06.2017 pubblicata in GU Parte Seconda n. 73 del 22/06/2017” (allegati lettere A e B della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., di parte convenuta opposta); e) nelle comunicazioni datate 16.11.2018 e 05.12.2018 (allegati nn. 9 e 10 parte convenuta opposta), relative alla cessione del credito intervenuta tra Rev Gestione Crediti s.p.a. e
[...
aventi come destinatario rispettivamente e la società Controparte_1 Parte_1 Pt_5
e regolarmente ricevute in data 28.11.2018 e 10.12.2018, il numero NDG 410912 indicato CP_3 nelle predette comunicazioni corrisponde a quello riportato nell'estratto dell'elenco crediti che precede l'attestazione notarile di cui al citato allegato lettera B;
f) parte creditrice opposta ha la disponibilità del titolo esecutivo originale ottenuto dall'allora come è possibile desumere Controparte_2 dal timbro dello studio legale avv. Antonio Coaccioli apposto sul titolo (doc. n. 2 fascicolo parte attrice opponente). Trattasi di elementi che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano a ritenere dimostrata, ad avviso dell'adito Tribunale, la cessione del credito e, quindi, ad affermare l'esistenza in capo a della legittimazione attiva e della titolarità del credito ceduto di Controparte_1 cui si discute.
2.5 Né è idonea ad incidere sulla validità del contratto di cessione l'eccepita mancata prova dell'iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese prevista dall'art. 58, comma 2, T.U.B., in quanto, in considerazione di quanto già sopra esposto al paragrafo 2.1, l'iscrizione in questione costituisce un adempimento pubblicitario che si colloca su un piano del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, attestandosi piuttosto sul piano degli effetti nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., e rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
3. Sempre in via preliminare, rileva questo Tribunale la non fondatezza dell'eccezione sollevata dai sig.ri riguardante l'asserita carenza di legittimazione sostanziale dell'odierna convenuta opposta, Pt_1 per avere agito in giudizio per il recupero di un credito cartolarizzato attraverso la Controparte_1 società mandataria, soggetto non corrispondente a quello indicato Parte_3 nell'avviso di cessione pubblicato e/o non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B..
3.1 Risulta, in primo luogo, documentalmente provato (cfr. allegato n. 7 delle produzioni di parte convenuta opposta), che la società con procura speciale autenticata nelle Controparte_1 sottoscrizioni dal Notaio dott. del 25.01.2018 (Rep. 297185; Racc. 30921; registrata Persona_1
a Pordenone il 30.01.2018 al n. 1535 serie 1T), ha conferito alla società Parte_3
“affinché la suddetta Società Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro
[...] tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati – nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società (…)”.
3.2 In secondo luogo, merita osservare che, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato
7 affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
4. Quanto al motivo di opposizione con cui e hanno dedotto la Parte_1 Parte_2 nullità dell'atto di precetto per fatti sopravvenuti all'emissione del decreto ingiuntivo n. 516/2002 (titolo esecutivo azionato con il precetto opposto), per essere stati gli assegni impagati in forza dei quali è stato emesso il predetto decreto ingiuntivo dichiarati falsi con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1830/2014, circostanza sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo, idonea, quindi, secondo la prospettazione attorea, a travolgerlo con conseguente insussistenza dell'an del diritto del creditore di agire in executivis, si evidenzia quanto segue.
4.1 E' orientamento costante in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui, nell'ipotesi in cui le contestazioni avanzate da parte opponente si concentrino sul titolo esecutivo, vada operato un distinguo.
In particolare, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, a fondamento dell'opposizione può dedursi, senza limite alcuno, la sua inesistenza originaria (per vizio genetico, o perché il documento che incorpora il diritto non rientra nel catalogo contenuto nell'art. 474 c.p.c.) o il suo sopravvenuto venire meno (per caducazione successiva, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità, di annullamento, di simulazione, di rescissione o di risoluzione del negozio stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata): ciò in quanto il giudice dell'opposizione ha, in questo caso, pieni poteri di accertamento del rapporto sostanziale e della perdurante esistenza del diritto che vi inerisce, versandosi in un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso (sempre che non abbia ancora formato oggetto del thema decidendum di un precedente giudizio, per la preclusione che deriverebbe in questo caso dal giudicato formatosi all'esito dello stesso), vista l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo. Diversamente, quando si è in presenza di un titolo giudiziale, ossia formatosi o in corso di formazione in seno a un processo, è in quella sede – e solo in quella sede – che possono farsi valere i vizi che lo affliggono, sicché di essi non può conoscere il giudice dell'opposizione, proprio perché vi è un giudizio in cui l'interessato può e deve sottoporli al vaglio dell'autorità prepostavi in via esclusiva, al limite in virtù di impugnazione, anche per evitare decisioni contrastanti e possibili conflitti di giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2785/2025).
8 Ne consegue che in sede di opposizione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, la proponibilità dell'opposizione medesima è limitata dalla situazione processuale del giudizio in cui esso si è formato. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la proposizione di questioni che abbiano a oggetto fatti modificativi o estintivi (ad es. pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ect.) verificatisi successivamente alla sua formazione. In altri termini, l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuti essere fatti valere nel relativo giudizio di merito, essendo del tutto irrilevante la circostanza che le questioni relative a tali fatti (anteriori o coevi al processo) non siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle, e ciò in ragione dell'operatività del principio di intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui il titolo è venuto in essere (cfr. Cass. civ. n. 22090/2021).
4.2 Ebbene, nel caso di specie il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 516/2002, opposto e confermato all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (n. 3481/2002 R.G.) con sentenza del Tribunale di Perugia n. 600/2006, depositata il 09.06.2006, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la dichiarazione di falsità degli assegni bancari, di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1830/2014, sia indubbiamente successiva all'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2022 in forza degli stessi, tuttavia essa non è idonea ad integrare quel fatto sopravvenuto idoneo a travolgere il titolo esecutivo, poiché il fatto sopravvenuto cui può essere riconosciuta tale valenza non è quello inerente a circostanze sopravvenute relative al titolo di credito sotteso al titolo esecutivo, bensì quello afferente a fatti idonei a porre giuridicamente nel nulla il titolo esecutivo stesso. In altri termini, il motivo posto a fondamento della spiegata opposizione sin dall'atto di citazione, scaturisce da un fatto – la ritenuta non autenticità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1 sugli assegni emessi nei mesi marzo e aprile 2002 – che avrebbe dovuto essere dedotto già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, involgendo il merito della pretesa creditoria;
per cui alla dichiarazione di apocrifia degli assegni non può in alcun modo riconoscersi natura di fatto sopravvenuto modificativo o estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, tale da determinare la sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo n. 516/2002.
Il titolo esecutivo di cui si discute avrebbe potuto essere travolto solo a seguito di esperimento di azione di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 2, c.p.c., che non risulta essere stata proposta dai sig.ri nei termini di legge, sicché deve ritenersi sussistente il diritto del creditore opposto di agire Pt_1 in executivis in forza del detto decreto ingiuntivo, confermato da sentenza passata in giudicato, e pienamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti
9 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie istruttorie e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.169,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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