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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5176/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5176/2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI ELIO ANTONIO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PADALINO CARMELO C.F._3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie l'affido Controparte_1
condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] , di regolamentare i periodi di permanenza delle Persona_2
figlie con sé prevedendo che le stesse stiano con lui, a settimane alterne, martedì e giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, lasciando ai genitori la possibilità di scegliere la regolamentazione dei periodi di permanenza con ciascun genitore nelle festività natalizie e pasquali, si dichiarava disponibile a versare per le figlie un assegno di € 400 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio concordava col marito sulla domanda di Controparte_1
separazione e di affido condiviso delle figlie e chiedeva il collocamento delle minori presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, concordava con le richieste del marito, in ordine alla regolamentazione della permanenza delle minori con il padre, chiedeva che , per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal 2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante la permanenza delle figlie con la madre. La resistente chiedeva che le minori potessero trascorrere la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui passerebbero anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da pagina 2 di 5 concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, la chiedeva che le figlie stessero col padre per tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, CP_1 della festa di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
La chiedeva di porre a carico del il pagamento di un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
di € 1400 per le figlie, oltre al 60% delle spese straordinarie necessarie alle stesse.
Con ordinanza del 7.3.2021, il Giudice affidava le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentava i periodi di permanenza delle minori col padre, prevedendo che le stesse trascorressero col padre , una settimana, il martedì e giovedì (dall'uscita da scuola sino all'indomani) e la settimana successiva, il martedì (dall'uscita da scuola all'indomani) e dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (alle 19).
Per i periodi festivi , in mancanza di accordi diversi fra le parti, disponeva che, per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi, che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal
2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante il corrispondente periodo di permanenza delle figlie con la madre. Si disponeva, altresì, che le minori trascorressero la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui sarebbero state anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, si prevedeva che le minori stessero col padre per tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festa di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
Il Giudice poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, un assegno di €
1300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al 31.5.2022 e, da tale data, un assegno di € 1200, oltre al 60% delle spese extra assegno e straordinarie, le spese relative ad attività scolastiche (ivi comprese quelle per il doposcuola necessario al recupero della dislessia) le spese per attività sportive, ricreative, le spese mediche non coperte dal SSN, nonché quelle straordinarie, non comprese nell'assegno mensile, venivano ripartite fra i pagina 3 di 5 genitori, gravando al 60% sul e al 40% sulla , mentre al 50% ciascuno , quelle Pt_1 CP_1
necessarie per la figlia che, all'epoca dell'udienza presidenziale, si trovava in Per_1
Olanda per motivi di studio.
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 10.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Nel corso del giudizio la figlia primogenita, ha raggiunto la maggiore età , Persona_1
per cui nulla va disposto in ordine al suo affido, collocamento e sulla permanenza col padre.
E' pacifico che la giovane non abbia raggiunto l'autonomia economica, per cui si deve disporre in ordine al suo mantenimento, permanendo l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, entro certi limiti, legati all'età e al percorso professionale, fino a che gli stessi non diventino autosufficienti .
Alla va assegnata la casa coniugale , peraltro di sua proprietà, dove vive con le figlie. CP_1
Sul perdurante accordo delle parti, in materia, la figlia va affidata ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento presso la madre
Data l'età della secondogenita, si lasciano alla libera determinazione di padre e figlia, gli incontri e i periodi permanenza col genitore non convivente.
Quanto al mantenimento: anche se il non ha conseguito un titolo di studio professionalizzante, Pt_1
è indubbio che lo stessa abbia acquisito capacità specifiche, essendo socio unico di società con fiorente attività commerciale.
E' contestato dalla ricorrente che la , società unipersonale del non sia più Controparte_2 Pt_1
attiva, in ogni caso non si può escludere che il ricorrente abbia costituito altra società, anche con ragione sociale diversa, non essendo stato documentata una significativa riduzione dei redditi del che continua a vivere in un appartamento in zona di pregio della città, in comproprietà col Pt_1
fratello, insieme ad altro immobile, sito al centro di Catania.
La somma che il ricorrente si dichiara disponibile a versare per le figlie è il minimo vitale che, in genere ,. Si riconosce a chi sia assolutamente privo di redditi, situazione del tutto incompatibile con le abitudini delle parti e il tenore di vita goduto dalle figlie.
