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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2024, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Massimo Pignata Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 834/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 12/12/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Sora (FR), in Via Attilio Regolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Silvio Bruni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a CP_1 CodiceFiscale_2
Sora (FR), in Viale San Domenico n. 13/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Carugno, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 23/10/2023, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/2/2023 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 Per_ il 26/4/2003 a Sora (FR) secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna il figlio (nato il
3/10/2003), ha dedotto che con decreto n. 12606 del 23/06/2022 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Ha evidenziato, inoltre, che in forza di tali intese il resistente si era obbligato a versare € 250,00 al mese rivalutabili da imputare alle esigenze di mantenimento del ragazzo, all'epoca maggiorenne, ma non ancora autonomo da punto di vista economico, e a rimborsare la metà delle connesse spese straordinarie. Sul rilievo dell'ormai irreversibile dissoluzione del vincolo di coniugio l'istante ha chiesto la pronuncia del divorzio, la conferma dell'assegno previsto in sede di separazione e l'assegnazione della casa coniugale, sita a Broccostella (FR), in Via Stella n. 118/F.
***
All'udienza presidenziale del 21/6/2023, svolta alla presenza della sola signora sono state Pt_1 confermate le condizioni di separazione, da intendersi come decisioni provvisorie della causa di divorzio.
***
Costituito con comparsa del 23/10/2023, il signor ha osservato che il figlio era ormai in CP_1 Per_2 grado di provvedere da solo alle proprie esigenze grazie all'attività lavorativa esercitata. Sulla scorta di quanto precede il resistente ha chiesto la pronuncia del divorzio e la revoca del mantenimento previsto per la prole;
in subordine, la riduzione del relativo contributo di mantenimento da € 250,00 a € 100,00 al mese. Non si è opposto, per contro, all'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Pt_1
***
Nelle successive fasi della trattazione le parti hanno precisato le conclusioni sullo scioglimento del matrimonio, dichiarato dal Collegio con sentenza non definitiva n. 1459/2023, pubblicata il 16/11/2023.
Sentito all'udienza del 14/2/2024, il figlio ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il 31/8/2023 Per_2 con contratto di apprendistato e di percepire circa € 1.200,00 mensili in virtù di tale collaborazione.
Preso atto della circostanza, il giudice istruttore ha revocato il mantenimento stabilito per la prole.
La signora ha rinunciato alle somme corrispondenti a decorrere dalla data del 31/8/2023. Pt_1
Nelle note susseguenti il signor ha insistito nelle richieste formulate all'atto della costituzione. CP_1
Il 12/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio implica il non luogo a statuire in questa sede sul vincolo di coniugio.
Altrettanto deve dirsi per l'affidamento, la collocazione e le visite di , ormai ventunenne. Per_2
Per il resto si rileva che secondo la Corte di Cassazione “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (in questi termini si esprime, tra i vari precedenti, Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o di altre vicissitudini relative al rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
***
Si è anticipato che il figlio ha raggiunto un'autonomia economica sufficiente a permettergli di Per_2 provvedere da solo alle proprie necessità materiali. Nel corso dell'audizione del 14/2/2024, il ragazzo ha specificato di aver iniziato a lavorare il 31/8/2023 per uno stipendio di € 1.200,00 al mese.
Nessun elemento induce a ritenere che in precedenza avesse lavorato né che all'origine dello stato di disoccupazione, vista la giovane età, vi fosse una colpevole inerzia nel ricercare occasioni di impiego.
A fronte di un simile quadro, per le ragioni viste deve essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a decorrere dal 31/8/2023. Considerata l'assenza di sopravvenienze in grado di alterare gli equilibri economici sottesi alle condizioni di separazione, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso introduttivo e la predetta data resta fermo l'obbligo per il signor di versare alla controparte la somma di € 250,00 al mese rivalutabili a titolo di CP_1 mantenimento ordinario e di contribuire ai bisogni straordinari della prole in misura della metà.
Il raggiungimento dell'indipendenza del ragazzo determina pure la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non più adibita alle esigenze di figli minori o non autosufficienti, ancorché maggiorenni.
