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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2024, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17.12.2024 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1756/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: mansione e jus variandi;
TRA
(c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Erbino de
Vincentis, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata (pec indicata: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , in persona TE P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., con sede legale in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km
195 n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Aucone, in virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata (pec:
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2020 la parte in epigrafe indicata proponeva ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la sig.ra , sin dall'inizio del rapporto di lavoro, Parte_2
e dunque dalla data del 1.06.2018, fino alla data del 3.06.2019, veniva adibita, dalla resistente alla mansione di “Direttore di TE
Albergo” per il quale il CCNL Turismo prevede il livello di “QUADRO A”; per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al TE pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti per il periodo di lavoro compreso dal 1.06.2018 al 3.06.2019, a titolo di differenze retributive, con inquadramento nel livello Quadro A del CCNL Turismo, nonché a titolo di retribuzione da lavoro festivo e domenicale, straordinari, ferie non godute, indennità di funzione, permessi non goduti ex art. 99 CCNL, tredicesima mensilità, TFR ed interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di attivazione del presente procedimento, il tutto pari ad Euro 71.477,93 ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà da eventuale CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del presente ricorso sino all'effettivo soddisfo;
Voglia ancora condannare la in persona del l.r.p.t., TE al versamento in favore della ricorrente, dell'importo che emergerà nel corso dell'istruttoria a titolo di differenza contributiva previdenziale, tra il II livello di inquadramento ed il livello Quadro A cui sarebbe dovuta essere inquadrata, per il periodo dal 1.06.2018 al 30.04.2019 nonché al versamento, in favore della ricorrente, di quell'importo che altresì emergerà, nel corso dell'istruttoria, a titolo di integrali contributi previdenziali, riferiti all'inquadramento Quadro A del CCNL Turismo, per il periodo dal 1.05.2019 al
3.06.2019.
Ed ancora, voglia altresì condannare la in persona TE del l.r.p.t., al versamento in favore della ricorrente di quell'importo che il
Giudicante riterrà liquidare, in via equitativa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dell'art. 136 del CCNL Turismo, per aver omessi di
“…assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali”.
Ed ancora, Voglia ordinare alla di consegnare alla TE lavoratrice le buste paga afferenti il periodo durante il quale aveva a svolgersi il rapporto di lavoro;
Pag. 2 di 30 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno del ricorso la sig.ra riferiva di aver prestato Parte_1 ininterrottamente il proprio lavoro, alle dipendenze della TE
dal 1.06.2018 al 3.06.2019 presso la struttura alberghiera “Virginia Palace
[...]
Hotel”.
Rappresentava di essere stata assunta, un mese dopo rispetto l'inizio dell'attività lavorativa, in data 19.07.2018, con contratto a tempo determinato sino al
30.09.2018 e successivo rinnovo con la mansione di “Capo ricevimento” del II livello del CCNL Turismo, con orario di lavoro part-time 15 ore settimanali.
Specificava che per tale inquadramento le veniva versato, dalla resistente società, a solo titolo di retribuzione, il complessivo importo lordo di Euro
7.830,00.
Esponeva di aver svolto mansioni diverse da quelle per le quali era stata inquadrata. In particolare, dichiarava di aver svolto la mansione di “Direttore di
Albergo” per la quale il CCNL Turismo prevede il livello di “QUADRO A” e precisava di essere stata l'unica risorsa adibita a tale mansione nel periodo per il quale aveva effettivamente prestato la propria attività lavorativa (dal 1.06.2018 al 3.06.2019).
Evidenziava di aver lavorato osservando il seguente orario: “9:00/19:30 dal
1.06.2018 al 31.10.2018 per 7 giorni alla settimana senza giorno di riposo;
9:00/19:30 dal 1.11.2018 al 31.12.2018 per 6 giorni alla settimana, con un solo giorno di riposo al giovedì, 7:00/19:00 dal 1.01.2019 al 3.06.2019 per 6 giorni alla settimana, con un solo giorno di riposo al giovedì”.
Lamentava di aver chiesto più volte invano alla datrice di lavoro, nel corso del rapporto di lavoro, la modifica del proprio inquadramento in linea con la mansione effettivamente svolta.
Evidenziava di aver ricevuto in consegna la sola busta paga del mese di dicembre 2018, e di non aver mai ottenuto il rilascio di tutte le altre buste paga attinenti all'intero rapporto.
Pag. 3 di 30 Aggiungeva che alla luce delle condizioni contrattuali a cui soggiaceva era giunta alla determinazione di rassegnare le proprie dimissioni, interrompendo, alla data del 4.06.2019 il rapporto di lavoro in discorso.
Deduceva, quindi, il proprio diritto al pagamento della retribuzione mensile di cui al livello “Quadro A” del CCNL, tenuto conto del rapporto di lavoro full-time, nonché della relativa retribuzione da lavoro festivo e domenicale, straordinari, tredicesima mensilità, TFR e ferie non godute, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti dal rapporto di lavoro full-time e dal livello cui andrebbe inquadrata la lavoratrice.
Precisava, poi, in riferimento ai contributi previdenziali, che, nonostante il rapporto di lavoro fosse cessato in data 4.06.2019, risalutavano, da estratti contributivi, versati in suo favore contributi previdenziali solo fino alla data del
30.04.2019 e riferiti al II livello del CCNL Turismo.
Quantificava, infine, il proprio diritto a ricevere il pagamento della complessiva somma di € 71.577,93 a titolo di retribuzione mensile, straordinari, festività lavorate, lavoro domenicale, ferie non godute, indennità di funzione, permessi non goduti ex art. 99 CCNL, tredicesima mensilità, TFR ed interessi legali e rivalutazione monetaria maturati (oltre alla differenza contributiva previdenziale, tra il II livello di inquadramento e il livello Quadro A cui sarebbe dovuta essere inquadrata, per il periodo dal 1.06.2018 al 30.04.2019 nonché al pagamento degli integrali contributi previdenziali, riferiti all'inquadramento
Quadro A del CCNL Turismo, per il periodo dal 1.05.2019 al 3.06.2019.)
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in data 31.05.2021, in persona dell'amministratore p.t., TE impugnando per infondatezza la domanda avversa, gli allegati conteggi e la documentazione prodotta dalla ricorrente e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 416 c.p.c. per risarcimento danni.
In particolare, eccepiva la nullità del ricorso TE introdotto dalla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 414 co.1 Parte_1
n.3) 4) c.p.c., per generica indicazione dell'an e indeterminatezza del quantum,
Pag. 4 di 30 non avendo la ricorrente precisato le date esatte in cui avrebbe svolto attività lavorativa nei giorni festivi.
La società contestava, poi, le prospettazioni della ricorrente e, in particolare,
l'asserito svolgimento di prestazione di lavoro straordinario, la richiesta delle relative differenze retributive, nonché le mansioni relative alla categoria retributiva superiore, cioè di “Quadro A” del CCNL Turismo.
Deduceva, infatti, che la ricorrente non aveva mai prestato attività lavorativa oltre i limiti ed i parametri stabiliti dal contratto sottoscritto e che le mansioni svolte erano perfettamente aderenti alla categoria in cui era inquadrata (capo ricevimento, livello II).
Lamentava, quindi, scarsa diligenza nella prestazione lavorativa della ricorrente e violazioni delle direttive del datore di lavoro ex art. 2104 c.c. e consequenziale risarcimento danni.
Riferiva, infatti, che la ricorrente si era resa responsabile in più occasioni di comportamenti negligenti, contrari ai poteri di direttiva, impartiti dalla dirigenza. Addebitava a colpa e responsabilità della ricorrente specificamente i danni (in termini di mancanza di prenotazioni per danno d'immagine) causati alla struttura a seguito della chiusura di un mese (dal 6 giugno 2019 al 5 luglio
2019) delle camere dell'hotel conseguenti all'evento occorso nel maggio 2019 per il quale un ospite dell'albergo era risultato effetto da legionella.
La società esponeva che a seguito di prelievi dell' di Salerno era stato Pt_3 individuato un ceppo batterico di legionella, con conseguente chiusura, il
6.06.2019, di tutte le camere dell'hotel, a causa delle manchevolezze della ricorrente che non aveva disposto, al personale di servizio delle camere, le necessarie pulizie, precisando che “Purtroppo, è proprio una delle mansioni rivendicate dalla ricorrente a pag 2 del ricorso che ha segnato una pagina incresciosa del suo passaggio presso la struttura del TE organizzazione, controllo e supervisione del personale, assicurando l'erogazione del servizio, nel rispetto degli standard di qualità definiti. Se la sig.ra avesse osservato correttamente quanto dichiarato in ricorso, Parte_1
Pag. 5 di 30 oggi la resistente non spiegherebbe domanda riconvenzionale nei suoi confronti” (vedasi pagine 7 e 8 della memoria difensiva).
Rappresentava che la ricorrente in data 8.06.2019 interrompeva il rapporto lavorativo rassegnando dimissioni senza alcun preavviso.
Con domanda riconvenzionale ex art. 416 c.p.c. chiedeva, quindi: “in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e conseguentemente rigettare il ricorso;
nel merito, in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, condannare la ricorrente al pagamento del mancato preavviso delle dimissioni, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Considerato, poi, che per effetto dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali la convenuta società ha subito un danno quantificabile in € 140.283,00
(centoquarantamiladuecentoottantre/00) patiti in conseguenza della chiusura delle camere d'albergo per il mese di giugno 2019 ed il relativo crollo della curva di crescita economica della struttura, quantificato in € 140.283,00.
In via riconvenzionale chiede che il Tribunale a modifica del decreto del
14.07.2020 fissi nuova udienza ex art. 418 c.p.c.. Condanni il ricorrente al pagamento in favore della comparente società della somma di € 140.283,00
(centoquarantamiladuecentoottantatre/00) oltre accessori”.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, va chiarito che non è dato ravvisare una violazione degli obblighi contenutistici tale da determinare la nullità del ricorso, così come eccepito dalla società datrice di lavoro.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art.
Pag. 6 di 30 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
5. Venendo al merito, vale premettere che l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento e alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. Civ., Sez.
Lav., 24 giugno 2020, n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n.
12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
Pag. 7 di 30 successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; Tribunale di
Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore
(Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav.,
19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in
Pag. 8 di 30 relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
Nel ripercorrere l'iter così tracciato, innanzitutto va rilevato che la ricorrente ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali, giacché in ricorso si rinviene sia la descrizione delle mansioni di fatto svolte, sia la declaratoria contrattuale di riferimento, ivi allegata, sia l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nella declaratoria stessa.
La ricorrente, infatti, sin dal ricorso introduttivo, rappresentava di essere stata adibita alla mansione di “Direttore di Albergo”, svolgendo le seguenti attività:
“definizione e implementazione delle strategie aziendali;
gestione politica commerciale e tariffaria;
attività di comunicazione e marketing;
organizzazione, controllo e supervisione del personale, assicurando l'erogazione del servizio, nel rispetto degli standard di qualità definiti;
verifica budget, contabilità e risultati economici raggiunti applicando criteri di efficacia, efficienza ed economicità; definizione dell'organigramma aziendale e gestione della selezione del personale;
coordinamento dei responsabili dei vari reparti, concertando anche gli obiettivi da raggiungere nonché la pianificazione del lavoro;
gestione degli approvvigionamenti;
contabilità di cassa e gestione incassi.”
Inoltre, la ricorrente ha sostenuto la sussumibilità delle mansioni svolte nella declaratoria del livello di “QUADRO A” del CCNL Turismo allegato al ricorso.
Pertanto, la lavoratrice ha offerto al giudice, sin dal ricorso introduttivo, gli elementi essenziali in fatto e in diritto per poter valutare la fondatezza della rivendicazione.
Pag. 9 di 30 6. A questo punto, può passarsi all'esame delle risultanze della istruttoria espletata.
Queste le dichiarazioni dei testimoni escussi.
escusso alla udienza del 16/5/2023: “Sono Testimone_1 indifferente e sono un operatore olistico. ADR sono stato alle dipendenze della dal settembre a ottobre del 2018, non ricordo bene i giorni, ma circa CP_1 un mese. Feci il colloquio con la sig.ra e venni preso a lavorare, Parte_1 ma senza essere contrattualizzato anche se la ricorrente mi riferì che mi avrebbero fatto il contratto, ma poi con sorpresa non fui più assunto regolarmente. ADR: Preciso che non ho allo stato attuale, né in precedenza, contenziosi con la resistente anche perché fui pagato per quel mese di attività svolta ed il compenso mi fu consegnato dalla direttrice . ADR: Sul Parte_1 capo a) del ricorso posso precisare solo in riferimento al mese lavorato dal settembre a ottobre 2018 che la ricorrente svolgeva l'attività di direttore di albergo. Preciso che spesso in quel mese ho anche dormito presso la struttura e quando scendevo a colazione, all'incirca intorno alle 9:00, la direttrice Pt_1
era già al lavoro, così come quando andavo via, all'incirca vero le
[...]
