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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1882/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1882/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, in relazione a diritti e responsabilità derivanti da contratto d'appalto, tra:
codice fiscale , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20.11.1949, residente in [...]; CP_1 codice fiscale , nato a [...], il [...], ivi C.F._2 residente in [...]; codice fiscale , nata a Parte_2 C.F._3
Catanzaro il 12.8.1975, residente in [...] codice fiscale nata a [...], il [...], residente in C.F._4
Lamezia Terme (CZ), via Malaterra;
codice fiscale Parte_4
, nata a [...], il 1°.5.1974, ivi residente in [...]
Malaterra; tutti nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Sensi, domiciliati per elezione presso il suo
1 studio professionale, sito in corso G. Nicotera n. 158 di Lamezia Terme, con telefax n.
0968/18730190 e indirizzo di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2 Email_3
Appellanti
e con sede in Catania, S.S. 114 - Stradale Primosole Km 107,730, Controparte_2
Z.I. - codice fiscale, partita I.v.a. e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Catania , iscritta nel R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catania al n. P.IVA_1
246846, in persona del legale rappresentante p.t., dott. , nato a [...] il CP_3
27.2.1975, codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. C.F._6
Massimo Parisi, con telefax n. 095/7981686 e indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 professionale del suddetto difensore, in Paternò (CT), piazza M. d'Ungheria 10, come da procura alle liti, rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore degli appellanti Parte_1 CP_1 Parte_2
e “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro respinta Parte_3 Parte_4 ogni contraria istanza, ed in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui alla parte motiva: 1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto di appello;
2) nel merito, accertare e dichiarare che i vizi riscontrati non sono da ricondurre alla responsabilità dell'appaltatrice e per l'effetto condannare la al pagamento in Controparte_2 favore dei sig.ri e della somma di € 60.000,00 oltre interessi moratori CP_1 Parte_1 detratto l'importo, per come accertato dal CTU, di € 26.688,09 per la rampa di carico/scarico merci;
3) accertare e dichiarare che l'eccessiva durata dell'appalto è da ricondurre ad esclusiva responsabilità della committente e pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel corso di primo grado, condannarla al pagamento dell'importo di € 14.012,00 oltre ad un importo da liquidarsi in via
2 equitativa; 5) con condanna della alla rifusione in favore dei Controparte_2 sig.ri e delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1 CP_1 per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame ai sensi e per gli effetti ex art. 348 bis cc;
in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per insussistenza di entrambi i presupposti di legge;
nel merito, rigettare in ogni sua parte il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
condannare gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 10.9.2014, la società ha Controparte_2 convenuto in giudizio titolare della “Impresa Costruzioni”, proponendo Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2014, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 17.7.2014, con cui era stato intimato alla società opponente il pagamento della somma di euro 60.000,00, oltre accessori di legge, quale residuo del compenso dovuto al per lavori eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data CP_1
13.6.2011 e modificato il 21.6.2013. Ha chiesto, in particolare, di revocare il decreto ingiuntivo e, accertati i gravi inadempimenti dell'appaltatore nella esecuzione dei lavori suddetti, dichiarare che nulla era dovuto dalla società opponente al e che, al CP_1 contrario, aveva diritto al risarcimento del danno causatole Controparte_2 dall'appaltatore.
A fondamento dell'opposizione, ha sostenuto che: a) la somma di Controparte_2 euro 60.000,00, oggetto del decreto ingiuntivo, era stata trattenuta dalla società a titolo di garanzia per i vizi dell'opera, sulla base di una specifica clausola del contratto di appalto;
b) in effetti, l'opera consegnata, relativa alla costruzione di un c.d. punto vendita dell'attività commerciale di presentava gravi difetti e carenze Controparte_2 esecutive, ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., riguardanti, in particolare, le zone di viabilità
(abbassamenti delle aree rivestite con masselli autobloccanti e lesioni delle parti
3 cementate), la rampa di carico e scarico della merce, l'area di parcheggio e la rampa di accesso, che erano stati tempestivamente denunciati e che avevano causato una serie di danni alla società committente, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
26.1.2015, ha contestato i vizi dell'opera, affermando, in sintesi, che: a) gli Persona_1 abbassamenti dei masselli o betonelle autobloccanti e le lesioni del pavimento industriale non erano addebitabili all'appaltatore, in quanto tale abbassamento era stato causato dal transito e dalla manovra dei pesanti mezzi durante i giorni che avevano preceduto l'apertura dell'attività commerciale e, del resto, il in più occasioni, aveva suggerito CP_1 alla committente di predisporre del cemento sotto le betonelle, ma era stato invitato a procedere come da capitolato di appalto, ossia senza tale accortezza;
b) anche lo sgretolamento della rampa di carico e scarico delle merci non era addebitabile all'impresa del e la contestazione del vizio era del tutto arbitraria;
c) analoga CP_1 considerazione valeva per la voragine apertasi nell'area di parcheggio, tanto che l'ing.
direttore dei lavori, aveva escluso che il cedimento fosse dovuto al tipo CP_4 di materiale utilizzato per il cassonetto di riempimento così come alla mancata costipazione del terreno, fermo restando, peraltro, che il convenuto opposto aveva mostrato la sua disponibilità ad eseguire i lavori di ripristino secondo le indicazioni del suddetto direttore dei lavori, provvedendo, poi, in effetti, al rispristino dello stato dei luoghi;
d) come aveva già avuto modo di affermare, replicando alle contestazioni della società committente, le cause di tali problematiche erano addebitabili a Controparte_2 che, prima dei lavori, non aveva bonificato il terreno sottostante;
del resto, come
[...] emergeva dalla relazione geologica, il terreno stesso non presentava caratteristiche geotecniche idonee a fungere da fondale.
Inoltre, il proponeva domanda riconvenzionale, ossia una reconventio CP_1 reconventionis, nei confronti di lamentando che le attività di Controparte_2 cantiere si erano prolungate oltre il previsto, per responsabilità della committente, cosicché aveva dovuto sopportare una serie di costi aggiuntivi, tra cui quelli relativi al rinnovo delle polizze assicurative.
Ha chiesto pertanto, oltre che di riconoscere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte da
[...]
e, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, la condanna della CP_2 opponente al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella esecuzione dell'opera.
