Articolo 7 della Legge 9 giugno 1964, n. 615
Articolo 6
Versione
15 agosto 1964
Art. 7.
All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 agosto 1964