18:30/19:00, la ricorrente era ancora in servizio in struttura. ADR Preciso che in relazione ai giorni, io ho lavorato per 5/6 giorni a settimana, con un giorno di riposo ed in questo periodo la ricorrente era a lavoro negli orari sopra riferiti. ADR Sul capo b) ho già risposto. ADR Sul capo c) posso riferire che era la ricorrente a stabilire gli orari ovvero turni di lavoro delle persone che lavoravano nella SPA con me e ovviamente anche i miei turni. Ricordo che la ricorrente si occupava anche di stabilire i prezzi di vendita sui pacchetti della Part Part
, si occupava della promozione e marketing della . Posso riferire che all'interno della struttura era la ricorrente che dava direttive al personale delle pulizie, allo chef, alla addetta al lavapiatti, agli operai che facevano manutenzione alla SPA. Preciso che in riferimento allo chef, parlavo del precedente chef in servizio, tale . Sui capi d) e f) non posso riferire Per_1 perché non sono a conoscenza.”.
Pag. 10 di 30 , escussa alla udienza del 16/5/2023: “di professione Tes_2 casalinga. Conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme al 5 CP_1 stelle e producevo la pasta fresca. Non lavoro più per virginia 5 stelle perché sono stata messa in condizioni di rassegnare le dimissioni in quanto non mi facevano sentire apprezzata professionalmente. ADR ho in essere un contenzioso con 5 stelle per differenze retributive, attualmente CP_1 pendente. ADR è stata TE nel detto giudizio. Parte_2
ADR sul capo a) del ricorso introduttivo rispondo è vero, preciso che io ho terminato il rapporto di lavoro con la in data 30.04.2019 per cui CP_1 posso confermare la data di inizio del rapporto con la da parte della CP_1 signora ma non quella di conclusione del rapporto;
ADR Sul capo Parte_1
b) del ricorso rispondo è vero, preciso che nel corso del mio rapporto di lavoro con la , al momento dell'assunzione della ricorrente il sig. CP_1 [...]
e la signora mi presentavano la IGnora _2 Controparte_3 Pt_1
come nuova direttrice della struttura alberghiera;
ADR posso dire di
[...] non conoscere con precisione gli orari di lavoro della ricorrente, ma posso precisare che, quando la mattina prendevo servizio presso la struttura, la sig.ra era già lì presente al lavoro. I miei orari non erano fissi, ma Parte_1 posso riferire che arrivando in struttura alle 7 del mattino la ricorrente era già lì, mentre quando andavo via nel pomeriggio fra le 16:30 e le 17:00 era ancora lì al lavoro….Preciso che quando al mattino arrivavo era la sig.ra Parte_1
a consegnarmi le chiavi della cella frigorifero della pasta. Preciso altresì che gli orari sopra riferiti sono afferenti ai giorni dal lunedì al venerdì della settimana. Saltuariamente lavoravo nel fine settimana alternando o il sabato o la domenica e a volte nel fine settimana non andavo a lavoro, dipendeva dalla necessità. Preciso che nel periodo anzidetto, presso la struttura alberghiera vi era solo la sig.ra quale direttrice di albergo e non vi Parte_1 erano altri direttori con cui si alternava. ADR sul capo c) del ricorso preciso che non conosco tutte le attività che svolgeva la ricorrente, ma ricordo che la mia busta paga me la consegnava lei. Ricordo che in relazione alla mia attività di produzione di pasta, le materie prime le ordinavo io dal fornitore mentre
Pag. 11 di 30 invece per altre richieste particolari mi rivolgevo alla ricorrente. Ricordo che in una occasione la direttrice mi convocò insieme allo chef Parte_1 Per_2 per una riunione del personale. Ricordo che lo chef arrivò a gennaio Per_2
2019 e da quel momento facevo capo a lui mentre prima del suo arrivo mi rivolgevo come detto in precedenza a lei. ADR Sul capo d) rispondo non sono a conoscenza. ADR Sul capo e) rispondo non sono a conoscenza. Sul capo f) rispondo non sono a conoscenza.”
, escusso alla udienza del 16/5/2023: “Sono indifferente. Testimone_3
Non sono attualmente dipendente della , vi ho lavorato dal gennaio CP_1
2019 fino a gennaio 2021 all'incirca. Non ho contenziosi in corso, né in precedenza, con la . ADR Sul capo a) della memoria difensiva di parte CP_1 resistente rispondo che la ricorrente era a capo del ricevimento. Ricordo che lei stava alla reception, ma non ricordo cosa faceva perché io ero in cucina atteso che le mie mansioni all'epoca erano quelle di responsabile di cucina. Posso precisare che io parlavo con l'economato e i vari fornitori in relazione all'attività della cucina nonché prendevo ordini di detersivi per le camere e l'hotellerie. ADR: sul capo b) non posso riferire perché non sono a conoscenza.
ADR: sul capo c) posso riferire che gli approvvigionamenti per la cucina li effettuavo io con la sig.ra che era la mia referente che Controparte_3 controllava le giacenze e riferiva all'economato. Preciso che nell'economato vi era la sig.ra e un'altra persona che non ricordo il nome che facevano CP_3 gli ordini dei prezzi sulle cose da acquistare perché non eravamo autonomi, Testi ma la decisione spettava alla . Sul capo d) ricordo l'episodio della CP_3 legionella con la chiusura di una parte, ma non ricordo la data precisa. ADR
Sul capo e) non ricordo preciso, ma io in quel periodo ho continuato a Testi lavorare. Sul capo f) e g) non sono a conoscenza. ADR Sul capo h) e i) non posso riferire perché nulla so.”
, escusso alla udienza del 26/9/2023: “ADR “Mi Testimone_5 dichiaro indifferente alle parti. ADR. Sono assistente amministrativo a scuola a Siena. ADR Conosco perché ero il suo Parte_1 compagno dal 2014 fino al giugno del 2020 e ho lavorato per l'Hotel
Pag. 12 di 30 Hermitage a Capua, vicino Caserta, che è una struttura di proprietà del sig.
, di cui non ricordo il nome, come anche è proprietario dell'hotel virginia _2 cinque stelle. ADR Ricordo che ha lavorato presso l'hotel Pt_1 CP_1
che si trova ad Avelino dal 1 giugno del 2018 a tutto il mese di giugno del
[...]
2019. ADR Ricordo che la sua mansione era quella IR di , si Pt_5 interfacciava con i clienti e con i fornitori, e portava avanti anche la contabilità della struttura e faceva anche i colloqui di lavoro. ADR Lavorava dalle 9 di mattina alle sette di sera tutti i giorni compresa la domenica per i primi cinque mesi, dopodiché ebbe un giorno libero infrasettimanale non ricordo se mercoledì o giovedì. ADR Ricordo che il primo mese di lavoro, si lamentò con me che non aveva avuto nemmeno il contratto di assunzione, che ebbe dal secondo mese in poi e non secondo quelle che erano le sue mansioni, perché fu inquadrata come caposala in luogo di direttrice. Ricordo che spesso chiedeva le sue buste paga che non le venivano consegnate. ADR Tanto so perché me lo riferiva . ADR Io e non abbiamo mai Pt_1 Pt_1 convissuto, ma ci vedevamo tutti i giorni perché l'accompagnavo io al lavoro e l'andavo anche a riprendere e poi l'accompagnavo a casa sua. ADR nel 2018
l'accompagnavo in modo tale che potesse trovarsi sul luogo di lavoro alle nove e l'andavo a riprendere alle sette ma certe volte l'aspettavo fino alle
19,30/19,40, Poi nel 2018 ad ottobre ho iniziato a lavorare a Siena e rientravo a Caserta il venerdì sera, andavo a prenderla per accompagnarla al lavoro il sabato mattina e a riprenderla il sabato sera sul luogo di lavoro, e questo anche la domenica e ripartivo per Siena alle 4 di mattina del lunedì. ADR
Ricordo che sia nel 2018 che nel 2019 lavorava al Pt_1 Parte_1
Virginia Hotel anche la domenica. ADR da quando è finita la nostra storia sentimentale, io e non ci sentiamo più. ADR Non abbiamo litigato e Pt_1 non ci siamo lasciati in malo modo. ADR da quanto so attualmente è Pt_1 fidanzata con il suo ex fidanzato. ADR Da quanto so il rapporto di lavoro tra il
5 stelle e terminò perché la società si rifiutava di CP_1 Pt_1 inquadrarla come direttrice d'albergo o meglio erano promesse che non venivano mai mantenute. ADR Ricordo che mi riferì di essere stata Pt_1
Pag. 13 di 30 cercata dal sig. perché lei è conosciuta nel settore alberghiero come _2
IR d'Albergo, in quanto a Napoli ha lavorato presso altri Hotel con figura di IR. ADR “Ricordo che verso settembre 2018 entrando nella struttura, come spesso facevo per accompagnare , stava Pt_1 Pt_1 facendo un colloquio di lavoro a due/tre candidati e in quella occasione ho visto il che la presentava come la IR dell'Albergo.” _2
, escussa alla udienza del 19/12/2023 “Sono socia della Controparte_3 in percentuale del 5%, attualmente sono TE amministratrice della Società dal Gennaio 2023; sono attualmente la compagna del IG. Sul capo A) della memoria difensiva della OP resistente, rispondo si è vero. Preciso che la ricorrente era caporicevimento;
sul capo B) rispondo si è vero;
sul capo C) rispondo si è vero;
sul capo D) rispondo si è vero, il caso di legionella fu accertato nel giugno del 2019 e ci fu una ordinanza comunale d chiusura dell'albergo, mentre continuarono a funzionare il centro benessere e il ristorante;
sul capo E) rispondo si è vero;
sul capo F) rispondo si è vero, preciso che la circostanza è stata riferita a me e ad una governante tale nella circostanza in cui, a seguito dei Persona_3 prelievi dell' per l'evento di legionella, la IG.ra ha Pt_3 Parte_1 riconosciuto di essere responsabile parlando con me;
sul capo G) rispondo si è vero;
sul capo H) rispondo non l'ho accompagnata io, so che l'ha accompagnata la IG.ra ; sul capo I) rispondo si è vero in Parte_6 quanto la fu presentata al medico da Parte_1 CP_4 _2
e per questo il dottore le accordò il pagamento dilazionato;
per tale
[...] ragione allorquando la non saldò il debito con il dott. , fu il Parte_1 CP_4
a farsi carico del debito su richiesta del dott. ; sul TE CP_4 capo n. 1 delle Note di trattazione scritta dell'udienza del 25.02.2022 di parte resistente, rispondo si è vero;
sul capo n. 2 rispondo si è vero;
sul capo n. 3 rispondo si è vero, lo so perché mi sono informata e sono stata istruita dal dott.
, biologo responsabile della struttura, in merito alle procedure di Per_4 igienizzazione, che curo personalmente;
sul capo n. 4 rispondo si è vero;
sul capo n. 5 rispondo si è vero;
sul capo n. 6 rispondo si è vero. Il centro
Pag. 14 di 30 benessere è stato determinante per la crescita della società nel 2018, ma nel
2019 la legionella ha comportato un mese di chiusura dell'albergo e non c'è stato l'ulteriore incremento atteso ed anzi c'è stata una perdita se non ricordo male, non avendo con me a disposizione i dati contabili.”
escusso alla udienza del 19/12/2023: “ADR: sono OP socio della nella percentuale del 5% se non ricordo male, CP_1 CP_1 ma non posso essere più preciso perché sono socio di plurime società di capitali;
sul capo A) della memoria difensiva di parte resistente, rispondo si è vero. Preciso che la ricorrente ha lavorato presso il Virginia Resort, all'epoca dei fatti Virginia Palace Hotel, struttura in cui io vivevo. La dello si Pt_1 occupava di fare la turnazione della reception e di gestire la turnazione delle governanti, controllandone l'operato a campione e poi si occupava dell'aggiornamento dei prezzi delle stanze su booking;
sul capo B) rispondo si è vero;
sul capo C) rispondo si è vero, preciso che è mia moglie;
Controparte_3 sul capo D) rispondo si è vero, preciso che l'albergo fu chiuso nel luglio del
2019 se non ricordo male, ma fu chiusa solo la parte delle camere e non anche il centro benessere e il ristorante;
sul capo E) rispondo si è vero;
sul capo F) rispondo si è vero, lo so perché lo riferiva a me ed anche alla IG.ra CP_3 ma non ricordo in quale circostanza me lo riferiva;
sul capo G) rispondo si è vero, ma preciso che lo riferiva alle ragazze, intendo le altre dipendenti, che poi me lo venivano a riferire. ADR La dipendente che me lo venne a riferire era
, se non ricordo male. ADR. lavora con noi Persona_3 Persona_3 da dodici anni;
sul capo H) so che l'accompagnò fisicamente la IG.ra Parte_6
, che lavora nel mio negozio di abbigliamento da 25 anni ed è anche lei
[...] cliente del dott. . Preciso che col dottore ci parlai io per fare da garante CP_4 alla e consentire alla di avere il pagamento Parte_1 Parte_1 dilazionato;
sul capo I) rispondo si è vero, preciso che il ha pagato CP_1
l'importo di Euro 4.750,00 mentre Euro 250 l'ha pagata la come Parte_1 prima rata;
sul capo n. 1 delle Note di trattazione scritta dell'udienza del
25.02.2022 di parte resistente, rispondo si è vero;
sul capo n. 2 rispondo si è vero, preciso in tre camere scelte dagli ispettori ASL per il controllo;
sul capo
Pag. 15 di 30 n. 3 rispondo si è vero, preciso soffione e rubinetti, e lo so perché rientra nel mio lavoro di albergatore e sono aggiornato tramite il mio medico che segue l'azienda per l'HACCP (che è un manuale di autocontrollo); sul capo n. 4 rispondo si è vero;
sul capo n. 5 rispondo si è vero;
sul capo n. 6 rispondo si è vero.”