Per i motivi evidenziati la decisione decorre dal 31/8/2023, data dalla quale ha trovato lavoro. Per_2
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al versamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù CP_1 dei parametri del D.M. n. 55/2014 in € 3.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca i contributi di mantenimento del figlio dovuti da a decorrere dal CP_2 CP_1
31/8/2023;
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale ad a decorrere dal 31/8/2023; Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili CP_1 Parte_1 in € 3.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 12/12/2024 il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Massimo Pignata Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 834/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 12/12/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Sora (FR), in Via Attilio Regolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Silvio Bruni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a CP_1 CodiceFiscale_2
Sora (FR), in Viale San Domenico n. 13/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Carugno, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 23/10/2023, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/2/2023 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 Per_ il 26/4/2003 a Sora (FR) secondo il rito civile e di aver avuto dalla donna il figlio (nato il
3/10/2003), ha dedotto che con decreto n. 12606 del 23/06/2022 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Ha evidenziato, inoltre, che in forza di tali intese il resistente si era obbligato a versare € 250,00 al mese rivalutabili da imputare alle esigenze di mantenimento del ragazzo, all'epoca maggiorenne, ma non ancora autonomo da punto di vista economico, e a rimborsare la metà delle connesse spese straordinarie. Sul rilievo dell'ormai irreversibile dissoluzione del vincolo di coniugio l'istante ha chiesto la pronuncia del divorzio, la conferma dell'assegno previsto in sede di separazione e l'assegnazione della casa coniugale, sita a Broccostella (FR), in Via Stella n. 118/F.
***
All'udienza presidenziale del 21/6/2023, svolta alla presenza della sola signora sono state Pt_1 confermate le condizioni di separazione, da intendersi come decisioni provvisorie della causa di divorzio.
***
Costituito con comparsa del 23/10/2023, il signor ha osservato che il figlio era ormai in CP_1 Per_2 grado di provvedere da solo alle proprie esigenze grazie all'attività lavorativa esercitata. Sulla scorta di quanto precede il resistente ha chiesto la pronuncia del divorzio e la revoca del mantenimento previsto per la prole;
in subordine, la riduzione del relativo contributo di mantenimento da € 250,00 a € 100,00 al mese. Non si è opposto, per contro, all'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Pt_1
***
Nelle successive fasi della trattazione le parti hanno precisato le conclusioni sullo scioglimento del matrimonio, dichiarato dal Collegio con sentenza non definitiva n. 1459/2023, pubblicata il 16/11/2023.
Sentito all'udienza del 14/2/2024, il figlio ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il 31/8/2023 Per_2 con contratto di apprendistato e di percepire circa € 1.200,00 mensili in virtù di tale collaborazione.
Preso atto della circostanza, il giudice istruttore ha revocato il mantenimento stabilito per la prole.
La signora ha rinunciato alle somme corrispondenti a decorrere dalla data del 31/8/2023. Pt_1
Nelle note susseguenti il signor ha insistito nelle richieste formulate all'atto della costituzione. CP_1
Il 12/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli aspetti essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio implica il non luogo a statuire in questa sede sul vincolo di coniugio.
Altrettanto deve dirsi per l'affidamento, la collocazione e le visite di , ormai ventunenne. Per_2
Per il resto si rileva che secondo la Corte di Cassazione “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (in questi termini si esprime, tra i vari precedenti, Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o di altre vicissitudini relative al rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
***
Si è anticipato che il figlio ha raggiunto un'autonomia economica sufficiente a permettergli di Per_2 provvedere da solo alle proprie necessità materiali. Nel corso dell'audizione del 14/2/2024, il ragazzo ha specificato di aver iniziato a lavorare il 31/8/2023 per uno stipendio di € 1.200,00 al mese.
Nessun elemento induce a ritenere che in precedenza avesse lavorato né che all'origine dello stato di disoccupazione, vista la giovane età, vi fosse una colpevole inerzia nel ricercare occasioni di impiego.
A fronte di un simile quadro, per le ragioni viste deve essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a decorrere dal 31/8/2023. Considerata l'assenza di sopravvenienze in grado di alterare gli equilibri economici sottesi alle condizioni di separazione, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso introduttivo e la predetta data resta fermo l'obbligo per il signor di versare alla controparte la somma di € 250,00 al mese rivalutabili a titolo di CP_1 mantenimento ordinario e di contribuire ai bisogni straordinari della prole in misura della metà.
Il raggiungimento dell'indipendenza del ragazzo determina pure la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non più adibita alle esigenze di figli minori o non autosufficienti, ancorché maggiorenni.
Per i motivi evidenziati la decisione decorre dal 31/8/2023, data dalla quale ha trovato lavoro. Per_2
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al versamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù CP_1 dei parametri del D.M. n. 55/2014 in € 3.298,00 (€ 98,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca i contributi di mantenimento del figlio dovuti da a decorrere dal CP_2 CP_1
31/8/2023;
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale ad a decorrere dal 31/8/2023; Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili CP_1 Parte_1 in € 3.298,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 12/12/2024 il Presidente est. Virgilio Notari