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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3179/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di Cassino
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3179/2017
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11.55 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice l'avv.to Marco Proia anche in sostituzione dell'avv.to Giuliani Silvia il quale si riporta agli atti alle memorie e alle comparse tutte e ne chiede l'accoglimento; per parte convenuta è presente l'avv.to Maria Luisa Abbatecola per delega degli avv.to Stanisci e
Papandrea la quale dichiara di non aderire alla proposta formulata dal giudice e precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Proia conclude come in atti l'avv.to Abbatecola conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott. ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 3179/2017 avent e ad oggett o: risoluzione cont rattual e ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
(p. i. - c.f. Parte_1 P.IVA_1
) con sede in Sora via Molino 61, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia C.F._1
Giuliani e Marco Proia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone alla Piazza
Caduti di Via Fani n. 32
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede in Milano alla Via Caracciolo n. 51, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio
Stanisci e Francesco Papandrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Fulvio Giordano in Cassino alla via Santa Libera n. 07
CO NVE NUTO
CONCLUS IONI: come da atto i ntrodut ti v o e da not e conclusive aut ori zzate e da verb ali di caus a
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si g. ha ci tat o in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
che il sig. è i l titol are di un'attivi tà comm erciale che s i Parte_1
occupa del comm erci o al d ett agli o di arredam enti;
che per lo svolgimento della suddetta attività l'attore si avvale dell'utenza tel efoni ca n.0776/ ----; che la suddetta utenza a far data dal 11/05/2016 veniva gestita dall'operatore
2 Fast web con l a s ottoscrizione del cont ratt o deno minato “li nea Business Cl ass”, con cl ausola di port abilit à s ul num ero t el efoni co 0776/ …., ossi a cl ausola che prevede il mant enim ent o del num ero t el efoni co gi à i n uso;
che successivament e veniva e ffettuato un sopral luogo da un tecni co sull a CP_1
line a che veri fi cava l a m ancanza di copert ura necessaria per il funzionamento dell'utenza 0776-----; che a far data dal 14/ 06/2016, dat a del sopralluogo dell 'operat ore , si CP_1
verificava un diss ervizio sull a linea t el efoni ca prot rat tasi per 20 gi orni e s enza al cun preavviso da part e del nuovo gestore subent rato;
CP_1 che sempre in data 14/06/2016 l'attore tentava più volte di contattare il servizio cli enti al fi ne di ottenere il ripri stin o dell a linea t el efoni ca senza esi to CP_1
al cuno, decidendo co sì di comuni care in dat a 14/06/ 2016 a m ezzo pec il recesso dal cont ratto sottoscritto con;
CP_1
che i n dat a 24/06/2016 i legal i invi avano al gestore una diffi da ad CP_1
adempi ere per il ripristino dell a li nea e per l a richi est a del codice di mi grazio ne per permettere all'attore il rientro -riattivazione in Telecom Italia spa, ma senza successo;
che il disservi zi o si prot raeva dal 14/ 06/ 2016 per 20 gi orni con not evoli disagi per il oltre che con ril evanti danni economici, soprattutt o in termi ni di Pt_1
fat turat o;
che l a C art a dei S ervizi prevede, nel caso di m ancato rispett o degl i CP_1
standard rel ati vi ai t empi di att ivazi one e risoluzione guast i, un indenni zzo di dieci euro per ogni giorno di ritardo, in caso di abbonam ento con partit a IVA;
che l 'art . 1 comm a 2 L. 40/ 2007 st abi lisce che i cont ratti per adesione, stipulati con operatori di t el efoni a, devono prevedere la facolt à del contraente di trasferi re le utenze pres so alt ro operatore s e nza vi ncoli t emporali o rit ardi non giustificati e senza spese non gius tifi cate da cost i dell 'operatore; che l'utenza telefonica 0776/869253 è infatti utilizzata dal sig. Pt_1
esclusivament e per l a propri a att ivit à professionale;
che il distacco della linea t el efoni ca avveniva in un peri odo dell 'anno in cui l e aziende produtt ri ci di arredam ento effett uano conti nue consegne in prossimit à dell a chiusura dell e stes se previst a nel m ese di agosto;
che a causa del dis servi zio telefonica perdeva un 'ingente com messa rel ativa all'arredamento di un immobile del sig. che già in dat a Persona_1
30/05/2016 chi edeva un preventivo e che tent amdo i nvano di raggiungerlo
3 tel efoni cament e e vi a m ail, si ri volgeva altrove;
che in 04.07.2016 veniva riattivata la linea telefonica dell'attore con il gestore
Tel ecom It ali a (TIM );
che TIM appli cava però con il nuovo contratto una t ariffa m eno favorevol e rispet t o al precedent e cont rat to;
che per il rientro in TIM l'attore ha dovuto attivare anche un'utenza mobile p er vedere applicata una promozione c.d. “Promozione Linea Valore” per un costo com plessivo bi mestral e di € 210,00 ca ri spett o a € 150,00 ca del contratt o precedente, con un aggravio di spesa di circa € 60,00 ogni bimestre;
che considerando la grave perdit a subi ta in t erm ini di guadagno e di aggravio di costi, l'attore può quantificare i danni subiti in € 26.0 00,00;
che l'attore ha presentato istanza alla Camera di Commercio di Frosinone per l'esperimento del tentativo di conciliazione, concluso con esito negativo per mancata rispost a di CP_1
Ha c onclus o chi edendo “Voglia il T ribunale adit o , respinta ogni contraria richiesta: 1) accertare l a r es ponsabi lità per inadempiment o contrattual e della soci et à per aver s ospeso dal 14/06/2016 al 04/ 07/2016 senza alcun CP_1 giustificato motivo la fornitura del servizio telefonico sull'utenza 0776/869253 intestata all 'at tor e e per l 'effetto: 2) condannare la al pagamento della CP_1
somma di eur o 970,00 a t itol o di indennizzo forfettari o per i maggiori costi sostenuti dall'attore; 3) condannare la società convenuta al risaricmento dei danni subiti per il ma ncato guadagno all a ditt a i ndi vidual e Parte_1
nella misura di € 25.030,00 o in quella diversa, maggiore o minore che
[...]
