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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 430 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 contumaci;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.2.2020, parte ricorrente premesso di essere dipendente presso la provincia di CP_3 come personale A.T.A. ma assegnata provvisoriamente nella Provincia di
Cosenza all'Ufficio di Servizio 0507- IC , esponeva che, Parte_2
a seguito di superamento di un corso di formazione, aveva acquisito, con decorrenza dall'1-9-2011, la prima posizione economica ex art. 7 del CCNL per il biennio economico 2004-2005 del comparto Scuola e, di conseguenza il diritto al beneficio economico annuo di € 600,00; eccepiva che nulla gli era stato corrisposto per il periodo a decorrere dall'1-9-2011 per la causale predetta.
Tanto premesso adiva l'odierno Tribunale chiedendo: “1) Riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente alla erogazione del beneficio economico riconosciuto tanto dall' quanto dalle comunicazioni e dai Controparte_4 decreti allegati al presente ricorso;
2) condannare i resistenti al pagamento di tutti i benefici economici non ancora versati”
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti convenute non si costituivano restando contumaci.
La causa, avente natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione.
La difesa della ricorrente da un lato allega che “Per la posizione ricoperta dalla ricorrente è stato decretato in data 16/07/2013 dall'ATP di , con prot. N. CP_3
9631, (All.to 1) un attribuzione di beneficio economico con decorrenza
01/09/2011 pari ad euro 600,00”; dall'altro allega che “Altro Decreto dell'A.T.P. di Cosenza è il Prot. N. 1469 del 20/01/2011 (All.to 2), il quale dispone che “Al personale indicato nell'allegato elenco [...] è attribuito, in applicazione dell'art. 3 del CCNL sottoscritto il 20/10/2008, la prima posizione economica da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2008 [...]”. A fronte di siffatte allegazioni, confuse e contraddittorie, non è possibile individuare con chiarezza da quale momento e per quanto tempo esattamente la ricorrente lamenti la mancata percezione dell'emolumento, mancando quindi l'allegazione di un fatto costitutivo della pretesa.
Tale ragione di rigetto appare assorbente, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, sicché i documenti prodotti dalla parte a sostegno della propria domanda non possono in nessun caso valere ad integrare la prospettazione dei fatti non compiutamente allegati dalla parte, non potendosi del resto pretendere che il giudice svolga d'ufficio un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda ove non compiutamente rappresentati in atti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017). La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 17214 del 19/08/2016, Rv. 640920-01).
È appena il caso di notare, peraltro, che nel caso di specie la documentazione allegata al ricorso non consente di individuare esattamente il periodo oggetto di domanda, in quanto viene indicato solamente la data di riconoscimento della prima posizione economica (avvenuto in data 1.9.2011), senza precisare fino a che momento doveva essere riconosciuta l'attribuzione del beneficio economico rivendicato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 contumaci;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.2.2020, parte ricorrente premesso di essere dipendente presso la provincia di CP_3 come personale A.T.A. ma assegnata provvisoriamente nella Provincia di
Cosenza all'Ufficio di Servizio 0507- IC , esponeva che, Parte_2
a seguito di superamento di un corso di formazione, aveva acquisito, con decorrenza dall'1-9-2011, la prima posizione economica ex art. 7 del CCNL per il biennio economico 2004-2005 del comparto Scuola e, di conseguenza il diritto al beneficio economico annuo di € 600,00; eccepiva che nulla gli era stato corrisposto per il periodo a decorrere dall'1-9-2011 per la causale predetta.
Tanto premesso adiva l'odierno Tribunale chiedendo: “1) Riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente alla erogazione del beneficio economico riconosciuto tanto dall' quanto dalle comunicazioni e dai Controparte_4 decreti allegati al presente ricorso;
2) condannare i resistenti al pagamento di tutti i benefici economici non ancora versati”
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti convenute non si costituivano restando contumaci.
La causa, avente natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione.
La difesa della ricorrente da un lato allega che “Per la posizione ricoperta dalla ricorrente è stato decretato in data 16/07/2013 dall'ATP di , con prot. N. CP_3
9631, (All.to 1) un attribuzione di beneficio economico con decorrenza
01/09/2011 pari ad euro 600,00”; dall'altro allega che “Altro Decreto dell'A.T.P. di Cosenza è il Prot. N. 1469 del 20/01/2011 (All.to 2), il quale dispone che “Al personale indicato nell'allegato elenco [...] è attribuito, in applicazione dell'art. 3 del CCNL sottoscritto il 20/10/2008, la prima posizione economica da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2008 [...]”. A fronte di siffatte allegazioni, confuse e contraddittorie, non è possibile individuare con chiarezza da quale momento e per quanto tempo esattamente la ricorrente lamenti la mancata percezione dell'emolumento, mancando quindi l'allegazione di un fatto costitutivo della pretesa.
Tale ragione di rigetto appare assorbente, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova, sicché i documenti prodotti dalla parte a sostegno della propria domanda non possono in nessun caso valere ad integrare la prospettazione dei fatti non compiutamente allegati dalla parte, non potendosi del resto pretendere che il giudice svolga d'ufficio un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda ove non compiutamente rappresentati in atti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017). La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 17214 del 19/08/2016, Rv. 640920-01).
È appena il caso di notare, peraltro, che nel caso di specie la documentazione allegata al ricorso non consente di individuare esattamente il periodo oggetto di domanda, in quanto viene indicato solamente la data di riconoscimento della prima posizione economica (avvenuto in data 1.9.2011), senza precisare fino a che momento doveva essere riconosciuta l'attribuzione del beneficio economico rivendicato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO