Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 32211/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. BOCCARDI DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
INTIMANTE-RICORRENTE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
INTIMATO-RESISTENTE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE INTIMANTE-RICORRENTE: .
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare la validità del contratto di locazione sottoscritto in data 25 marzo 2024, registrato in data
08.07.2024 al n. 24070809211410541, tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- Accertare che i Sigg. e si sono resi inadempienti rispetto ai propri Parte_2 Parte_3 obblighi contrattualmente assunti in quanto omettevano la corresponsione, in favore di Parte_1 dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio 2024, giugno 2024 e luglio 2024 così per complessivi 3.900,00 € e per l'effetto;
1
IN OGNI CASO
- Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. ha intimato a e lo sfratto per Parte_1 Controparte_1 Parte_2
morosità relativamente a porzione dell'immobile sito in Milano, via Marco D'Agrate n. 34/E, avente ad oggetto il solo piano seminterrato, condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo transitorio in forza di contratto del 25 marzo 2024, deducendo il mancato pagamento della somma di € 3.900,00 per canoni ed oneri accessori maturati dal mese di maggio 2024 a quello di luglio 2024.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio né sono comparsi all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità dei conduttori, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione. Solo l'intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e ribadiva l'ammontare del credito in complessivi €
3.000,00. Dichiarava, altresì, che l'immobile era stato rilasciato in data 1° agosto 2024, alla scadenza negoziale e non insisteva nella domanda di condanna alla sua restituzione.
Previa declaratoria di contumacia dei resistenti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento, ma nei confronti della sola . Parte_2
Il contratto di locazione reca, infatti, un'unica sottoscrizione e, sebbene la firma non sia del tutto intellegibile, per un verso, la calligrafia sembra tipicamente femminile e, per altro verso e soprattutto, la registrazione del contratto reca unicamente il codice fiscale di costei quale parte contraente per il conduttore (doc. 3 allegato all'intimazione).
Ciò chiarito, la parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto in data 25 marzo 2024 e regolarmente registrato
(doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacchè ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
2 diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite, come era suo preciso onere.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (tre mesi) e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato (€ 3.900,00), in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili (€
1.300,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave, avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La conduttrice deve pure essere condannata al pagamento del corrispettivo negoziale Parte_2
non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 3.900,00 per canoni e oneri accessori forfetari, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre canoni e spese accessorie maturandi sino all'effettivo rilascio.
Le domande proposte nei confronti di devono essere respinte, non avendo egli Parte_3
stipulato il contratto e non essendo, perciò, passivamente legittimato.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
Nessuna spesa viene posta a carico di , che, pur essendo vittorioso, non ne ha Parte_3
sostenute, non essendosi costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione in data 25 marzo Parte_2
2024, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo transitorio, sito in Milano, via Marco D'Agrate n.
34/E, piano seminterrato;
2) condanna a pagare alla parte intimante la somma di € 3.900,00, oltre interessi Parte_2
legali dalle singole scadenze al saldo;
3) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
3 4) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, Parte_2
liquidate in € 218,52 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute;
5) nulla sulle spese quanto a . Controparte_1
Milano, 23/01/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
4