l'adito Tribunale riterrà più di giustizia. Con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dal dì dell'ev ento sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si è costituita in giudizi o chiedendo l 'integral e ri gett o dell a dom anda CP_1
attorea , eccependo i n vi a preliminare l 'incom pet enza t erri tori al e del Tribunal e di
Cassi no in favore del Tribunal e di Milano in virt ù dell 'art . 18 dell e condi zioni geenrali di cont ratto partit a i va e deducendo: che l a dom anda è im proponi bil e per omesso ritual e esperim ent o d el prevent ivo tent ati vo obbl igatori o di concili azione previsto dal la Legge n. 249 del 31.07.1997
e da esperi rsi dinanzi al Lazio;
CP_2 che l'attore ha sottoscritto in data 11.05.2016 Proposta di Abbonamento Partita
IVA, chiedendo la migrazione dell'utenza 0776.869253 da Telecom Italia S.p.a. a
4 CP_1
che ha dato impuls o all a richi est a di attivazione dei servi zi che si sarebbe CP_1 conclusa entro la tempistica contrattualmente prevista dall'art. 4 delle Condizioni
Generali di contratto, secondo cui “I Servizi saranno attivati da entro 30 CP_1
(trenta) giorni dall'esito positivo delle verifiche tecniche, che avverranno entro 30
(trenta) giorni dall a ricezione da part e di dell a P roposta, salvo i casi i n CP_1
cui subentri no impediment i oggettivi non imput abili a , ivi inclusi quel li CP_1
dipendenti da operat ori terz i.
4.2 Il Cli ente prende at to che per l 'attivazione dei
Servizi potrebbe essere necessaria la collaborazione dell'operatore di provenienza e/o dell'operatore proprietario dell'infrastruttura di telecomunicazioni di accesso” ; che pertanto l'atti vazione cont rattual e si sarebbe dovut a concludere, secondo il regol am ent o negozi ale paci fi cam ente accolto dal l'attore, entro il 11.07.2016 ; che la procedura di migrazione è discipli nat a dal l'art. 18 dell a deli bera
274/07/C ONS, modificato poi dall a delibera 41/ 09/C IR, e dall a Circol are del 9 april e 2008 dell a st essa Autorit à per le Garanzi e nel le Com uni cazi oni (AGC OM ) ; che con l a procedura di mi grazione il cli ente può passare da un operatore al l'alt ro, con port abil ità del numero fi sso, s enza l a necessi tà di cessare il p recedent e contratto e rientrare in Tel ecom It ali a;
che è previ sta una procedura distinta in tre fasi: Fase 1 - il cli ente aderisce ad un'offerta commerciale del recipient , gli comunica il proprio codice di migrazione precedentemente fornitogli dal Donat ing (Tel ecom It ali a nel caso de quo), i n fat tura o su area web o richi esto vi a call cent er;
Fase 2 - il reci pient ( CP_1
trasmette la richiesta di migrazione all'operatore donating (Telecom Italia),
[...]
senza i ndugio e com unque entro un gi orno l avorativo dall a sua ri cezione . Il donating (Tel ecom It ali a), ricevut a l a ri chiest a, effet tua dell e verifiche form ali e gestionali, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi trascorsi i quali si applica il sil enzi o as senso;
Fas e 3 - Ri cevuto un riscont ro positivo o i n applicazione del s ilenzi o ass ens o del , i l R eci pi ent trasm ett e ri chi est a di Pt_2
migrazione all a divi s ione ret e di Tel ecom It ali a com uni cando l a DAC ( acronim o di
“data di attestata consegna”, vale a dire, il giorno in cui dovrà avvenire il passaggio della linea da un operatore all'altro) concordata con il cliente. La divisi one ret e di Tel ecom It ali a, entro un giorno l avorativo,conferm a agli operatori donating e reci pient la dat a att es a di consegna . L 'operatore recipi ent fornisce ent ro 3 giorni lavorativi dall a data at tesa di migrazione, una comuni cazione al cli ent e che conferm a la data previst a per la mi grazione;
gli operat ori recipi ent e
5 donating poss ono int errom pere l a migrazi one o ri chi edere l a ri modul azione dell a dat a att esa di conseg na solo in casi eccezionali e non dipendenti dall a propria volontà, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12 della delibera n.
274/07/C ONS . Il gi orno fi ss ato per il passaggio (DAC ), la di visione rete di
Telecom Italia effettua l'operazione di migrazio ne e la notifica sia al donating che al reci pi ent;
che, tutt avi a, in data 14.06.2016, ben pri ma del t ermi ne cont rattualm ent e previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto, il Sig. ha inoltrato la Pt_1
com uni cazi one di recess o dal cont rat t o, i mpedendo pert anto a di pot er CP_1 proseguire con l'attivazione dei propri servizi;
che t al e com uni cazi one, al fine di bl occare l a procedura di mi grazione i n corso, avrebbe dovuto es sere i nvi at a a Tel ecom Itali a S.p.a., operatore che ha avuto in cari co la linea de qua;
che t utt avi a ciò non si è verifi cato e Tel ecom It ali a S .p.a. ha com unque provvedut o a migrare l'utenza 0776.869253 in data 20.06.2016 ; che nell a comuni cazi one del del 14.06.2016 non vi è al cuna m enzi one Pt_1
dell a sospensione della l inea, né il Sig. ha richi esto il ri pri stino dei Pt_1
servi zi;
che i n dat a 21.06.2016, ha i nolt rato al Si g. a m ezzo sm s CP_1 Pt_1
sul recapit o m obil e i ndi cat o nell a propost a di abbonamento, il codice di migrazione neces sari o al t rasferim ento dell'ut enza;
che l a procedura di migrazione da a Tel ecom Itali a S.p.a. è st ata CP_1
avviat a in dat a 22.06.201 6 e si è conclusa in dat a 01.07.2016, dat a i n cui è pervenuta la notifi ca di esplet am ent o dell a procedura da part e di Tel ecom;
che p ert anto da t al e dat a Telecom Itali a S.p.a. ha avut o in carico l 'ut enza;
che al cuna respons abilità pot rà essere ascritt a i n capo a , post o che è CP_1 stato, in tutta autonomia, il Sig. ad impedire l'attivazione dei servizi;
Pt_1
che nessuna respon s abilit à può essere attribuit a a e nessuna CP_1
richi est a di ris arcim ento pot rà ess ere ri conosciut a att eso che nessun inadem pim ento è ris contrabil e da parte dell a convenut a;
che l a dom anda at torea è infondat a anche in punto al quantum deb eatur.