, escusso alla udienza del 2/4/2024: “ADR “Conosco Testimone_6
per averla conosciuta in occasione delle mie prestazioni Parte_2 lavorative occasionali svolte presso il , come cameriere di TE sala nel mese del 2018 per circa tre o quattro volte. Preciso che fui chiamato ad integrare il personale di sala per Natale, Santo Stefano e per altre due volte, se non ricordo male si trattava di due feste di laurea. Successivamente non ho più prestato la mia attività presso il , poiché sebbene il sig. TE
, tramite la IR , mi disse che voleva _2 Parte_1 assumermi, io preferii andare a lavorare in un ristorante più vicino al mio luogo di residenza, i La Bufala di Casagiove, sempre di proprietà di Per_5
. ADR Non ho mai avuto contenziosi con il né con _2 TE il . ADR Ricordo che la era IR della struttura e si _2 Parte_1 occupava di varie attività. Ricordo che organizzava la disposizione della sala, ci dava i fogli per la sistemazione dei tavoli, si interfacciava con il per CP_5 decidere se incrementare la prestazione lavorativa del personale di sala. ADR
Ricordo che la restava fino alla fine della cerimonia e si occupava Parte_1 sia di ricevere il pagamento del banchetto sia di corrisponderci la paga. Tanto so perché qualche volta dovetti attendere per ricevere la paga della serata, versatami dalla in contanti, che la stessa terminasse le operazioni Parte_1 relative al pagamento del banchetto da parte dei clienti. ADR per quanto riguarda gli orari di lavoro ricordo che nella giornata di Natale 2018, giorno questo in cui ricordo di essermi occupato delle colazioni, la era già Parte_1 presente dalle 7,30 e allorquando io terminai il servizio alle 19, lei era ancora in albergo. Per gli altri giorni, nulla posso riferire, so solo che quelle poche volte che sono stati organizzati i banchetti pomeridiani per i quali ho prestato
Pag. 16 di 30 la mia attività, la è rimasta fino alla fine anche oltre la Parte_1 mezzanotte.”
, escussa alla udienza del 2/4/2024: “ADR Conosco Persona_6
perché ho lavorato come receptionist al Parte_2 TE
di Monteforte Irpino dall'agosto del 2018 al febbraio 2019. Preciso che ho
[...] sostenuto il colloquio di lavoro con la ed è stata lei a sottopormi il Parte_1 contratto di lavoro in quanto IR. ADR Mi sono licenziata dal
[...]
per contrasti sotto il profilo tecnico e/o operativo con il sig. CP_1
. Non ho tuttavia contenziosi né ne ho mai intentati con il OP
. ADR Lavoravo su turni, o la mattina dalle 7 alle 15 o il TE pomeriggio dalle 15 alle 23, sei giorni su sette con un giorno libero a rotazione alla settimana. I turni venivano stabiliti dalla IR , che era Parte_1 presente anch'essa nei turni da lei stessa stabiliti e, se non ricordo fino al novembre 2018, era previsto nel turno che la IR fosse presente sette giorni su sette. Ricordo che quando prendevo servizio sia di mattina sia di pomeriggio, la era già presente e quando andavo via la Parte_1 Pt_1
era ancora nella struttura, perlomeno il più delle volte, soprattutto
[...] quando c'erano eventi, come nel mese di dicembre o ad agosto per i matrimoni.
ADR Era la che prendeva accordi con i festeggiati, stabiliva i Parte_1 prezzi o i pacchetti spa (ossia soggiorno e centro benessere, o spa con ristorante), si occupava della organizzazione della sala in caso di evento e, insieme con lo chef, decideva il menù, dando inoltre indicazioni al personale di sala per i tavoli e le decorazioni;
ricordo che la si occupava anche Parte_1 delle parte amministrativa. Preciso al riguardo che l'Ufficio della IR
era situato alle spalle della reception e non aveva porta, ragione Parte_1 questa per la quale durante il mio turno, sentivo spesso la parlare Parte_1 con il di bilanci, incassi, pacchetti e fatturato. La era una _2 Parte_1
IR molto presente e si occupava di tutto sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello operativo. Preciso che appena arrivata nel
2018 vi era un gestionale di nome passaparout che la IR ci fece cambiare con uno nuovo chiamato MyAlb. ADR I permessi li chiedevo alla
Pag. 17 di 30 , che li autorizzava o meno e in base alla sua autorizzazione Parte_1 venivano preventivati i turni della reception, delle governanti e della sala.
ADR ricordo che nel periodo in cui ho lavorato nel turno pomeridiano nelle
Vigilie di Natale e di Capodanno, ossia il 24 dicembre il 31 dicembre come anche a Ferragosto, la IR era sempre presente.”
, escusso alla udienza del 12/7/2024: “ADR sul capo 1 Testimone_7 delle note t.s. depositate per l'udienza 25.02.2022 risponde “è vero. tanto so in quanto consulente della struttura per il controllo della sicurezza alimentare e per la verifica della idoneità degli ambienti come il centro benessere”. ADR “sul capo 2 risponde è vero. ricordo che c'è stato un evento in cui si è sentita male una signora e la fonte era il soffione di una camera dell'albergo.” ADR sul capo
3 risponde “è una delle modalità con cui si cerca di prevenire o bonificare lo sviluppo della legionella. Sinteticamente posso dire che ci sono anche altre modalità di prevenzione e bonifica dell'impianto idrico per evitare lo sviluppo della legionella, come ad esempio l'apertura dei rubinetti con tempo di qualche minuto di scorrimento di acqua calda, a 65 gradi, oppure la clorazione spinta”.
ADR sul capo 4 risponde “Non conosco la sig.ra . Con i proprietari Parte_1 pianificammo una operazione di nuova sollecitazione al personale affinché si attenesse alle prescrizioni, visto il caso di legionella presentatosi”. ADR sul capo 5 risponde “Facendo le analisi ho riscontrato la potabilità dell'acqua e quindi presumo che la struttura sia allacciata alla rete idrica in quanto in base alle verifiche effettuate nel tempo, l'acqua è sempre risultata potabile”. ADR:
“È presente un meccanismo di stoccaggio di acqua calda funzionale al mantenimento della pressione e della temperatura dell'acqua. Non sono a conoscenza di altri serbatoi, ma suppongo che una struttura del genere, non potendo rimanere senz'acqua, ne disponga.”. ADR “Sì. La prevenzione alla legionella è data dal consentire il mantenimento dell'acqua ad una temperatura superiore ai 65 gradi. Tale temperatura consente la sanificazione dell'acqua.” Sul capo 6 risponde “nulla posso dire”.
, escusso alla udienza dell'11/10/2024: “Non ho Testimone_8 contenziosi né ne ho avuti con il Mi dichiaro TE
Pag. 18 di 30 indifferente alle parti”. ADR “Conosco perché abbiamo Parte_2 lavorato alle dipendenze dapprima di Gold hotel di Marcianise e poi per
Virginia Palace hotel in Avellino dal luglio 2018 ad aprile 2019. ADR io andai a lavorare al perché mi chiamò la e sostenni un colloquio CP_1 Parte_1 di lavoro con il sig. alla presenza della . Non lavoro più per _2 Parte_1
perché mi furono fatte delle promesse che poi non TE furono mantenute. Voglio precisare al riguardo che io ho lavorato sempre in nero per questa società, in attesa di contratto che poi non è mai stato stipulato.
ADR Io ero maitre di sala, mentre la era la IR. ADR non so Parte_1 dire da quando la era alle dipendenze del Virginia Hotel. Quando Parte_1 arrivai la già lavorava lì. ADR La faceva tutti gli Parte_1 Parte_1 ordini di servizio, gli ordini ai fornitori per gli approvvigionamenti, previa consultazione dei dipendenti, le riunioni con i dipendenti della cucina e del ristorante prima del servizio, nel corso delle quali ci dava delle direttive, aspettava che terminassero le cerimonie per incassare il pagamento e controllava l'andamento della cerimonia e se venivano eseguite le sue direttive.
ADR Non è mai capitato che qualcuno non abbia eseguito le Direttive impartite della . ADR Ricordo che la quando arrivavo sul luogo Parte_1 Parte_1 del lavoro alle 8 era già presente e quando io andavo via -di solito intorno alle
21:00 se la cerimonia contemplava il pranzo e intorno alle 3/4 del mattino se contemplava la cena- la era sempre presente. ADR non so quale Parte_1 fosse l'inquadramento della all'interno della società . So Parte_1 CP_1 che adesso non lavora più al Virgina Hotel, non so dire però quando è terminato il rapporto di lavoro né per quale motivo. ADR Preciso che io ho lavorato come maitre alle dipendenze di Virginia Hotel da luglio 2018 ad aprile 2019. ADR le cerimonie di cui ho riferito avvenivano soprattutto nei giorni festivi, ma non posso essere più preciso. ADR Non ricordo altre persone che davano le direttive a noi dipendenti, ricordo che la non si Parte_1 occupava dei pagamenti delle retribuzioni, che venivano eseguiti dalla sig.ra
”. CP_3
I testimoni di parte ricorrente (operatore olistico), (addetta Tes_1 Tes_2
Pag. 19 di 30 alla produzione della pasta fresca), (cameriere di sala), Tes_6 Per_6
(receptionist) e (maitre) hanno individuato nella ricorrente la direttrice Tes_8 di albergo e le hanno attribuito lo svolgimento di attività rientranti effettivamente in tale qualifica professionale.
In particolare, il ha riferito di aver sostenuto il colloquio con la sig.ra Tes_1
, così come la;
sempre il ha specificato che la Parte_1 Per_6 Tes_1 Pt_1
si occupava degli orari e dei turni di lavoro del personale, dei prezzi di
[...] vendita sui pacchetti della SPA, della promozione e del marketing della SPA e che dava direttive al personale delle pulizie, allo chef, alla addetta ai lavapiatti e agli operai che svolgevano manutenzione della SPA. Secondo le dichiarazioni della , era la ricorrente che le consegnava ogni mattina le chiavi della Tes_2 cella frigorifero della pasta e che convocava le riunioni del personale. Così come era la ricorrente, in base alle dichiarazioni della , che si occupava di Per_6 tutto sia sotto il profilo amministrativo che operativo. La ricorrente autorizzava i permessi e organizzava i turni della reception, delle governanti e della sala. Il
ha riferito che la impartiva le direttive ai dipendenti. Così Tes_8 Parte_1 come sia la il hanno dichiarato che presso la struttura Per_6 Tes_8 alberghiera vi era solo la che impartiva le Direttive ai dipendenti e Parte_1 che non vi erano altre persone che ricoprivano il ruolo di Direttore di albergo.
Anche il TE , ex fidanzato della ricorrente, ha riferito di aver visto la Tes_5 ricorrente svolgere un colloquio di lavoro per la selezione di un candidato all'assunzione.
Di contro i testi di parte resistente hanno riferito che la era capo Parte_1 ricevimento e non aveva autonomia decisionale (vedasi le deposizioni dei testi e ). Per_2 CP_3 _2
Ora va rammentato che in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno
Pag. 20 di 30 portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del
31/05/2024).