4 Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. (con la prima, Controparte_2 ha, tra l'altro, eccepito l'avvenuta rinuncia del con accordo del giugno del
[...] CP_1
2013, a far valere ogni questione concernente il prolungamento della durata del contratto), la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17.7.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 246/2019 del 1°.3.2019, pubblicata il 7.3.2019, il Tribunale di Lamezia
Terme ha così deciso: a) ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. 1259/2014; b) in accoglimento Controparte_2 della domanda riconvenzionale della società opponente, ha condannato al Persona_1 pagamento, in favore della stessa, della somma di euro 221.628,40, oltre interessi legali dalla domanda (detraendo dall'importo del danno da risarcire l'importo di euro 60.000,00 già trattenuto dalla committente a titolo di garanzia); c) ha rigettato la domanda riconvenzionale del d) ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo a carico CP_1 dell'opposto quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice di prime cure, in particolare, richiamata la relazione del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che: a) i vizi dell'opera riscontrati (lesioni nelle zone di viabilità; sgretolamento della rampa di carico e scarico della merce;
abbassamento delle aree realizzate in massetti autobloccanti) fossero effettivamente sussistenti e che il ne CP_1 dovesse risponderne, trattandosi di vizi dell'opera rientranti nella garanzia dovuta dall'appaltatore che non veniva meno per i difetti della costruzione derivanti da vizi o inidoneità del suolo, anche quando essi dipendevano da errori di progettazione del committente, poiché non era stato dimostrato che tali difetti non fossero concretamente accertabili con l'ausilio dei ordinari strumenti e procedure tecnici;
b) pertanto, dovevano essere accolte sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale della società opponente, volta al risarcimento del danno, quantificato nella misura stimata dal consulente tecnico di ufficio (pari ad euro 281.628,40), da cui doveva essere dedotta la somma di euro
5 60.000,00, già trattenuta dalla società; c) doveva, invece, essere rigettata, per difetto di prova del pregiudizio lamentato, la domanda riconvenzionale proposta da e Persona_1 volta al risarcimento del danno derivante dal fermo di cantiere;
d) stante la natura tecnica delle questioni, sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, salvo porre a carico dell'opposto quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello notificato il 3.10.2019, Parte_1 CP_1 Parte_2
e tutti nella qualità di eredi con beneficio d'inventario
[...] Parte_3 Parte_4 di (deceduto il 30.6.2016), hanno proposto appello avverso la sentenza n. Persona_1
246/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe.
In sintesi, gli appellanti hanno lamentato: I) l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 1669 c.c., dato che l'appalto stipulato tra le parti aveva ad oggetto la realizzazione di un punto vendita, rispetto al quale le opere oggetto di contestazione
(pavimentazione esterna, rampa di carico, viabilità e parcheggi) avevano natura meramente accessoria, cosicché, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza, non erano configurabili i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.; II) l'errato addebito di responsabilità nei confronti del sulla base di una presunta autonomia della sua CP_1 attività, il quale, al contrario, aveva agito secondo le istruzioni vincolanti della committenza ed in costante presenza del direttore dei lavori;
III) la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare fatti non specificamente contestati da con particolare riferimento alla circostanza, allegata Controparte_2 nella comparsa di costituzione, che il aveva, più volte, segnalato alla committenza CP_1
l'opportunità di predisporre uno strato di calcestruzzo sotto i masselli autobloccanti, al fine di evitare i cedimenti del suolo, senza, tuttavia, ottenere adeguato riscontro e ricevendo, piuttosto, l'invito a procedere come da capitolato d'appalto; IV) l'errato rigetto della domanda riconvenzionale proposta da con cui aveva chiesto il Persona_1 risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella conclusione dei lavori, sebbene dalla documentazione prodotta emergesse la dimostrazione delle cause del ritardo e dei costi sostenuti dall'impresa per il rinnovo delle polizze assicurative. Infine, gli appellanti
6 hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed hanno concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 24.12.2109, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_2 integrale della sentenza impugnata, come sopra trascritto.
L'appellata ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per mancanza di probabilità di accoglimento.
Quanto al merito, la società appellata ha sostenuto che: a) il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c., poiché i vizi accertati dal consulente tecnico di ufficio avevano consistenza tale da compromettere la libera ed integrale godibilità dell'opera; b) il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che i lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice non erano a regola d'arte né il poteva esimersi da CP_1 responsabilità per avere eseguito le istruzioni della committenza, essendo rimasto indimostrata l'ingerenza della stessa e, quindi, il ruolo di mero nudus minister dell'appaltatore; c) non vi era stata violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto, nell'affermare la piena Controparte_2 ed esclusiva responsabilità del nella esecuzione dei lavori, aveva contestato CP_1
l'esistenza di suggerimenti circa l'utilizzo di cemento sotto le betonelle e l'invio di analoghe comunicazioni, peraltro rimaste indimostrate;
d) il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda del di risarcimento danni per asseriti ritardi nei CP_1 lavori, in quanto priva di prova sia in ordine ai danni lamentati che al loro addebito alla e, sotto altro profilo, poiché il vi aveva rinunciato con Controparte_2 CP_1
l'accordo transattivo del 21.6.2013.
Assegnata la causa alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 5.2.2020, depositata in cancelleria il 6.2.2020 ed emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 28.1.2020, ha rigettato l'eccezione della società appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha accolto l'istanza degli appellanti di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata ed aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello, è stata assegnata alla II^ sezione civile.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte, ha
7 trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno presentato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ribadendo e precisando, in estrema sintesi, le valutazioni di fatto e le considerazioni di diritto svolte negli scritti precedenti.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la rilevanza o meno della qualificazione giuridica della responsabilità della impresa di quale Persona_1 appaltatrice, fatta valere dalla committente avendo la parte Controparte_2 appellante contestato quella effettuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr. il primo motivo di appello); b) la responsabilità o meno del (oggi dei suoi eredi), per i CP_1 vizi dell'opera contestagli da - con particolare riferimento ai limiti Controparte_2 della sua autonomia rispetto alle indicazioni della committente ed alle luce del principio di non contestazioni di alcuni fatti verificatisi nel corso del rapporto - ritenuta dal
Tribunale con valutazione censurata dagli appellanti (v. il 2° ed il 3° motivo di impugnazione); c) il fondamento o meno della domanda del di risarcimento del CP_1 danno per il fermo subito dal cantiere dei lavori, escluso dal primo giudice, con valutazione censurata dagli appellanti;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
2.1. La responsabilità dell'appaltatore
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “Errata applicazione dell'art. 1669
c.c.”, gli appellanti censurano l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 1669 c.c., relativo alla rovina ed ai gravi difetti di edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, evidenziando che l'appalto stipulato da e Controparte_2
8 da aveva ad oggetto la realizzazione del “punto vendita ” di Persona_1 CP_2
Lamezia Terme e che le opere oggetto di contestazione (pavimentazione esterna, rampa di carico, viabilità e parcheggi) avevano natura meramente accessoria rispetto all'edificio principale, cosicché non potevano ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera e, pertanto, non davano luogo, applicando i principi giurisprudenziali, ai
“gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Con un secondo motivo, rubricato “Sulla corretta esecuzione dell'opera e sull'assenza di responsabilità dell'appaltatore”, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia valutato correttamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della documentazione nella stessa richiamata, da cui si evinceva che l'impresa non aveva CP_1 operato in autonomia, ma aveva eseguito le opere sotto la direzione e secondo le prescrizioni della committenza e dei suoi tecnici incaricati, tanto da operare come mero nudus minister, cosicché non poteva essere ritenuta responsabile dei vizi riscontrati.