Ha concluso chi edendo "Vogli a il Giudi ce adit o, contrariis rei ectis, a) in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio e pertanto dichiarare l 'incompetenz a del Gi udi ce adito in favore del Tri bunal e di Milano b) sempre i n vi a pr eli minar e dichiar are l 'improponibilità della domanda, per omes so
6 esperi mento del t ent ativo obbli gatorio di conciliazione dinanzi al Corecom compet ent e per t errit orio, ai sensi della L. 249/1997; b) nel merit o ri get tare t utt e le domande attoree i n quant o inf ondat e i n fatt o ed in diritt o e comunque non provat e C on vitt oria dell e spes e competenze ed onorari dell a present e procedura”
Concessi i termi ni per il deposito di m em ori e ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva ist ru i ta m edi ante int errogatorio forma l e dell 'attore ed escussione dei testim oni ed infi ne decis a all'udi enza del 09.04.2025 ai sensi dell 'a rt . 281 sexi es .
In via preliminare , va rig ett at a l 'eccezione di impr ocedi bilit à dell a dom anda soll evata dall a convenut a er m ancato esperim en to del procedimento CP_1
di concili azione dinanzi al Corecom.
Deve, infatti , ess ere ril evato che part e att rice ha prodotto documentazi one att est ant e l 'avvio del procedimento di concili azione dinan zi all a C am era di
Commercio di Fros inone , concl usosi con esit o neg ati vo per m ancata adesione di
(cfr documenti all egati n. 10 e 11 fasci colo di parte att ri ce) . Ai sensi CP_1
dell 'art . 13 del “Regolam ent o i n m at eri a di procedure di ri sol uzi one dell e controversie tra operatori di com uni cazi oni elet troni che ed ut enti , approvato con deli bera n. 173/ 07/C ONS ” dell 'Autorit à Garant e dell e Comunicazi oni , i n alt ernat iva all a procedura concili ativa dinanzi al C o.re.com, gl i int eressat i hanno la facolt à di esperi re il t ent ati vo obbli gat orio di concili azione, anche in vi a tel em atica, di nanzi alle cam ere di concil i azione i stitui te presso l e C amere di comm ercio, indust ri a, arti gianato ed agricoltura .
Sempre in vi a prelim inare, i n ordi ne all 'eccezione di incom pet enza t errit ori al e soll evata dall a convenut a e deli bat a in cor so di causa con ordi nanza del CP_1
07.05.2018 , deve int egra lment e conferm arsi quant o s t atuito con ordinanza del
11.01.2021 in ordine all a i nsussit enza dei presupposti per la revoca o m odi fi ca dell 'ordi nanza che ha st at uito sull a compet enza , in quanto si tratta di provvedimento che può essere im pugnat o sol tanto con regol ament o di compet enza, che rappresenta l'unico mezzo di impugnazione proponibile per contestare la statuizione .
Tanto prem ess o , l a domand a dell 'attore è infondat a e va rig ett at a per i motivi che seguono.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche
7 costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)].
Volgendo alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore, deve osservarsi che in punto di diritto il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale legittima la parte non inadempiente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, dovendo in tal caso offrire la prova del danno in concreto subito e del nesso di causalità tra l'evento – inadempimento ed il danno. Il codice civile all'art. 1223 indica espressamente che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, che siano conseguenza immediata dell'inadempimento. Per mancato guadagno o lucro cessante deve intendersi il guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere se non fosse intervenuto l'evento, imputabile all'altra parte, a danneggiarla.