In applicazione del principio di cui innanzi, il Tribunale ritiene meno attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
In particolare, il TE oltre ad aver reso dichiarazioni oltremodo Per_2 generiche, per sua espressa ammissione non era a conoscenza delle mansioni espletate dalla ricorrente, avendo riferito di occuparsi della sola cucina dell'albergo e di non ricordare nemmeno il nome “dell'altra persona” presente nell'economato, il TE è socio della società resistente, come anche la _2 TE , che è pure amministratrice della società resistente dal mese di CP_3 gennaio 2023, nonché compagna del , circostanze queste di per sé _2 sufficienti, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo, a minarne la credibilità.
Diversamente non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, dichiarazioni queste che appaiono intrinsecamente credibili e fondate su oggettivi elementi di riferimento, oltre che coerenti, convergenti e lineari, senza che risultino inficiate, per quanto sopra detto, dalle dichiarazioni rese dai testi della parte resistente. Le stesse devono pertanto ritenersi credibili e perciò idonee a fondare il convincimento del giudicante.
7. A questo punto, vanno esaminate le declaratorie contrattuali.
L'art. 46 (Titolo IV) C.C.N.L. di settore, rubricato “classificazione e mobilità del personale”, contenente le declaratorie, stabilisce che appartengono al livello di
QUADRO A “i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.”
Pag. 21 di 30 L'articolo 191 CCNL individua il seguente (ed unico) profilo professionale:
Direttore.
In base alle medesime disposizioni collettive, appartengono, invece, al LIVELLO
SECONDO “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.”
L'art. 191 individua i corrispondenti profili capo ricevimento;
- primo portiere;
- primo maître d'hotel;
- capo cuoco;
- prima governante;
- responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera, intendendosi per tale colui che si occupa sia della formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tutor di tirocinanti, tutor di apprendisti, istruttori ed insegnanti di materie tecnico pratiche (a mero titolo esemplificativo sala – bar – cucina - ricevimento);
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
Pag. 22 di 30 - capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
- capo c.e.d.;
- analista - programmatore c.e.d.;
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
A fronte di tale ricostruzione normativa, è possibile evincere i tratti differenziali più significativi tra le due figure professionali.
Il livello di Quadro A attiene a figure direttive in relazioni a lavoratori con autonomia decisionale;
il livello II, invece, si riferisce a lavoratori che svolgono la propria attività nell'ambito di direttive ricevute.
8. Ciò chiarito, è possibile procedere al raffronto tra il quadro fattuale ricostruibile sulla scorta delle prove raccolte e le declaratorie contrattuali sopra riportate.
Ribadito che nel livello Quadro A, è inquadrato il personale che svolge funzioni direttive, si reputa che la prova orale abbia fornito elementi dirimenti al fine di ricostruire l'effettivo inquadramento della ricorrente.
Risulta, quindi, dalle prove raccolte che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in piena autonomia decisionale con ampi poteri direttivi, gestionali e organizzativi, in linea con quanto previsto per il livello di Quadro A del CCNL di
Pag. 23 di 30 riferimento, avendo potere decisionale anche nello stabilire i prezzi di vendita dei servizi offerti dalla struttura.
Tale circostanza è stata anche indirettamente confermata dalla stessa società resistente che, oltre ad aver dichiarato, nell'atto di costituzione in giudizio, che la ricorrente si occupava della gestione tariffaria e commerciale della struttura
(vedasi pagina 6 ultimo capoverso della memoria di costituzione), ha anche attribuito alla la responsabilità per il mancato intervento di Parte_1 sanificazione dell'hotel, dal quale è poi conseguita la chiusura temporanea della struttura. Invero, la diretta gestione – così come richiesta dalla TE in capo alla ricorrente- dell'intero personale dell'albergo, nel caso
[...] specifico del personale addetto alle pulizie delle camere, non può di certo rientrare nelle attività svolte dal “capo ricevimento”, ma attiene a compiti propri del direttore della struttura.
In conclusione, sebbene alla ricorrente fosse attribuita la qualifica di livello II, ella, in realtà, svolgeva attività direttive, di coordinamento, controllo ed organizzazione sussumibili nelle mansioni proprie del superiore livello “Quadro
A”.
Pertanto, compete alla sig.ra il corrispondente inquadramento e la Parte_1 corrispondente retribuzione.
9. Resta da stabilire il momento a partire dal quale tali superiori mansioni sono state espletate, che, secondo la ricorrente, risale alla data 1.06.2018.
Tal prospettazione risulta fondata.
In particolare la TE , ha confermato la data di inizio del rapporto di Tes_2 lavoro della ricorrente, (“…sul capo a) del ricorso introduttivo rispondo è vero, preciso che io ho terminato il rapporto di lavoro con la in data CP_1
30.04.2019 per cui posso confermare la data di inizio del rapporto con la da parte della signora ma non quella di conclusione del CP_1 Parte_1 rapporto”); il TE ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro della Tes_5
alle dipendenze della società convenuta al 1/6/2018 e ha precisato Parte_1 che era lui ad accompagnarla tutti i giorni presso il luogo di lavoro e ad accompagnarla a casa al rientro, quantomeno fino al mese di ottobre 2018. Pure
Pag. 24 di 30 il TE ha riferito che allorquando ha iniziato a lavorare presso la Tes_8 struttura del cinque stelle nel mese di luglio 2018, la ricorrente “già CP_1 lavorava lì”.
Dall'analisi testimoniale si deve considerare la decorrenza del rapporto lavorativo della ricorrente dal 1/6/2018.
Il complessivo esame del compendio istruttorio rivela non soltanto la prova dello svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni inquadrabili in un livello superiore, ma fa emergere una prova sufficientemente certa in ordine al periodo in cui la ricorrente ha dedotto di aver lavorato in assenza di formalizzazione del rapporto.
9. Di contro le risultanze della prova orale non consentono di ritenere raggiunta la prova in maniera tranquillante dello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo per come rivendicato in ricorso, ferie non godute e permessi non goduti.
Quanto al lavoro supplementare-straordinario e/o festivo e/o notturno, vale ricordare che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente -e provare- non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della
Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile
Pag. 25 di 30 solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998).
Sul punto le dichiarazioni rese dai testi escussi si sono rivelate generiche e imprecise oltre che non univoche, non essendo possibile, dunque, evincere dalle stesse una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso circa gli orari dell'attività lavorativa, gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro e il lavoro festivo e domenicale.
In ogni caso e in via dirimente, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
i funzionari direttivi – tra i quali vi rientra la figura del direttore d'albergo- sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro. I medesimi hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo se la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
10. Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato dalla ricorrente.
A tal riguardo giova ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 85 del 08/01/2003; cfr. anche Cass.761/2002; Sez. L, Sentenza n.
945 del 19/01/2006 ove si legge: “ nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro,
Pag. 26 di 30 fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”
(cfr. anche Cass.N. 7089 del 1999).
Nel caso di specie, parte opponente non ha sollevato analitiche censure rispetto alla quantificazione degli importi di cui ai conteggi attorei, conteggi che pertanto devono ritenersi precisi e condivisibili relativamente alle voci sulla
“retribuzione”, “indennità di funzione”, “tredicesima mensilità”, “trattamento di fine rapporto”, “interessi legali e rivalutazione monetaria”. Vanno, invece, disattesi relativamente alle voci “straordinari”, “festività”, “lavoro domenicale”,
“ferie non godute”, “per permessi non goduti ex art. 99 CCNL”, “indennità sostitutiva del preavviso livello Quadro A”.
11. In conclusione, per il rapporto di lavoro de quo, la ricorrente ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di 30.628,91 euro, di cui euro
26.861, 00 a titolo di retribuzione per il periodo dal 1/6/2018 al 3/6/2019; euro
557,56 a titolo di indennità di funzione;
euro 1.289,26 a titolo di tredicesima mensilità e ed euro 1.921,09 per trattamento di fine rapporto.
Le somme predette vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. lav. n. 6639/2020).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
12. Quanto alla domanda inerente ai contributi previdenziali, in realtà tale domanda va scissa nel suo duplice profilo di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di condanna al pagamento dei contributi, giacché l'azione di condanna contiene sempre quella di accertamento, da ritenersi implicitamente proposta.
Il primo segmento della domanda in questione va giuridicamente qualificato in termini di domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione contributiva a mezzo di accertamento dell'obbligo di versamento contributivo facente capo al datore
Pag. 27 di 30 di lavoro resistente, tenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni anche a fini contributivi.
Ai sensi dell'art. 1 D. L. 38/1989, conv. con mod. da L. 389/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi (c.d. minimale contributivo).
Nella fattispecie, essendo stato accertato il diritto ad una paga base più elevata in applicazione del C.C.N.L. in atti, su tale maggior importo retributivo sono dovute le contribuzioni di previdenza, per un altrettanto maggior importo rispetto a quanto già versato dalla società.
Del resto, tale accertamento sarebbe già ricompreso nella pronuncia di condanna del datore al pagamento delle differenze retributive in misura lorda, somme che già contengono gli importi dovuti all'I.N.P.S. a titolo di contributi.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo contributivo della società resistente in relazione alle retribuzioni accertate.
13. Va rigettata, infine, la domanda risarcitoria per violazione dell'art. 136
CCNL turismo in difetto di qualsivoglia prova del danno.
14. Venendo all'esame della spiegata domanda riconvenzionale, va osservato che pur trattandosi di responsabilità contrattuale, il danno risarcibile si compone di due elementi, individuati nel danno evento, consistente nell'inadempimento del lavoratore e nel danno conseguenza, intesa come lesione concreta del patrimonio giuridico del datore di lavoro: in mancanza dell'uno o dell'altro alcuna domanda risarcitoria può essere accolta.
Nel caso di specie, la questione dell'inadempimento della lavoratrice è assorbita dal difetto di prova in ordine al danno conseguenza.
La resistente si è limitata a produrre le dichiarazioni Iva trimestrali riferite ai periodi Luglio/Agosto/Settembre 2018 e 2019 nonché
Ottobre/Novembre/Dicembre 2018 e 2019, del tutto inidonee a fornire riscontro del lamentato danno, in mancanza della prova delle disdette delle prenotazioni e dei mancati introiti nel periodo interessato dalla chiusura.
Pag. 28 di 30 Pur volendo ammettere che vi sia stato un calo di fatturato tra il secondo semestre 2019 e il secondo semestre del 2018, non è univoco che ciò sia ascrivibile alla chiusura dell'albergo nel periodo 6 giugno 2019-5 luglio 2019 piuttosto che ad un calo fisiologico del mercato, non avendo parte resistente offerto un metro di comparazione adeguato ai fini della prova della sussistenza del nesso causale.
Inoltre, dall'esame del bilancio del 2019 si evince un incremento nell'anno 2019, rispetto al precedente anno 2018, tanto dei ricavi quanto degli utili: a pag. n. 6 del Bilancio 2019, al rigo n. 1, si ravvisano ricavi complessivi per Euro 1.264.462 rispetto ai minori ricavi del precedente anno 2018 pari ad Euro 1.099.378; alla medesima pag. n. 6, al rigo n. 21, si ravvisano utili complessivi, al netto delle imposte, per Euro 53.125,00 rispetto ai minori utili complessivamente registrati, al netto delle imposte, nel precedente anno 2018 e pari ad Euro
44.339,00.
Nemmeno vi è prova del preteso danno all'immagine, essendo detta rivendicata voce di danno rimasta un mero assunto del tutto sfornito di supporto probatorio.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Assorbito ogni altro profilo.
15. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n.
12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonchè l'accoglimento della domanda non nella sua interezza, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione per la metà, in quanto analoghe a quelle di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., come risultante ex C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione
Pag. 29 di 30 ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad essere inquadrata Parte_1 nel livello “Quadro A” C.C.N.L. di settore, per il periodo di lavoro compreso dal
19.07.2018 al 3.06.2019;
2) per l'effetto, condanna , in persona del l. r. p. TE
t., al pagamento, in favore di , della somma lorda di Parte_1
€ 30.628,91 (eurotrentamilaseicentoventotto/91), inclusiva di ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19.07.2018 al
3.06.2019, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
3) dichiara sussistente il correlato obbligo contributivo di TE
;
[...]
