TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16724 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 54211/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT NZ Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54211/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
OLIVA ANNARITA, con elezione di domicilio indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to GRANDONI LAURA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.07.2022 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in
Pescosolido, il 26.07.2008, con , dalla quale ha avuto la Controparte_1 figlia (n. il 18.01.2012), deducendo di vivere ininterrottamente separato dal Per_1 coniuge in virtù di sentenza di separazione sullo status n. 6264/2021 depositata il
13.04.2021 e non impugnata con la quale è stata dichiarata la separazione legale tra i coniugi.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 15.03.2023, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
1 Dinanzi al giudice istruttore parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
all'udienza del 18.07.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza di status n.
6264/2021 depositata il 13.04.2021, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Pescosolido, il 26.07.2008;
[...] Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Pescosolido (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 3, parte
II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data
18.07.2024; rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
16/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa RT NZ
2