Nel caso di specie l'attore ha dedotto di avere subito danni per € 25.030,00 per la mancata conclusione di una vendita di mobili in favore del sig. il quale proprio nei giorni della Per_1
interruzione della linea telefonica avrebbe tentato di contattare il per l'acquisto degli Pt_1
arredi. A tal proposito deve essere osservato che a sostegno di tale allegazione l'attore ha prodotto in atti un mero preventivo, privo di data certa e di sottoscrizione per accettazione del sig. Per_1
dovendo, dunque, ritenersi che lo stato delle trattative tra le parti non fosse ancora avanzato, ma si fosse arrestato ad una fase precontrattuale, in quanto tra le parti non era ancora stato raggiunto l'accordo nè sulle merci nè sul prezzo. E' evidente, infatti, che la semplice redazione di un preventivo da parte del venditore non è di per sè idonea a configurare l'esistenza di un accordo o comunque di negozio preparatorio tale da indurre a ritenere fondata in termini altamente probabilistici l'esistenza di chance di conclusione del contratto, configurando un danno da mancato guadagno. Nè le risultanze della prova testimoniale sono riuscite a superare la genericità delle deduzioni attoree, in quanto il teste escusso all'udienza del 29.04.2022, ha semplicemente Per_1
confermato la circostanza di avere chiesto un preventivo al e di avere poi tentato di Pt_1
contattarlo telefonicamente, ma di non esservi riuscito perchè “sembrava che il telefono fosse staccato”, salvo poi inviare un sms sul numero di cellulare del per comunicare che aveva Pt_1
acquistato i mobili altrove. Tali dichiarazioni non risultano idonee a provare nè che il Per_1
avrebbe sicuramente acquistato dal tutti i mobili oggetto di preventuvo e al prezzo in esso Pt_1
indicato, nè che il motivo del mancato acquisto sia stato il malfuzionamento della linea telefonica, da ritenersi invece del tutto irrilevante in quanto, se vi fosse stato il reale interesse del di Per_1
effettuare l'acquisto della merce come indicata nel preventivo, ben avrebbe potuto recarsi
8 personalmente in negozio;
passaggio che, peraltro, sarebbe risultato indispenabile per l'effettiva conclusione della vendita oppure avrebbe potuto comunicarlo al sul numero di cellulare Pt_1
sul quale ha invece inviato il messaggio per rappresentare che aveva acquistato i mobili altrove, confermando in tal modo che aveva la possibilità di contattare diversamente il per tali Pt_1
motivi la circostanza del temporaneo non funzionamento della linea telefonica del negozio di mobili dell'attore non era di per sè tale da impedire in maniera assoluta qualsiasi tipo di contatto tra il ed il e/o qualsiasi altro cliente. Pt_1 Per_1
Ne consegue che il non funzionamento della linea telefonica non può essere ritenuto causa del mancato acqusito da parte del terzo e del conseguente mancato guadagno lamentato dall'attore. La mancanza di prova in ordine alla concreta possibilità di conclusione dell'affare ed al nesso causale tra il non funzionamento della linea telefonica e la mancata vendita, impedisce di collocare la fattispecie anche nell'ambito della c.d. perdita di chance. Ed infatti il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno consistente nella perdita della possibilità di conseguire un guadango economico, da intendersi quale conseguenza dannosa potenziale dell'evento. Dunque, il creditore che voglia ottenere anche i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Del resto il risarcimento del mancato guadagno e della perdita di chance richiedono un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità in ordine al fatto che il creditore avrebbe conseguito quel determinato vantaggio economico ove non vi fosse stato il comportamento inadempiente della controparte.
A ciò deve aggiungersi che, ad ogni buon conto, il mancato guadagno dell'attore non avrebbe potuto essere determinato sic et simpliciter sulla base del preventivo e neppure sull'eventuale futuro prezzo di vendita, in quanto da quest'ultimo avrebbe dovuto essere scomputato l'effettivo guadagno del venditore, essendo evidente che una parte del prezzo è destinata a coprire i costi di acquisto e/o produzione degli arredi,che restano nella disponibilità del venditore. Anche a tale riguardo parte attrice non ha dedotto nè allegato alcun elemento dal quale poter dedurre l'effettivo importo del mancato guadagno derivante dalla mancata vendita, non potendo a tal fine assumere alcuna rilevanza l'indicazione riportata per la prima volta nelle memorie conclusionali, dunque ben dopo lo spirare delle preclusioni assertive e probatorie, di quella che sarebbe stata la percentuale di guadagno che avrebbe realizzato, che oltre a palesarsi tardiva ed inammissibile è rimasta meramente generica, sul piano assertivo, sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Nè parte attrice ha allegato di avere ricevuto un danno per avere già acquistato e/o prodotto i mobili oggetto del
9 preventivo per il terzo e di non essere riuscito a collocarli diversamente sul mercato per motivi oggettivamente valutabili, quali ad esempio la creazione e/o personalizzazione su misura.
La domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno e perdita di chance deve dunque essere rigettata.
Volgendo ad esaminare la domanda di indennizzo forfettario per i maggiori costi sostenuti e quantificata in complessivi € 970,00, comprensivi dell'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi
Fastweb all'art. 5.3., deve rilevarsi che parte attrice ha riferito che, in seguito al disservizio sulla linea telefonica, ha deciso di stipulare un nuovo contratto con Telecom Italia, già suo gestore prima della sottoscrizione della proposta e che in tale passaggio si è vista costretta ad accedere a CP_1
condizioni più onerose rispetto a quelle di cui godeva in precedenza.
Deve essere osservato che detta circostanza è rimasta a livello puramente assertivo, priva di qualsivoglia supporto probatorio;
ed invero si rileva che la decisione di cambiare operatore telefonico è stata assunta autonomamente dall'attore, come pure la scelta di ritornare in TIM, non essendo dato sapere, in quanto non indicato in atti, quale fosse la reale offerta del mercato nel periodo in considerazione, se vi fossero operatori e/o tariffe più convenienti rispetto a quella sottoscittta dall'attore, non essendo ragionevale ritenere che quella sottoscirtta dal con Pt_1
fosse l'unica proposta possibile. Non è dunque emerso in giudizio che il Controparte_3 Pt_1
abbia subito un danno economicamente valutabile a causa della mancata attivazione della proposta contrattuale . CP_1
Deve, infine, essere rilevato che non può trovare applicazione al caso di specie la norma di cui all'art.
5.3 della Carta dei Servizi invocata dall'attore, in quanto dalla stessa allegazione di parte attrice risulta che in data 14 giugno si verificava il disservizio nella linea Telefonica e che nella medesima data comunicava a mezzo pec il recesso dal contratto e successivamente ha richiesto il codice di migrazione per rientrare in Telecom, pertanto in tal caso non poteva ritenersi decorso il termine di 72 ore di cui alla carta di servizi per consentire la risoluzione del disservizio all'esito del quale poteva inziare a decorrere il termine per l'indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Cassino, S ezi one Civi le, defi nitivam ent e pronunzi ando sull a controversia r.g.n. 3 197/2017 , com e innanzi propost a, così provvede:
1.Rigetta le domande di parte attrice per le causali di cui in motivazione;
10 2- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dalla convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida euro 2.540,00 per compensi
[...]
professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino 09.04.2025
Il giudice dot t.ssa S ara Lanzett a
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TRIBUNALE ORDINARIO di Cassino
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3179/2017
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11.55 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice l'avv.to Marco Proia anche in sostituzione dell'avv.to Giuliani Silvia il quale si riporta agli atti alle memorie e alle comparse tutte e ne chiede l'accoglimento; per parte convenuta è presente l'avv.to Maria Luisa Abbatecola per delega degli avv.to Stanisci e
Papandrea la quale dichiara di non aderire alla proposta formulata dal giudice e precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Proia conclude come in atti l'avv.to Abbatecola conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott. ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 3179/2017 avent e ad oggett o: risoluzione cont rattual e ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
(p. i. - c.f. Parte_1 P.IVA_1
) con sede in Sora via Molino 61, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia C.F._1
Giuliani e Marco Proia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone alla Piazza
Caduti di Via Fani n. 32
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede in Milano alla Via Caracciolo n. 51, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio
Stanisci e Francesco Papandrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Fulvio Giordano in Cassino alla via Santa Libera n. 07
CO NVE NUTO
CONCLUS IONI: come da atto i ntrodut ti v o e da not e conclusive aut ori zzate e da verb ali di caus a
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si g. ha ci tat o in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
che il sig. è i l titol are di un'attivi tà comm erciale che s i Parte_1
occupa del comm erci o al d ett agli o di arredam enti;
che per lo svolgimento della suddetta attività l'attore si avvale dell'utenza tel efoni ca n.0776/ ----; che la suddetta utenza a far data dal 11/05/2016 veniva gestita dall'operatore
2 Fast web con l a s ottoscrizione del cont ratt o deno minato “li nea Business Cl ass”, con cl ausola di port abilit à s ul num ero t el efoni co 0776/ …., ossi a cl ausola che prevede il mant enim ent o del num ero t el efoni co gi à i n uso;
che successivament e veniva e ffettuato un sopral luogo da un tecni co sull a CP_1
line a che veri fi cava l a m ancanza di copert ura necessaria per il funzionamento dell'utenza 0776-----; che a far data dal 14/ 06/2016, dat a del sopralluogo dell 'operat ore , si CP_1
verificava un diss ervizio sull a linea t el efoni ca prot rat tasi per 20 gi orni e s enza al cun preavviso da part e del nuovo gestore subent rato;
CP_1 che sempre in data 14/06/2016 l'attore tentava più volte di contattare il servizio cli enti al fi ne di ottenere il ripri stin o dell a linea t el efoni ca senza esi to CP_1
al cuno, decidendo co sì di comuni care in dat a 14/06/ 2016 a m ezzo pec il recesso dal cont ratto sottoscritto con;
CP_1
che i n dat a 24/06/2016 i legal i invi avano al gestore una diffi da ad CP_1
adempi ere per il ripristino dell a li nea e per l a richi est a del codice di mi grazio ne per permettere all'attore il rientro -riattivazione in Telecom Italia spa, ma senza successo;
che il disservi zi o si prot raeva dal 14/ 06/ 2016 per 20 gi orni con not evoli disagi per il oltre che con ril evanti danni economici, soprattutt o in termi ni di Pt_1
fat turat o;
che l a C art a dei S ervizi prevede, nel caso di m ancato rispett o degl i CP_1
standard rel ati vi ai t empi di att ivazi one e risoluzione guast i, un indenni zzo di dieci euro per ogni giorno di ritardo, in caso di abbonam ento con partit a IVA;
che l 'art . 1 comm a 2 L. 40/ 2007 st abi lisce che i cont ratti per adesione, stipulati con operatori di t el efoni a, devono prevedere la facolt à del contraente di trasferi re le utenze pres so alt ro operatore s e nza vi ncoli t emporali o rit ardi non giustificati e senza spese non gius tifi cate da cost i dell 'operatore; che l'utenza telefonica 0776/869253 è infatti utilizzata dal sig. Pt_1
esclusivament e per l a propri a att ivit à professionale;
che il distacco della linea t el efoni ca avveniva in un peri odo dell 'anno in cui l e aziende produtt ri ci di arredam ento effett uano conti nue consegne in prossimit à dell a chiusura dell e stes se previst a nel m ese di agosto;
che a causa del dis servi zio telefonica perdeva un 'ingente com messa rel ativa all'arredamento di un immobile del sig. che già in dat a Persona_1
30/05/2016 chi edeva un preventivo e che tent amdo i nvano di raggiungerlo
3 tel efoni cament e e vi a m ail, si ri volgeva altrove;
che in 04.07.2016 veniva riattivata la linea telefonica dell'attore con il gestore
Tel ecom It ali a (TIM );
che TIM appli cava però con il nuovo contratto una t ariffa m eno favorevol e rispet t o al precedent e cont rat to;
che per il rientro in TIM l'attore ha dovuto attivare anche un'utenza mobile p er vedere applicata una promozione c.d. “Promozione Linea Valore” per un costo com plessivo bi mestral e di € 210,00 ca ri spett o a € 150,00 ca del contratt o precedente, con un aggravio di spesa di circa € 60,00 ogni bimestre;
che considerando la grave perdit a subi ta in t erm ini di guadagno e di aggravio di costi, l'attore può quantificare i danni subiti in € 26.0 00,00;
che l'attore ha presentato istanza alla Camera di Commercio di Frosinone per l'esperimento del tentativo di conciliazione, concluso con esito negativo per mancata rispost a di CP_1
Ha c onclus o chi edendo “Voglia il T ribunale adit o , respinta ogni contraria richiesta: 1) accertare l a r es ponsabi lità per inadempiment o contrattual e della soci et à per aver s ospeso dal 14/06/2016 al 04/ 07/2016 senza alcun CP_1 giustificato motivo la fornitura del servizio telefonico sull'utenza 0776/869253 intestata all 'at tor e e per l 'effetto: 2) condannare la al pagamento della CP_1
somma di eur o 970,00 a t itol o di indennizzo forfettari o per i maggiori costi sostenuti dall'attore; 3) condannare la società convenuta al risaricmento dei danni subiti per il ma ncato guadagno all a ditt a i ndi vidual e Parte_1
nella misura di € 25.030,00 o in quella diversa, maggiore o minore che
[...]