4) rigetta per il resto il ricorso;
5)Rigetta la domanda riconvenzionale;
6) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna TE
[...
in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in €
2.315,00 (euroduemilatrecentoquindici/00), oltre rimborso forfettario (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 17.12.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 30 di 30
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17.12.2024 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1756/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: mansione e jus variandi;
TRA
(c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Erbino de
Vincentis, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata (pec indicata: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , in persona TE P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., con sede legale in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km
195 n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Aucone, in virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata (pec:
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2020 la parte in epigrafe indicata proponeva ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la sig.ra , sin dall'inizio del rapporto di lavoro, Parte_2
e dunque dalla data del 1.06.2018, fino alla data del 3.06.2019, veniva adibita, dalla resistente alla mansione di “Direttore di TE
Albergo” per il quale il CCNL Turismo prevede il livello di “QUADRO A”; per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al TE pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti per il periodo di lavoro compreso dal 1.06.2018 al 3.06.2019, a titolo di differenze retributive, con inquadramento nel livello Quadro A del CCNL Turismo, nonché a titolo di retribuzione da lavoro festivo e domenicale, straordinari, ferie non godute, indennità di funzione, permessi non goduti ex art. 99 CCNL, tredicesima mensilità, TFR ed interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di attivazione del presente procedimento, il tutto pari ad Euro 71.477,93 ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà da eventuale CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del presente ricorso sino all'effettivo soddisfo;
Voglia ancora condannare la in persona del l.r.p.t., TE al versamento in favore della ricorrente, dell'importo che emergerà nel corso dell'istruttoria a titolo di differenza contributiva previdenziale, tra il II livello di inquadramento ed il livello Quadro A cui sarebbe dovuta essere inquadrata, per il periodo dal 1.06.2018 al 30.04.2019 nonché al versamento, in favore della ricorrente, di quell'importo che altresì emergerà, nel corso dell'istruttoria, a titolo di integrali contributi previdenziali, riferiti all'inquadramento Quadro A del CCNL Turismo, per il periodo dal 1.05.2019 al
3.06.2019.
Ed ancora, voglia altresì condannare la in persona TE del l.r.p.t., al versamento in favore della ricorrente di quell'importo che il
Giudicante riterrà liquidare, in via equitativa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dell'art. 136 del CCNL Turismo, per aver omessi di
“…assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali”.
Ed ancora, Voglia ordinare alla di consegnare alla TE lavoratrice le buste paga afferenti il periodo durante il quale aveva a svolgersi il rapporto di lavoro;
Pag. 2 di 30 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno del ricorso la sig.ra riferiva di aver prestato Parte_1 ininterrottamente il proprio lavoro, alle dipendenze della TE
dal 1.06.2018 al 3.06.2019 presso la struttura alberghiera “Virginia Palace
[...]
Hotel”.
Rappresentava di essere stata assunta, un mese dopo rispetto l'inizio dell'attività lavorativa, in data 19.07.2018, con contratto a tempo determinato sino al
30.09.2018 e successivo rinnovo con la mansione di “Capo ricevimento” del II livello del CCNL Turismo, con orario di lavoro part-time 15 ore settimanali.
Specificava che per tale inquadramento le veniva versato, dalla resistente società, a solo titolo di retribuzione, il complessivo importo lordo di Euro
7.830,00.
Esponeva di aver svolto mansioni diverse da quelle per le quali era stata inquadrata. In particolare, dichiarava di aver svolto la mansione di “Direttore di
Albergo” per la quale il CCNL Turismo prevede il livello di “QUADRO A” e precisava di essere stata l'unica risorsa adibita a tale mansione nel periodo per il quale aveva effettivamente prestato la propria attività lavorativa (dal 1.06.2018 al 3.06.2019).
Evidenziava di aver lavorato osservando il seguente orario: “9:00/19:30 dal
1.06.2018 al 31.10.2018 per 7 giorni alla settimana senza giorno di riposo;
9:00/19:30 dal 1.11.2018 al 31.12.2018 per 6 giorni alla settimana, con un solo giorno di riposo al giovedì, 7:00/19:00 dal 1.01.2019 al 3.06.2019 per 6 giorni alla settimana, con un solo giorno di riposo al giovedì”.
Lamentava di aver chiesto più volte invano alla datrice di lavoro, nel corso del rapporto di lavoro, la modifica del proprio inquadramento in linea con la mansione effettivamente svolta.
Evidenziava di aver ricevuto in consegna la sola busta paga del mese di dicembre 2018, e di non aver mai ottenuto il rilascio di tutte le altre buste paga attinenti all'intero rapporto.
Pag. 3 di 30 Aggiungeva che alla luce delle condizioni contrattuali a cui soggiaceva era giunta alla determinazione di rassegnare le proprie dimissioni, interrompendo, alla data del 4.06.2019 il rapporto di lavoro in discorso.
Deduceva, quindi, il proprio diritto al pagamento della retribuzione mensile di cui al livello “Quadro A” del CCNL, tenuto conto del rapporto di lavoro full-time, nonché della relativa retribuzione da lavoro festivo e domenicale, straordinari, tredicesima mensilità, TFR e ferie non godute, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti dal rapporto di lavoro full-time e dal livello cui andrebbe inquadrata la lavoratrice.
Precisava, poi, in riferimento ai contributi previdenziali, che, nonostante il rapporto di lavoro fosse cessato in data 4.06.2019, risalutavano, da estratti contributivi, versati in suo favore contributi previdenziali solo fino alla data del
30.04.2019 e riferiti al II livello del CCNL Turismo.
Quantificava, infine, il proprio diritto a ricevere il pagamento della complessiva somma di € 71.577,93 a titolo di retribuzione mensile, straordinari, festività lavorate, lavoro domenicale, ferie non godute, indennità di funzione, permessi non goduti ex art. 99 CCNL, tredicesima mensilità, TFR ed interessi legali e rivalutazione monetaria maturati (oltre alla differenza contributiva previdenziale, tra il II livello di inquadramento e il livello Quadro A cui sarebbe dovuta essere inquadrata, per il periodo dal 1.06.2018 al 30.04.2019 nonché al pagamento degli integrali contributi previdenziali, riferiti all'inquadramento
Quadro A del CCNL Turismo, per il periodo dal 1.05.2019 al 3.06.2019.)
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in data 31.05.2021, in persona dell'amministratore p.t., TE impugnando per infondatezza la domanda avversa, gli allegati conteggi e la documentazione prodotta dalla ricorrente e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 416 c.p.c. per risarcimento danni.
In particolare, eccepiva la nullità del ricorso TE introdotto dalla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 414 co.1 Parte_1
n.3) 4) c.p.c., per generica indicazione dell'an e indeterminatezza del quantum,
Pag. 4 di 30 non avendo la ricorrente precisato le date esatte in cui avrebbe svolto attività lavorativa nei giorni festivi.
La società contestava, poi, le prospettazioni della ricorrente e, in particolare,
l'asserito svolgimento di prestazione di lavoro straordinario, la richiesta delle relative differenze retributive, nonché le mansioni relative alla categoria retributiva superiore, cioè di “Quadro A” del CCNL Turismo.
Deduceva, infatti, che la ricorrente non aveva mai prestato attività lavorativa oltre i limiti ed i parametri stabiliti dal contratto sottoscritto e che le mansioni svolte erano perfettamente aderenti alla categoria in cui era inquadrata (capo ricevimento, livello II).
Lamentava, quindi, scarsa diligenza nella prestazione lavorativa della ricorrente e violazioni delle direttive del datore di lavoro ex art. 2104 c.c. e consequenziale risarcimento danni.
Riferiva, infatti, che la ricorrente si era resa responsabile in più occasioni di comportamenti negligenti, contrari ai poteri di direttiva, impartiti dalla dirigenza. Addebitava a colpa e responsabilità della ricorrente specificamente i danni (in termini di mancanza di prenotazioni per danno d'immagine) causati alla struttura a seguito della chiusura di un mese (dal 6 giugno 2019 al 5 luglio
2019) delle camere dell'hotel conseguenti all'evento occorso nel maggio 2019 per il quale un ospite dell'albergo era risultato effetto da legionella.
La società esponeva che a seguito di prelievi dell' di Salerno era stato Pt_3 individuato un ceppo batterico di legionella, con conseguente chiusura, il
6.06.2019, di tutte le camere dell'hotel, a causa delle manchevolezze della ricorrente che non aveva disposto, al personale di servizio delle camere, le necessarie pulizie, precisando che “Purtroppo, è proprio una delle mansioni rivendicate dalla ricorrente a pag 2 del ricorso che ha segnato una pagina incresciosa del suo passaggio presso la struttura del TE organizzazione, controllo e supervisione del personale, assicurando l'erogazione del servizio, nel rispetto degli standard di qualità definiti. Se la sig.ra avesse osservato correttamente quanto dichiarato in ricorso, Parte_1
Pag. 5 di 30 oggi la resistente non spiegherebbe domanda riconvenzionale nei suoi confronti” (vedasi pagine 7 e 8 della memoria difensiva).
Rappresentava che la ricorrente in data 8.06.2019 interrompeva il rapporto lavorativo rassegnando dimissioni senza alcun preavviso.
Con domanda riconvenzionale ex art. 416 c.p.c. chiedeva, quindi: “in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e conseguentemente rigettare il ricorso;
nel merito, in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, condannare la ricorrente al pagamento del mancato preavviso delle dimissioni, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Considerato, poi, che per effetto dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali la convenuta società ha subito un danno quantificabile in € 140.283,00
(centoquarantamiladuecentoottantre/00) patiti in conseguenza della chiusura delle camere d'albergo per il mese di giugno 2019 ed il relativo crollo della curva di crescita economica della struttura, quantificato in € 140.283,00.
In via riconvenzionale chiede che il Tribunale a modifica del decreto del
14.07.2020 fissi nuova udienza ex art. 418 c.p.c.. Condanni il ricorrente al pagamento in favore della comparente società della somma di € 140.283,00
(centoquarantamiladuecentoottantatre/00) oltre accessori”.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, va chiarito che non è dato ravvisare una violazione degli obblighi contenutistici tale da determinare la nullità del ricorso, così come eccepito dalla società datrice di lavoro.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art.
Pag. 6 di 30 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
In concreto, il tenore dell'atto introduttivo lascia evincere chiaramente il petitum e la causa petendi.
5. Venendo al merito, vale premettere che l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento e alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. Civ., Sez.
Lav., 24 giugno 2020, n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n.
12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
Pag. 7 di 30 successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; Tribunale di
Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore
(Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav.,
19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in
Pag. 8 di 30 relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
In specie, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sul lavoratore l'onere di allegare e provare di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle oggetto di formale investitura.
Nel ripercorrere l'iter così tracciato, innanzitutto va rilevato che la ricorrente ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali, giacché in ricorso si rinviene sia la descrizione delle mansioni di fatto svolte, sia la declaratoria contrattuale di riferimento, ivi allegata, sia l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nella declaratoria stessa.
La ricorrente, infatti, sin dal ricorso introduttivo, rappresentava di essere stata adibita alla mansione di “Direttore di Albergo”, svolgendo le seguenti attività:
“definizione e implementazione delle strategie aziendali;
gestione politica commerciale e tariffaria;
attività di comunicazione e marketing;
organizzazione, controllo e supervisione del personale, assicurando l'erogazione del servizio, nel rispetto degli standard di qualità definiti;
verifica budget, contabilità e risultati economici raggiunti applicando criteri di efficacia, efficienza ed economicità; definizione dell'organigramma aziendale e gestione della selezione del personale;
coordinamento dei responsabili dei vari reparti, concertando anche gli obiettivi da raggiungere nonché la pianificazione del lavoro;
gestione degli approvvigionamenti;
contabilità di cassa e gestione incassi.”
Inoltre, la ricorrente ha sostenuto la sussumibilità delle mansioni svolte nella declaratoria del livello di “QUADRO A” del CCNL Turismo allegato al ricorso.
Pertanto, la lavoratrice ha offerto al giudice, sin dal ricorso introduttivo, gli elementi essenziali in fatto e in diritto per poter valutare la fondatezza della rivendicazione.
Pag. 9 di 30 6. A questo punto, può passarsi all'esame delle risultanze della istruttoria espletata.
Queste le dichiarazioni dei testimoni escussi.
escusso alla udienza del 16/5/2023: “Sono Testimone_1 indifferente e sono un operatore olistico. ADR sono stato alle dipendenze della dal settembre a ottobre del 2018, non ricordo bene i giorni, ma circa CP_1 un mese. Feci il colloquio con la sig.ra e venni preso a lavorare, Parte_1 ma senza essere contrattualizzato anche se la ricorrente mi riferì che mi avrebbero fatto il contratto, ma poi con sorpresa non fui più assunto regolarmente. ADR: Preciso che non ho allo stato attuale, né in precedenza, contenziosi con la resistente anche perché fui pagato per quel mese di attività svolta ed il compenso mi fu consegnato dalla direttrice . ADR: Sul Parte_1 capo a) del ricorso posso precisare solo in riferimento al mese lavorato dal settembre a ottobre 2018 che la ricorrente svolgeva l'attività di direttore di albergo. Preciso che spesso in quel mese ho anche dormito presso la struttura e quando scendevo a colazione, all'incirca intorno alle 9:00, la direttrice Pt_1
era già al lavoro, così come quando andavo via, all'incirca vero le
[...]
