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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2225/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 09:06 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO CARMELO e l'avv. QUATTROPANI ADRIANA Parte_1
( ) C.F._1
Per l'avv. LO VECCHIO SALVATORE Controparte_1
L'avv. Greco in via preliminare produce sentenza di patteggiamento relativo al relato di minacce subite dal da parte di un parente del sig. attuale compagno della convenuta. Pt_1 Pt_2
L'avv. Lo Vecchio si oppone alla produzione in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
L'avv. Greco insiste nei mezzi istruttori richiesti e in subordine discute la causa riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Lo Vecchio insiste nell'eccezione preliminare di rimessione in termini e nelle istanze istruttorie e discute la causa come da note autorizzate.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via della Maestranza n.33 Parte_1 C.F._2
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO CARMELO e dall'avv. ADRIANA
QUATTROPANI giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE S. PANAGIA Controparte_1 C.F._3
81/A 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. LO VECCHIO SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_1
agli artt. 800-802 c.c. per ingratitudine della donataria e per l'effetto ottenere la revoca della donazione della metà dell'immobile sito in Augusta (SR) c.da Gisira n. 79/D, avvenuta con atto ai rogiti del AR
, rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
A sostegno della domanda l'attore, premesso di aver donato alla propria moglie
[...]
con l'atto sopra citato, il 50% dell'immobile sito in Augusta al foglio 20, part. 1828, sub. 5, CP_1
pagina 3 di 6 ha dedotto che la da qualche mese ha cambiato atteggiamento nei confronti del coniuge, CP_1
adottando un comportamento connotato da scherno, disistima, derisione, violenza fisica e morale. In particolare, il ha riferito che, nella notte del 20 aprile 2024, alle ore 2:00 circa, la non Pt_1 CP_1 aveva fatto ritorno a casa e, pertanto, decise di mettersi in cerca della moglie, poi rinvenuta all'interno di un'auto parcheggiata nell'area di sosta del centro commerciale Archimede di Siracusa, in atteggiamenti intimi con un uomo, tale . A seguito dell'episodio la non ha fatto più rientro a Persona_2 CP_1
casa. Il ha altresì rappresentato di aver subito nella stessa giornata delle minacce da alcuni Pt_1
“visitatori” uno dei quali parente di . Persona_2
L'attore ha poi riferito di aver ricevuto in data 4.5.2024 notifica del verbale di ammonimento n.38/2024 per asseriti ed inesistenti atti persecutori posti in essere nei confronti della moglie
[...]
con il quale il Questore di Siracusa lo ammoniva a tenere un comportamento conforme a CP_1
legge.
Parte attrice ha quindi chiesto dichiararsi la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% immobile sito in Augusta, c.da Gisira n. 79/D, avvenuta con atto ai rogiti del Notaio dott.
, rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
Si è costituita in giudizio la , chiedendo in via preliminare la rimessione in Controparte_1
termini per non aver potuto avere cognizione della citazione tempestivamente per causa a lei non imputabile, nel merito la convenuta ha contestato l'assunto attoreo in fatto e in diritto e ha chiesto al
Tribunale il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza, questo Giudice con provvedimento in data 18.12.2024 ha respinto le istanze istruttorie e ha rinviato la causa alla udienza del 15 ottobre 2025 per la decisione. All'udienza del 15 ottobre 2025 entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la decisione con termine per note. Indi, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a sette giorni prima.
In via preliminare va osservato che parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha sanato l'eventuale lamentata irregolarità della notifica, giacché con comparsa del 27.11.2024
[...]
si è difesa nel merito e non ha dedotto alcun pregiudizio difensivo derivante dalla tardiva CP_1
costituzione in giudizio.
Ciò posto va esaminata nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto, come si è visto, dichiararsi “la Parte_1 revocazione per ingratitudine” dell'atto di donazione del 50% dell'immobile sito in Augusta (SR) c.da
Gisira n. 79/D, giusto atto del AR , rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
Secondo la prospettazione della parte attrice la convenuta sarebbe responsabile di una lunga pagina 4 di 6 sequenza di condotte gravemente offensive ai danni dell'attore, che hanno portato alla scoperta di una relazione extraconiugale;
comportamenti che sono poi culminati nel provvedimento di ammonizione del
Questore e nel tentativo di aggressione perpetrato da tale parente del sig. Per_3 Persona_2
definito con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Siracusa del 1 dicembre 2025.
La domanda deve ritenersi infondata sulla base delle stesse prospettazioni di parte attrice.
L'art. 801 c.c. prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario qualora questi abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
c.c.