l'adito Tribunale riterrà più di giustizia. Con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dal dì dell'ev ento sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si è costituita in giudizi o chiedendo l 'integral e ri gett o dell a dom anda CP_1
attorea , eccependo i n vi a preliminare l 'incom pet enza t erri tori al e del Tribunal e di
Cassi no in favore del Tribunal e di Milano in virt ù dell 'art . 18 dell e condi zioni geenrali di cont ratto partit a i va e deducendo: che l a dom anda è im proponi bil e per omesso ritual e esperim ent o d el prevent ivo tent ati vo obbl igatori o di concili azione previsto dal la Legge n. 249 del 31.07.1997
e da esperi rsi dinanzi al Lazio;
CP_2 che l'attore ha sottoscritto in data 11.05.2016 Proposta di Abbonamento Partita
IVA, chiedendo la migrazione dell'utenza 0776.869253 da Telecom Italia S.p.a. a
4 CP_1
che ha dato impuls o all a richi est a di attivazione dei servi zi che si sarebbe CP_1 conclusa entro la tempistica contrattualmente prevista dall'art. 4 delle Condizioni
Generali di contratto, secondo cui “I Servizi saranno attivati da entro 30 CP_1
(trenta) giorni dall'esito positivo delle verifiche tecniche, che avverranno entro 30
(trenta) giorni dall a ricezione da part e di dell a P roposta, salvo i casi i n CP_1
cui subentri no impediment i oggettivi non imput abili a , ivi inclusi quel li CP_1
dipendenti da operat ori terz i.
4.2 Il Cli ente prende at to che per l 'attivazione dei
Servizi potrebbe essere necessaria la collaborazione dell'operatore di provenienza e/o dell'operatore proprietario dell'infrastruttura di telecomunicazioni di accesso” ; che pertanto l'atti vazione cont rattual e si sarebbe dovut a concludere, secondo il regol am ent o negozi ale paci fi cam ente accolto dal l'attore, entro il 11.07.2016 ; che la procedura di migrazione è discipli nat a dal l'art. 18 dell a deli bera
274/07/C ONS, modificato poi dall a delibera 41/ 09/C IR, e dall a Circol are del 9 april e 2008 dell a st essa Autorit à per le Garanzi e nel le Com uni cazi oni (AGC OM ) ; che con l a procedura di mi grazione il cli ente può passare da un operatore al l'alt ro, con port abil ità del numero fi sso, s enza l a necessi tà di cessare il p recedent e contratto e rientrare in Tel ecom It ali a;
che è previ sta una procedura distinta in tre fasi: Fase 1 - il cli ente aderisce ad un'offerta commerciale del recipient , gli comunica il proprio codice di migrazione precedentemente fornitogli dal Donat ing (Tel ecom It ali a nel caso de quo), i n fat tura o su area web o richi esto vi a call cent er;
Fase 2 - il reci pient ( CP_1
trasmette la richiesta di migrazione all'operatore donating (Telecom Italia),
[...]
senza i ndugio e com unque entro un gi orno l avorativo dall a sua ri cezione . Il donating (Tel ecom It ali a), ricevut a l a ri chiest a, effet tua dell e verifiche form ali e gestionali, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi trascorsi i quali si applica il sil enzi o as senso;
Fas e 3 - Ri cevuto un riscont ro positivo o i n applicazione del s ilenzi o ass ens o del , i l R eci pi ent trasm ett e ri chi est a di Pt_2
migrazione all a divi s ione ret e di Tel ecom It ali a com uni cando l a DAC ( acronim o di
“data di attestata consegna”, vale a dire, il giorno in cui dovrà avvenire il passaggio della linea da un operatore all'altro) concordata con il cliente. La divisi one ret e di Tel ecom It ali a, entro un giorno l avorativo,conferm a agli operatori donating e reci pient la dat a att es a di consegna . L 'operatore recipi ent fornisce ent ro 3 giorni lavorativi dall a data at tesa di migrazione, una comuni cazione al cli ent e che conferm a la data previst a per la mi grazione;
gli operat ori recipi ent e
5 donating poss ono int errom pere l a migrazi one o ri chi edere l a ri modul azione dell a dat a att esa di conseg na solo in casi eccezionali e non dipendenti dall a propria volontà, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12 della delibera n.
274/07/C ONS . Il gi orno fi ss ato per il passaggio (DAC ), la di visione rete di
Telecom Italia effettua l'operazione di migrazio ne e la notifica sia al donating che al reci pi ent;
che, tutt avi a, in data 14.06.2016, ben pri ma del t ermi ne cont rattualm ent e previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto, il Sig. ha inoltrato la Pt_1
com uni cazi one di recess o dal cont rat t o, i mpedendo pert anto a di pot er CP_1 proseguire con l'attivazione dei propri servizi;
che t al e com uni cazi one, al fine di bl occare l a procedura di mi grazione i n corso, avrebbe dovuto es sere i nvi at a a Tel ecom Itali a S.p.a., operatore che ha avuto in cari co la linea de qua;
che t utt avi a ciò non si è verifi cato e Tel ecom It ali a S .p.a. ha com unque provvedut o a migrare l'utenza 0776.869253 in data 20.06.2016 ; che nell a comuni cazi one del del 14.06.2016 non vi è al cuna m enzi one Pt_1
dell a sospensione della l inea, né il Sig. ha richi esto il ri pri stino dei Pt_1
servi zi;
che i n dat a 21.06.2016, ha i nolt rato al Si g. a m ezzo sm s CP_1 Pt_1
sul recapit o m obil e i ndi cat o nell a propost a di abbonamento, il codice di migrazione neces sari o al t rasferim ento dell'ut enza;
che l a procedura di migrazione da a Tel ecom Itali a S.p.a. è st ata CP_1
avviat a in dat a 22.06.201 6 e si è conclusa in dat a 01.07.2016, dat a i n cui è pervenuta la notifi ca di esplet am ent o dell a procedura da part e di Tel ecom;
che p ert anto da t al e dat a Telecom Itali a S.p.a. ha avut o in carico l 'ut enza;
che al cuna respons abilità pot rà essere ascritt a i n capo a , post o che è CP_1 stato, in tutta autonomia, il Sig. ad impedire l'attivazione dei servizi;
Pt_1
che nessuna respon s abilit à può essere attribuit a a e nessuna CP_1
richi est a di ris arcim ento pot rà ess ere ri conosciut a att eso che nessun inadem pim ento è ris contrabil e da parte dell a convenut a;
che l a dom anda at torea è infondat a anche in punto al quantum deb eatur.
