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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12459/2019 avente ad oggetto “contratti bancari"
TRA
Parte 1 (cod. fisc. Codice Fiscale 1 ), nata il [...] a
Parte 2 (cod. fisc. C.F. 2Eboli (SA) e
[…] ), nato il [...] a [...] ed entrambi ivi residenti alla Via Fosso del Palazzo, n. 136, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto
LI (cod. fisc. Codice Fiscale_3 ) del Foro di Castrovillari (CS), presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da Canna n. 13, elettivamente domiciliano giusta mandato in atti;
- ATTORI -
CONTRO
Controparte 1 con sede in CP_1, Piazza
Salimbeni n.3 (iscr. Trib.Siena del 23/08/1995 Codice Fiscale, Partita IVA e
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di CP_1 P.IVA 1 ) Cod. Banca
1030,6 - Cod. Gruppo 1030,6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, Capogruppo del Controparte 2 in '
persona dell'avv. Eugenio Anguilla, nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F. 4 nella sua qualità di Responsabile di Area della
Direzione Group General Counsel e elettivamente domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Salerno, alla Via Lungomare Trieste n. 26,
presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Pasca (cod .fisc. C.F. 5 Codice Fiscale 6 ();[...] ) e Controparte 3 (c.f.
CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2019 Parte 1 e convenivano la deducente banca innanzi il Tribunale Parte 2
di Salerno eccependo una serie di anomalie quali: la violazione degli artt.116, 117 e 125 TUB per essere il TAN applicato e l'ISC/TAEG indicato in atto inferiori a quelli verificati con riferimento al contratto di finanziamento individuato dal nr. 2905893, per un importo capitale pari ad euro 50.000,00
con l'allora MPS oggi divenuta CP 4 Controparte_5
individuato dal nr. 2905893. In particolare, rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di finanziamento all'indicazione di un TAEG/ ISC pari all'8,11%
...
che è inferiore a quello verificato 8,57%. Tale circostanza comporta la violazione degli artt. 116, 117 e 125, co 7, TUB con conseguente diritto alla sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei bot vigente al momento della stipula del contratto;
nonché ... di un TAN pari al 7,60% che è inferiore a quello verificato
7,744%. Tale circostanza comporta la violazione dell'art. 117 TUB con conseguente diritto alla sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei bot vigente al momento della stipula del contratto;
in conseguenza, il diritto degli odierni attori a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale - decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot - quantificate in euro 21.105,66; - Condannare la banca al pagamento del costo della consulenza di parte attrice pari ad euro 2.800,00; -
Ordinare alla Banca convenuta di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139
dell'11.02.91 sotto la voce "Stato rapporto": Contestato.- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge. In via istruttoria, parte attrice produceva copia del contratto ed una CTP chiedendo disporsi consulenza di ufficio." CP 6 eccependo cheCon comparsa depositata il 14.4.20 si costituiva la l'importo effettivamente finanziato di € 51.420,75, concesso per la dichiarata finalità di "Ristrutturazione Abitazione" per una spesa prevista di complessivi € 50.000,00, è stato restituito in 120 rate di €. 616,94 con conseguente estinzione avvenuta in data 27.05.2019; evidenziava che nel contratto venivano previste ed accettate le seguenti spese: per istruttoria
€500,00; costo assicurazione 920,75; contestava integralmente le considerazioni ed i conteggi che avevano indotto parte attrice a ritenere che il TAEG effettivo fosse superiore a quello indicato;
sottolineava, comunque,
che l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), detto anche tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito ed assolvendo, pertanto, ad una funzione esclusivamente
informativa non costituisce una clausola di determinazione degli interessi.
Sulla base di quanto innanzi, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale: accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia delle clausole del finanziamento per cui è lite inerenti i profili contestati nell'atto introduttivo rigettare tutte le avverse domande perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
in via gradata: dichiararsi in ogni caso inammissibile ogni pretesa restitutoria, nonché quella di inibizione alla segnalazione in Centrale Rischi, vieppiù vertendosi in tema di contratto di mutuo regolarmente estinto a seguito di pagamento;
in via istruttoria: reiterata la impugnazione della ricostruzione contabile offerta da parte attrice, perché fondata su erronei presupposti e con risultati incerti e/o errati, ci si riserva, se del caso, di integrare la documentazione esibita e di articolare eventuali mezzi istruttori nel successivo termine di rito. Con
richiesta di condanna alle spese e competenze di lite".
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni,
sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 2.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione risultando il contratto di finanziamento estinto alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati, come domande di accertamento e ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione di ripetizione grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché
dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo
2006, n. 5896).