pagina 4 di 5 Alla luce delle superiori considerazioni, si determina in € 1.200 l'importo dell'assegno mensile che il dovrà versare alla moglie per il mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla presente Pt_1
sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Data la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
; affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento
[...] Persona_3
preso la madre, cui assegna la casa coniugale, lascia alla libera scelta di padre e figlia la regolamentazione dei loro incontri, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versare alla moglie, per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 1200, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2000, atto n. 420, parte II serie A ) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5176/2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI ELIO ANTONIO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PADALINO CARMELO C.F._3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie l'affido Controparte_1
condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] , di regolamentare i periodi di permanenza delle Persona_2
figlie con sé prevedendo che le stesse stiano con lui, a settimane alterne, martedì e giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, lasciando ai genitori la possibilità di scegliere la regolamentazione dei periodi di permanenza con ciascun genitore nelle festività natalizie e pasquali, si dichiarava disponibile a versare per le figlie un assegno di € 400 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio concordava col marito sulla domanda di Controparte_1
separazione e di affido condiviso delle figlie e chiedeva il collocamento delle minori presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, concordava con le richieste del marito, in ordine alla regolamentazione della permanenza delle minori con il padre, chiedeva che , per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal 2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante la permanenza delle figlie con la madre. La resistente chiedeva che le minori potessero trascorrere la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui passerebbero anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da pagina 2 di 5 concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, la chiedeva che le figlie stessero col padre per tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, CP_1 della festa di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
La chiedeva di porre a carico del il pagamento di un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
di € 1400 per le figlie, oltre al 60% delle spese straordinarie necessarie alle stesse.
Con ordinanza del 7.3.2021, il Giudice affidava le figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentava i periodi di permanenza delle minori col padre, prevedendo che le stesse trascorressero col padre , una settimana, il martedì e giovedì (dall'uscita da scuola sino all'indomani) e la settimana successiva, il martedì (dall'uscita da scuola all'indomani) e dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (alle 19).
Per i periodi festivi , in mancanza di accordi diversi fra le parti, disponeva che, per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi, che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal
2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante il corrispondente periodo di permanenza delle figlie con la madre. Si disponeva, altresì, che le minori trascorressero la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui sarebbero state anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, si prevedeva che le minori stessero col padre per tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festa di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
Il Giudice poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, un assegno di €
1300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al 31.5.2022 e, da tale data, un assegno di € 1200, oltre al 60% delle spese extra assegno e straordinarie, le spese relative ad attività scolastiche (ivi comprese quelle per il doposcuola necessario al recupero della dislessia) le spese per attività sportive, ricreative, le spese mediche non coperte dal SSN, nonché quelle straordinarie, non comprese nell'assegno mensile, venivano ripartite fra i pagina 3 di 5 genitori, gravando al 60% sul e al 40% sulla , mentre al 50% ciascuno , quelle Pt_1 CP_1
necessarie per la figlia che, all'epoca dell'udienza presidenziale, si trovava in Per_1
Olanda per motivi di studio.
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 10.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Nel corso del giudizio la figlia primogenita, ha raggiunto la maggiore età , Persona_1
per cui nulla va disposto in ordine al suo affido, collocamento e sulla permanenza col padre.
E' pacifico che la giovane non abbia raggiunto l'autonomia economica, per cui si deve disporre in ordine al suo mantenimento, permanendo l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, entro certi limiti, legati all'età e al percorso professionale, fino a che gli stessi non diventino autosufficienti .
Alla va assegnata la casa coniugale , peraltro di sua proprietà, dove vive con le figlie. CP_1
Sul perdurante accordo delle parti, in materia, la figlia va affidata ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento presso la madre
Data l'età della secondogenita, si lasciano alla libera determinazione di padre e figlia, gli incontri e i periodi permanenza col genitore non convivente.
Quanto al mantenimento: anche se il non ha conseguito un titolo di studio professionalizzante, Pt_1
è indubbio che lo stessa abbia acquisito capacità specifiche, essendo socio unico di società con fiorente attività commerciale.
E' contestato dalla ricorrente che la , società unipersonale del non sia più Controparte_2 Pt_1
attiva, in ogni caso non si può escludere che il ricorrente abbia costituito altra società, anche con ragione sociale diversa, non essendo stato documentata una significativa riduzione dei redditi del che continua a vivere in un appartamento in zona di pregio della città, in comproprietà col Pt_1
fratello, insieme ad altro immobile, sito al centro di Catania.
La somma che il ricorrente si dichiara disponibile a versare per le figlie è il minimo vitale che, in genere ,. Si riconosce a chi sia assolutamente privo di redditi, situazione del tutto incompatibile con le abitudini delle parti e il tenore di vita goduto dalle figlie.
pagina 4 di 5 Alla luce delle superiori considerazioni, si determina in € 1.200 l'importo dell'assegno mensile che il dovrà versare alla moglie per il mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla presente Pt_1
sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Data la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
; affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento
[...] Persona_3
preso la madre, cui assegna la casa coniugale, lascia alla libera scelta di padre e figlia la regolamentazione dei loro incontri, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versare alla moglie, per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 1200, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2000, atto n. 420, parte II serie A ) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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