Ha concluso chi edendo "Vogli a il Giudi ce adit o, contrariis rei ectis, a) in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio e pertanto dichiarare l 'incompetenz a del Gi udi ce adito in favore del Tri bunal e di Milano b) sempre i n vi a pr eli minar e dichiar are l 'improponibilità della domanda, per omes so
6 esperi mento del t ent ativo obbli gatorio di conciliazione dinanzi al Corecom compet ent e per t errit orio, ai sensi della L. 249/1997; b) nel merit o ri get tare t utt e le domande attoree i n quant o inf ondat e i n fatt o ed in diritt o e comunque non provat e C on vitt oria dell e spes e competenze ed onorari dell a present e procedura”
Concessi i termi ni per il deposito di m em ori e ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva ist ru i ta m edi ante int errogatorio forma l e dell 'attore ed escussione dei testim oni ed infi ne decis a all'udi enza del 09.04.2025 ai sensi dell 'a rt . 281 sexi es .
In via preliminare , va rig ett at a l 'eccezione di impr ocedi bilit à dell a dom anda soll evata dall a convenut a er m ancato esperim en to del procedimento CP_1
di concili azione dinanzi al Corecom.
Deve, infatti , ess ere ril evato che part e att rice ha prodotto documentazi one att est ant e l 'avvio del procedimento di concili azione dinan zi all a C am era di
Commercio di Fros inone , concl usosi con esit o neg ati vo per m ancata adesione di
(cfr documenti all egati n. 10 e 11 fasci colo di parte att ri ce) . Ai sensi CP_1
dell 'art . 13 del “Regolam ent o i n m at eri a di procedure di ri sol uzi one dell e controversie tra operatori di com uni cazi oni elet troni che ed ut enti , approvato con deli bera n. 173/ 07/C ONS ” dell 'Autorit à Garant e dell e Comunicazi oni , i n alt ernat iva all a procedura concili ativa dinanzi al C o.re.com, gl i int eressat i hanno la facolt à di esperi re il t ent ati vo obbli gat orio di concili azione, anche in vi a tel em atica, di nanzi alle cam ere di concil i azione i stitui te presso l e C amere di comm ercio, indust ri a, arti gianato ed agricoltura .
Sempre in vi a prelim inare, i n ordi ne all 'eccezione di incom pet enza t errit ori al e soll evata dall a convenut a e deli bat a in cor so di causa con ordi nanza del CP_1
07.05.2018 , deve int egra lment e conferm arsi quant o s t atuito con ordinanza del
11.01.2021 in ordine all a i nsussit enza dei presupposti per la revoca o m odi fi ca dell 'ordi nanza che ha st at uito sull a compet enza , in quanto si tratta di provvedimento che può essere im pugnat o sol tanto con regol ament o di compet enza, che rappresenta l'unico mezzo di impugnazione proponibile per contestare la statuizione .
Tanto prem ess o , l a domand a dell 'attore è infondat a e va rig ett at a per i motivi che seguono.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche
7 costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)].
Volgendo alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore, deve osservarsi che in punto di diritto il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale legittima la parte non inadempiente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, dovendo in tal caso offrire la prova del danno in concreto subito e del nesso di causalità tra l'evento – inadempimento ed il danno. Il codice civile all'art. 1223 indica espressamente che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, che siano conseguenza immediata dell'inadempimento. Per mancato guadagno o lucro cessante deve intendersi il guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere se non fosse intervenuto l'evento, imputabile all'altra parte, a danneggiarla.
