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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3498/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
DA
(P.IVA. n. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Carlo Di Mauro;
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._1 con l'Avv. Nino Cortese;
, nato a [...] il [...], Controparte_2
( ), nato a [...] il 1° ottobre 1962 C.F._2 CP_3
( ), con l'Avv. Francesco Sgroi;
C.F._3
, nata a [...] il [...] Parte_2
( ), con l'Avv. Rosario Menza;
C.F._4
, nata a [...] il [...] Parte_3
( ), con l'Avv. Patrizia Adriana Sindoni. C.F._5
Conclusioni: come da verbale del 12 novembre 2024.
1
L'azione revocatoria di cui all'atto di citazione va disattesa.
Dalla documentazione prodotta, non sussistono elementi sufficienti a determinare la sussistenza, in capo al della posizione di CP_1
amministratore di fatto.
Non vi è prova, nel presente procedimento, delle sommarie informazioni raccolte nel procedimento penale n. 114511/17 R.G. del
Tribunale di Catania, sulla scorta delle quali, per quanto è stato sostenuto da parte attrice, si potrebbe desumere la sussistenza dell'amministrazione di fatto della “Ventitrè” s.r.l. da parte di . CP_1
Quanto alla circostanza per cui avrebbe ricevuto CP_1
pagamenti sine titulo da parte della società, ciò non assurge ad indice rivelatore della continuata attività gestoria, né tantomeno della titolarità dei poteri ad essa attività sottesi;
a ciò si aggiunga, che in particolare, in merito ai prelevamenti effettuati dal conto corrente sociale (doc 18;19;20, memoria del 15 novembre 2021) e per quanto è dato conoscere dalla documentazione prodotta, non è possibile, per la più gran parte di essi, determinare quale sia il soggetto che li abbia effettuati.
Anche la circostanza per cui il avrebbe rilasciato avallo a CP_1
garanzia del debito contratto dalla società, non integra ancora i crismi della gestione di fatto, non potendosi escludere altre cause sottese al compimento di tale atto.
In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto (in tal senso cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7606 del 4 aprile 2011).
Orbene, anche ove si volesse attribuire a tali elementi la forza probatoria, individuata dalla curatela, e ci si determinasse nel senso di voler ritenere , amministratore di fatto della società “Ventitré” s.r.l., CP_1
la domanda dovrebbe comunque essere rigettata, mancando essa della prova
2 del danno, la quale non può risolversi nella mera sussistenza del fallimento sociale;
l'indicazione degli atti di mala gestio, che in modo specifico hanno causato il danno lamentato ed ancora il nesso causale che leghi tali atti al danno che ne sarebbe derivato.
Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. (in tal senso cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23180 del 27 ottobre 2006).
Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate secondo i parametri di cui al D. M. 55/2014 (valore della causa dichiarato indeterminabile) per le quattro fasi espletate, in euro
4.712,00 per compensi di difesa.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna la
Curatela del fallimento Ventitre s.r.l., a rifondere delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 4.712,00, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit., nonché a rifondere solidalmente e delle spese di lite, che Controparte_2 CP_3
liquida in euro 4.712,00, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit.; a rifondere delle spese di lite, Parte_2
che liquida in euro 4.712,00, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit.; a rifondere infine Parte_3
delle spese di lite, che liquida in euro 4.712,00, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.m. cit..
Catania, 6 febbraio 2025.
3 Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
4