I fatti posti dalla parte attrice a fondamento della richiesta di revoca sono la relazione extraconiugale e i comportamenti successivi della convenuta sfociati anche in denunce penali. La parte convenuta ha rappresentato che l'adulterio è avvenuto in costanza di una crisi coniugale scaturita nel
2020 e caratterizzata da denunce reciproche a causa di violenze e maltrattamenti operati dal marito.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2016 n. 22013) l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
A parere di questo Giudice deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono di per sé indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Nel caso in esame la parte attrice ha dedotto che la convenuta ha denunciato falsamente il marito per violenza domestica e lesioni ottenendo l'ammonimento dal Questore e di aver sopportato per anni le
“intemperanze” della , subendo violenza fisica e morale. Rispetto a quest'ultima circostanza, in CP_1
verità è emersa una elevata conflittualità tra le parti in causa sorta nel 2019, come dimostrano gli allegati di parte convenuta.
Invero, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si sono ripetuti per molto tempo litigi e scontri che hanno portato alla presentazione di reciproche denunce, talvolta accompagnate da certificazioni mediche, e le circostanze di fatto sopra indicate sono state oggetto degli accertamenti posti pagina 5 di 6 in essere dal Pubblico Ministero.
Dalla disamina del complesso quadro probatorio emerge che tra le parti vi è una elevata conflittualità determinata da scontri accesi alimentati da entrambe le parti. Tali elementi per un verso portano ad escludere la pretestuosità delle denunce della convenuta e, per altro verso, che si fosse realizzato un comportamento da parte della convenuta tale da esorbitare dai litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione.
Non sembra a questo giudice che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi durante una crisi coniugale sia un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante che legittima l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 c.c. Né le circostanze indicate nei capitoli di prova possono ritenersi idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per i motivi già indicati con ordinanza del 18.12.2024 che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati, atteso il carattere certamente valutativo degli articolati di prova formulati.
Poiché anche l'introduzione di questo giudizio rientra nella particolarità della vicenda che ha visto ripetuti e reciproci ricorsi all'autorità giudiziaria per la definizione di una controversia familiare che poteva e avrebbe dovuto definirsi in sede di separazione si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 2225/2024 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
Rigetta la domanda attrice;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2225/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 09:06 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO CARMELO e l'avv. QUATTROPANI ADRIANA Parte_1
( ) C.F._1
Per l'avv. LO VECCHIO SALVATORE Controparte_1
L'avv. Greco in via preliminare produce sentenza di patteggiamento relativo al relato di minacce subite dal da parte di un parente del sig. attuale compagno della convenuta. Pt_1 Pt_2
L'avv. Lo Vecchio si oppone alla produzione in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
L'avv. Greco insiste nei mezzi istruttori richiesti e in subordine discute la causa riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Lo Vecchio insiste nell'eccezione preliminare di rimessione in termini e nelle istanze istruttorie e discute la causa come da note autorizzate.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via della Maestranza n.33 Parte_1 C.F._2
96100 Siracusa ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO CARMELO e dall'avv. ADRIANA
QUATTROPANI giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE S. PANAGIA Controparte_1 C.F._3
81/A 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. LO VECCHIO SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_1
agli artt. 800-802 c.c. per ingratitudine della donataria e per l'effetto ottenere la revoca della donazione della metà dell'immobile sito in Augusta (SR) c.da Gisira n. 79/D, avvenuta con atto ai rogiti del AR
, rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
A sostegno della domanda l'attore, premesso di aver donato alla propria moglie
[...]
con l'atto sopra citato, il 50% dell'immobile sito in Augusta al foglio 20, part. 1828, sub. 5, CP_1
pagina 3 di 6 ha dedotto che la da qualche mese ha cambiato atteggiamento nei confronti del coniuge, CP_1
adottando un comportamento connotato da scherno, disistima, derisione, violenza fisica e morale. In particolare, il ha riferito che, nella notte del 20 aprile 2024, alle ore 2:00 circa, la non Pt_1 CP_1 aveva fatto ritorno a casa e, pertanto, decise di mettersi in cerca della moglie, poi rinvenuta all'interno di un'auto parcheggiata nell'area di sosta del centro commerciale Archimede di Siracusa, in atteggiamenti intimi con un uomo, tale . A seguito dell'episodio la non ha fatto più rientro a Persona_2 CP_1
casa. Il ha altresì rappresentato di aver subito nella stessa giornata delle minacce da alcuni Pt_1
“visitatori” uno dei quali parente di . Persona_2
L'attore ha poi riferito di aver ricevuto in data 4.5.2024 notifica del verbale di ammonimento n.38/2024 per asseriti ed inesistenti atti persecutori posti in essere nei confronti della moglie
[...]
con il quale il Questore di Siracusa lo ammoniva a tenere un comportamento conforme a CP_1
legge.
Parte attrice ha quindi chiesto dichiararsi la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% immobile sito in Augusta, c.da Gisira n. 79/D, avvenuta con atto ai rogiti del Notaio dott.
, rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
Si è costituita in giudizio la , chiedendo in via preliminare la rimessione in Controparte_1
termini per non aver potuto avere cognizione della citazione tempestivamente per causa a lei non imputabile, nel merito la convenuta ha contestato l'assunto attoreo in fatto e in diritto e ha chiesto al
Tribunale il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza, questo Giudice con provvedimento in data 18.12.2024 ha respinto le istanze istruttorie e ha rinviato la causa alla udienza del 15 ottobre 2025 per la decisione. All'udienza del 15 ottobre 2025 entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la decisione con termine per note. Indi, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.12.2025 per discussione e decisione, assegnando alle parti termine per note conclusive fino a sette giorni prima.
In via preliminare va osservato che parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha sanato l'eventuale lamentata irregolarità della notifica, giacché con comparsa del 27.11.2024
[...]
si è difesa nel merito e non ha dedotto alcun pregiudizio difensivo derivante dalla tardiva CP_1
costituzione in giudizio.
Ciò posto va esaminata nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto, come si è visto, dichiararsi “la Parte_1 revocazione per ingratitudine” dell'atto di donazione del 50% dell'immobile sito in Augusta (SR) c.da
Gisira n. 79/D, giusto atto del AR , rep. 12145, racc. 90 32 del 20 giugno 2019. Persona_1
Secondo la prospettazione della parte attrice la convenuta sarebbe responsabile di una lunga pagina 4 di 6 sequenza di condotte gravemente offensive ai danni dell'attore, che hanno portato alla scoperta di una relazione extraconiugale;
comportamenti che sono poi culminati nel provvedimento di ammonizione del
Questore e nel tentativo di aggressione perpetrato da tale parente del sig. Per_3 Persona_2
definito con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Siracusa del 1 dicembre 2025.
La domanda deve ritenersi infondata sulla base delle stesse prospettazioni di parte attrice.
L'art. 801 c.c. prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario qualora questi abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
c.c.
I fatti posti dalla parte attrice a fondamento della richiesta di revoca sono la relazione extraconiugale e i comportamenti successivi della convenuta sfociati anche in denunce penali. La parte convenuta ha rappresentato che l'adulterio è avvenuto in costanza di una crisi coniugale scaturita nel
2020 e caratterizzata da denunce reciproche a causa di violenze e maltrattamenti operati dal marito.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2016 n. 22013) l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
A parere di questo Giudice deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono di per sé indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Nel caso in esame la parte attrice ha dedotto che la convenuta ha denunciato falsamente il marito per violenza domestica e lesioni ottenendo l'ammonimento dal Questore e di aver sopportato per anni le
“intemperanze” della , subendo violenza fisica e morale. Rispetto a quest'ultima circostanza, in CP_1
verità è emersa una elevata conflittualità tra le parti in causa sorta nel 2019, come dimostrano gli allegati di parte convenuta.
Invero, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si sono ripetuti per molto tempo litigi e scontri che hanno portato alla presentazione di reciproche denunce, talvolta accompagnate da certificazioni mediche, e le circostanze di fatto sopra indicate sono state oggetto degli accertamenti posti pagina 5 di 6 in essere dal Pubblico Ministero.
Dalla disamina del complesso quadro probatorio emerge che tra le parti vi è una elevata conflittualità determinata da scontri accesi alimentati da entrambe le parti. Tali elementi per un verso portano ad escludere la pretestuosità delle denunce della convenuta e, per altro verso, che si fosse realizzato un comportamento da parte della convenuta tale da esorbitare dai litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione.
Non sembra a questo giudice che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi durante una crisi coniugale sia un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante che legittima l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 c.c. Né le circostanze indicate nei capitoli di prova possono ritenersi idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. per i motivi già indicati con ordinanza del 18.12.2024 che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati, atteso il carattere certamente valutativo degli articolati di prova formulati.
Poiché anche l'introduzione di questo giudizio rientra nella particolarità della vicenda che ha visto ripetuti e reciproci ricorsi all'autorità giudiziaria per la definizione di una controversia familiare che poteva e avrebbe dovuto definirsi in sede di separazione si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 2225/2024 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
Rigetta la domanda attrice;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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