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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1344/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 1658/2021, avente ad oggetto: opposizione ad atp TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Trento 12, elettivamente domiciliata in Capua alla via G. Alviani Pal. Imbriani n. 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Corcione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'I. CP_1
Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano e N. Fumo, elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 23.2.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., le parti ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 1658/2021 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l.104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_2 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, disposta la nomina di un ctu, depositata la perizia, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 21.10.2025, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 25.1.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 23.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU della fase di atp non avrebbe adeguatamente valutato la patologia psichica da cui è affetto il ricorrente che determina la necessità dello stesso di essere assistito costantemente dai propri familiari. Ha inoltre depositato ulteriore documentazione valutabile ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha disposto un ulteriore approfondimento peritale mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu. Il consulente, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione agli atti, ha ritenuto che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: «psicosi schizofrenica paranoidea cronica grave con disturbi comportamentali in trattamento continuo con lurasidone e olanzapina con associato deficit cognitivo di grado moderato osas di grado moderato con insufficienza respiratoria latente in trattamento con cpap recente tiroidectomia totale per ca papillifero malattia spondiloartrosica con discopatie lombari in esiti di remota frattura calcagno dx» concludendo nel senso da ritenere il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100% cento per cento grave), quindi in assenza delle condizioni cliniche funzionali per la concessione dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art.3, comma 3, l. 5.2.1992, n.104 decorrenza giugno 2022,
2 epoca dell'assoggettamento alla terapia farmacologica a motivo delle diverse disabilità sofferte, con specifico riferimento alla disabilità psichiatrica, rappresentando una minorazione stabilizzata genera quella serie di difficoltà di relazione e/o di integrazione lavorativa, tanto da rappresentare uno svantaggio sociale o di emarginazione, così come previsto dalla Legge 104/92”. Orbene, le conclusioni cui è giunto il ctu sono fondate su una motivazione logica scevra da contraddizioni in quanto fondata sull'esame peritale, durante il quale il ctu ha potuto riscontrare in modo diretto e tangibile la condizione clinica dell'assistibile, e sulla documentazione da cui ha potuto evincere l'evoluzione storica della schizofrenia, patologia da cui è affetto in modo prevalente (“Nel ricorrente, da quanto relazionato anche nelle ultime certificazioni specialistiche pur accompagnandosi a grave appiattimento affettivo, ritiro sociale e disturbi del comportamento non mostra essere devastante per la gestione delle necessità quotidiane”), supportata da una dissertazione scientifica in merito a tale malattia psichica particolarmente approfondita e chiara in cui vengono esposti con rigore scientifico la tipologia di psicosi, il trattamento farmacologico praticato e gli effetti che l stesso ha sulla capacità del ricorrente di svolgere gli atti della vita quotidiana in modo autonomo. L'insieme di tali elementi determinano il consulente nel senso di ritenere particolarmente complesso e grave il quadro patologico del ricorrente tale da riconoscerlo invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100% cento per cento grave), e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 5.2.1992, n.104 ma non anche necessitante di assistenza “continua” essendo conservata la capacità di deambulare e di svolgere gli atti quotidiani della vita in quanto soggetto orientato nel tempo e nello spazio, sufficientemente vigile e, seppure poco collaborante, in grado di comprendere il tenore di un colloquio e di sostenerlo.
Invero, l'ausiliario del giudice all'esame obiettivo ha riscontrato, con riferimento alla deambulazione, che il sig. giungeva all'ambulatorio “deambulando in autonomia, avanzando Pt_1 lentamente con atteggiamento dismesso, trascurato. I trasferimenti posturali vengono espletati con lentezza ma non necessitanti dell'aiuto altrui. Si mostra vigile, sufficientemente orientato nello spazio e nel tempo e verso la propria persona”, mostrandosi all'esame neurologico “vigile, comprensione integra”, traendone le seguenti conclusioni “Si è potuto prendere atto che il ricorrente, vigile certamente e sufficientemente orientato nei parametri spazio-tempo, non è apparso adeguatamente reattivo nel confrontarsi con l'ambiente e le persone, associando una scarsa collaborazione e disponibilità. L'indugiare per tutto il tempo del primo accesso in una condizione di isolamento ed indifferenza ha ostacolato il colloquio che, tra l'altro è risultato essere particolarmente povero, privo di argomentazioni credibili e svolto con esposizione verbale limitata anche per i limiti imposti dalle capacità intellettive compromesse dal ritardo mentale di media gravità.” (cfr. perizia in atti). Venendo all'esame della schizofrenia da cui è affetto il ricorrente (“malattia psichiatrica complessa, ad andamento cronico-recidivante, per la sua non univocità di espressione clinica, solamente nelle forme più gravi è in grado di determinare uno “scollamento” del paziente dalla realtà”; cfr. relazione peritale), il consulente evidenzia che, nel caso di specie, trattasi di forma “Paranoide” (26 febbraio 2025- Visita psichiatrica AS IA “psicosi schizofrenica paranoidea cronica), con “prognosi migliore rispetto agli altri sottotipi”, in quanto la terapia farmacologica con gli antipsicotici consente di stabilizzare
3 clinicamente il paziente riducendo notevolmente il rischio di ricadute, anche se mostra evidenti limiti sui sintomi negativi e cognitivi. E invero, il ctu rappresenta che nel ricorrente, sulla base delle ultime certificazioni specialistiche, la malattia, pur accompagnandosi a grave appiattimento affettivo, ritiro sociale e disturbi del comportamento, non mostra essere devastante per la gestione delle necessità quotidiane;
