Sentenza 18 aprile 2024
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- 1. Iva Intracomunitaria Contestata Per Errori Intrastat: Come Difendersi Con L'AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 31 gennaio 2026
Introduzione Le operazioni intracomunitarie – vendite di beni o prestazioni di servizi tra soggetti IVA di diversi Stati membri UE – rappresentano un pilastro fondamentale del mercato unico europeo. In questi scambi, vige il regime di non imponibilità IVA (spesso chiamato esenzione intracomunitaria) che permette al cedente di non addebitare l'IVA sulla fattura quando i beni sono destinati a un cliente in un altro Stato UE. Questo vantaggio fiscale favorisce gli scambi transfrontalieri, ma comporta anche un sistema rigoroso di controlli. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prestano particolare attenzione a tali operazioni, contestando l'esenzione IVA intracomunitaria non …
Leggi di più… - 2. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’iva Su Operazioni Intracomunitarie Per Mancanza Di Prova Del TrasportoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 31 gennaio 2026
⚠️ Attenzione: operazioni intracomunitarie sotto la lente del Fisco. Le cessioni intracomunitarie godono di un regime di non imponibilità IVA proprio per incentivare il libero scambio UE; tuttavia questo beneficio fiscale è spesso oggetto di abusi (si pensi alle frodi “carosello”). Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e le autorità europee effettuano controlli incrociati rigorosi su tali operazioni, tramite banche dati VIES, sistema Intrastat ed Eurofisc. Ogni anomalia (partite IVA cessate, destinazioni incoerenti, volumi anomali di beni) può far scattare verifiche approfondite. È fondamentale agire con tempestività e preparare una difesa ben documentata non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2024, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
– ricorrente – contro HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n.16 presso lo studio dell’Avv.Andrea Silla che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, unitamente all’Avv.Andrea Mariconda. -controricorrente– IVA Triangolazione extra UE Civile Sent. Sez. 5 Num. 10559 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 18/04/2024 2 avverso la sentenza n.1398/3/2015 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 14 dicembre 2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2024 dal Cons. TA TT;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Visonà che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avv. Giammario Rocchitta e per la controricorrente gli Avv.ti Andrea Silla e Andrea Mariconda. Fatti di causa A seguito di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento, in materia di IVA, relativamente all’anno d’imposta 2010, nei confronti della ON LI Industriale s.p.a., riqualificando come cessioni di beni, avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale e, come tali, soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla AM Automec s.p.a. Con il processo verbale, infatti, si era contestato alla Società, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilità, e la conseguente omessa fatturazione, nel 2010, di operazioni imponibili nei confronti della AM Automec s.p.a., quale prima cessionaria, per un importo di euro 28.443.619,00, cui corrispondeva l’IVA non versata per euro 5.768.724,00, oltre interessi, e la sanzione di euro 7.110.905,00. La Società̀̀ impugnò l’avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di L'Aquila rigettò il ricorso, in ragione del c.d. “metodo della volontà”, ritenendo non dimostrata la volontà comune delle parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in [...]. 3 Avverso tale sentenza la Società propose appello che venne accolto dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (d’ora in poi per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario e, richiamando la “teoria della volontà”, ritenendo provata la volontà delle parti di dare luogo, fin dall’origine, a una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo dell’esportazione extracomunitaria dei beni oggetto della cessione. La C.T.R. negò, inoltre, rilevanza alla cd. “teoria del trasporto” dei beni ceduti ed all’interruzione dell’unicità del loro trasporto. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propose ricorso, affidato a due motivi, e supportato con il successivo deposito di memoria. La Società ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale anche la ricorrente aveva depositato memoria, è stata rimessa, con ordinanza di questa Corte n.28812 del 17.10.2023, alla pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente ha depositato ulteriore memoria. FATTI DI CAUSA 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, co. 1, lett. a) del d.P.R. n.633 del 1972; 2967 c.c., in relazione all’art.360, n.3 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate deduce l’erronea riconduzione da parte della C.T.R. della fattispecie a quella contemplata dall’art. 8, primo comma, lett. a) del d.P.R. n.633 del 1972, nell’evidente assenza della condizione legittimante tale sussunzione, ossia la prova di un’originaria rappresentazione documentale dell’operazione come triangolazione volta 4 all’esportazione. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva erroneamente individuato l’oggetto della prova ex art. 2967 c.c. che non era l’esportazione delle merci, bensì, a monte l’originario accordo tra le parti ad essa finalizzato, e rispetto al quale erano irrilevanti tanto la vidimazione doganale quanto le annotazioni esposte nelle fatture ovvero la consegna dei beni funzionali alla detassazione del secondo passaggio, ma del tutto irrilevanti ai fini del primo. 2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli art.112 e 132 cod. proc. civ., denunziando come la C.T.R. avesse del tutto omesso di esaminare e, quindi, di motivare in ordine alle deduzioni formulate dall’Ufficio in ordine alle risultanze dei controlli, dai quali è scaturito l’atto impositivo oggetto di contestazione. In particolare, l’Agenzia delle entrate si duole che la C.T.R. non abbia tenuto conto delle circostanze di fatto specificamente indicate nel p.v.c., emesso a carico della AM Automec s.p.a., decisive in merito alla non configurabilità di una unicità di trasporto e delle altre circostanze di fatto desumibili dal p.v.c. elevato a carico della ON LI e ON Logistic Centre, indicative dell’insussistenza di un’originaria rappresentazione della prima cessione, quale operazione finalizzata alla successiva esportazione da parte del secondo cedente (la consegna di beni in luogo diverso da quello indicato nei d.d.t. (porto di Napoli) proprio presso il primo cessionario, per l’esecuzione di interventi di stoccaggio e di logistica già facenti capo a ON. Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe meramente apparente laddove la C.T.R., in merito alla questione sui C.O.C., avrebbe dato rilevanza esclusiva alle 5 certificazioni della Motorizzazione civile, senza esprimere alcun convincimento sulle attestazioni contenute nei documenti di trasporto. 3. Seguendo l’ordine logico giuridico delle questioni sollevate con il ricorso va, da subito, vagliato il secondo motivo di ricorso per affermarne l’inammissibilità. 3.1 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014 e, tra le altre di recente, Cass. n. 7090 del 3 marzo 2022) <
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 27.000,00 (ventisettemila), oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso, in Roma, il giorno 8 marzo 2024. Il Consigliere est. Il Presidente TA TT TT LO 13