Con un terzo motivo, rubricato “Sulla mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, gli appellanti censurano la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di valutare come provati alcuni fatti non specificamente contestati da Controparte_2
e, segnatamente, che il fatto che l'impresa aveva, più volte, segnalato alla committenza la necessità di predisporre uno strato di calcestruzzo sotto i masselli autobloccanti, al fine di evitare futuri cedimenti del suolo, peraltro, non previsto nel capitolato d'appalto.
Con un quarto motivo, rubricato “Sulla reconventio reconventionis”, gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da avente ad Persona_1 oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circostanza che il cantiere era rimasto fermo per vicissitudini imputabili alla committente, sebbene il contrariamente CP_1 all'assunto del Tribunale, avesse comprovato tale danno con la copiosa documentazione versata in atti e, segnatamente, avesse dimostrato le cause del ritardo ed i maggiori costi sostenuti dall'impresa, in particolare, per il rinnovo delle polizze.
I primi tre motivi di impugnazione, concernenti il tema della responsabilità della impresa di quale appaltatrice dei lavori in questione, sono strettamente connessi e Persona_1 possono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Essi devono essere disattesi, dovendosi confermare, sul punto, la sentenza del Tribunale, da intendersi di chiamata, salve le precisazioni seguenti.
Il primo motivo di impugnazione, concernente la qualificazione giuridica della responsabilità dell'appaltatore di cui si tratta, è, a rigore, inammissibile, poiché non viene
9 indicata la rilevanza della censura e, segnatamente, le conseguenze che dovrebbero desumersi da una diversa qualificazione giuridica della responsabilità suddetta.
In effetti, anche ipotizzando che, come sostenuto degli appellanti, i vizi dell'opera denunciati ed ascritti all'impresa appaltatrice non rappresentino gravi difetti, ai sensi dell'art 1669 c.c., si tratterebbe, comunque, di responsabilità dell'appaltatore per
“difformità e vizi dell'opera”, di cui all'art. 1667 c.c., cosicché una diversa qualificazione giuridica di tale responsabilità, di per sé, non avrebbe conseguenze rispetto alla decisione del Tribunale.
Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione, invece, sono infondati.
Deve permettersi, in punto di fatto, che non sono in contestazione, nel giudizio di appello, le verifiche, peraltro, fondate sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, circa: 1) i vizi dell'opera in questione, rappresentati, in sintesi, da: a) abbassamento e avvallamento, in molti punti, della pavimentazione in betonelle autobloccanti dell'area destinata al parcheggio delle autovetture dei clienti;
b) lesioni dello spessore di 2/3 cm. nella zona di viabilità, realizzata in cemento industriale, percorsa dalle autovetture;
c) sgretolamento della rampa di carico e scarico della merce;
2) le cause di tali vizi, individuate dal perito d'ufficio, rispettivamente: a) nella disomogenea compressione dello Stato di sottofondo preesistente e nelle carenze di analisi preventive del terreno e di progettazione;
b) nella mancata esecuzione di calcoli preliminari, per come, invece, era previsto dalle apposite istruzioni elaborate dal
Consiglio nazionale delle ricerche (“C.N.R. -DT 211/2014”), sulla base di studi pubblicati sin dal 2001 (v. la relazione peritale) e nell'utilizzo, invece, di un modello standard;
c) nella realizzazione della rampa di carico e scarico della merce in difformità del capitolato di appalto (cfr. pagg. 12-15 della relazione di c.t.u.).
Con riguardo a tale ultimo aspetto, ossia i vizi riscontrati nella realizzazione della rampa di carico e scarico della merce, non vi è dubbio che vi sia la responsabilità dell'appaltatore, avendo eseguito l'opera secondo una tecnica costruttiva errata ed in difformità del progetto e del capitolato d'appalto (che prevedeva, invece, la “tecnica del fresco su fresco”: v., in particolare, pag. 13 della relazione peritale).
Con riferimento, invece, agli altri vizi riscontrati, essi traggono origine da errori o omissioni nell'attività di analisi del terreno, preliminare alla progettazione delle opere, e di preparazione del terreno medesimo sul quale dovevano essere realizzate, con particolare riferimento all'area destinata al parcheggio delle autovetture.
10 Tali errori - per quanto imputabili, soprattutto, a carenze di progettazione e, anche, ad omissioni della direzione dei lavori (ossia a responsabilità professionale dei tecnici incaricati dalla società committente per le attività, rispettivamente, di progettazione e di controllo sulla corretta esecuzione dell'opera) - non esimono da responsabilità
l'appaltatore, nella misura in cui ha accettato, senza riserva alcuna, il lacunoso progetto esecutivo (cfr., pag. 6 della relazione peritale) e, attraverso indagini (quali quelle relative alla consistenza geotecniche del terreno) ed attività ordinarie (corretta ed uniforme compressione e costipamento del terreno, al fine di garantirne la compattezza), si sarebbe potuto, rispettivamente, sia riscontrare l'inidoneità del terreno (si tratta di terreno di riporto di altezza pari circa a 3,5 mt: v. pag. 8 della relazione di c.t.u.) a costituire valido supporto alle opere sia rimediare, preventivamente, a tale inidoneità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del resto, ha chiarito tanto che l'appaltatore
è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre
(cfr. Cass., sez. II, n. 29251/2024; n. 23665/2016); quanto che, nei casi di concorso di inadempimento di appaltatore, progettista e direttore dei lavori, come nel caso in esame, la responsabilità è solidale (cfr. Cass., sez, II, n. 29251/2024; n. 14378/2023; n.
3651/2016).
Sotto altro profilo, deve escludersi, contrariamente al convincimento di parte appellante, che l'impresa appaltatrice abbia agito come mero nudus minister, ossia senza alcuna autonomia operativa e dando esecuzione a ordini o istruzioni vincolanti da parte della committenza o della direzione dei lavori, circostanza di cui, in verità, non vi è alcuna significativa traccia documentale né vi è stata alcuna articolazione di prova (la non meglio indicata “Comunicazione Impresa Perri”, di incerta data, di cui all'allegato n. 3 della produzione documentale di primo grado di giudizio della odierna parte appellante, in cui si richiamano, in maniera alquanto generica, precedenti suggerimenti rimasti senza seguito, non risulta sia stata inviata o, comunque, ricevuta dalla committente).