18:30/19:00, la ricorrente era ancora in servizio in struttura. ADR Preciso che in relazione ai giorni, io ho lavorato per 5/6 giorni a settimana, con un giorno di riposo ed in questo periodo la ricorrente era a lavoro negli orari sopra riferiti. ADR Sul capo b) ho già risposto. ADR Sul capo c) posso riferire che era la ricorrente a stabilire gli orari ovvero turni di lavoro delle persone che lavoravano nella SPA con me e ovviamente anche i miei turni. Ricordo che la ricorrente si occupava anche di stabilire i prezzi di vendita sui pacchetti della Part Part
, si occupava della promozione e marketing della . Posso riferire che all'interno della struttura era la ricorrente che dava direttive al personale delle pulizie, allo chef, alla addetta al lavapiatti, agli operai che facevano manutenzione alla SPA. Preciso che in riferimento allo chef, parlavo del precedente chef in servizio, tale . Sui capi d) e f) non posso riferire Per_1 perché non sono a conoscenza.”.
Pag. 10 di 30 , escussa alla udienza del 16/5/2023: “di professione Tes_2 casalinga. Conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme al 5 CP_1 stelle e producevo la pasta fresca. Non lavoro più per virginia 5 stelle perché sono stata messa in condizioni di rassegnare le dimissioni in quanto non mi facevano sentire apprezzata professionalmente. ADR ho in essere un contenzioso con 5 stelle per differenze retributive, attualmente CP_1 pendente. ADR è stata TE nel detto giudizio. Parte_2
ADR sul capo a) del ricorso introduttivo rispondo è vero, preciso che io ho terminato il rapporto di lavoro con la in data 30.04.2019 per cui CP_1 posso confermare la data di inizio del rapporto con la da parte della CP_1 signora ma non quella di conclusione del rapporto;
ADR Sul capo Parte_1
b) del ricorso rispondo è vero, preciso che nel corso del mio rapporto di lavoro con la , al momento dell'assunzione della ricorrente il sig. CP_1 [...]
e la signora mi presentavano la IGnora _2 Controparte_3 Pt_1
come nuova direttrice della struttura alberghiera;
ADR posso dire di
[...] non conoscere con precisione gli orari di lavoro della ricorrente, ma posso precisare che, quando la mattina prendevo servizio presso la struttura, la sig.ra era già lì presente al lavoro. I miei orari non erano fissi, ma Parte_1 posso riferire che arrivando in struttura alle 7 del mattino la ricorrente era già lì, mentre quando andavo via nel pomeriggio fra le 16:30 e le 17:00 era ancora lì al lavoro….Preciso che quando al mattino arrivavo era la sig.ra Parte_1
a consegnarmi le chiavi della cella frigorifero della pasta. Preciso altresì che gli orari sopra riferiti sono afferenti ai giorni dal lunedì al venerdì della settimana. Saltuariamente lavoravo nel fine settimana alternando o il sabato o la domenica e a volte nel fine settimana non andavo a lavoro, dipendeva dalla necessità. Preciso che nel periodo anzidetto, presso la struttura alberghiera vi era solo la sig.ra quale direttrice di albergo e non vi Parte_1 erano altri direttori con cui si alternava. ADR sul capo c) del ricorso preciso che non conosco tutte le attività che svolgeva la ricorrente, ma ricordo che la mia busta paga me la consegnava lei. Ricordo che in relazione alla mia attività di produzione di pasta, le materie prime le ordinavo io dal fornitore mentre
Pag. 11 di 30 invece per altre richieste particolari mi rivolgevo alla ricorrente. Ricordo che in una occasione la direttrice mi convocò insieme allo chef Parte_1 Per_2 per una riunione del personale. Ricordo che lo chef arrivò a gennaio Per_2
2019 e da quel momento facevo capo a lui mentre prima del suo arrivo mi rivolgevo come detto in precedenza a lei. ADR Sul capo d) rispondo non sono a conoscenza. ADR Sul capo e) rispondo non sono a conoscenza. Sul capo f) rispondo non sono a conoscenza.”
, escusso alla udienza del 16/5/2023: “Sono indifferente. Testimone_3
Non sono attualmente dipendente della , vi ho lavorato dal gennaio CP_1
2019 fino a gennaio 2021 all'incirca. Non ho contenziosi in corso, né in precedenza, con la . ADR Sul capo a) della memoria difensiva di parte CP_1 resistente rispondo che la ricorrente era a capo del ricevimento. Ricordo che lei stava alla reception, ma non ricordo cosa faceva perché io ero in cucina atteso che le mie mansioni all'epoca erano quelle di responsabile di cucina. Posso precisare che io parlavo con l'economato e i vari fornitori in relazione all'attività della cucina nonché prendevo ordini di detersivi per le camere e l'hotellerie. ADR: sul capo b) non posso riferire perché non sono a conoscenza.
ADR: sul capo c) posso riferire che gli approvvigionamenti per la cucina li effettuavo io con la sig.ra che era la mia referente che Controparte_3 controllava le giacenze e riferiva all'economato. Preciso che nell'economato vi era la sig.ra e un'altra persona che non ricordo il nome che facevano CP_3 gli ordini dei prezzi sulle cose da acquistare perché non eravamo autonomi, Testi ma la decisione spettava alla . Sul capo d) ricordo l'episodio della CP_3 legionella con la chiusura di una parte, ma non ricordo la data precisa. ADR
Sul capo e) non ricordo preciso, ma io in quel periodo ho continuato a Testi lavorare. Sul capo f) e g) non sono a conoscenza. ADR Sul capo h) e i) non posso riferire perché nulla so.”
, escusso alla udienza del 26/9/2023: “ADR “Mi Testimone_5 dichiaro indifferente alle parti. ADR. Sono assistente amministrativo a scuola a Siena. ADR Conosco perché ero il suo Parte_1 compagno dal 2014 fino al giugno del 2020 e ho lavorato per l'Hotel
Pag. 12 di 30 Hermitage a Capua, vicino Caserta, che è una struttura di proprietà del sig.
, di cui non ricordo il nome, come anche è proprietario dell'hotel virginia _2 cinque stelle. ADR Ricordo che ha lavorato presso l'hotel Pt_1 CP_1
che si trova ad Avelino dal 1 giugno del 2018 a tutto il mese di giugno del
[...]
2019. ADR Ricordo che la sua mansione era quella IR di , si Pt_5 interfacciava con i clienti e con i fornitori, e portava avanti anche la contabilità della struttura e faceva anche i colloqui di lavoro. ADR Lavorava dalle 9 di mattina alle sette di sera tutti i giorni compresa la domenica per i primi cinque mesi, dopodiché ebbe un giorno libero infrasettimanale non ricordo se mercoledì o giovedì. ADR Ricordo che il primo mese di lavoro, si lamentò con me che non aveva avuto nemmeno il contratto di assunzione, che ebbe dal secondo mese in poi e non secondo quelle che erano le sue mansioni, perché fu inquadrata come caposala in luogo di direttrice. Ricordo che spesso chiedeva le sue buste paga che non le venivano consegnate. ADR Tanto so perché me lo riferiva . ADR Io e non abbiamo mai Pt_1 Pt_1 convissuto, ma ci vedevamo tutti i giorni perché l'accompagnavo io al lavoro e l'andavo anche a riprendere e poi l'accompagnavo a casa sua. ADR nel 2018
l'accompagnavo in modo tale che potesse trovarsi sul luogo di lavoro alle nove e l'andavo a riprendere alle sette ma certe volte l'aspettavo fino alle
19,30/19,40, Poi nel 2018 ad ottobre ho iniziato a lavorare a Siena e rientravo a Caserta il venerdì sera, andavo a prenderla per accompagnarla al lavoro il sabato mattina e a riprenderla il sabato sera sul luogo di lavoro, e questo anche la domenica e ripartivo per Siena alle 4 di mattina del lunedì. ADR
Ricordo che sia nel 2018 che nel 2019 lavorava al Pt_1 Parte_1
Virginia Hotel anche la domenica. ADR da quando è finita la nostra storia sentimentale, io e non ci sentiamo più. ADR Non abbiamo litigato e Pt_1 non ci siamo lasciati in malo modo. ADR da quanto so attualmente è Pt_1 fidanzata con il suo ex fidanzato. ADR Da quanto so il rapporto di lavoro tra il
5 stelle e terminò perché la società si rifiutava di CP_1 Pt_1 inquadrarla come direttrice d'albergo o meglio erano promesse che non venivano mai mantenute. ADR Ricordo che mi riferì di essere stata Pt_1
Pag. 13 di 30 cercata dal sig. perché lei è conosciuta nel settore alberghiero come _2
IR d'Albergo, in quanto a Napoli ha lavorato presso altri Hotel con figura di IR. ADR “Ricordo che verso settembre 2018 entrando nella struttura, come spesso facevo per accompagnare , stava Pt_1 Pt_1 facendo un colloquio di lavoro a due/tre candidati e in quella occasione ho visto il che la presentava come la IR dell'Albergo.” _2
, escussa alla udienza del 19/12/2023 “Sono socia della Controparte_3 in percentuale del 5%, attualmente sono TE amministratrice della Società dal Gennaio 2023; sono attualmente la compagna del IG. Sul capo A) della memoria difensiva della OP resistente, rispondo si è vero. Preciso che la ricorrente era caporicevimento;
sul capo B) rispondo si è vero;
sul capo C) rispondo si è vero;
sul capo D) rispondo si è vero, il caso di legionella fu accertato nel giugno del 2019 e ci fu una ordinanza comunale d chiusura dell'albergo, mentre continuarono a funzionare il centro benessere e il ristorante;
sul capo E) rispondo si è vero;
sul capo F) rispondo si è vero, preciso che la circostanza è stata riferita a me e ad una governante tale nella circostanza in cui, a seguito dei Persona_3 prelievi dell' per l'evento di legionella, la IG.ra ha Pt_3 Parte_1 riconosciuto di essere responsabile parlando con me;
sul capo G) rispondo si è vero;
sul capo H) rispondo non l'ho accompagnata io, so che l'ha accompagnata la IG.ra ; sul capo I) rispondo si è vero in Parte_6 quanto la fu presentata al medico da Parte_1 CP_4 _2
e per questo il dottore le accordò il pagamento dilazionato;
per tale
[...] ragione allorquando la non saldò il debito con il dott. , fu il Parte_1 CP_4
a farsi carico del debito su richiesta del dott. ; sul TE CP_4 capo n. 1 delle Note di trattazione scritta dell'udienza del 25.02.2022 di parte resistente, rispondo si è vero;
sul capo n. 2 rispondo si è vero;
sul capo n. 3 rispondo si è vero, lo so perché mi sono informata e sono stata istruita dal dott.