Ebbene parte attrice ha stipulato in data 5.9.2008 con CP 4 un
prestito personale finalizzato al sostenimento di spese di ristrutturazione per l'importo di €. 51.420,75 con il rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di €. 616,94; il contratto prevedeva un tasso nominale di interesse: 7,60% e un TAEG dell' 8,11%.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito,
sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere è
indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I,
09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III
Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia, sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche - regola l' nell'ambito delle
rispettive "II Sezione", dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": ciò a dimostrazione che tale disciplina non
è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al
"contenuto tipico determinato" del contratto. Tale ricostruzione è
ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati"
di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame gli accertamenti peritali hanno consentito di verificare che effettivamente nel corso del rapporto la finanziaria ha applicato un Taeg diverso e superiore rispetto a quello pattuito. Tuttavia
tale conclusione non giova a parte attrice che ha omesso di dimostrare gli avvenuti pagamenti. Tale circostanza oltre ad essere stata rilevata dalla parte convenuta è stata verificata anche in sede peritale;
osserva il CTU: "
Non è stato possibile accertare se la parte finanziata abbia in tutto o in parte corrisposto le somme riferibili alle rate di finanziamento da rimborsare secondo il piano di ammortamento allegato agli atti di causa;
non risulta, difatti, essere documentato alcun pagamento riferibile al contratto di finanziamento in esame. "/
Questo consente di ritenere non provata la domanda di ripetizione per mancanza di prova della causa debendi. Invero anche la domanda di accertamento merita di essere rigettata anche sotto un diverso profilo.
Il contratto è stato stipulato in data 5.9.2008 quindi prima della entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB. Alla data di stipula del contratto era in vigore l'art. 124 TU che al comma 5 prevedeva: " Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt 4 è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Quindi alla data in cui è stato stipulato il contratto era previsto il rimedio sostitutivo solo per i casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali e non anche nell'ipotesi di difformità.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma
6 TUB".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. In conclusione, in considerazione della data di stipula del contratto, proprio perché
l'applicazione di un ISC difforme da quello dichiarato in contratto non incide sulla validità del contratto, ma è solo eventualmente fonte di responsabilità risarcitoria (domanda di risarcimento nemmeno formulata nel caso di specie), la dedotta violazione dell'art. 125 bis TUB è insussistente.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti in via solidale essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 2.540 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
3) Spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno il 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AL AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12459/2019 avente ad oggetto “contratti bancari"
TRA
Parte 1 (cod. fisc. Codice Fiscale 1 ), nata il [...] a
Parte 2 (cod. fisc. C.F. 2Eboli (SA) e
[…] ), nato il [...] a [...] ed entrambi ivi residenti alla Via Fosso del Palazzo, n. 136, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto
LI (cod. fisc. Codice Fiscale_3 ) del Foro di Castrovillari (CS), presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da Canna n. 13, elettivamente domiciliano giusta mandato in atti;
- ATTORI -
CONTRO
Controparte 1 con sede in CP_1, Piazza
Salimbeni n.3 (iscr. Trib.Siena del 23/08/1995 Codice Fiscale, Partita IVA e
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di CP_1 P.IVA 1 ) Cod. Banca
1030,6 - Cod. Gruppo 1030,6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, Capogruppo del Controparte 2 in '
persona dell'avv. Eugenio Anguilla, nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F. 4 nella sua qualità di Responsabile di Area della
Direzione Group General Counsel e elettivamente domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Salerno, alla Via Lungomare Trieste n. 26,
presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Pasca (cod .fisc. C.F. 5 Codice Fiscale 6 ();[...] ) e Controparte 3 (c.f.
CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2019 Parte 1 e convenivano la deducente banca innanzi il Tribunale Parte 2
di Salerno eccependo una serie di anomalie quali: la violazione degli artt.116, 117 e 125 TUB per essere il TAN applicato e l'ISC/TAEG indicato in atto inferiori a quelli verificati con riferimento al contratto di finanziamento individuato dal nr. 2905893, per un importo capitale pari ad euro 50.000,00
con l'allora MPS oggi divenuta CP 4 Controparte_5
individuato dal nr. 2905893. In particolare, rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di finanziamento all'indicazione di un TAEG/ ISC pari all'8,11%
...