Non è sufficiente, per ritenere in senso contrario e, precisamente, ad attribuire all'impresa il mero ruolo di nudus minister, la mancanza di specifica contestazione da parte di
11 dell'affermazione, contenuta nelle difese del secondo cui: a) Controparte_2 CP_1 avrebbe suggerito, in più occasioni, alla società committente o alla direzione dei lavori di
“predisporre del cemento sotto le betonelle”, ricevendo, invece, indicazioni di procedere secondo capitolato (v. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
b) accortosi delle caratteristiche del terreno e della sua inidoneità, avrebbe
“prontamente evidenziato le necessarie misure da adottare senza, tuttavia, ricevere adeguato riscontro” (v. pag. 6 della comparsa citata).
In effetti - permesso che le circostanze suddette non varrebbero ad escludere la corresponsabilità dell'appaltatore insieme al progettista e al direttore dei lavori per i vizi rappresentati dalle lesioni dell'area di parcheggio conseguenti alla mancanza o insufficienza di compressione del terreno - si tratta di affermazioni alquanto generiche che non consentono di qualificare il comportamento della committente come indicativo di vere e proprie prescrizioni cogenti e, in particolare, non permettono di rilevare: a) sulla base di quali presupposti, di quali specifiche valutazioni ed in quali termini concreti siano stati effettuati tali “suggerimenti” (concetto che sembra alludere ad mera opinione di opportunità della misura suggerita, piuttosto che di vera e propria necessità, sotto il profilo tecnico, per assicurare che l'opera fosse a regola d'arte); b) in quale specifico contesto ed con quali modalità precise la committenza o la direzione dei lavori abbiano rifiutato i “suggerimenti” ed abbiano “invitato” l'impresa a procedere secondo capitolato d'appalto.
D'altra parte, applicando regole di logica e massime di esperienza, è difficile ritenere che, se il effettivamente, avesse ritenuto necessario per assicurare la stabilità delle CP_1 opere, realizzare un sottostrato di calcestruzzo, non avrebbe, al contempo, formalizzato tale determinazione con un'apposita riserva o con una richiesta scritta o, quantomeno, con la richiesta di un apposito ordine di servizio che lo mettesse al riparo, in tale prospettiva, da inevitabili responsabilità. Appare, invero, più verosimile che si sia limitato, al più, ad un mero suggerimento, di per sé, inidoneo a rappresentare una contestazione del progetto e del capitolato d'appalto e, quindi, ad esimerlo da responsabilità.
Ne consegue che i primi tre motivi di appello devono essere rigettati e la sentenza del
Tribunale deve essere confermata, nella parte in cui è stato condannato al Persona_1 pagamento in favore di della somma di euro 221.628,40, oltre Controparte_2
12 interessi, non essendo in contestazione la quantificazione del danno operata dal perito d'ufficio.
2.2. La domanda di risarcimento del danno proposta da Persona_1
Al contrario, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati, il quarto motivo impugnazione, concernente il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconvenzionale dal in relazione al pregiudizio sofferto per il CP_1 fatto che il cantiere è rimasto fermo per lunghi periodi e per cause imputabili alla società committente.
In effetti, con la produzione documentale, il ha dimostrato che i lavori sono stati CP_1 sospesi più volte, per iniziativa della società committente (v., in particolare, gli allegati n.ri 24, 26, 27, 28, 29) e per cause, direttamente o indirettamente, imputabili alla stessa
(ossia per “problematiche tecniche”: v. allegato n. 24; “redazione di perizia di varante”:
v. allegati n. 26 e n. 27; mancato montaggio del capannone: v. allegati n. 28 e 29).
Ne consegue che costi sopportati dalla impresa appaltatrice (pari nel complesso ad euro
10.170,00) per la stipulazione delle polizze del 10.10.2012 e del 13.1.2013, strettamente connesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui si tratta (v. gli allegati n. 35 e
36 della produzione documentale di primo grado del , devono essere addebitati alla CP_1 società committente, poiché le polizze medesime si sono rese necessarie proprio in ragione della ulteriore durata del rapporto contrattuale, imputabile, per quanto esposto, alla rispetto a quella originariamente prevista. Controparte_2
Non è fondata, del resto, l'eccezione della società appellata, fondata sulla presunta rinuncia al risarcimento di un simile danno da parte del in conseguenza degli CP_1 accordi di cui alla scrittura privata del 21.6.2013, peraltro, non presente in atti.
In effetti, non risulta prova che tale scrittura privata, indicata come allegato numero 3 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia stata prodotta in giudizio, giacché la società appellata non ha prodotto nel giudizio d'appello il fascicolo di parte di primo grado né ha dimostrato, altrimenti, di avere prodotto nel corso del giudizio di primo grado il documento sopraindicato, per il quale, in particolare, sarebbe stato necessario produrre la sottoscrizione del cancelliere, di cui all'articolo 74, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al c.p.c.
13 In mancanza di prova della regolare produzione in giudizio nel documento, evidentemente, non può considerarsi fondata l'eccezione di rinuncia al diritto da parte del
CP_1
La somma (pagata il 4.6.2012 quanto ad euro 2.130,00; e l'11.1.2013, quanto ad euro
8.040,00), costituisce debito di valore e deve essere rivalutata all'attualità, ossia fino ad euro 12.449,04. Non devono essere calcolati, invece, gli interessi compensativi, in mancanza di allegazione e di prova del danno da tardivo pagamento (cfr., ad esempio,
Cass., sez. III, n. 7216/2025; n. 6351/2025; n. 10374/2024). Decorrono, invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, essendosi il debito trasformato in obbligazione di valuta.
3. Le spese del giudizio
La pronuncia di compensazione delle spese de giudizio di primo grado non è stata oggetto di motivo di impugnazione e la parziale riforma nel merito della sentenza del
Tribunale, in senso favorevole agli appellanti, non sovverte le ragioni della decisione sul punto.
Quanto al giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della prevalente soccombenza degli appellanti, le spese di lite devono essere poste a carico degli stessi.
Esse devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.001,00 e 260.000,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (che, in assenza di attività di assunzione di prove, ha richiesto un impegno alquanto ridotto), per la quale è applicabile il parametro minimo, e possono, quindi, quantificarsi nell'intero in complessivi euro 12.154,00 (euro
2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 246/2019 del Parte_4
1°.3.2019, pubblicata il 7.3.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna a titolo di risarcimento del danno, nei confronti degli Controparte_2 eredi di al pagamento della somma di euro 12.449,04, oltre interessi legali Persona_1 dalla pubblicazione della presente sentenza;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
15
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1882/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1882/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, in relazione a diritti e responsabilità derivanti da contratto d'appalto, tra:
codice fiscale , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20.11.1949, residente in [...]; CP_1 codice fiscale , nato a [...], il [...], ivi C.F._2 residente in [...]; codice fiscale , nata a Parte_2 C.F._3
Catanzaro il 12.8.1975, residente in [...] codice fiscale nata a [...], il [...], residente in C.F._4
Lamezia Terme (CZ), via Malaterra;
codice fiscale Parte_4
, nata a [...], il 1°.5.1974, ivi residente in [...]