, biologo responsabile della struttura, in merito alle procedure di Per_4 igienizzazione, che curo personalmente;
sul capo n. 4 rispondo si è vero;
sul capo n. 5 rispondo si è vero;
sul capo n. 6 rispondo si è vero. Il centro
Pag. 14 di 30 benessere è stato determinante per la crescita della società nel 2018, ma nel
2019 la legionella ha comportato un mese di chiusura dell'albergo e non c'è stato l'ulteriore incremento atteso ed anzi c'è stata una perdita se non ricordo male, non avendo con me a disposizione i dati contabili.”
escusso alla udienza del 19/12/2023: “ADR: sono OP socio della nella percentuale del 5% se non ricordo male, CP_1 CP_1 ma non posso essere più preciso perché sono socio di plurime società di capitali;
sul capo A) della memoria difensiva di parte resistente, rispondo si è vero. Preciso che la ricorrente ha lavorato presso il Virginia Resort, all'epoca dei fatti Virginia Palace Hotel, struttura in cui io vivevo. La dello si Pt_1 occupava di fare la turnazione della reception e di gestire la turnazione delle governanti, controllandone l'operato a campione e poi si occupava dell'aggiornamento dei prezzi delle stanze su booking;
sul capo B) rispondo si è vero;
sul capo C) rispondo si è vero, preciso che è mia moglie;
Controparte_3 sul capo D) rispondo si è vero, preciso che l'albergo fu chiuso nel luglio del
2019 se non ricordo male, ma fu chiusa solo la parte delle camere e non anche il centro benessere e il ristorante;
sul capo E) rispondo si è vero;
sul capo F) rispondo si è vero, lo so perché lo riferiva a me ed anche alla IG.ra CP_3 ma non ricordo in quale circostanza me lo riferiva;
sul capo G) rispondo si è vero, ma preciso che lo riferiva alle ragazze, intendo le altre dipendenti, che poi me lo venivano a riferire. ADR La dipendente che me lo venne a riferire era
, se non ricordo male. ADR. lavora con noi Persona_3 Persona_3 da dodici anni;
sul capo H) so che l'accompagnò fisicamente la IG.ra Parte_6
, che lavora nel mio negozio di abbigliamento da 25 anni ed è anche lei
[...] cliente del dott. . Preciso che col dottore ci parlai io per fare da garante CP_4 alla e consentire alla di avere il pagamento Parte_1 Parte_1 dilazionato;
sul capo I) rispondo si è vero, preciso che il ha pagato CP_1
l'importo di Euro 4.750,00 mentre Euro 250 l'ha pagata la come Parte_1 prima rata;
sul capo n. 1 delle Note di trattazione scritta dell'udienza del
25.02.2022 di parte resistente, rispondo si è vero;
sul capo n. 2 rispondo si è vero, preciso in tre camere scelte dagli ispettori ASL per il controllo;
sul capo
Pag. 15 di 30 n. 3 rispondo si è vero, preciso soffione e rubinetti, e lo so perché rientra nel mio lavoro di albergatore e sono aggiornato tramite il mio medico che segue l'azienda per l'HACCP (che è un manuale di autocontrollo); sul capo n. 4 rispondo si è vero;
sul capo n. 5 rispondo si è vero;
sul capo n. 6 rispondo si è vero.”
, escusso alla udienza del 2/4/2024: “ADR “Conosco Testimone_6
per averla conosciuta in occasione delle mie prestazioni Parte_2 lavorative occasionali svolte presso il , come cameriere di TE sala nel mese del 2018 per circa tre o quattro volte. Preciso che fui chiamato ad integrare il personale di sala per Natale, Santo Stefano e per altre due volte, se non ricordo male si trattava di due feste di laurea. Successivamente non ho più prestato la mia attività presso il , poiché sebbene il sig. TE
, tramite la IR , mi disse che voleva _2 Parte_1 assumermi, io preferii andare a lavorare in un ristorante più vicino al mio luogo di residenza, i La Bufala di Casagiove, sempre di proprietà di Per_5
. ADR Non ho mai avuto contenziosi con il né con _2 TE il . ADR Ricordo che la era IR della struttura e si _2 Parte_1 occupava di varie attività. Ricordo che organizzava la disposizione della sala, ci dava i fogli per la sistemazione dei tavoli, si interfacciava con il per CP_5 decidere se incrementare la prestazione lavorativa del personale di sala. ADR
Ricordo che la restava fino alla fine della cerimonia e si occupava Parte_1 sia di ricevere il pagamento del banchetto sia di corrisponderci la paga. Tanto so perché qualche volta dovetti attendere per ricevere la paga della serata, versatami dalla in contanti, che la stessa terminasse le operazioni Parte_1 relative al pagamento del banchetto da parte dei clienti. ADR per quanto riguarda gli orari di lavoro ricordo che nella giornata di Natale 2018, giorno questo in cui ricordo di essermi occupato delle colazioni, la era già Parte_1 presente dalle 7,30 e allorquando io terminai il servizio alle 19, lei era ancora in albergo. Per gli altri giorni, nulla posso riferire, so solo che quelle poche volte che sono stati organizzati i banchetti pomeridiani per i quali ho prestato
Pag. 16 di 30 la mia attività, la è rimasta fino alla fine anche oltre la Parte_1 mezzanotte.”
, escussa alla udienza del 2/4/2024: “ADR Conosco Persona_6
perché ho lavorato come receptionist al Parte_2 TE
di Monteforte Irpino dall'agosto del 2018 al febbraio 2019. Preciso che ho
[...] sostenuto il colloquio di lavoro con la ed è stata lei a sottopormi il Parte_1 contratto di lavoro in quanto IR. ADR Mi sono licenziata dal
[...]
per contrasti sotto il profilo tecnico e/o operativo con il sig. CP_1
. Non ho tuttavia contenziosi né ne ho mai intentati con il OP
. ADR Lavoravo su turni, o la mattina dalle 7 alle 15 o il TE pomeriggio dalle 15 alle 23, sei giorni su sette con un giorno libero a rotazione alla settimana. I turni venivano stabiliti dalla IR , che era Parte_1 presente anch'essa nei turni da lei stessa stabiliti e, se non ricordo fino al novembre 2018, era previsto nel turno che la IR fosse presente sette giorni su sette. Ricordo che quando prendevo servizio sia di mattina sia di pomeriggio, la era già presente e quando andavo via la Parte_1 Pt_1
era ancora nella struttura, perlomeno il più delle volte, soprattutto
[...] quando c'erano eventi, come nel mese di dicembre o ad agosto per i matrimoni.
ADR Era la che prendeva accordi con i festeggiati, stabiliva i Parte_1 prezzi o i pacchetti spa (ossia soggiorno e centro benessere, o spa con ristorante), si occupava della organizzazione della sala in caso di evento e, insieme con lo chef, decideva il menù, dando inoltre indicazioni al personale di sala per i tavoli e le decorazioni;
ricordo che la si occupava anche Parte_1 delle parte amministrativa. Preciso al riguardo che l'Ufficio della IR
era situato alle spalle della reception e non aveva porta, ragione Parte_1 questa per la quale durante il mio turno, sentivo spesso la parlare Parte_1 con il di bilanci, incassi, pacchetti e fatturato. La era una _2 Parte_1
IR molto presente e si occupava di tutto sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello operativo. Preciso che appena arrivata nel
2018 vi era un gestionale di nome passaparout che la IR ci fece cambiare con uno nuovo chiamato MyAlb. ADR I permessi li chiedevo alla
Pag. 17 di 30 , che li autorizzava o meno e in base alla sua autorizzazione Parte_1 venivano preventivati i turni della reception, delle governanti e della sala.
ADR ricordo che nel periodo in cui ho lavorato nel turno pomeridiano nelle
Vigilie di Natale e di Capodanno, ossia il 24 dicembre il 31 dicembre come anche a Ferragosto, la IR era sempre presente.”
, escusso alla udienza del 12/7/2024: “ADR sul capo 1 Testimone_7 delle note t.s. depositate per l'udienza 25.02.2022 risponde “è vero. tanto so in quanto consulente della struttura per il controllo della sicurezza alimentare e per la verifica della idoneità degli ambienti come il centro benessere”. ADR “sul capo 2 risponde è vero. ricordo che c'è stato un evento in cui si è sentita male una signora e la fonte era il soffione di una camera dell'albergo.” ADR sul capo
3 risponde “è una delle modalità con cui si cerca di prevenire o bonificare lo sviluppo della legionella. Sinteticamente posso dire che ci sono anche altre modalità di prevenzione e bonifica dell'impianto idrico per evitare lo sviluppo della legionella, come ad esempio l'apertura dei rubinetti con tempo di qualche minuto di scorrimento di acqua calda, a 65 gradi, oppure la clorazione spinta”.
ADR sul capo 4 risponde “Non conosco la sig.ra . Con i proprietari Parte_1 pianificammo una operazione di nuova sollecitazione al personale affinché si attenesse alle prescrizioni, visto il caso di legionella presentatosi”. ADR sul capo 5 risponde “Facendo le analisi ho riscontrato la potabilità dell'acqua e quindi presumo che la struttura sia allacciata alla rete idrica in quanto in base alle verifiche effettuate nel tempo, l'acqua è sempre risultata potabile”. ADR:
“È presente un meccanismo di stoccaggio di acqua calda funzionale al mantenimento della pressione e della temperatura dell'acqua. Non sono a conoscenza di altri serbatoi, ma suppongo che una struttura del genere, non potendo rimanere senz'acqua, ne disponga.”. ADR “Sì. La prevenzione alla legionella è data dal consentire il mantenimento dell'acqua ad una temperatura superiore ai 65 gradi. Tale temperatura consente la sanificazione dell'acqua.” Sul capo 6 risponde “nulla posso dire”.
, escusso alla udienza dell'11/10/2024: “Non ho Testimone_8 contenziosi né ne ho avuti con il Mi dichiaro TE
Pag. 18 di 30 indifferente alle parti”. ADR “Conosco perché abbiamo Parte_2 lavorato alle dipendenze dapprima di Gold hotel di Marcianise e poi per
Virginia Palace hotel in Avellino dal luglio 2018 ad aprile 2019. ADR io andai a lavorare al perché mi chiamò la e sostenni un colloquio CP_1 Parte_1 di lavoro con il sig. alla presenza della . Non lavoro più per _2 Parte_1
perché mi furono fatte delle promesse che poi non TE furono mantenute. Voglio precisare al riguardo che io ho lavorato sempre in nero per questa società, in attesa di contratto che poi non è mai stato stipulato.
ADR Io ero maitre di sala, mentre la era la IR. ADR non so Parte_1 dire da quando la era alle dipendenze del Virginia Hotel. Quando Parte_1 arrivai la già lavorava lì. ADR La faceva tutti gli Parte_1 Parte_1 ordini di servizio, gli ordini ai fornitori per gli approvvigionamenti, previa consultazione dei dipendenti, le riunioni con i dipendenti della cucina e del ristorante prima del servizio, nel corso delle quali ci dava delle direttive, aspettava che terminassero le cerimonie per incassare il pagamento e controllava l'andamento della cerimonia e se venivano eseguite le sue direttive.
ADR Non è mai capitato che qualcuno non abbia eseguito le Direttive impartite della . ADR Ricordo che la quando arrivavo sul luogo Parte_1 Parte_1 del lavoro alle 8 era già presente e quando io andavo via -di solito intorno alle
21:00 se la cerimonia contemplava il pranzo e intorno alle 3/4 del mattino se contemplava la cena- la era sempre presente. ADR non so quale Parte_1 fosse l'inquadramento della all'interno della società . So Parte_1 CP_1 che adesso non lavora più al Virgina Hotel, non so dire però quando è terminato il rapporto di lavoro né per quale motivo. ADR Preciso che io ho lavorato come maitre alle dipendenze di Virginia Hotel da luglio 2018 ad aprile 2019. ADR le cerimonie di cui ho riferito avvenivano soprattutto nei giorni festivi, ma non posso essere più preciso. ADR Non ricordo altre persone che davano le direttive a noi dipendenti, ricordo che la non si Parte_1 occupava dei pagamenti delle retribuzioni, che venivano eseguiti dalla sig.ra
”. CP_3
I testimoni di parte ricorrente (operatore olistico), (addetta Tes_1 Tes_2
Pag. 19 di 30 alla produzione della pasta fresca), (cameriere di sala), Tes_6 Per_6
(receptionist) e (maitre) hanno individuato nella ricorrente la direttrice Tes_8 di albergo e le hanno attribuito lo svolgimento di attività rientranti effettivamente in tale qualifica professionale.
In particolare, il ha riferito di aver sostenuto il colloquio con la sig.ra Tes_1
, così come la;
sempre il ha specificato che la Parte_1 Per_6 Tes_1 Pt_1
si occupava degli orari e dei turni di lavoro del personale, dei prezzi di
[...] vendita sui pacchetti della SPA, della promozione e del marketing della SPA e che dava direttive al personale delle pulizie, allo chef, alla addetta ai lavapiatti e agli operai che svolgevano manutenzione della SPA. Secondo le dichiarazioni della , era la ricorrente che le consegnava ogni mattina le chiavi della Tes_2 cella frigorifero della pasta e che convocava le riunioni del personale. Così come era la ricorrente, in base alle dichiarazioni della , che si occupava di Per_6 tutto sia sotto il profilo amministrativo che operativo. La ricorrente autorizzava i permessi e organizzava i turni della reception, delle governanti e della sala. Il
ha riferito che la impartiva le direttive ai dipendenti. Così Tes_8 Parte_1 come sia la il hanno dichiarato che presso la struttura Per_6 Tes_8 alberghiera vi era solo la che impartiva le Direttive ai dipendenti e Parte_1 che non vi erano altre persone che ricoprivano il ruolo di Direttore di albergo.
Anche il TE , ex fidanzato della ricorrente, ha riferito di aver visto la Tes_5 ricorrente svolgere un colloquio di lavoro per la selezione di un candidato all'assunzione.
Di contro i testi di parte resistente hanno riferito che la era capo Parte_1 ricevimento e non aveva autonomia decisionale (vedasi le deposizioni dei testi e ). Per_2 CP_3 _2
Ora va rammentato che in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno
Pag. 20 di 30 portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del
31/05/2024).