che è inferiore a quello verificato 8,57%. Tale circostanza comporta la violazione degli artt. 116, 117 e 125, co 7, TUB con conseguente diritto alla sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei bot vigente al momento della stipula del contratto;
nonché ... di un TAN pari al 7,60% che è inferiore a quello verificato
7,744%. Tale circostanza comporta la violazione dell'art. 117 TUB con conseguente diritto alla sostituzione degli interessi convenzionali con il tasso minimo dei bot vigente al momento della stipula del contratto;
in conseguenza, il diritto degli odierni attori a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale - decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot - quantificate in euro 21.105,66; - Condannare la banca al pagamento del costo della consulenza di parte attrice pari ad euro 2.800,00; -
Ordinare alla Banca convenuta di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139
dell'11.02.91 sotto la voce "Stato rapporto": Contestato.- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge. In via istruttoria, parte attrice produceva copia del contratto ed una CTP chiedendo disporsi consulenza di ufficio." CP 6 eccependo cheCon comparsa depositata il 14.4.20 si costituiva la l'importo effettivamente finanziato di € 51.420,75, concesso per la dichiarata finalità di "Ristrutturazione Abitazione" per una spesa prevista di complessivi € 50.000,00, è stato restituito in 120 rate di €. 616,94 con conseguente estinzione avvenuta in data 27.05.2019; evidenziava che nel contratto venivano previste ed accettate le seguenti spese: per istruttoria
€500,00; costo assicurazione 920,75; contestava integralmente le considerazioni ed i conteggi che avevano indotto parte attrice a ritenere che il TAEG effettivo fosse superiore a quello indicato;
sottolineava, comunque,
che l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), detto anche tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito ed assolvendo, pertanto, ad una funzione esclusivamente
informativa non costituisce una clausola di determinazione degli interessi.
Sulla base di quanto innanzi, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale: accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia delle clausole del finanziamento per cui è lite inerenti i profili contestati nell'atto introduttivo rigettare tutte le avverse domande perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
in via gradata: dichiararsi in ogni caso inammissibile ogni pretesa restitutoria, nonché quella di inibizione alla segnalazione in Centrale Rischi, vieppiù vertendosi in tema di contratto di mutuo regolarmente estinto a seguito di pagamento;
in via istruttoria: reiterata la impugnazione della ricostruzione contabile offerta da parte attrice, perché fondata su erronei presupposti e con risultati incerti e/o errati, ci si riserva, se del caso, di integrare la documentazione esibita e di articolare eventuali mezzi istruttori nel successivo termine di rito. Con
richiesta di condanna alle spese e competenze di lite".
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni,
sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 2.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione risultando il contratto di finanziamento estinto alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati, come domande di accertamento e ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione di ripetizione grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché
dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo
2006, n. 5896).
Ebbene parte attrice ha stipulato in data 5.9.2008 con CP 4 un
prestito personale finalizzato al sostenimento di spese di ristrutturazione per l'importo di €. 51.420,75 con il rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di €. 616,94; il contratto prevedeva un tasso nominale di interesse: 7,60% e un TAEG dell' 8,11%.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito,
sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere è
indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. Civile sez. I,
09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III
Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia, sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche - regola l' nell'ambito delle
rispettive "II Sezione", dedicate, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione contrattuale", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": ciò a dimostrazione che tale disciplina non
è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al
"contenuto tipico determinato" del contratto. Tale ricostruzione è
ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati"
di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame gli accertamenti peritali hanno consentito di verificare che effettivamente nel corso del rapporto la finanziaria ha applicato un Taeg diverso e superiore rispetto a quello pattuito. Tuttavia
tale conclusione non giova a parte attrice che ha omesso di dimostrare gli avvenuti pagamenti. Tale circostanza oltre ad essere stata rilevata dalla parte convenuta è stata verificata anche in sede peritale;
osserva il CTU: "
Non è stato possibile accertare se la parte finanziata abbia in tutto o in parte corrisposto le somme riferibili alle rate di finanziamento da rimborsare secondo il piano di ammortamento allegato agli atti di causa;
non risulta, difatti, essere documentato alcun pagamento riferibile al contratto di finanziamento in esame. "/
Questo consente di ritenere non provata la domanda di ripetizione per mancanza di prova della causa debendi. Invero anche la domanda di accertamento merita di essere rigettata anche sotto un diverso profilo.
Il contratto è stato stipulato in data 5.9.2008 quindi prima della entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB. Alla data di stipula del contratto era in vigore l'art. 124 TU che al comma 5 prevedeva: " Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt 4 è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Quindi alla data in cui è stato stipulato il contratto era previsto il rimedio sostitutivo solo per i casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali e non anche nell'ipotesi di difformità.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma
6 TUB".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. In conclusione, in considerazione della data di stipula del contratto, proprio perché
l'applicazione di un ISC difforme da quello dichiarato in contratto non incide sulla validità del contratto, ma è solo eventualmente fonte di responsabilità risarcitoria (domanda di risarcimento nemmeno formulata nel caso di specie), la dedotta violazione dell'art. 125 bis TUB è insussistente.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti in via solidale essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 2.540 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
3) Spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno il 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AL AR