Malaterra; tutti nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Sensi, domiciliati per elezione presso il suo
1 studio professionale, sito in corso G. Nicotera n. 158 di Lamezia Terme, con telefax n.
0968/18730190 e indirizzo di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2 Email_3
Appellanti
e con sede in Catania, S.S. 114 - Stradale Primosole Km 107,730, Controparte_2
Z.I. - codice fiscale, partita I.v.a. e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Catania , iscritta nel R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catania al n. P.IVA_1
246846, in persona del legale rappresentante p.t., dott. , nato a [...] il CP_3
27.2.1975, codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. C.F._6
Massimo Parisi, con telefax n. 095/7981686 e indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 professionale del suddetto difensore, in Paternò (CT), piazza M. d'Ungheria 10, come da procura alle liti, rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore degli appellanti Parte_1 CP_1 Parte_2
e “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro respinta Parte_3 Parte_4 ogni contraria istanza, ed in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui alla parte motiva: 1) in via cautelare sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto di appello;
2) nel merito, accertare e dichiarare che i vizi riscontrati non sono da ricondurre alla responsabilità dell'appaltatrice e per l'effetto condannare la al pagamento in Controparte_2 favore dei sig.ri e della somma di € 60.000,00 oltre interessi moratori CP_1 Parte_1 detratto l'importo, per come accertato dal CTU, di € 26.688,09 per la rampa di carico/scarico merci;
3) accertare e dichiarare che l'eccessiva durata dell'appalto è da ricondurre ad esclusiva responsabilità della committente e pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel corso di primo grado, condannarla al pagamento dell'importo di € 14.012,00 oltre ad un importo da liquidarsi in via
2 equitativa; 5) con condanna della alla rifusione in favore dei Controparte_2 sig.ri e delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1 CP_1 per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame ai sensi e per gli effetti ex art. 348 bis cc;
in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per insussistenza di entrambi i presupposti di legge;
nel merito, rigettare in ogni sua parte il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
condannare gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con atto di citazione notificato il 10.9.2014, la società ha Controparte_2 convenuto in giudizio titolare della “Impresa Costruzioni”, proponendo Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2014, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 17.7.2014, con cui era stato intimato alla società opponente il pagamento della somma di euro 60.000,00, oltre accessori di legge, quale residuo del compenso dovuto al per lavori eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto stipulato in data CP_1
13.6.2011 e modificato il 21.6.2013. Ha chiesto, in particolare, di revocare il decreto ingiuntivo e, accertati i gravi inadempimenti dell'appaltatore nella esecuzione dei lavori suddetti, dichiarare che nulla era dovuto dalla società opponente al e che, al CP_1 contrario, aveva diritto al risarcimento del danno causatole Controparte_2 dall'appaltatore.
A fondamento dell'opposizione, ha sostenuto che: a) la somma di Controparte_2 euro 60.000,00, oggetto del decreto ingiuntivo, era stata trattenuta dalla società a titolo di garanzia per i vizi dell'opera, sulla base di una specifica clausola del contratto di appalto;
b) in effetti, l'opera consegnata, relativa alla costruzione di un c.d. punto vendita dell'attività commerciale di presentava gravi difetti e carenze Controparte_2 esecutive, ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., riguardanti, in particolare, le zone di viabilità
(abbassamenti delle aree rivestite con masselli autobloccanti e lesioni delle parti
3 cementate), la rampa di carico e scarico della merce, l'area di parcheggio e la rampa di accesso, che erano stati tempestivamente denunciati e che avevano causato una serie di danni alla società committente, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
26.1.2015, ha contestato i vizi dell'opera, affermando, in sintesi, che: a) gli Persona_1 abbassamenti dei masselli o betonelle autobloccanti e le lesioni del pavimento industriale non erano addebitabili all'appaltatore, in quanto tale abbassamento era stato causato dal transito e dalla manovra dei pesanti mezzi durante i giorni che avevano preceduto l'apertura dell'attività commerciale e, del resto, il in più occasioni, aveva suggerito CP_1 alla committente di predisporre del cemento sotto le betonelle, ma era stato invitato a procedere come da capitolato di appalto, ossia senza tale accortezza;
b) anche lo sgretolamento della rampa di carico e scarico delle merci non era addebitabile all'impresa del e la contestazione del vizio era del tutto arbitraria;
c) analoga CP_1 considerazione valeva per la voragine apertasi nell'area di parcheggio, tanto che l'ing.
direttore dei lavori, aveva escluso che il cedimento fosse dovuto al tipo CP_4 di materiale utilizzato per il cassonetto di riempimento così come alla mancata costipazione del terreno, fermo restando, peraltro, che il convenuto opposto aveva mostrato la sua disponibilità ad eseguire i lavori di ripristino secondo le indicazioni del suddetto direttore dei lavori, provvedendo, poi, in effetti, al rispristino dello stato dei luoghi;
d) come aveva già avuto modo di affermare, replicando alle contestazioni della società committente, le cause di tali problematiche erano addebitabili a Controparte_2 che, prima dei lavori, non aveva bonificato il terreno sottostante;
del resto, come
[...] emergeva dalla relazione geologica, il terreno stesso non presentava caratteristiche geotecniche idonee a fungere da fondale.
Inoltre, il proponeva domanda riconvenzionale, ossia una reconventio CP_1 reconventionis, nei confronti di lamentando che le attività di Controparte_2 cantiere si erano prolungate oltre il previsto, per responsabilità della committente, cosicché aveva dovuto sopportare una serie di costi aggiuntivi, tra cui quelli relativi al rinnovo delle polizze assicurative.
Ha chiesto pertanto, oltre che di riconoscere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte da
[...]
e, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, la condanna della CP_2 opponente al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella esecuzione dell'opera.