“Le diverse sfaccettature sintomatologiche della disabilità psichiatrica accompagnano il ricorrente a sperimentare periodi caratterizzati da un'alternanza continua di sintomi
“negativi”, così definiti perché caratterizzati dalla mancanza di qualcosa, come il disinteresse verso l'ambiente e le persone, l' apatia con l' assenza di emozioni fino la ridotta comunicazione verbale a condizioni in cui sperimenta involontariamente i sintomi “positivi” tra i quali si possono annoverare le allucinazioni che lo sottopongono a udire o vedere ciò che non è. In alcuni momenti il soggetto può anche sperimentare sintomi
“affettivi” caratterizzati da un'instabilità del tono dell'umore ofinanche sintomi “cognitivi” che supportati da una comorbilità neurologica, (24 gennaio 2023- Visita geriatrica AS Santa Maria Capua Vetere -deficit cognitivo di grado moderato con disturbi comportamentali-) si traducono in una difficoltà a conservare l'attenzione e la concentrazione che si traduce in una generica a difficoltà a prendere decisioni e conseguentemente ad agire.” Tuttavia, a parere dell'Ausiliario, grazie alla terapia in corso, come emergente sempre dalla documentazione versata agli atti, “il ricorrente verifica da svariati anni un costante equilibrio clinico il trattamento farmacologico con il lurasidone e l'olanzapina” in quanto “In genere la terapia farmacologica con gli antipsicotici consente di stabilizzare clinicamente il paziente riducendo notevolmente il rischio di ricadute, anche se mostra evidenti limiti sui sintomi negativi e cognitivi. Nel caso de quo, la valutazione della documentazione clinica esibitami, conforta dall'esito della visita medica, ha consentito di prendere atto di un quadro clinico sufficientemente stabilizzato e compensato, che al momento si compone di alcuni aspetti dei sintomi residuali, quali una l'attivazione ansiosa del tono dell'umore, e di una condizione di apatia per assenza di momenti stimolanti. Corretto è altresì la considerazione che nel ricorrente si associa un ritardo mentale di media gravità (24 gennaio 2023- Visita geriatrica AS Santa Maria Capua Vetere “deficit cognitivo di grado moderato) che per definizione scientifica, è una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico, e pertanto patologia, ad insorgenza pediatrica, che si caratterizza soprattutto per la compromissione delle abilità in generale.” Pertanto, anche la sufficiente stabilizzazione della patologia grazie al compenso farmacologico conduce il perito tecnico nominato dal Tribunale a ritenere che il ricorrente non sia bisognevole di assistenza continua nello svolgimento delle attività quotidiane. Invero, con maggior esito esplicativo, il consulente evidenzia nelle note controdeduttive inviate dal difensore del ricorrente che il periziato ha “oltre che conservate capacità di compiere gli atti quotidiani in senso fisico ma ha anche conservata la consapevolezza sul loro significato per compierli in modo appropriato per la propria salute e dignità. L'esame clinico portato a termine nel corso del primo accesso hanno chiaramente dimostrato che trattasi di soggetto che ha conservato le capacità e la necessità di curare e conservare in salute la propria persona anche nell'abbigliamento. Seppure con lentezza ha documentato la non appartenenza al gruppo di persone particolarmente fragili, atteso che con tale termine si individuano soggetti che vedono compromessa la loro autonomia e capacità di svolgere le normali attività quotidiane. Egli si è mostrato consapevole del momento che si accingeva ad affrontare, collaborativo e disponibile al colloquio, non necessitante
4 di supporto psicologico, né di suggerimenti e/o ammiccamenti facciali potendo interfacciarsi in prima persona senza particolari difficoltà a rievocare gli eventi importanti della propria vita. Non meno importate aver acquisito una accettabile capacità di espressione frutto anche di un livello di istruzione raggiunto in autonomia, terza media inferiore, certamente non acquisibile se il deficit cognitivo fosse stato di livello importante.” Tali considerazioni non possono che essere condivise non potendo dare rilievo a quanto dedotto da parte ricorrente nelle note depositate in sostituzione dell'udienza in data 20.10.2025 atteso che la somministrazione dei test ADL e IADL era rimessa, nel verbale di conferimento dell'incarico, alla valutazione discrezionale del ctu (“avvalendosi, se ritenuto necessario”; cfr. verbale di conferimento incarico del 18.2.2025) e dunque alla sua metodologia operativa evidentemente non ritenuta necessaria sulla scorta di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo, per come riportato in perizia. Giova rimarcare, a questo punto, che l'indennità di accompagnamento spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del 27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa. L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992).
5 Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Ancora, gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato. Allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione prodotta nella presente sede non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente ha chiarito che le certificazioni mediche e quanto riscontrato in sede di esame obiettivo individuano ancora la sussistenza di un livello di un livello di autonomia. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno condivise. Pertanto, va accertato che l'istante è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100% cento per cento grave), e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 5.2.1992, n.104 da giugno 2022, epoca dell'assoggettamento alla terapia farmacologica a motivo delle diverse disabilità sofferte, con specifico riferimento alla disabilità psichiatrica, rappresentando una minorazione stabilizzata genera quella serie di difficoltà di relazione e/o di integrazione lavorativa, tanto da rappresentare uno svantaggio sociale o di emarginazione, così come previsto dalla Legge 104/92, essendo, come motivato in sede di CTU, in grado di deambulare e svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente.
6 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del riconoscimento parziale della domanda da data successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite sono compensate integralmente Spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100% cento per cento grave), e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 5.2.1992, n.104 dal giugno 2022; b) compensa le spese di lite;
c) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come da CP_1 separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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