Nel caso di specie l'attore ha dedotto di avere subito danni per € 25.030,00 per la mancata conclusione di una vendita di mobili in favore del sig. il quale proprio nei giorni della Per_1
interruzione della linea telefonica avrebbe tentato di contattare il per l'acquisto degli Pt_1
arredi. A tal proposito deve essere osservato che a sostegno di tale allegazione l'attore ha prodotto in atti un mero preventivo, privo di data certa e di sottoscrizione per accettazione del sig. Per_1
dovendo, dunque, ritenersi che lo stato delle trattative tra le parti non fosse ancora avanzato, ma si fosse arrestato ad una fase precontrattuale, in quanto tra le parti non era ancora stato raggiunto l'accordo nè sulle merci nè sul prezzo. E' evidente, infatti, che la semplice redazione di un preventivo da parte del venditore non è di per sè idonea a configurare l'esistenza di un accordo o comunque di negozio preparatorio tale da indurre a ritenere fondata in termini altamente probabilistici l'esistenza di chance di conclusione del contratto, configurando un danno da mancato guadagno. Nè le risultanze della prova testimoniale sono riuscite a superare la genericità delle deduzioni attoree, in quanto il teste escusso all'udienza del 29.04.2022, ha semplicemente Per_1
confermato la circostanza di avere chiesto un preventivo al e di avere poi tentato di Pt_1
contattarlo telefonicamente, ma di non esservi riuscito perchè “sembrava che il telefono fosse staccato”, salvo poi inviare un sms sul numero di cellulare del per comunicare che aveva Pt_1
acquistato i mobili altrove. Tali dichiarazioni non risultano idonee a provare nè che il Per_1
avrebbe sicuramente acquistato dal tutti i mobili oggetto di preventuvo e al prezzo in esso Pt_1
indicato, nè che il motivo del mancato acquisto sia stato il malfuzionamento della linea telefonica, da ritenersi invece del tutto irrilevante in quanto, se vi fosse stato il reale interesse del di Per_1
effettuare l'acquisto della merce come indicata nel preventivo, ben avrebbe potuto recarsi
8 personalmente in negozio;
passaggio che, peraltro, sarebbe risultato indispenabile per l'effettiva conclusione della vendita oppure avrebbe potuto comunicarlo al sul numero di cellulare Pt_1
sul quale ha invece inviato il messaggio per rappresentare che aveva acquistato i mobili altrove, confermando in tal modo che aveva la possibilità di contattare diversamente il per tali Pt_1
motivi la circostanza del temporaneo non funzionamento della linea telefonica del negozio di mobili dell'attore non era di per sè tale da impedire in maniera assoluta qualsiasi tipo di contatto tra il ed il e/o qualsiasi altro cliente. Pt_1 Per_1
Ne consegue che il non funzionamento della linea telefonica non può essere ritenuto causa del mancato acqusito da parte del terzo e del conseguente mancato guadagno lamentato dall'attore. La mancanza di prova in ordine alla concreta possibilità di conclusione dell'affare ed al nesso causale tra il non funzionamento della linea telefonica e la mancata vendita, impedisce di collocare la fattispecie anche nell'ambito della c.d. perdita di chance. Ed infatti il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno consistente nella perdita della possibilità di conseguire un guadango economico, da intendersi quale conseguenza dannosa potenziale dell'evento. Dunque, il creditore che voglia ottenere anche i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Del resto il risarcimento del mancato guadagno e della perdita di chance richiedono un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità in ordine al fatto che il creditore avrebbe conseguito quel determinato vantaggio economico ove non vi fosse stato il comportamento inadempiente della controparte.
A ciò deve aggiungersi che, ad ogni buon conto, il mancato guadagno dell'attore non avrebbe potuto essere determinato sic et simpliciter sulla base del preventivo e neppure sull'eventuale futuro prezzo di vendita, in quanto da quest'ultimo avrebbe dovuto essere scomputato l'effettivo guadagno del venditore, essendo evidente che una parte del prezzo è destinata a coprire i costi di acquisto e/o produzione degli arredi,che restano nella disponibilità del venditore. Anche a tale riguardo parte attrice non ha dedotto nè allegato alcun elemento dal quale poter dedurre l'effettivo importo del mancato guadagno derivante dalla mancata vendita, non potendo a tal fine assumere alcuna rilevanza l'indicazione riportata per la prima volta nelle memorie conclusionali, dunque ben dopo lo spirare delle preclusioni assertive e probatorie, di quella che sarebbe stata la percentuale di guadagno che avrebbe realizzato, che oltre a palesarsi tardiva ed inammissibile è rimasta meramente generica, sul piano assertivo, sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Nè parte attrice ha allegato di avere ricevuto un danno per avere già acquistato e/o prodotto i mobili oggetto del
9 preventivo per il terzo e di non essere riuscito a collocarli diversamente sul mercato per motivi oggettivamente valutabili, quali ad esempio la creazione e/o personalizzazione su misura.
La domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno e perdita di chance deve dunque essere rigettata.
Volgendo ad esaminare la domanda di indennizzo forfettario per i maggiori costi sostenuti e quantificata in complessivi € 970,00, comprensivi dell'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi
Fastweb all'art. 5.3., deve rilevarsi che parte attrice ha riferito che, in seguito al disservizio sulla linea telefonica, ha deciso di stipulare un nuovo contratto con Telecom Italia, già suo gestore prima della sottoscrizione della proposta e che in tale passaggio si è vista costretta ad accedere a CP_1
condizioni più onerose rispetto a quelle di cui godeva in precedenza.
Deve essere osservato che detta circostanza è rimasta a livello puramente assertivo, priva di qualsivoglia supporto probatorio;
ed invero si rileva che la decisione di cambiare operatore telefonico è stata assunta autonomamente dall'attore, come pure la scelta di ritornare in TIM, non essendo dato sapere, in quanto non indicato in atti, quale fosse la reale offerta del mercato nel periodo in considerazione, se vi fossero operatori e/o tariffe più convenienti rispetto a quella sottoscittta dall'attore, non essendo ragionevale ritenere che quella sottoscirtta dal con Pt_1
fosse l'unica proposta possibile. Non è dunque emerso in giudizio che il Controparte_3 Pt_1
abbia subito un danno economicamente valutabile a causa della mancata attivazione della proposta contrattuale . CP_1
Deve, infine, essere rilevato che non può trovare applicazione al caso di specie la norma di cui all'art.
5.3 della Carta dei Servizi invocata dall'attore, in quanto dalla stessa allegazione di parte attrice risulta che in data 14 giugno si verificava il disservizio nella linea Telefonica e che nella medesima data comunicava a mezzo pec il recesso dal contratto e successivamente ha richiesto il codice di migrazione per rientrare in Telecom, pertanto in tal caso non poteva ritenersi decorso il termine di 72 ore di cui alla carta di servizi per consentire la risoluzione del disservizio all'esito del quale poteva inziare a decorrere il termine per l'indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Cassino, S ezi one Civi le, defi nitivam ent e pronunzi ando sull a controversia r.g.n. 3 197/2017 , com e innanzi propost a, così provvede:
1.Rigetta le domande di parte attrice per le causali di cui in motivazione;
10 2- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dalla convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida euro 2.540,00 per compensi
[...]
professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino 09.04.2025
Il giudice dot t.ssa S ara Lanzett a
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