4 Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. (con la prima, Controparte_2 ha, tra l'altro, eccepito l'avvenuta rinuncia del con accordo del giugno del
[...] CP_1
2013, a far valere ogni questione concernente il prolungamento della durata del contratto), la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17.7.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 246/2019 del 1°.3.2019, pubblicata il 7.3.2019, il Tribunale di Lamezia
Terme ha così deciso: a) ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. 1259/2014; b) in accoglimento Controparte_2 della domanda riconvenzionale della società opponente, ha condannato al Persona_1 pagamento, in favore della stessa, della somma di euro 221.628,40, oltre interessi legali dalla domanda (detraendo dall'importo del danno da risarcire l'importo di euro 60.000,00 già trattenuto dalla committente a titolo di garanzia); c) ha rigettato la domanda riconvenzionale del d) ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo a carico CP_1 dell'opposto quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice di prime cure, in particolare, richiamata la relazione del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che: a) i vizi dell'opera riscontrati (lesioni nelle zone di viabilità; sgretolamento della rampa di carico e scarico della merce;
abbassamento delle aree realizzate in massetti autobloccanti) fossero effettivamente sussistenti e che il ne CP_1 dovesse risponderne, trattandosi di vizi dell'opera rientranti nella garanzia dovuta dall'appaltatore che non veniva meno per i difetti della costruzione derivanti da vizi o inidoneità del suolo, anche quando essi dipendevano da errori di progettazione del committente, poiché non era stato dimostrato che tali difetti non fossero concretamente accertabili con l'ausilio dei ordinari strumenti e procedure tecnici;
b) pertanto, dovevano essere accolte sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale della società opponente, volta al risarcimento del danno, quantificato nella misura stimata dal consulente tecnico di ufficio (pari ad euro 281.628,40), da cui doveva essere dedotta la somma di euro
5 60.000,00, già trattenuta dalla società; c) doveva, invece, essere rigettata, per difetto di prova del pregiudizio lamentato, la domanda riconvenzionale proposta da e Persona_1 volta al risarcimento del danno derivante dal fermo di cantiere;
d) stante la natura tecnica delle questioni, sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, salvo porre a carico dell'opposto quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello notificato il 3.10.2019, Parte_1 CP_1 Parte_2
e tutti nella qualità di eredi con beneficio d'inventario
[...] Parte_3 Parte_4 di (deceduto il 30.6.2016), hanno proposto appello avverso la sentenza n. Persona_1
246/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe.
In sintesi, gli appellanti hanno lamentato: I) l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 1669 c.c., dato che l'appalto stipulato tra le parti aveva ad oggetto la realizzazione di un punto vendita, rispetto al quale le opere oggetto di contestazione
(pavimentazione esterna, rampa di carico, viabilità e parcheggi) avevano natura meramente accessoria, cosicché, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza, non erano configurabili i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.; II) l'errato addebito di responsabilità nei confronti del sulla base di una presunta autonomia della sua CP_1 attività, il quale, al contrario, aveva agito secondo le istruzioni vincolanti della committenza ed in costante presenza del direttore dei lavori;
III) la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare fatti non specificamente contestati da con particolare riferimento alla circostanza, allegata Controparte_2 nella comparsa di costituzione, che il aveva, più volte, segnalato alla committenza CP_1
l'opportunità di predisporre uno strato di calcestruzzo sotto i masselli autobloccanti, al fine di evitare i cedimenti del suolo, senza, tuttavia, ottenere adeguato riscontro e ricevendo, piuttosto, l'invito a procedere come da capitolato d'appalto; IV) l'errato rigetto della domanda riconvenzionale proposta da con cui aveva chiesto il Persona_1 risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella conclusione dei lavori, sebbene dalla documentazione prodotta emergesse la dimostrazione delle cause del ritardo e dei costi sostenuti dall'impresa per il rinnovo delle polizze assicurative. Infine, gli appellanti
6 hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed hanno concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 24.12.2109, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_2 integrale della sentenza impugnata, come sopra trascritto.
L'appellata ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per mancanza di probabilità di accoglimento.
Quanto al merito, la società appellata ha sostenuto che: a) il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c., poiché i vizi accertati dal consulente tecnico di ufficio avevano consistenza tale da compromettere la libera ed integrale godibilità dell'opera; b) il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che i lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice non erano a regola d'arte né il poteva esimersi da CP_1 responsabilità per avere eseguito le istruzioni della committenza, essendo rimasto indimostrata l'ingerenza della stessa e, quindi, il ruolo di mero nudus minister dell'appaltatore; c) non vi era stata violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto, nell'affermare la piena Controparte_2 ed esclusiva responsabilità del nella esecuzione dei lavori, aveva contestato CP_1
l'esistenza di suggerimenti circa l'utilizzo di cemento sotto le betonelle e l'invio di analoghe comunicazioni, peraltro rimaste indimostrate;
d) il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda del di risarcimento danni per asseriti ritardi nei CP_1 lavori, in quanto priva di prova sia in ordine ai danni lamentati che al loro addebito alla e, sotto altro profilo, poiché il vi aveva rinunciato con Controparte_2 CP_1
l'accordo transattivo del 21.6.2013.
Assegnata la causa alla terza sezione civile di questa Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 5.2.2020, depositata in cancelleria il 6.2.2020 ed emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza del 28.1.2020, ha rigettato l'eccezione della società appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha accolto l'istanza degli appellanti di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata ed aggiornata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello, è stata assegnata alla II^ sezione civile.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte, ha
7 trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno presentato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, ribadendo e precisando, in estrema sintesi, le valutazioni di fatto e le considerazioni di diritto svolte negli scritti precedenti.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Lamezia Terme e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la rilevanza o meno della qualificazione giuridica della responsabilità della impresa di quale Persona_1 appaltatrice, fatta valere dalla committente avendo la parte Controparte_2 appellante contestato quella effettuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr. il primo motivo di appello); b) la responsabilità o meno del (oggi dei suoi eredi), per i CP_1 vizi dell'opera contestagli da - con particolare riferimento ai limiti Controparte_2 della sua autonomia rispetto alle indicazioni della committente ed alle luce del principio di non contestazioni di alcuni fatti verificatisi nel corso del rapporto - ritenuta dal
Tribunale con valutazione censurata dagli appellanti (v. il 2° ed il 3° motivo di impugnazione); c) il fondamento o meno della domanda del di risarcimento del CP_1 danno per il fermo subito dal cantiere dei lavori, escluso dal primo giudice, con valutazione censurata dagli appellanti;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
2.1. La responsabilità dell'appaltatore
Con un primo motivo di impugnazione, rubricato “Errata applicazione dell'art. 1669
c.c.”, gli appellanti censurano l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 1669 c.c., relativo alla rovina ed ai gravi difetti di edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, evidenziando che l'appalto stipulato da e Controparte_2
8 da aveva ad oggetto la realizzazione del “punto vendita ” di Persona_1 CP_2
Lamezia Terme e che le opere oggetto di contestazione (pavimentazione esterna, rampa di carico, viabilità e parcheggi) avevano natura meramente accessoria rispetto all'edificio principale, cosicché non potevano ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera e, pertanto, non davano luogo, applicando i principi giurisprudenziali, ai
“gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Con un secondo motivo, rubricato “Sulla corretta esecuzione dell'opera e sull'assenza di responsabilità dell'appaltatore”, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia valutato correttamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della documentazione nella stessa richiamata, da cui si evinceva che l'impresa non aveva CP_1 operato in autonomia, ma aveva eseguito le opere sotto la direzione e secondo le prescrizioni della committenza e dei suoi tecnici incaricati, tanto da operare come mero nudus minister, cosicché non poteva essere ritenuta responsabile dei vizi riscontrati.