In applicazione del principio di cui innanzi, il Tribunale ritiene meno attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
In particolare, il TE oltre ad aver reso dichiarazioni oltremodo Per_2 generiche, per sua espressa ammissione non era a conoscenza delle mansioni espletate dalla ricorrente, avendo riferito di occuparsi della sola cucina dell'albergo e di non ricordare nemmeno il nome “dell'altra persona” presente nell'economato, il TE è socio della società resistente, come anche la _2 TE , che è pure amministratrice della società resistente dal mese di CP_3 gennaio 2023, nonché compagna del , circostanze queste di per sé _2 sufficienti, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo, a minarne la credibilità.
Diversamente non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, dichiarazioni queste che appaiono intrinsecamente credibili e fondate su oggettivi elementi di riferimento, oltre che coerenti, convergenti e lineari, senza che risultino inficiate, per quanto sopra detto, dalle dichiarazioni rese dai testi della parte resistente. Le stesse devono pertanto ritenersi credibili e perciò idonee a fondare il convincimento del giudicante.
7. A questo punto, vanno esaminate le declaratorie contrattuali.
L'art. 46 (Titolo IV) C.C.N.L. di settore, rubricato “classificazione e mobilità del personale”, contenente le declaratorie, stabilisce che appartengono al livello di
QUADRO A “i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.”
Pag. 21 di 30 L'articolo 191 CCNL individua il seguente (ed unico) profilo professionale:
Direttore.
In base alle medesime disposizioni collettive, appartengono, invece, al LIVELLO
SECONDO “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.”
L'art. 191 individua i corrispondenti profili capo ricevimento;
- primo portiere;
- primo maître d'hotel;
- capo cuoco;
- prima governante;
- responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera, intendendosi per tale colui che si occupa sia della formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tutor di tirocinanti, tutor di apprendisti, istruttori ed insegnanti di materie tecnico pratiche (a mero titolo esemplificativo sala – bar – cucina - ricevimento);
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
Pag. 22 di 30 - capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
- capo c.e.d.;
- analista - programmatore c.e.d.;
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
A fronte di tale ricostruzione normativa, è possibile evincere i tratti differenziali più significativi tra le due figure professionali.
Il livello di Quadro A attiene a figure direttive in relazioni a lavoratori con autonomia decisionale;
il livello II, invece, si riferisce a lavoratori che svolgono la propria attività nell'ambito di direttive ricevute.
8. Ciò chiarito, è possibile procedere al raffronto tra il quadro fattuale ricostruibile sulla scorta delle prove raccolte e le declaratorie contrattuali sopra riportate.
Ribadito che nel livello Quadro A, è inquadrato il personale che svolge funzioni direttive, si reputa che la prova orale abbia fornito elementi dirimenti al fine di ricostruire l'effettivo inquadramento della ricorrente.
Risulta, quindi, dalle prove raccolte che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in piena autonomia decisionale con ampi poteri direttivi, gestionali e organizzativi, in linea con quanto previsto per il livello di Quadro A del CCNL di
Pag. 23 di 30 riferimento, avendo potere decisionale anche nello stabilire i prezzi di vendita dei servizi offerti dalla struttura.
Tale circostanza è stata anche indirettamente confermata dalla stessa società resistente che, oltre ad aver dichiarato, nell'atto di costituzione in giudizio, che la ricorrente si occupava della gestione tariffaria e commerciale della struttura
(vedasi pagina 6 ultimo capoverso della memoria di costituzione), ha anche attribuito alla la responsabilità per il mancato intervento di Parte_1 sanificazione dell'hotel, dal quale è poi conseguita la chiusura temporanea della struttura. Invero, la diretta gestione – così come richiesta dalla TE in capo alla ricorrente- dell'intero personale dell'albergo, nel caso
[...] specifico del personale addetto alle pulizie delle camere, non può di certo rientrare nelle attività svolte dal “capo ricevimento”, ma attiene a compiti propri del direttore della struttura.
In conclusione, sebbene alla ricorrente fosse attribuita la qualifica di livello II, ella, in realtà, svolgeva attività direttive, di coordinamento, controllo ed organizzazione sussumibili nelle mansioni proprie del superiore livello “Quadro
A”.
Pertanto, compete alla sig.ra il corrispondente inquadramento e la Parte_1 corrispondente retribuzione.
9. Resta da stabilire il momento a partire dal quale tali superiori mansioni sono state espletate, che, secondo la ricorrente, risale alla data 1.06.2018.
Tal prospettazione risulta fondata.
In particolare la TE , ha confermato la data di inizio del rapporto di Tes_2 lavoro della ricorrente, (“…sul capo a) del ricorso introduttivo rispondo è vero, preciso che io ho terminato il rapporto di lavoro con la in data CP_1
30.04.2019 per cui posso confermare la data di inizio del rapporto con la da parte della signora ma non quella di conclusione del CP_1 Parte_1 rapporto”); il TE ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro della Tes_5
alle dipendenze della società convenuta al 1/6/2018 e ha precisato Parte_1 che era lui ad accompagnarla tutti i giorni presso il luogo di lavoro e ad accompagnarla a casa al rientro, quantomeno fino al mese di ottobre 2018. Pure
Pag. 24 di 30 il TE ha riferito che allorquando ha iniziato a lavorare presso la Tes_8 struttura del cinque stelle nel mese di luglio 2018, la ricorrente “già CP_1 lavorava lì”.
Dall'analisi testimoniale si deve considerare la decorrenza del rapporto lavorativo della ricorrente dal 1/6/2018.
Il complessivo esame del compendio istruttorio rivela non soltanto la prova dello svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni inquadrabili in un livello superiore, ma fa emergere una prova sufficientemente certa in ordine al periodo in cui la ricorrente ha dedotto di aver lavorato in assenza di formalizzazione del rapporto.
9. Di contro le risultanze della prova orale non consentono di ritenere raggiunta la prova in maniera tranquillante dello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo per come rivendicato in ricorso, ferie non godute e permessi non goduti.
Quanto al lavoro supplementare-straordinario e/o festivo e/o notturno, vale ricordare che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente -e provare- non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della
Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile
Pag. 25 di 30 solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998).
Sul punto le dichiarazioni rese dai testi escussi si sono rivelate generiche e imprecise oltre che non univoche, non essendo possibile, dunque, evincere dalle stesse una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso circa gli orari dell'attività lavorativa, gli sconfinamenti in eccesso dell'orario di lavoro e il lavoro festivo e domenicale.
In ogni caso e in via dirimente, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
i funzionari direttivi – tra i quali vi rientra la figura del direttore d'albergo- sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro. I medesimi hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo se la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
10. Occorre, a questo punto, procedere a determinare il quantum del credito vantato dalla ricorrente.
A tal riguardo giova ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 85 del 08/01/2003; cfr. anche Cass.761/2002; Sez. L, Sentenza n.
945 del 19/01/2006 ove si legge: “ nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro,
Pag. 26 di 30 fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”
(cfr. anche Cass.N. 7089 del 1999).
Nel caso di specie, parte opponente non ha sollevato analitiche censure rispetto alla quantificazione degli importi di cui ai conteggi attorei, conteggi che pertanto devono ritenersi precisi e condivisibili relativamente alle voci sulla
“retribuzione”, “indennità di funzione”, “tredicesima mensilità”, “trattamento di fine rapporto”, “interessi legali e rivalutazione monetaria”. Vanno, invece, disattesi relativamente alle voci “straordinari”, “festività”, “lavoro domenicale”,
“ferie non godute”, “per permessi non goduti ex art. 99 CCNL”, “indennità sostitutiva del preavviso livello Quadro A”.
11. In conclusione, per il rapporto di lavoro de quo, la ricorrente ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di 30.628,91 euro, di cui euro
26.861, 00 a titolo di retribuzione per il periodo dal 1/6/2018 al 3/6/2019; euro
557,56 a titolo di indennità di funzione;
euro 1.289,26 a titolo di tredicesima mensilità e ed euro 1.921,09 per trattamento di fine rapporto.
Le somme predette vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. lav. n. 6639/2020).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
12. Quanto alla domanda inerente ai contributi previdenziali, in realtà tale domanda va scissa nel suo duplice profilo di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di condanna al pagamento dei contributi, giacché l'azione di condanna contiene sempre quella di accertamento, da ritenersi implicitamente proposta.
Il primo segmento della domanda in questione va giuridicamente qualificato in termini di domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione contributiva a mezzo di accertamento dell'obbligo di versamento contributivo facente capo al datore
Pag. 27 di 30 di lavoro resistente, tenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni anche a fini contributivi.
Ai sensi dell'art. 1 D. L. 38/1989, conv. con mod. da L. 389/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi (c.d. minimale contributivo).
Nella fattispecie, essendo stato accertato il diritto ad una paga base più elevata in applicazione del C.C.N.L. in atti, su tale maggior importo retributivo sono dovute le contribuzioni di previdenza, per un altrettanto maggior importo rispetto a quanto già versato dalla società.
Del resto, tale accertamento sarebbe già ricompreso nella pronuncia di condanna del datore al pagamento delle differenze retributive in misura lorda, somme che già contengono gli importi dovuti all'I.N.P.S. a titolo di contributi.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo contributivo della società resistente in relazione alle retribuzioni accertate.
13. Va rigettata, infine, la domanda risarcitoria per violazione dell'art. 136
CCNL turismo in difetto di qualsivoglia prova del danno.
14. Venendo all'esame della spiegata domanda riconvenzionale, va osservato che pur trattandosi di responsabilità contrattuale, il danno risarcibile si compone di due elementi, individuati nel danno evento, consistente nell'inadempimento del lavoratore e nel danno conseguenza, intesa come lesione concreta del patrimonio giuridico del datore di lavoro: in mancanza dell'uno o dell'altro alcuna domanda risarcitoria può essere accolta.
Nel caso di specie, la questione dell'inadempimento della lavoratrice è assorbita dal difetto di prova in ordine al danno conseguenza.
La resistente si è limitata a produrre le dichiarazioni Iva trimestrali riferite ai periodi Luglio/Agosto/Settembre 2018 e 2019 nonché
Ottobre/Novembre/Dicembre 2018 e 2019, del tutto inidonee a fornire riscontro del lamentato danno, in mancanza della prova delle disdette delle prenotazioni e dei mancati introiti nel periodo interessato dalla chiusura.
Pag. 28 di 30 Pur volendo ammettere che vi sia stato un calo di fatturato tra il secondo semestre 2019 e il secondo semestre del 2018, non è univoco che ciò sia ascrivibile alla chiusura dell'albergo nel periodo 6 giugno 2019-5 luglio 2019 piuttosto che ad un calo fisiologico del mercato, non avendo parte resistente offerto un metro di comparazione adeguato ai fini della prova della sussistenza del nesso causale.
Inoltre, dall'esame del bilancio del 2019 si evince un incremento nell'anno 2019, rispetto al precedente anno 2018, tanto dei ricavi quanto degli utili: a pag. n. 6 del Bilancio 2019, al rigo n. 1, si ravvisano ricavi complessivi per Euro 1.264.462 rispetto ai minori ricavi del precedente anno 2018 pari ad Euro 1.099.378; alla medesima pag. n. 6, al rigo n. 21, si ravvisano utili complessivi, al netto delle imposte, per Euro 53.125,00 rispetto ai minori utili complessivamente registrati, al netto delle imposte, nel precedente anno 2018 e pari ad Euro
44.339,00.
Nemmeno vi è prova del preteso danno all'immagine, essendo detta rivendicata voce di danno rimasta un mero assunto del tutto sfornito di supporto probatorio.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Assorbito ogni altro profilo.
15. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021,
n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n.
12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonchè l'accoglimento della domanda non nella sua interezza, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione per la metà, in quanto analoghe a quelle di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., come risultante ex C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione
Pag. 29 di 30 ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad essere inquadrata Parte_1 nel livello “Quadro A” C.C.N.L. di settore, per il periodo di lavoro compreso dal
19.07.2018 al 3.06.2019;
2) per l'effetto, condanna , in persona del l. r. p. TE
t., al pagamento, in favore di , della somma lorda di Parte_1
€ 30.628,91 (eurotrentamilaseicentoventotto/91), inclusiva di ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 19.07.2018 al
3.06.2019, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
3) dichiara sussistente il correlato obbligo contributivo di TE
;
[...]
4) rigetta per il resto il ricorso;
5)Rigetta la domanda riconvenzionale;
6) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna TE
[...
in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in €
2.315,00 (euroduemilatrecentoquindici/00), oltre rimborso forfettario (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 17.12.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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