Con un terzo motivo, rubricato “Sulla mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, gli appellanti censurano la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di valutare come provati alcuni fatti non specificamente contestati da Controparte_2
e, segnatamente, che il fatto che l'impresa aveva, più volte, segnalato alla committenza la necessità di predisporre uno strato di calcestruzzo sotto i masselli autobloccanti, al fine di evitare futuri cedimenti del suolo, peraltro, non previsto nel capitolato d'appalto.
Con un quarto motivo, rubricato “Sulla reconventio reconventionis”, gli appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da avente ad Persona_1 oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circostanza che il cantiere era rimasto fermo per vicissitudini imputabili alla committente, sebbene il contrariamente CP_1 all'assunto del Tribunale, avesse comprovato tale danno con la copiosa documentazione versata in atti e, segnatamente, avesse dimostrato le cause del ritardo ed i maggiori costi sostenuti dall'impresa, in particolare, per il rinnovo delle polizze.
I primi tre motivi di impugnazione, concernenti il tema della responsabilità della impresa di quale appaltatrice dei lavori in questione, sono strettamente connessi e Persona_1 possono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Essi devono essere disattesi, dovendosi confermare, sul punto, la sentenza del Tribunale, da intendersi di chiamata, salve le precisazioni seguenti.
Il primo motivo di impugnazione, concernente la qualificazione giuridica della responsabilità dell'appaltatore di cui si tratta, è, a rigore, inammissibile, poiché non viene
9 indicata la rilevanza della censura e, segnatamente, le conseguenze che dovrebbero desumersi da una diversa qualificazione giuridica della responsabilità suddetta.
In effetti, anche ipotizzando che, come sostenuto degli appellanti, i vizi dell'opera denunciati ed ascritti all'impresa appaltatrice non rappresentino gravi difetti, ai sensi dell'art 1669 c.c., si tratterebbe, comunque, di responsabilità dell'appaltatore per
“difformità e vizi dell'opera”, di cui all'art. 1667 c.c., cosicché una diversa qualificazione giuridica di tale responsabilità, di per sé, non avrebbe conseguenze rispetto alla decisione del Tribunale.
Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione, invece, sono infondati.
Deve permettersi, in punto di fatto, che non sono in contestazione, nel giudizio di appello, le verifiche, peraltro, fondate sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, circa: 1) i vizi dell'opera in questione, rappresentati, in sintesi, da: a) abbassamento e avvallamento, in molti punti, della pavimentazione in betonelle autobloccanti dell'area destinata al parcheggio delle autovetture dei clienti;
b) lesioni dello spessore di 2/3 cm. nella zona di viabilità, realizzata in cemento industriale, percorsa dalle autovetture;
c) sgretolamento della rampa di carico e scarico della merce;
2) le cause di tali vizi, individuate dal perito d'ufficio, rispettivamente: a) nella disomogenea compressione dello Stato di sottofondo preesistente e nelle carenze di analisi preventive del terreno e di progettazione;
b) nella mancata esecuzione di calcoli preliminari, per come, invece, era previsto dalle apposite istruzioni elaborate dal
Consiglio nazionale delle ricerche (“C.N.R. -DT 211/2014”), sulla base di studi pubblicati sin dal 2001 (v. la relazione peritale) e nell'utilizzo, invece, di un modello standard;
c) nella realizzazione della rampa di carico e scarico della merce in difformità del capitolato di appalto (cfr. pagg. 12-15 della relazione di c.t.u.).
Con riguardo a tale ultimo aspetto, ossia i vizi riscontrati nella realizzazione della rampa di carico e scarico della merce, non vi è dubbio che vi sia la responsabilità dell'appaltatore, avendo eseguito l'opera secondo una tecnica costruttiva errata ed in difformità del progetto e del capitolato d'appalto (che prevedeva, invece, la “tecnica del fresco su fresco”: v., in particolare, pag. 13 della relazione peritale).
Con riferimento, invece, agli altri vizi riscontrati, essi traggono origine da errori o omissioni nell'attività di analisi del terreno, preliminare alla progettazione delle opere, e di preparazione del terreno medesimo sul quale dovevano essere realizzate, con particolare riferimento all'area destinata al parcheggio delle autovetture.
10 Tali errori - per quanto imputabili, soprattutto, a carenze di progettazione e, anche, ad omissioni della direzione dei lavori (ossia a responsabilità professionale dei tecnici incaricati dalla società committente per le attività, rispettivamente, di progettazione e di controllo sulla corretta esecuzione dell'opera) - non esimono da responsabilità
l'appaltatore, nella misura in cui ha accettato, senza riserva alcuna, il lacunoso progetto esecutivo (cfr., pag. 6 della relazione peritale) e, attraverso indagini (quali quelle relative alla consistenza geotecniche del terreno) ed attività ordinarie (corretta ed uniforme compressione e costipamento del terreno, al fine di garantirne la compattezza), si sarebbe potuto, rispettivamente, sia riscontrare l'inidoneità del terreno (si tratta di terreno di riporto di altezza pari circa a 3,5 mt: v. pag. 8 della relazione di c.t.u.) a costituire valido supporto alle opere sia rimediare, preventivamente, a tale inidoneità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del resto, ha chiarito tanto che l'appaltatore
è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre
(cfr. Cass., sez. II, n. 29251/2024; n. 23665/2016); quanto che, nei casi di concorso di inadempimento di appaltatore, progettista e direttore dei lavori, come nel caso in esame, la responsabilità è solidale (cfr. Cass., sez, II, n. 29251/2024; n. 14378/2023; n.
3651/2016).
Sotto altro profilo, deve escludersi, contrariamente al convincimento di parte appellante, che l'impresa appaltatrice abbia agito come mero nudus minister, ossia senza alcuna autonomia operativa e dando esecuzione a ordini o istruzioni vincolanti da parte della committenza o della direzione dei lavori, circostanza di cui, in verità, non vi è alcuna significativa traccia documentale né vi è stata alcuna articolazione di prova (la non meglio indicata “Comunicazione Impresa Perri”, di incerta data, di cui all'allegato n. 3 della produzione documentale di primo grado di giudizio della odierna parte appellante, in cui si richiamano, in maniera alquanto generica, precedenti suggerimenti rimasti senza seguito, non risulta sia stata inviata o, comunque, ricevuta dalla committente).
Non è sufficiente, per ritenere in senso contrario e, precisamente, ad attribuire all'impresa il mero ruolo di nudus minister, la mancanza di specifica contestazione da parte di
11 dell'affermazione, contenuta nelle difese del secondo cui: a) Controparte_2 CP_1 avrebbe suggerito, in più occasioni, alla società committente o alla direzione dei lavori di
“predisporre del cemento sotto le betonelle”, ricevendo, invece, indicazioni di procedere secondo capitolato (v. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
b) accortosi delle caratteristiche del terreno e della sua inidoneità, avrebbe
“prontamente evidenziato le necessarie misure da adottare senza, tuttavia, ricevere adeguato riscontro” (v. pag. 6 della comparsa citata).
In effetti - permesso che le circostanze suddette non varrebbero ad escludere la corresponsabilità dell'appaltatore insieme al progettista e al direttore dei lavori per i vizi rappresentati dalle lesioni dell'area di parcheggio conseguenti alla mancanza o insufficienza di compressione del terreno - si tratta di affermazioni alquanto generiche che non consentono di qualificare il comportamento della committente come indicativo di vere e proprie prescrizioni cogenti e, in particolare, non permettono di rilevare: a) sulla base di quali presupposti, di quali specifiche valutazioni ed in quali termini concreti siano stati effettuati tali “suggerimenti” (concetto che sembra alludere ad mera opinione di opportunità della misura suggerita, piuttosto che di vera e propria necessità, sotto il profilo tecnico, per assicurare che l'opera fosse a regola d'arte); b) in quale specifico contesto ed con quali modalità precise la committenza o la direzione dei lavori abbiano rifiutato i “suggerimenti” ed abbiano “invitato” l'impresa a procedere secondo capitolato d'appalto.
D'altra parte, applicando regole di logica e massime di esperienza, è difficile ritenere che, se il effettivamente, avesse ritenuto necessario per assicurare la stabilità delle CP_1 opere, realizzare un sottostrato di calcestruzzo, non avrebbe, al contempo, formalizzato tale determinazione con un'apposita riserva o con una richiesta scritta o, quantomeno, con la richiesta di un apposito ordine di servizio che lo mettesse al riparo, in tale prospettiva, da inevitabili responsabilità. Appare, invero, più verosimile che si sia limitato, al più, ad un mero suggerimento, di per sé, inidoneo a rappresentare una contestazione del progetto e del capitolato d'appalto e, quindi, ad esimerlo da responsabilità.
Ne consegue che i primi tre motivi di appello devono essere rigettati e la sentenza del
Tribunale deve essere confermata, nella parte in cui è stato condannato al Persona_1 pagamento in favore di della somma di euro 221.628,40, oltre Controparte_2
12 interessi, non essendo in contestazione la quantificazione del danno operata dal perito d'ufficio.
2.2. La domanda di risarcimento del danno proposta da Persona_1
Al contrario, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati, il quarto motivo impugnazione, concernente il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconvenzionale dal in relazione al pregiudizio sofferto per il CP_1 fatto che il cantiere è rimasto fermo per lunghi periodi e per cause imputabili alla società committente.
In effetti, con la produzione documentale, il ha dimostrato che i lavori sono stati CP_1 sospesi più volte, per iniziativa della società committente (v., in particolare, gli allegati n.ri 24, 26, 27, 28, 29) e per cause, direttamente o indirettamente, imputabili alla stessa
(ossia per “problematiche tecniche”: v. allegato n. 24; “redazione di perizia di varante”:
v. allegati n. 26 e n. 27; mancato montaggio del capannone: v. allegati n. 28 e 29).
Ne consegue che costi sopportati dalla impresa appaltatrice (pari nel complesso ad euro
10.170,00) per la stipulazione delle polizze del 10.10.2012 e del 13.1.2013, strettamente connesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui si tratta (v. gli allegati n. 35 e
36 della produzione documentale di primo grado del , devono essere addebitati alla CP_1 società committente, poiché le polizze medesime si sono rese necessarie proprio in ragione della ulteriore durata del rapporto contrattuale, imputabile, per quanto esposto, alla rispetto a quella originariamente prevista. Controparte_2
Non è fondata, del resto, l'eccezione della società appellata, fondata sulla presunta rinuncia al risarcimento di un simile danno da parte del in conseguenza degli CP_1 accordi di cui alla scrittura privata del 21.6.2013, peraltro, non presente in atti.
In effetti, non risulta prova che tale scrittura privata, indicata come allegato numero 3 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia stata prodotta in giudizio, giacché la società appellata non ha prodotto nel giudizio d'appello il fascicolo di parte di primo grado né ha dimostrato, altrimenti, di avere prodotto nel corso del giudizio di primo grado il documento sopraindicato, per il quale, in particolare, sarebbe stato necessario produrre la sottoscrizione del cancelliere, di cui all'articolo 74, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al c.p.c.
13 In mancanza di prova della regolare produzione in giudizio nel documento, evidentemente, non può considerarsi fondata l'eccezione di rinuncia al diritto da parte del
CP_1
La somma (pagata il 4.6.2012 quanto ad euro 2.130,00; e l'11.1.2013, quanto ad euro
8.040,00), costituisce debito di valore e deve essere rivalutata all'attualità, ossia fino ad euro 12.449,04. Non devono essere calcolati, invece, gli interessi compensativi, in mancanza di allegazione e di prova del danno da tardivo pagamento (cfr., ad esempio,
Cass., sez. III, n. 7216/2025; n. 6351/2025; n. 10374/2024). Decorrono, invece, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, essendosi il debito trasformato in obbligazione di valuta.
3. Le spese del giudizio
La pronuncia di compensazione delle spese de giudizio di primo grado non è stata oggetto di motivo di impugnazione e la parziale riforma nel merito della sentenza del
Tribunale, in senso favorevole agli appellanti, non sovverte le ragioni della decisione sul punto.
Quanto al giudizio di appello, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della prevalente soccombenza degli appellanti, le spese di lite devono essere poste a carico degli stessi.
Esse devono essere liquidate, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.001,00 e 260.000,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria (che, in assenza di attività di assunzione di prove, ha richiesto un impegno alquanto ridotto), per la quale è applicabile il parametro minimo, e possono, quindi, quantificarsi nell'intero in complessivi euro 12.154,00 (euro
2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 246/2019 del Parte_4
1°.3.2019, pubblicata il 7.3.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna a titolo di risarcimento del danno, nei confronti degli Controparte_2 eredi di al pagamento della somma di euro 12.449,04, oltre interessi legali Persona_1 dalla pubblicazione della presente sentenza;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del
15%, come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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